Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 3/2026

Scioglimento dell’Istituto di patronato Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL)

Pubblicato: 21/01/2026 In vigore dal: 21/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono le conseguenze operative dello scioglimento del Patronato ANMIL per gli utenti e per le strutture INPS?

Spiegato da FiscoAI
Con il decreto del Ministro del Lavoro del 1° dicembre 2025, il Patronato ANMIL è stato sciolto a causa di gravi difficoltà economiche (disavanzi patrimoniali crescenti negli anni 2022-2024) e dell'impossibilità di mantenere l'attività, inclusa la chiusura delle sedi estere. Lo scioglimento riguarda direttamente gli assistiti che avevano affidato pratiche al Patronato ANMIL e le strutture territoriali dell'INPS, che devono gestire la transizione. Il Patronato ANMIL ha l'obbligo di comunicare lo scioglimento agli assistiti e alle amministrazioni erogatrici, nonché di restituire tutta la documentazione relativa alle prestazioni non ancora definite. Gli operatori del Patronato ANMIL non possono più svolgere attività presso gli uffici INPS a meno che non si trasferiscano presso un altro Patronato regolarmente riconosciuto. Per le pratiche non ancora concluse, gli assistiti devono conferire mandato a un altro Patronato, altrimenti l'INPS notificherà direttamente i provvedimenti al domicilio del cittadino. Le strutture INPS devono cancellare il codice "034" del Patronato ANMIL dalle pratiche pendenti e gestire con tempestività i ricorsi amministrativi e giudiziari rimasti in sospeso, inviando comunicazioni direttamente ai ricorrenti.

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Riferimento normativo

Scioglimento dell’Istituto di patronato Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL)

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 22/01/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 3 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Scioglimento dell’Istituto di patronato Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative a seguito dello scioglimento dell’Istituto di patronato ANMIL, disposto con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1 dicembre 2025, n. 170 Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1 dicembre 2025, n. 170 (Allegato n. 1), pubblicato nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale del Dicastero e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025, è stato sciolto l’Istituto di patronato e assistenza sociale ANMIL, promosso dall’Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro – ANMIL APS – ETS, con contestuale nomina del liquidatore. Pertanto, il codice “034” corrispondente al citato Istituto di patronato non è più acquisibile. Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di procedere alla verifica dell’attività espletata dalle sedi locali del predetto Istituto di patronato, le Strutture territoriali dell’INPS devono mettere a disposizione degli Ispettori territoriali del lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro elemento utile per la rilevazione dell’attività del disciolto Istituto di patronato. L’Istituto di patronato ANMIL, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, ha l’obbligo di dare comunicazione dell’avvenuto scioglimento agli assistiti e alle Amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché, per le sedi estere, alle Autorità diplomatiche e consolari. Il medesimo deve altresì restituire l’intera documentazione in possesso relativa alle prestazioni e agli interventi non ancora definiti alla data di scioglimento. Gli operatori dell’Istituto di patronato ANMIL non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’INPS a meno che non abbiano intrapreso un rapporto di lavoro con un altro Istituto di patronato avente i requisiti di cui all’articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Qualora sia stato conferito un successivo mandato a un altro Istituto di patronato, le Strutture territoriali dell’INPS devono cancellare il codice dell’Istituto di patronato ANMIL per le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e quelli giudiziari. Nelle ipotesi in cui il cittadino non abbia provveduto a conferire a un altro Istituto di patronato un nuovo mandato è cura delle Strutture territoriali dell’INPS notificare al domicilio dello stesso cittadino i provvedimenti relativi alle domande di prestazioni. Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo si rappresenta che, allo scopo di minimizzare il disagio degli utenti, con successiva comunicazione verrà inviata a ogni Direzione regionale/di coordinamento metropolitano la lista delle istanze (ricorsi e riesami) presentate per il tramite dell’Istituto di patronato ANMIL e a oggi pendenti. Ogni Struttura territoriale dell’INPS deve procedere con la massima tempestività alla gestione delle predette istanze, compresi i ricorsi giacenti presso le Segreterie dei Comitati, secondo le indicazioni contenute nelle vigenti fonti regolamentari interne e, in particolare, nei messaggi n. 2938 del 10 agosto 2023 e n. 3411 del 16 ottobre 2024, inviando ogni comunicazione necessaria direttamente al ricorrente. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. n. 170/2025 VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale; VISTO l’articolo 15 della citata legge in materia di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui sono sottoposti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale; VISTO il decreto ministeriale del 25 gennaio 2011, con il quale è stata approvata in via definitiva, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152 la costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale Patronato ANMIL, su iniziativa dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - ANMIL; CONSIDERATO che con nota del 10 febbraio 2025 l’Istituto ANMIL, nella persona del Presidente, ha rappresentato che l’Ente promotore Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro non è più in grado di mantenere il Patronato ANMIL; TENUTO CONTO delle comunicazioni del Patronato del 12 marzo 2025 prot. n. 46/2025 e del 31 marzo 2025 prott. 59/2025, 60/2025 e 61/2025, relative alle intervenute chiusure delle sedi estere operanti rispettivamente in Brasile (ufficio di San Paolo), Portogallo (ufficio di Portimao), Croazia (ufficio di Pola) e Senegal (ufficio di Touba); CONSIDERATO che il Patronato ANMIL con pec del 06 giugno 2025 a firma del Presidente ha rappresentato l’impossibilità dal punto di vista economico di mantenere in vita il Patronato; CONSIDERATO che non è stato programmato dal Patronato o dalla relativa Associazione promotrice alcun piano di rientro utile a garantire la continuità dell’attività dell’Istituto, che peraltro non ha mai compiutamente evaso le diverse richieste sullo stato dell’arte del Patronato formulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite della competente Direzione Generale per le politiche previdenziali sia con note prott. nn. 4437 del 14 aprile 2025 e 7215 del 18 giugno 2025, sia nel corso di svariati incontri richiesti dal medesimo Istituto ANMIL tenutisi presso la citata Direzione; CONSIDERATO che dai bilanci consuntivi del Patronato relativi agli esercizi 2022, 2023, 2024 emerge che lo stesso presenta un disavanzo patrimoniale rispettivamente di euro 707.470,00, euro 1.273.782,00, euro 6.020.284,00, che l’Organizzazione promotrice non ha provveduto a ripianare; VISTO l’articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001, che elenca le fattispecie al verificarsi delle quali deve provvedersi allo scioglimento degli Istituti di patronato e alla nomina di un liquidatore; RITENUTA la sussistenza delle fattispecie di cui all’articolo 16, comma 2, lett. b), c) e c-ter) secondo cui l’Istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto rispettivamente Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel caso in cui presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo, non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare e l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno quattro Paesi stranieri; VISTO il curriculum vitae del sig. Pietro Mercandelli, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dallo stesso, attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi rispetto all’incarico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; DECRETA Articolo 1 (Scioglimento) 1. Il Patronato “ANMIL” (c.f. 97612440582), con sede legale in via Adolfo Ravà, n. 124, Roma, promosso dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro – ANMIL APS - ETS, è sciolto ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 2 (Liquidatore) 1. Il sig. Pietro Mercandelli, nato a XXXX il XXXX, C.F. XXXXX, è nominato liquidatore del Patronato “ANMIL”, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152. 2. Il liquidatore applica alla procedura le disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa in quanto compatibili e presenta, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sullo stato della liquidazione. 3. Il compenso del liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura, non può essere in ogni caso inferiore a euro 2.500,00, ed è determinato in una percentuale sull’ ammontare dell'attivo realizzato, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 6 del Decreto Interministeriale del 3 novembre 2016, nelle misure seguenti: a) 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00; b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00; c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00; Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali d) 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00; e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00; f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00. 4. Al fine del calcolo del compenso del liquidatore di cui al comma 3 del presente articolo per attivo realizzato, si intendono gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'attività di Patronato, le azioni giudiziali, le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge e in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale (articolo 2, lett. f del Decreto interministeriale del 3 novembre 2016). 5. Al liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% calcolato sull'importo del compenso finale, nonché il rimborso delle spese vive sostenute – nel rispetto dei limiti approvati dall’Autorità che vigila sulla liquidazione – per l’espletamento dell’incarico, previa autorizzazione della stessa Autorità a fronte di rendicontazione a piè di lista. È escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura ai sensi dell’articolo 4, comma 9 del Decreto Interministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociale www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”, dandone avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio di Roma, entro il termine di 60 giorni (sessanta giorni), decorrenti dalla notificazione del presente o comunque dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi giorni) decorrenti dal medesimo termine. Roma, 01 dicembre 2025 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI f.to Marina Elvira Calderone

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Lo scioglimento del Patronato ANMIL si applica alla disciplina degli Istituti di patronato e assistenza sociale secondo la legge 30 marzo 2001, n. 152, e riguarda specificamente le fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2 (disavanzo patrimoniale non ripianato, impossibilità di funzionare, mancanza di attività in almeno quattro Paesi stranieri). Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le implicazioni sulla gestione dei mandati di patrocinio, sulla continuità dei ricorsi amministrativi e sulla comunicazione ai clienti assistiti dal Patronato ANMIL, nonché le procedure di liquidazione coatta amministrativa e il ruolo del liquidatore nominato.

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