Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative e i costi per la riscossione dei contributi associativi attraverso l'INPS secondo la Circolare 33/2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 33/2017 disciplina la convenzione tra l'INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.). La riscossione avviene congiuntamente ai contributi previdenziali obbligatori, ma mantiene natura volontaria: l'INPS non può procedere a esazione coattiva del contributo associativo. L'Associazione sindacale trasmette all'INPS i dati degli associati tramite portale telematico e contemporaneamente invia le deleghe cartacee sottoscritte alle strutture territoriali competenti, che procedono alla validazione mediante riscontro. I costi del servizio sono fissi: €2,20 per gestione nuove deleghe e emissione code line (una tantum annuale), €1,99 per revoca deleghe, €0,17 per singolo modello F24. L'INPS corrisponde all'Associazione le quote riscosse al netto delle spese, con versamenti trimestrali (31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre), previa verifica della regolarità contributiva dell'Associazione stessa.
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Riferimento normativo
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 21/02/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 33
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per
la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei
piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge
12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla
Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) dei contributi associativi delle
aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
In data 11 gennaio 2017 tra l’INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE)
è stata stipulata una convenzione (all. n. 1), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11 della legge
12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, per la
riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f..
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi
obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai
contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria
della stessa.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS Direzione centrale sistemi
informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione
deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute,
chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno
revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a
loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le
corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del
documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di
Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta
all’ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente
pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe
acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe
cartacee ricevute.
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e
l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di
revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS, procederà all’acquisizione
della revoca stessa.
Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle
aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) sono
stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione
code line (una tantum annuale ) € 2,20
Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99
Gestione singolo modello F24 € 0,17
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Clausola di salvaguardia
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso
terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione
stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già
eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione,
che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare
all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice
presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano
contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale;
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a
danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione. L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei
mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione
cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la
necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di
rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale
documentazione a supporto.
Si comunica che la sede della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) è in Roma
– Via Piave n. 61 – 00187.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi,
effettuate per conto della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE), si istituisce il
seguente conto:
GPN25181 – contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e
compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione Indipendente
Sindacati Europei (CSE).
In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale
per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati:
GPN35181 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e
dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione
Indipendente Sindacati Europei (CSE)
GPN11181 – Debito v/ Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per contributi
associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti
familiari (p.c.c.f.) riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la
Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) saranno curati direttamente dalla Sede
centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali.
Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS) E LA CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI (CSE)
PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE
ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI
FAMILIARI (P.C.C.F.)/ AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO
1968, n. 334.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via
Ciro il grande n. 21, 00144^ codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore
centrale Organizzazione, Dr.ssa Cristina Deidda, giusta determinazione presidenziale n.
182/2015;
- La Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) con sede in Roma (RM), Via
Aniene n.14, codice fiscale 97361300581, rappresentato dai Segretario Generale e
Legale rappresentante, Sig. Marco Carlomagno, nato a 7.r"- *-:A; il ~*~ 1956
codice fiscale ."r - : '' ^-"d
(in appresso indicata anche jcome "Associazione" o "Associazione sindacale");
PREMESSO
che, ai sensi dell'art. 11 còmma 1 della legge 12 marzo 1968 n. 334, il Ministro del
Lavoro e della Previdenza |Sociale può autorizzare il Servizio per i Contributi Agricoli
Unificati (SCAU) - oggi l'INPS in forza dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n.
724 - alla riscossione, per tonto delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, dei contributi associativi aìle stesse
dovuti dagli iscritti;
che, ai sensi dell'art. 11 còmma 2 della legge 12 marzo 1968 n. 334, i rapporti tra
l'Istituto e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre
all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
VISTI
la determinazione presidenziale dell'INPS n. 182 in data 22 dicembre 2015; ^
ìl provvedimento con cui ir Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha approvato
-11 testo convenzionale allegato alla determinazione presidenziale dell'INPS n. 1595 in
data 8 febbraio 2016;
l'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334;
il D;Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e
contributi;
il Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'alt. 4,
rubrìcato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»,
del D.L 20 marzo 2014 n.| 34 convcrtito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio
2014 n. 78;
il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati
personali; ,
la nota prot. 19168 in data 17 ottobre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui
sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
la nota prot 14633 in data 18 novembre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione
dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;
I CONSIDERATO
che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali
dellìlstituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi dell'alt. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la
riscossione dei contributi associativi che le aziende assuntrici di manodopera e i piccoli
coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), iscrìtti all'Associazione medesima sono
tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo
delie assicurazioni I.V.S.. '
ARTICOLO 2
1 Modalità di riscossióne
, i
La riscossione del contributo associativo dì cui al precedente ARTICOLO 1, sarà
effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.
V, }—- ,
Ì?-A^7 tal fìne/ su"'avvìso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai
1 > ^Contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e
•Xl''Associazione destinataria della stessa.
Tali dati saranno consumabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Aziende
agricole.
E1 escluso per PINPS qualsiasì obbligo di esazione coattiva del contributo associativo
stesso.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La quota del contributo associativo di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione è
stabilito dall'Associazione in misura fìssa o percentuale e differenziata a livello
territoriale e/o aziendale, previa notifica all'Istituto.
Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa
notifica all'Istituto, dalla prima tariffazione utile alla data di ricezione della stessa.
ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione,
avverrà con le seguenti modalità.
L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà alPINPS via Internet, tramite il
portale "Servizi per l'Agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli
associati per i quali chiede la riscossione delle quote.
. I
Questi dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per
territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché:
- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A;
- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le partì.
L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nei
portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per
territorio, le corrispondenti dejeghe cartacee alla riscossione delle quote associative con
allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo un fac-
simile concordato con l'INPS.i
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, le. Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle
'^deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con
•lévdéleghe cartacee ricevute.
f ".-
Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto,
in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima
delega pervenuta all'ufficio dèli'-INPS territorialmente competente, a meno che la delega
successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente
acquisita.
I
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le "deleghe telematiche",
di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
La delega produrrà effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data dì ricezione
della stessa.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
i
Le Parti riconoscono che il 'rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra
l'associato e l'Associazione^; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione
dell'associato attinente a eletto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione
competente.
L'Associazione, con le modalità disciplinate dal precedente articolo 4 dovrà notificare
7
alle Strutture INPS anche le revoche delle deleghe alla riscossione della quota
associativa.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua
volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS,
procederà all'acquisizione della revoca stessa e contestualmente ne darà comunicazione
all'Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata. La revoca sarà efficace
dalla prima tariffazione utile, in assenza di nuova delega.
ARTICOLO 6
Modalità dì versamento delle quote associative
l'INPS- Direzione Generale .corrisponderà all'associazione l'ammontare delle quote
associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto
entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.
I pagamenti sono effettuati, previa verifica del requisito di regolarità contributiva,
sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'associazione. In caso di assenza di
regolarità contributiva, saranho trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.
£pntestualmente, l'INPS fornirà all'associazione, su supporto telematico, l'elenco degli
/•Associati cui si riferiscono g\\ importi riscossi nel periodo. -
1 i
In occasione delia definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito
rendiconto riepilogativo da! quale risulteranno i seguenti dati:
- l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di
riferimento; ,
- l'ammontare del rimborso spese/ secondo la tariffazione di cui al successivo articolo,
e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;
- l'ammontare delle somme'nette corrisposte nell'esercizio precedente.
Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, i'INPS provvedere a trattenere le
somme relative alle spese pe'r nuove deleghe, revoche e cancellazioni.
ARTICOLO 7
, Costi
L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per
l'espletamento del servizio di riscossione.
Per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), di cui alla presente
convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione
commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014, sulla base delle risultanze della
contabilità analitica per l'esercizio 2014.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuove deleghe Sindacali ed emissione code line
(una tantum annuale) €2,20
Gestione revoca deleghe sindacali €1,99
Gestione singolo modello F24 €0,17
La variazione annuale dei costj sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito
della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalia stessa
comunicazione.
i
L'Associazione sì impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti
commi del presente articolo. j
ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato - e l'Associazione lo riconosce esplìcitamente - da ogni e qualsiasi
responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente
i/
e in particolare verso aziende assuntrici di manodopera e piccoli coloni e
Compartecipanti familiari (p.c.c.f.) aderenti all'Associazione, anche nel caso dj
contestazione delia loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTlCOLO 4. In specie/
l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso dì pignoramento
presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante, sulle somme oggetto
della presente convenzione^ anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti
alla data di stipula della convenzione.
L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO
1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscrìtti.
Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS.da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a
contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti
definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
i
L'Associazione è tenuta, inoltre, a! rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall'Istituto1 laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio
dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque
connesse al rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione
alla quale essi sono iscritti. [Le spese di cui sopra saranno determinate ne! rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove
sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'aerammo, del logo
dell'Associazione Sindacale; ,sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari,
nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti
prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.
L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione in tutti i casi ip cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti dì
interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.
ARTICOLO 9
Disposizioni irì materia di protezione dei dati personali
Le Parti sì vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare
per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei
confronti degli interessati, dei terzi e.dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati
personali. ,
Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente
Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano
affinchè le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in aicun
modo riprodotte; a tal fine prpvvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli
addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai
dati, secondo quanto disposto dall'artìcolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
1 ARTICOLO 10
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi
e procedurali necessari e cpmunque non oltre 90 giorni dall'acquisizione del parere
favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione.
i
»
Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore
triennio, e così, di tre anni in tre anni.
i
L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi
prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo
comma, senza la necessità di'ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la 'facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da
esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
Il recesso avrà efficacia dal p(imo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso dei
quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il
termine del 31 ottobre. Qualora rinvio venga effettuato oltre tale termine, il recesso
avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio.
L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche
indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità dì identificazione e
ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre
l'eventuale documentazione a supporto.
ARTICOLO 11
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata
esclusivamente in forma scritta;con appositi atti aggiùntivi, qualora nel corso della sua
i
vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia,
ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di
ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
^1 ^ff\~ HH --
c:- .M > '--'
ARTICOLO 12
Foro competente
^19^>Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa
comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alia competenza del Foro dì Roma.
ARTICOLO 13
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presènte convenzione, si applica ad essa la
normativa vigènte. >
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.
i
• ,M^
(INPS)
// Direttore Centrale A^ // rappresentante legale
Organizzazione larco
Dr.ssafcristina
^6
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Associazione dichiara
di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei
seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 4 (Gestione delle
deleghe alla riscossione della quota assodativa), ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla
riscossione della quota assodativa), ARTICOLO 7 (Costi), ARTICOLO 8 (Clausola di
salvaguardia), ARTICOLO 9 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali),
ARTICOLO 10 (Entrata in vigore, durata e recesso), ARTICOLO ll(Rews/on/ e
integrazioni) ARTICOLO 12 (Forp competente).
(CSE)
II rappresene
Marco
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 33/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare 33/2017 è il riferimento normativo per la riscossione dei contributi associativi sindacali attraverso l'INPS, disciplinando deleghe sindacali, tariffazione contributiva e modalità di versamento. Commercialisti e aziende agricole devono conoscere le procedure di gestione delle deleghe, i costi di riscossione e le clausole di salvaguardia che esentano l'INPS da responsabilità verso terzi, nonché gli obblighi di protezione dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003.
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