Quali sono le aliquote contributive alla Gestione Separata INPS per l'anno 2017 e come si differenziano tra liberi professionisti e collaboratori?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 21/2017 stabilisce le aliquote contributive per tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata nel 2017, differenziando in base alla categoria professionale e alla situazione previdenziale. Per i liberi professionisti autonomi con partita IVA che non hanno altre coperture previdenziali obbligatorie, l'aliquota è del 25,72% (25% IVS + 0,72% aggiuntiva); per i collaboratori e figure assimilate la stessa categoria paga il 32,72%. Chi è già pensionato o coperto da altre forme previdenziali obbligatorie paga il 24% indipendentemente dalla categoria. L'onere contributivo è ripartito diversamente: per i collaboratori il committente versa i 2/3 e il collaboratore l'1/3, mentre per i liberi professionisti l'intero onere ricade su di loro. Il versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso (per i committenti) o alle scadenze fiscali ordinarie (per i professionisti). Per l'anno 2017 il massimale di reddito è fissato a €100.324,00 e il minimale a €15.548,00, con accredito contributivo garantito anche se il minimale non viene raggiunto, proporzionalmente ai mesi di contribuzione versata.
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Riferimento normativo
Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -Aliquote contributive reddito per l’anno 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 31/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 21
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 -Aliquote contributive reddito per l’anno 2017.
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e
il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da
tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della
Legge n. 335/1995.
1. Aliquote contributive e di computo
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i
collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2,
comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo e` elevata per l’anno
2017 al 32 per cento.
L’art. 1, comma 165 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nota 2) ha disposto che a
decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti
ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva (di cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è
stabilita in misura pari al 25 per cento.
Per i soggetti già` pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita` 2014) al comma 491 ha modificato
quanto già` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012,
n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate
categorie, l’aliquota per il 2017, e` confermata al 24 per cento.
Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita
dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante
dall’astensione agli iscritti, che non risultino già` assicurati ad altra forma previdenziale
obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità`, agli assegni per il nucleo
familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota
contributiva aggiuntiva e` pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata
per l’anno 2017 sono complessivamente fissate come segue:
Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS +
0,72
aliquota
aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 32,72%
(32,00 IVS +
0,72
aliquota
aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24 %
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si
rimanda alla circolare n. 7/2007.
2 Ripartizione dell’onere contributivo.
Aziende committenti
Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita
nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che
deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione
del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le
Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le
amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si
ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere
contributivo e` a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello
F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi
(saldo2016, primo e secondo acconto 2017).
3 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2017
L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si
considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne
consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma
1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono
assimilati a redditi da lavoro dipendente- e` riferito a prestazioni effettuate entro il 31
dicembre 2016 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno
di imposta 2016 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi e` gia` assoggettato ad altra
previdenza obbligatoria e 31,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza
obbligatoria).
4 Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2017 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, e`
pari a € 100.324,00.
Pertanto, le aliquote per il 2017 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai
redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato
massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2017 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990,
e` pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno
l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i
quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito
con un contributo annuale pari a:
- € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano
l’aliquota del 25,72 per cento
- € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate
che applicano l’aliquota al 32,72 per cento.
Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.548,00 24% € 3.731,52
€ 15.548,00 25,72 % € 3.998,95 (IVS 3.887,00)
€ 15.548,00 32,72 % € 5.087,31 (IVS 4.975,36)
Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno,
saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29,
legge n. 335/95).
Normativa di riferimento
1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012
“All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole:
«e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «,
in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per
l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno
2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a
decorrere dall'anno 2018»”
2) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 57)
Art. 1 comma 165
A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 21/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Gestione Separata INPS è il regime previdenziale per collaboratori e liberi professionisti iscritti all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, con aliquote contributive IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) che variano in base alla categoria e alla posizione previdenziale. Commercialisti e consulenti del lavoro devono applicare correttamente le aliquote del 25,72%, 32,72% o 24%, gestire la ripartizione dell'onere tra committente e collaboratore, rispettare i termini di versamento tramite modello F24 e monitorare massimali e minimali di reddito per l'accredito contributivo.
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