Quali sono gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari per l'anno 2026 e come vengono determinati?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 2/2026 comunica gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari a decorrere dal 1° gennaio 2026, applicando una variazione percentuale del +1,4% rispetto all'anno precedente. Questi importi riguardano i lavoratori assicurati contro la tubercolosi, i loro familiari, i pensionati e i titolari di rendita che fruiscono delle prestazioni antitubercolari secondo la legge n. 419/1975. L'aggiornamento si applica a quattro tipologie di prestazioni: l'indemnità giornaliera per assicurati (da €15,80 a €16,02), l'indennità giornaliera per familiari (da €7,90 a €8,01), l'indennità post-sanatoriale per assicurati (da €26,33 a €26,70), l'indennità post-sanatoriale per familiari (da €13,16 a €13,35) e l'assegno di cura o sostentamento mensile (da €106,22 a €107,71). La determinazione degli importi segue un meccanismo automatico di perequazione correlato alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come previsto dalla legge n. 419/1975 e dalla legge n. 88/1987. Un aspetto rilevante è che l'indennità giornaliera per i primi 180 giorni di assistenza non può essere inferiore all'importo della misura fissa stabilita (€16,02 dal 2026), anche qualora l'indennità di malattia ordinaria risultasse minore.
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Riferimento normativo
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2026
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15/01/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 2
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2026
SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari
secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 19 novembre
2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 277
del 28 novembre 2025) per l’anno 2026.
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (cfr. l’art. 4
della legge 6 agosto 1975, n. 419, e l’art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla
dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto 19 novembre 2025 del Ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2025 (in via provvisoria) e il valore definitivo per
l’anno 2024 (determinato in via provvisoria in misura pari al +0,8% dal decreto 15 novembre
2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a +1,4% dal 1° gennaio
2026 e a +0,8% dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
1° 1°
gennaio gennaio
2025 2026
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 15,80 € 16,02
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di € 7,90 € 8,01
assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari
ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della
legge n. 419/1975
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 26,33 € 26,70
(giornaliera)
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di € 13,16 € 13,35
assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari
ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della
legge n. 419/1975 (giornaliera)
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € €
106,22 107,71
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata,
con riferimento al 2025 e al 2026, con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi è operato, a decorrere dal 1° gennaio 2026,
anche sulle indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari
all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, primo
comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da
corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera, prevista nella misura fissa di
16,02 euro, deve essere erogata quest’ultima.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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La Circolare INPS 2/2026 disciplina le indennità antitubercolari, prestazioni sociali correlate alla perequazione delle pensioni e alla dinamica del trattamento minimo. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare gli importi corretti da erogare ai beneficiari, comprendere il meccanismo di rivalutazione automatica e gestire correttamente le prestazioni antitubercolari secondo la legge n. 419/1975 e la legge n. 1088/1970.
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