Quali sono le modalità di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti nel 2017 e come viene calcolato l'interesse?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 30/2017 disciplina le modalità di pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS, secondo quanto previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. Normalmente, quando un professionista chiede la ricongiunzione di periodi assicurativi precedenti, può pagare l'onere complessivo in rate mensili, ma il pagamento rateale comporta l'applicazione di un interesse annuo composto calcolato sulla base della variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Per l'anno 2017, poiché l'indice dei prezzi al consumo per il 2016 ha registrato una variazione negativa pari a -0,1%, non viene applicato alcun interesse sulla rateizzazione: gli oneri possono quindi essere versati in rate mensili senza alcuna maggiorazione. Questo rappresenta un vantaggio significativo per i professionisti che presentano domanda di ricongiunzione nel 2017, in quanto il costo totale rimane invariato indipendentemente dal numero di rate scelte.
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Riferimento normativo
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 07/02/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 30
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande
presentate nel 2017.
SOMMARIO: Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del
corrente anno 2017, in applicazione del terzo comma, dell’art. 2, della legge
in oggetto, tenuto conto della variazione negativa dei prezzi al consumo per
il 2016, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.
In base all’art.2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n.45, il pagamento dell’onere di
ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo
composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che
termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per
i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel
corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno
precedente a quello di riferimento (per le domande presentate nel corso dell’anno 2016 si
veda la circolare n. 29 del 11/02/2016).
Ciò premesso, tenuto conto che il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2016 è negativo, e
risulta pari a -0,1%, ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a
titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del
2017.
Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente
anno 2017, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, versati
ratealmente, non saranno gravati dall’applicazione di interessi per la rateizzazione.
Si allegano alla presente circolare:
- le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1);
- la tabella I/2017 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al
tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2);
- la tabella II/2017 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di
sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo
dello 0,0% (all.3).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
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La ricongiunzione dei periodi assicurativi è un istituto previdenziale disciplinato dalla legge 45/1990 che consente ai liberi professionisti di riunificare periodi contributivi presso le gestioni INPS. La rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, il tasso di interesse composto e l'indice ISTAT dei prezzi al consumo sono i parametri tecnici utilizzati per determinare il piano di ammortamento. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa circolare quando assistono professionisti nella pianificazione previdenziale e nella valutazione della convenienza economica della ricongiunzione.
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