Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 2/2026

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2026

Pubblicato: 14/01/2026 In vigore dal: 14/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari per l'anno 2026 e come vengono determinati?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 2/2026 comunica gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari a decorrere dal 1° gennaio 2026, applicando una variazione percentuale del +1,4% rispetto all'anno precedente. Questi importi riguardano i lavoratori assicurati contro la tubercolosi, i loro familiari, i pensionati e i titolari di rendita che fruiscono delle prestazioni antitubercolari secondo la legge n. 419/1975. L'aggiornamento si applica a quattro tipologie di prestazioni: l'indemnità giornaliera per assicurati (da €15,80 a €16,02), l'indennità giornaliera per familiari (da €7,90 a €8,01), l'indennità post-sanatoriale per assicurati (da €26,33 a €26,70), l'indennità post-sanatoriale per familiari (da €13,16 a €13,35) e l'assegno di cura o sostentamento mensile (da €106,22 a €107,71). La determinazione degli importi segue un meccanismo automatico di perequazione correlato alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come previsto dalla legge n. 419/1975 e dalla legge n. 88/1987. Un aspetto rilevante è che l'indennità giornaliera per i primi 180 giorni di assistenza non può essere inferiore all'importo della misura fissa stabilita (€16,02 dal 2026), anche qualora l'indennità di malattia ordinaria risultasse minore.

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Riferimento normativo

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2026

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 15/01/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 2 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2026 SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 19 novembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 277 del 28 novembre 2025) per l’anno 2026. Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (cfr. l’art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e l’art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto 19 novembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2025 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2024 (determinato in via provvisoria in misura pari al +0,8% dal decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a +1,4% dal 1° gennaio 2026 e a +0,8% dal 1° gennaio 2025. Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato. 1° 1° gennaio gennaio 2025 2026 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 15,80 € 16,02 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di € 7,90 € 8,01 assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 26,33 € 26,70 (giornaliera) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di € 13,16 € 13,35 assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € € 106,22 107,71 La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2025 e al 2026, con i nuovi importi. Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi è operato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche sulle indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera, prevista nella misura fissa di 16,02 euro, deve essere erogata quest’ultima. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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La Circolare INPS 2/2026 disciplina le indennità antitubercolari, prestazioni sociali correlate alla perequazione delle pensioni e alla dinamica del trattamento minimo. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare gli importi corretti da erogare ai beneficiari, comprendere il meccanismo di rivalutazione automatica e gestire correttamente le prestazioni antitubercolari secondo la legge n. 419/1975 e la legge n. 1088/1970.

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