Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 30/2017

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45.

Pubblicato: 06/02/2017 In vigore dal: 06/02/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti nel 2017 e come viene calcolato l'interesse?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 30/2017 disciplina le modalità di pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS, secondo quanto previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. Normalmente, quando un professionista chiede la ricongiunzione di periodi assicurativi precedenti, può pagare l'onere complessivo in rate mensili, ma il pagamento rateale comporta l'applicazione di un interesse annuo composto calcolato sulla base della variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Per l'anno 2017, poiché l'indice dei prezzi al consumo per il 2016 ha registrato una variazione negativa pari a -0,1%, non viene applicato alcun interesse sulla rateizzazione: gli oneri possono quindi essere versati in rate mensili senza alcuna maggiorazione. Questo rappresenta un vantaggio significativo per i professionisti che presentano domanda di ricongiunzione nel 2017, in quanto il costo totale rimane invariato indipendentemente dal numero di rate scelte.

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Riferimento normativo

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 07/02/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 30 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.3 OGGETTO: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2017. SOMMARIO: Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2017, in applicazione del terzo comma, dell’art. 2, della legge in oggetto, tenuto conto della variazione negativa dei prezzi al consumo per il 2016, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi. In base all’art.2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n.45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (per le domande presentate nel corso dell’anno 2016 si veda la circolare n. 29 del 11/02/2016). Ciò premesso, tenuto conto che il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2016 è negativo, e risulta pari a -0,1%, ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2017. Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2017, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, versati ratealmente, non saranno gravati dall’applicazione di interessi per la rateizzazione. Si allegano alla presente circolare: - le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1); - la tabella I/2017 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2); - la tabella II/2017 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% (all.3). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La ricongiunzione dei periodi assicurativi è un istituto previdenziale disciplinato dalla legge 45/1990 che consente ai liberi professionisti di riunificare periodi contributivi presso le gestioni INPS. La rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, il tasso di interesse composto e l'indice ISTAT dei prezzi al consumo sono i parametri tecnici utilizzati per determinare il piano di ammortamento. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa circolare quando assistono professionisti nella pianificazione previdenziale e nella valutazione della convenienza economica della ricongiunzione.

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