Quali sono i criteri di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2018 secondo la Circolare INPS 186/2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 186/2017 disciplina il rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2018, stabilendo un indice di rivalutazione provvisorio dell'1,1% a decorrere dal 1° gennaio 2018. La rivalutazione viene applicata secondo un sistema a fasce progressive: le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo INPS ricevono l'aumento al 100%, quelle tra tre e quattro volte al 95%, tra quattro e cinque volte al 75%, tra cinque e sei volte al 50%, e oltre sei volte al 45%. Questo meccanismo, denominato "cumulo perequativo", considera l'importo complessivo di tutte le pensioni erogate da INPS e altri enti previdenziali per determinare la fascia di appartenenza del beneficiario. Le prestazioni assistenziali (pensioni sociali, assegni sociali, invalidità civile) seguono gli stessi indici di rivalutazione, mentre le prestazioni di accompagnamento a pensione non vengono rivalutate per tutta la loro durata. Sono previste fasce di garanzia che assicurano un importo minimo di aumento anche per chi si trova in fasce superiori, evitando che l'applicazione della percentuale ridotta produca un risultato inferiore al limite della fascia precedente.
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Riferimento normativo
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 21/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 186
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle
prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018.
SOMMARIO: SOMMARIO: Si descrivono i criteri e le modalità applicative della
rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l’impostazione
dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di
accompagnamento a pensione per l’anno 2018.
Sommario
Premessa. 2
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 3
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017. 3
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018. 4
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 4
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui
alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo). 5
2.1 Quadro normativo. 5
3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio. 7
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali 7
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti (categoria 044-INVCIV). 7
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle
pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e
militari delle Amministrazioni Pubbliche. 8
4 Tabelle. 8
5 Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015. 8
6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21
della legge n. 214/2011. 9
7 Nuovi requisiti anagrafici 9
8 Gestione fiscale. 9
8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018). 10
8.2 Addizionali all’IRPEF. 10
8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani 10
9 Pensioni delle gestioni private. 10
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario.
10
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al
reddito per l’anno 2014. 11
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già
scaduti 11
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018. 11
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti 11
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia. 11
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per
revisione sanitaria. 12
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari 12
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio. 12
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. 12
9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-
venezuelana. 13
9.6.1 Residenti in Venezuela. 13
9.6.2 Non residenti in Venezuela. 13
10 Gestione pubblica. 13
10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 13
10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario.
14
10.3 Gestione dei conguagli 14
10.4 Gestione fiscale. 14
10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017. 14
10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere. 14
10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della
gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni fiscali 15
11 Prestazioni assistenziali 15
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria. 15
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie. 15
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale.
16
12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-
VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-
VESO92). 16
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018. 16
13 Certificato di pensione per l’anno 2018. 16
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali
propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2018.
Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, emanato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Decreto del 20 novembre 2017 recante il “ Valore della variazione percentuale, salvo
conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno
2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione
percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017” (allegato
1).
Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come
un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri
Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.
Pertanto, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della
perequazione, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle
Pensioni erogate da Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime
della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS, ad esclusione:
delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle
pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
delle prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che
usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con
criteri propri;
delle prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27,
COOP28, VESO92, VESO33), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai
fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo
GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO
PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito
sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6
luglio 2004.
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017
A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva tra il periodo gennaio -
dicembre 2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016 nella misura di - 0,1, l’articolo 1 del
decreto 20 novembre 2017 ha confermato in via definitiva nella misura dello 0,0 per cento
l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno
2017.
Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto
nell’anno 2017.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2017 e si rammenta che l’importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento
delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 501,89 286,09
2017
IMPORTI 6.524,57 3.719,17
ANNUI
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018
L’articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della
perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a 1,1 dal 1° gennaio
2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori dell’anno 2018 e si rammenta che l’importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento
delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 507,42 289,24
2018
IMPORTI 6.596,46 3.760,12
ANNUI
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),ha procrastinato al 2018 l’articolo
1, comma 483, della legge n. 147/2013.
Resta pertanto in vigore il modulo perequativo utilizzato dal 2014:
“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di
importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della
fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente.
dal Fasce % indice Aumento Importo trattamenti
trattamenti perequazione del complessivi
complessivi da attribuire
da a Importo
garanzia
1° Fino a 3 volte 100 1,100 % - 1.505,67
gennaio il TM
2018:
Fascia di Importo garantito 1.505,68 1.506,49 1.522,23
Garanzia *
Oltre 3 e fino a 95 1,045 % 1.505,68 2.007,56
4 volte il TM
Fascia di Importo garantito 2.007,57 2.011,94 2.028,54
Garanzia *
Oltre 4 e fino a 75 0,825 % 2.007,57 2.509,45
5 volte il TM
Fascia di Importo garantito 2.509,46 2.516,31 2.530,15
Garanzia*
Oltre 5 e fino a 50 0,550 % 2.509,46 3.011,34
6 volte il TM
Fascia di Importo garantito 3.011,35 3.012,99 3.027,90
Garanzia *
Oltre 6 volte il 45 0,495% 3.011,35 -
TM
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)
2.1 Quadro normativo
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai
trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei
loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della legge n. 206 del 2004è assicurata,
ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati
ovvero
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25 per cento calcolato
sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata
dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento
medesimo.
2.2 Scelta dell’indice di rivalutazione
L’incremento illustrato al punto b) è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene
applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore a 1,25%:
Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità
delle pensioni è minore, uguale o maggiore di 1,25.
Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita
nella misura stabilita all’intero trattamento.
Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura
dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quindi
come di seguito illustrato:
FASCIA DI IMPORTO MISURA INDICE
Fino a 3 volte il TM 100 1,25%
tra 3 e 5 volte il TM 90 1,13%
oltre 5 volte il TM 75 0,94%
Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in
applicazione dell’indice di rivalutazione generale.
Sotto il profilo applicativo:
viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25 per fasce;
viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero
trattamento l’indice ordinario;
viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.
2.3 Rivalutazione per l’anno 2018
Per il 2018, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore a 1,25, la rivalutazione è stata
riconosciuta nella misura dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23
dicembre 2000, n. 388:
FASCIA DI LIMITE MISURA INDICE IMPORTO MASSIMO DI
IMPORTO FASCIA RIVALUTAZIONE
PER FASCIA
Fino a 3 volte il 1.505,67 100 1,25% 18,80963
TM
tra 3 e 5 volte il 2.509,45 90 1,13% 11,28578
TM
oltre 5 volte il - 75 0,94% VARIABILE
TM
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non
sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre
singolarmente.
3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018, riportati
rispettivamente ai precedente paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a
carattere assistenziale.
Si riportano di seguito gli importi definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018 e i
relativi limiti di reddito personali e coniugali.
Pensione sociale Assegno sociale
Decorrenza Importi
mensile annuo mensile annuo
1° gennaio 2017 369,26 4.800,38 448,07 5.824,91
1° gennaio 2018 373,33 4.853,29 453,00 5.889,00
Limiti reddituali massimi *
personale coniugale personale coniugale
1° gennaio 2017 4.800,38 16.539,86 5.824,91 11.649,82
1° gennaio 2018 4.853,29 16.721,19 5.889,00 11.778,00
* se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene
proporzionalmente ridotto
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
(categoria 044-INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2017 e previsionale per l’anno
2018, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili
e sordomuti, sono aumentati dello 0,8%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di
frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
limite di reddito annuo personale importo
mensile
Invalidi totali, ciechi civili, Invalidi parziali,
sordomuti minori
1.1.2017 16.532,10 4.800,38 279,47
1.1.2018 16.664,36 4.853,29 282,55
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle
Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria,
esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come
disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2016 - luglio 2017 e il periodo precedente
agosto 2015 – luglio 2016 è risultata del + 0,40.
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti è stata aumentata dello 0,40 per cento. Si rammenta che la rivalutazione delle
indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21
novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice dello 0,40 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni
Pubbliche.
Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
4 Tabelle
In allegato 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni
assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito,
costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2018.
5 Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015
Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni
previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella
misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.
Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il
differenziale è risultato pari a -0,1.
Considerato l’indice di rivalutazione provvisoria fissato in misura pari a zero per l’anno 2016, la
legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento (art. 1, c.
288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Per la stessa motivazione, la legge n. 19/2017 ha ulteriormente differito al 1°gennaio 2018 il
recupero del debito di perequazione riferito all’anno 2015 (art. 3, c. 3-sexies).
Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria pari all’1,1% il differenziale di
perequazione viene recuperato in sede di conguaglio per l’anno precedente, con le seguenti
modalità:
in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;
in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo
superiore a 6 euro.
Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto sono consultabili nell’applicazione dedicata
disponibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:
“Assicurato pensionato”>” Servizi al pensionato>“ Procedure di gestione delle
pensioni”>“Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi”.
6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della
legge n. 214/2011
Si rammenta che dal 2018 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24,
comma 21, della legge n. 214/2011.
Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 ai trattamenti di
importo superiore a 5 volte il trattamento minimo corrisposti ai pensionati delle gestione
previdenziali confluite nel FPLD:
fondo elettrici
fondo telefonici
fondo autoferrotranvieri
fondo volo
fondo dirigenti aziende industriali (INPDAI)
7 Nuovi requisiti anagrafici
Com’è noto, dal 2018, l’età per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale vengono
equiparate e allineate a 66 anni e 7 mesi.
La variazione interessa:
le lavoratrici dipendenti del settore privato (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi);
le lavoratrici autonome (da 66 anni e 1 mese a 66 anni e 7 mesi);
l’accesso all’assegno sociale (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi)
8 Gestione fiscale
Si rammenta che la tassazione opera con riferimento al “soggetto”.
La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate
dall’INPS o da altri Enti, e delle altre prestazioni corrisposte dall’INPS al soggetto
Parimenti, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle
diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2018 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel
mese di dicembre 2017.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non
usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.
Pertanto per tutti i soggetti per il quali nell’anno 2017 era presente una tassazione a maggiore
aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale, è stata
impostata la notizia della tassazione ordinaria con applicazione della detrazione personale.
La tassazione ad aliquota fissa o la richiesta di non usufruire delle detrazioni fiscali, è stata
applicata solo se richiesta per l’anno 2018 tramite il sistema UNIDETRA.
8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018)
Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state
effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di
gennaio e febbraio 2018, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli
a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a
novembre (art. 38, c. 7, legge n. 122/2010).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2018.
8.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete
modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
addizionale comunale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
addizionale comunale in acconto 2018: da marzo a novembre 2018.
L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni
e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino
modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal
mese di marzo 2018.
8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), ha previsto che le
pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime,
nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui
all’articolo 8 del TUIR, per l’importo eccedente euro 1.000.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto sulle
mensilità di gennaio e febbraio.
9 Pensioni delle gestioni private
Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni
private.
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al
beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti”
individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M5 Assegno alimentare per figli
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture
territoriali per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.
Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per
l’anno 2014
Con il messaggio n. 4472 del 10 novembre 2017, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni
collegate al reddito dell’anno 2014 (campagna 2015), era stato fra l’altro chiarito che, nei casi
in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione
reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per l’anno effettivamente non
dichiarato, è stata impostata anche per gli anni successivi.
Per evitare di porre in pagamento, da gennaio 2018, importi ridotti in funzione del
trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state
individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello
stesso importo di dicembre 2017.
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota
del contitolare in essere.
Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione
dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.
E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.
Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2018 e ancora non ricostituite dalle
Strutture territoriali con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999
nel campo CIDEMIN.
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2018
(GP3CK02Z < 201802):
per le pensioni dell’AGO con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente,
il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998.
Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il
campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 996.
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12,
della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state
revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del
richiedente siano assenti redditi successivi al 2013, il pagamento viene sospeso da gennaio
2018.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2017 è stato registrato con il valore 6 al
quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 903.
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione
sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2018 sono stati
azzerati dal mese successivo alla data indicata.
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari
Le certificazioni fiscali non corrette dalle Strutture territoriali sono state sanate, ove possibile,
con elaborazione centrale.
In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999)
sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2017, l’imponibile annuo del 2017 è stato
azzerato.
Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede
CAB Descrizione
3300012 MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità
3300013 RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983
3300014 INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma
3300015 99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita
3300016 INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles
3300017 EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato
variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2018 sono state poste in pagamento per
l’anno 2018 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da
ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo
GP1AF05R.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n.
870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2017 sono state
contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2017 le pensioni contraddistinte con il
codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in
particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il
calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo
CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2018 con importo pari a “zero” è reperibile sul sito
intranet dell’Istituto al seguente percorso:
“Assicurato Pensionato”>”Servizi al Pensionato”>“Reporting Operativo”>“Liste Parametriche
WEB”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e
provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.
Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare n. 84 del 12 aprile 1996 si comunica che
in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane
riferiti a gennaio 2018 con le modalità di seguito illustrate.
9.6.1 Residenti in Venezuela
A seguito all’incremento del salario minimo stabilito con decreto n. 3.068 del 07 09 2017,
l’importo del pro-rata venezuelano a gennaio 2018 corrisponde a Bolivares 136.544,18.
I residenti in Venezuela sono individuati in base alla compilazione dei campi d’archivio di
seguito indicati:
GP1AZ03=1 (residenza estera)
GP2BS02= YV (Stato di residenza Venezuela)
GP1AXBA=I (cittadinanza italiana)
Gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1°novembre 1991 in poi e gli importi al 1°
gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet-Direzione Pensioni-Area procedure-
Utilità.
9.6.2 Non residenti in Venezuela
Per tutte le pensioni in convenzione italo-venezuelana che invece non posseggono le
caratteristiche sopra specificate, il pro- rata del 2017 (22.576,73) non è stato aggiornato.
Come di consueto si dovrà applicare il nuovo cambio (media di ottobre) utilizzando il tasso
CENCOEX legato al Dollaro statunitense.
10 Gestione pubblica
10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione
Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento
minimo, pari a € 1.505,67, è stato incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione
mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella
spettante al 31 dicembre 2017.
Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “£” nel campo “PQ” della
maschera 020.
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la
misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2018 è pari a € 777,07;
l’importo della stessa indennità sulla 13^ mensilità è determinato in € 757,07.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali, si fa
rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2017 si è provveduto a bloccare
l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la
percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa
speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D7”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31
dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449,
al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge n. 214 del 22
dicembre 2011, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 147
del 27 dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono
state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4” e “D5”.
Si conferma che anche per l’anno 2018, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla
gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice
fiscale del titolare delle prestazioni, ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento
dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria”, attribuendo l’incremento
della perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, c. 41, della
legge n. 335/95), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della
gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione
indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2018 considerando l’importo della pensione
diretta in pagamento alla stessa data, a condizione che la stessa sia di importo maggiore
rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un
unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge
superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge
superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità
stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle
Strutture territoriali - Gestione Dipendenti Pubblici.
10.3 Gestione dei conguagli
Il recupero del conguaglio perequazione di cui al paragrafo 6, è registrato nella sezione
ritenute con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.
10.4 Gestione fiscale
10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti superiore a 18.000 euro e
conguaglio a debito, si procede al recupero sulle rate di gennaio e febbraio 2018 fino al totale
azzeramento della cedola di pensione.
10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare
nell’anno 2018 si rimanda al messaggio 1768 del 27/04/2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e
dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno
solare 2018.
Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di
competenza dell’anno 2017:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere
(microqualifica T425) nel corso del 2017 (entro rata dicembre 2017), il conguaglio a
credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da
gennaio 2018, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma
fiscale.
10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione
previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto
dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2018.
Per le modalità operative si rimanda al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.
Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in
argomento anche per l’anno 2017, si rammenta che:
se entro la rata di dicembre 2017 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2017, il
conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata nella
piattaforma fiscale non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica.
11 Prestazioni assistenziali
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n.114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di
revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di
verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici,
prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti
memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato
anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo
3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da
talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70,
71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2018 adeguandone l’importo al trattamento
minimo.
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo18, comma 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, stabilisce che il requisito
anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale
sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi
parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della
speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122
del 30 luglio 2010.
Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 66 anni
e 7 mesi.
Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo, sono state ricalcolate, attribuendo
l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista,
le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasei anni e sette
mesi di età entro il 31 dicembre 2018 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati
reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di
sessantasei anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti
di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire) e all’articolo 52
della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non
sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i
soggetti coniugati, anche del coniuge.
12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-
VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92)
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO; 127 –
CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33; 199- VESO92, non avendo natura pensionistica,
conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche
nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la
quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato
con le generali regole del cumulo fiscale.
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018
Le prestazioni con scadenza nel 2018 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato
(GP1AF06).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima
mensilità.
13 Certificato di pensione per l’anno 2018
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione il certificato di
pensione per il 2018, fruibile fra i servizi on line sul sito istituzionale www.inps.it
Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione che,
come richiamato al precedente paragrafo 12, non avendo natura di trattamento pensionistico,
non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per
tutta la loro durata, ad eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale,
che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene
conseguentemente rivalutato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2017
Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo
dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno
2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonche' valore definitivo
della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con
decorrenza dal 1° gennaio 2017.
(GU n.280 del 30-11-2017)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 17 novembre 2016 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 274 del 23 novembre 2016) concernente: «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore definitivo per
l'anno 2015»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 31 ottobre 2017, prot. n. 1146903/17, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio - dicembre
2016 e' risultata pari a - 0,1;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre
2017 e' risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 una variazione dell'indice
pari rispettivamente a -0,2, +0,0 e +0,2;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2017;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2018, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2016 e' determinata in misura pari a +0,0
dal 1° gennaio 2017.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2017 e' determinata in misura pari a +1,1
dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2017
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
ALLEGATO 2
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale delle Pensioni
Rinnovo 2018 - Tabelle
Perequazione provvisoria
Pensioni e limiti di reddito 1,1%
Limiti di reddito INVCIV totali 0,8%
Indennità INVCIV 0,40%
Valori definitivi 2017 allo 0,0%
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 1
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 2
INDICE
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A.1
l’anno 2017 sociali
Valori definitivi Aumenti per costo vita A.2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3 pag. 5
Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 A3bis
Importo aggiuntivo A4
Importo Indennità Integrativa Speciale A5
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B.1 pag. 6
l’anno 2018 sociali
Valori previsionali Aumenti per costo vita B.2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B.3
pag. 7
Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 B.3bis
Importo aggiuntivo B.4
pag. 8
Importo Indennità Integrativa Speciale B.5
Disposizioni legislative per aumenti costo vita B.6 pag. 9
Importi dei trattamenti Fondo Clero C.1
minimi delle pensioni di Fondo Addetti Imposte di consumo C.2
Fondi speciali Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
pag. 10
(Per l’anno 2017 – Valori Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
previsionali per il 2018) Fondo Esattoriali C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7
pag. 11
Fondo per il Personale di Volo C.8
Limiti di reddito per Fondo lavoratori dipendenti D.1
l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 12
delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3
Legge 385 del dicembre 2000 D.4 pag. 13
Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo per il diritto all’integrazione E.1
di invalidità pag. 14
Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art.5 legge 222/84) E.2
Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1
superstiti con i redditi del pag. 15
beneficiario Importi dei limiti F.2
Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1
invalidità con i redditi del pag. 16
beneficiario Importi dei limiti G.2
Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione H.1
pag. 17
trattamenti minimi sociale.
Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2 pag. 18
Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1
sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2 pag. 19
L.488/1999
Aumento della pensione sociale. L.3 pag. 20
Aumento degli assegni vitalizi. L.4 pag. 21
Assegni sociali L.5
Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6 pag. 22
L.488/1999
Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 23
Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 24
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.9
categoria INVCIV /PS
pag. 25
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.10
categoria INVCIV /AS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.11
categoria INVCIV /PS (ciechi civili)
pag. 26
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.12
categoria INVCIV /AS (ciechi civili)
Pensioni ed indennità degli Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1 pag. 27
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 3
invalidi civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2
Ciechi civili di fascia 9 M.1.3
Ciechi civili di fascia 10 M.1.4
Ciechi civili di fascia 11 M.1.5
Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6
pag. 28
Ciechi civili di fascia 14 M.1.7
Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8
Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1
Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 29
Sordomuti di fascia 26 M.2.3
Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1
Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40, 46 M.3.2 pag. 30
Invalidi civili di fascia 33 M.3.3
Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4
Invalidi civili di fascia 47 M.3.5 pag. 31
Invalidi civili di fascia 46 M.3.6
Talassemici M.3.7 pag. 32
Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 33
Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque M.5.1 pag. 34
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2
pag. 35
sessantacinque
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3
pag. 36
ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17)
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4
pag. 37
con regole PS
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5
pag. 38
con regole AS
Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1
pag. 39
persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A
Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 40
Detrazione per il coniuge N.2A pag. 41
Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 42
Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare) N.4 pag. 43
Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. N.4A
pag. 44
Complementare)
Detrazione per redditi diversi (quote scisse) N.5 pag. 45
Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1
pag. 46
reddito pensionabili
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2
pag. 46
Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S pag. 47
Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T
Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di
U pag. 48
vecchiaia
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 4
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2017
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2017 501,89 286,09 369,26 448,07
IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17 4.800,38 5.824,91
2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo)
Dal 1° gennaio
Percentuale spettante 0,0 %
2017:
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento
-limite d’importo-
154,94 6.679,51 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € di €
9.786,86 19.573,71
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2017 768,61 748,61
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 5
Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2018
Valori provvisori
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2018 507,42 289,24 373,33 453,00
IMPORTI ANNUI 6.596,46 3.760,12 4.853,29 5.889,00
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del Importo
da a
garanzia
Fino a 3 volte il TM 100 1,100 % - 1.505,67
Importo
Fascia di Garanzia * 1.505,68 1.506,49 1.522,23
garantito
Oltre 3 e fino a 4
95 1,045 % 1.505,68 2.007,56
volte il TM
Importo
Fascia di Garanzia * 2.007,57 2.011,94 2.028,54
garantito
1°
Oltre 4 e fino a 5
gennaio 75 0,825 % 2.007,57 2.509,45
volte il TM
2018:
Importo
Fascia di Garanzia* 2.509,46 2.516,31 2.530,15
garantito
Oltre 5 e fino a 6
50 0,550 % 2.509,46 3.011,34
volte il TM
Importo
Fascia di Garanzia * 3.011,35 3.012,99 3.027,90
garantito
Oltre 6 volte il TM 45 0,495% 3.011,35 -
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale
della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 6
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento
-limite d’importo-
154,94 6.751,40 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € di €
9.894,69 19.789,38
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2018 777,07 757,07
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 7
5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con
effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per
ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori
autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente
comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare
del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007
dispone che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e
cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno
2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a
otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
- Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della
contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo
Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e
integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento
minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 8
5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue
L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:
“Per il periodoo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento,
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno
2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei
volte il trattamento minimo INPS.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 9
Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI PER L’ANNO 2017
Valori provvisori per il 2018
1 – Fondo Clero
Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di
Fondo Clero contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di
Decorrenza
20 anni
Importo
1.1.2017 501,89 5,79
1.1.2018 507,42 5,86
2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
1.1.2017 445,77
1.1.2018 450,69
3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
Decorrenza Importo
1.1.2017 501,89
1.1.2018 507,42
4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal
Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 1° dicembre 1996 in poi
Importo
1.1.2017 552,05 501,89
1.1.2018 558,13 507,42
5 – Fondo Esattoriali
Decorrenza Importo
1.1.2017 349,64
1.1.2018 353,48
6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
Decorrenza Importo
1.1.2017 501,89
1.1.2018 507,42
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 10
Segue Tabella C
7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15
anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità
liquidate con dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio
Decorrenza
decorrenza anteriore al poi utile
1° febbraio 1997
Importo
1.1.2017 715,03 501,89 500,55
1.1.2018 722,90 507,42 506,06
8 – Fondo per il Personale di Volo
1.1.2017 501,89
1.1.2018 507,42
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 11
Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che
personale che personale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale e parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2017 Oltre € 13.049,14 Fino a € 6.524,57 Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14
2018 Oltre € 13.192,92 Fino a € 6.596,46 Oltre € 6.596,46 fino a 13.192,92
2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2017 Oltre € 32.622,85 Fino a € 26.098,28 D a € 26.098,28 fino a 32.622,85
2018 Oltre € 32.982,30 Fino a € 26.385,84 D a € 26.385,84 fino a 32.982,30
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare
annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1°
gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5
volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2017 Oltre € 26.098,28 Fino a € 19.573,71 Da € 19.573,71 fino a 26.098,28
2018 Oltre € 26.385,84 Fino a € 19.789,38 Da € 19.789,38 fino a 26.385,84
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare
annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1°
gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4
volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n.
335).
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 12
Segue Tabella D
4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto
legislativo 503 del 30 dicembre 1992
Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Dec.
Dipendenti Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre
1939 1934
1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre
1934 1929
Donne nate dal 1 gennaio 1940 Donne nate dal 1 gennaio 1935
al 30 giugno 1940 al 30 giugno 1935
1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 Uomini nati dal 1 gennaio 1930
al 30 giugno 1935 al 30 giugno 1930
Donne nate dal 1 luglio 1940 al Donne nate dal 1 luglio 1935 al
31 dicembre 1940 30 dicembre 1935
1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al Uomini nati dal 1 luglio 1930 al
30 dicembre 1935 30 dicembre 1930
FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE
Percentuale di
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
70%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 40%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite
massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.
Percentuale di
Anno Fasce di reddito coniugale
integrazione
Da € 26.098,28 a € 32.622,85 70%
2017
Da € 32.622,85 a € 39.147,42 40%
Da € 26.385,84 a € 32.982,30 70%
2018
Da € 32.982,30 a € 39.578,76 40%
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 13
Tabella E
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI
ASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
2017 Oltre € 11.649,82 Oltre € 17.474,73
2018 Oltre € 11.778,00 Oltre € 17.667,00
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
Decorrenza Importo mensile
1.8.1984 285.000
1.7.1985 315.000
1.7.1987 372.000
1.7.1989 421.000
1.7.1991 496.000
1.1.1994 580.000
1.1.1996 639.000
1.1.1999 704.000
1.7.2000 715.000
1.7.2001 734.000
Euro
1.1.2002 379,08
1.7.2002 389,32
1.7.2003 398,66
1.1.2004 406,99
1.7.2005 415,13
1.7.2006 422,19
1.7.2007 430,63
1.1.2008 457,67
1.7.2009 472,45
1.7.2010 475,99
1.7.2011 483,37
1.1.2012 510,83
1.7.2013 526,26
1.7.2014 532,21
1.7.2015 533,22
1.7.2016 533,22
1.7.2017 533,22
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 14
Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 19.573,71 Nessuna
Oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28 25 per cento
2017
Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 40 per cento
Oltre € 32.622,85 50 per cento
Fino a € 19.789,38 Nessuna
Oltre € 19.789,38 fino a € 26.385,84 25 per cento
2018
Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30 40 per cento
Oltre € 32.982,30 50 per cento
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 15
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Fino a € 26.098,28 Nessuna
2017 Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 25 per cento
Oltre € 32.622,85 50 per cento
Fino a € 26.385,84 Nessuna
2018 Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30 25 per cento
Oltre € 32.982,30 50 per cento
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 16
Tabella H
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
IMPORTI
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da Mensile 50.000 Mensile 25,83
60
anni Annuo 650.000 Annuo 335,79
Da Mensile 160.000 Mensile 82,64
65
anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32
Da Mensile 160.000
70
anni Annuo 2.080.000
Da Mensile 180.000
75
anni Annuo 2.340.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
60 anni di età 65 anni di età
TM AS
personale coniugale personale coniugale
2017 6.524,57 5.824,91 6.860,36 12.685,27 7.598,89 13.423,80
2018 6.596,46 5.889,00 6.932,25 12.821,25 7.670,78 13.559,78
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 17
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI
MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI
La maggiorazione rimane invariata
La maggiorazione rimane invariata
dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre
dal 1 gennaio 2008
2007
Da mensile 123,77 mensile 136,44
60
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
65
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
70
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2017 6.524,57 5.824,91 8.298,29 14.123,20
2018 6.596,46 5.889,00 8.370,18 14.259,18
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
P: importo della pensione spettante nell’anno.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
Età dalla quale spetta
settimane di contribuzione anni di riduzione età
l’aumento
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 18
Tabella L
PENSIONI SOCIALI
1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o
sordomuti)
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 11.739,48 Zero 369,26
> 4.800,38 qualunque 369,26 zero
< 4.800,38 > 16.539,86 369,26 zero
2017
< 4.800,38 < 11.739,48 RP/13
< 4.800,38 > 11.739,48 e < RP / 13 (*) oppure
16.539,86 (RT - 11.739,48) / 13 (*)
ZERO < 11.868,62 Zero 373,33
> 4.853,29 qualunque 373,33 zero
< 4.853,29 > 16.721,91 373,33 zero
2018
< 4.853,29 < 11.868,62 RP/13
< 4.853,29 > 11.868,62 e < RP / 13 (*) oppure
16.721,91 (RT - 11.868,62) / 13 (*)
2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 11.739,48 Zero 286,09
> 3.719,17 qualunque 286,09 zero
< 3.719,17 > 15.458,65 286,09 zero
2017
< 3.719,17 < 11.739,48 RP/13
< 3.719,17 11.739,48 e < 15.458,65 RP / 13 (*) oppure
(RT - 11.739,48) / 13 (*)
ZERO < 11.868,62 Zero 289,24
> 3.760,12 qualunque 289,24 zero
< 3.760,12 > 15.628,74 289,24 zero
2018
< 3.760,12 < 11.868,62 RP/13
< 3.760,12 11.868,62 e < 15.628,74 RP / 13 (*) oppure
(RT - 11.868,62) / 13 (*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 19
Segue Tabella L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
2017 2018
Da
mensile 269,07 mensile 270,53
65
annuo 3.497,91 annuo 3.516,89
anni
Da
mensile 269,07 mensile 270,53
70
annuo 3.497,91 annuo 3.516,89
anni
Da
mensile 269,07 mensile 270,53
75
annuo 3.497,91 annuo 3.516,89
anni
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE
SOCIALE
A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione
sociale annuo
B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
PS AS Limite personale Limite coniugale
2017 4.800,38 5.824,91 8.298,29 14.123,20
2018 4.853,29 5.889,00 8.370,18 14.259,18
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE
L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + PS)] : 13
[B – (RF + RP + PS)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione
sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
pensione sociale.
PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket”
di 5,17 € (lire 10.000).
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 20
Segue Tabella L
AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Pensionato coniugato Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo (A)
(B) spettante
352,24
2017 8.298,29 14.123,20 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
354,62
2018 8.370,18 14.259,18 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
NOTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
PSO.
PSO: Importo annuo della prestazione PSO.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della PSO, pari a € 3.719,17 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.579,12.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della PSO, pari a € 3.760,12 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.610,06.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 21
Segue Tabella L
ASSEGNO SOCIALE
5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile
(RP) assegno sociale (RC) assegno sociale
Zero 448,07 Zero 448,07
2017 > 5.824,91 Zero > 11.649,82 Zero
< 5.824,91 (5.824,91 – RP) / 13 < 11.649,82 (11.649,82 - RC) / 13
Zero 453,00 Zero 453,00
2018 > 5.889,00 Zero > 11.778,00 Zero
< 5.889,00 (5.889,00 – RP) / 13 < 11.778,00 (11.778,00 - RC) / 13
6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Zero 364,90 Zero 364,90
2017 > 4.743,70 Zero > 10.568,61 Zero
< 4.743,70 (4.743,70 – RP) / 13 < 10.568,61 (10.568,61 - RC) / 13
Zero 368,91 Zero 368,91
2018 > 4.795,83 Zero > 10.684,83 Zero
< 4.795,83 (4.795,83 – RP) / 13 < 10.684,83 (10.684,83 - RC) / 13
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 22
Segue Tabella L
AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da mensile 25.000 mensile 12,92
65
anni annuo 325.000 annuo 167,96
Da mensile 25.000
70
anni annuo 325.000
Da mensile 40.000
75
anni annuo 520.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)
AS TM Limite personale Limite coniugale
2017 5.824,91 6.524,57 5.992,87 12.517,44
2018 5.889,00 6.596,46 6.056,96 12.653,42
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento
e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della
sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 23
Segue Tabella L
MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2017 2018
Da mensile 190,26 mensile 190,86
65
anni annuo 2.473,38 annuo 2.481,18
Da mensile 190,26 mensile 190,86
70
anni annuo 2.473,38 annuo 2.481,18
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO
SOCIALE
A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
AS Limite personale Limite coniugale
2017 5.824,91 8.298,29 14.123,20
2018 5.889,00 8.370,18 14.259,18
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
SPETTANTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento
e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della
sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal
compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono
usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 24
Segue Tabella L
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N.
448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI
CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 3.719,17 < 15.458,65 83,17
> 3.719,17 > 15.458,65 (4.800,38 – A) / 13
2017 e e oppure
< 4.800,38 < 16.539,86 (16.539,86 – B) / 13
> 4.800,38 Qualunque 0
< 3.760,12 < 15.628,74 84,09
> 3.760,12 > 15.628,74 (4.853,29 – A) / 13
2018 e e oppure
< 4.853,29 < 16.721,91 (16.721,91 – B) / 13
> 4.853,29 Qualunque 0
10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI
DI
CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 4.743,70 < 10.568,61 83,17
> 4.743,70 > 10.568,61 (5.824,91 – A) / 13
2017 e e oppure
< 5.824,91 < 11.649,82 (11.649,82 – B) / 13
> 5.824,91 Qualunque 0
< 4.795,83 < 10.684,83 84,09
> 4.795,83 > 10.684,83 (5.889,00 – A) / 13
2018 e e oppure
< 5.889,00 < 11.778,00 (11.778,00 – B) / 13
> 5.889,00 Qualunque 0
In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato
risultante dai due calcoli.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 25
Segue Tabella L
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati prima del 1 gennaio 1931)
Reddito annuo del Reddito annuo Importo mensile
Anno
pensionato (A) pensionato + coniuge (B) dell’aumento
Fasce 6, 8,
11, 12, 13, Fasce 7 e 10
16 e 17
< 3.719,17 < 15.458,65 70,72 54,57
> 3.719,17
e < 15.458,65 (4.638,53 – A) / 13
< 4.638,53
2017
> 3.719,17 > 15.458,65
(4.638,53 – A) / 13 (*)
e e
(16.378,01 – B) / 13 (*)
< 4.638,53 < 16.378,01
> 4.638,53 > 16.378,01 0
< 3.760,12 < 15.628,74 71,50 55,18
> 3.760,12
e < 15.628,74 (4.689,62 – A) / 13
< 4.689,62
2018
> 3.760,12 > 15.628,74
(4.689,62 – A) / 13 (*)
e e
(16.558,24 – B) / 13 (*)
< 4.689,62 < 16.558,24
> 4.689,62 > 16.558,24 0
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati dopo il 31 dicembre 1930)
Solo Pensionato Pensionato + Coniuge
Anno Importo mensile Importo mensile
Reddito annuo (A) Reddito annuo (B)
dell’aumento dell’aumento
4.743,70 70,72 < 10.568,61 70,72
> 4.743,70 e > 10.568,61 e (11.487,97 – B) /
2017 (5.663,06 - A) / 13
< 5.663,06 < 11.487,97 13
> 5.663,06 0 > 11.487,97 0
4.795,83 71,50 < 10.684,83 71,50
> 4.795,83 e > 10.684,83 e (11.614,33 – B) /
2018 (5.725,33 - A) / 13
< 5.725,33 < 11.614,33 13
> 5.725,33 0 > 11.614,33 0
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 26
Tabella M
PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI
Tabella M.1
1 – CIECHI CIVILI
1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2017 16.532,10 279,47
1.1.2018 16.664,36 282,55
2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2017 16.532,10 302,23
1.1.2018 16.664,36 305,56
3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
erogata indipendentemente dalle
decorrenza condizioni economiche, ma solamente importo mensile
a titolo della minorazione
1.1.2017 15.305,79 208,83
1.1.2018 209,51
4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale accompagnamento (*)
1.1.2017 16.532,10 302,23 911,53
1.1.2018 16.664,36 305,56 915,18
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 27
Segue Tabella M 1
5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
decorrenza limite di reddito indennità di
importo mensile
annuo personale accompagnamento(*)
1.1.2017 16.532,10 279,47 911,53
1.1.2018 16.664,36 282,55 915,18
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed
indennità speciale
17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed
indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte
del CPABP nella fascia 12 – 13
decorrenza limite di reddito
importo mensile indennità speciale
annuo personale
1.1.2017 16.532,10 279,47 208,83
1.1.2018 16.664,36 282,55 209,51
(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi
7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
Fascia Tipologia
14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2017 7.948,19 207,41
1.1.2018 8.011,78 209,70
8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di
accompagnamento
18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di
accompagnamento
19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di
accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da
parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15
erogata indipendentemente dalle
decorrenza importo mensile
condizioni economiche, ma
1.1.2017 solamente 911,53
1.1.2018 a titolo della minorazione 915,18
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 28
Tabella M.2
2 - SORDOMUTI
1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed
indennità di comunicazione
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale comunicazione(*)
1.1.2017 16.532,10 279,47 255,79
1.1.2018 16.664,36 282,55 256,21
(*)Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione –
fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle
fasce 20 21 22 25
25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2017 255,79
a titolo della minorazione
1.1.2018 256,21
3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di
presentazione istanze per indennità di comunicazione
decorrenza limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.2017 16.532,10 279,47
1.1.2018 16.664,36 282,55
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 29
Tabella M.3
3 – INVALIDI CIVILI
1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2017 16.532,10 279,47
1.1.2018 16.664,36 282,55
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2017 4.800,38 279,47
1.1.2018 4.853,29 282,55
3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di
33
accompagnamento
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento(*)
1.1.2017 16.532,10 279,47 515,43
1.1.2018 16.664,36 282,55 516,35
(*)Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 30
Segue Tabella M.3
4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con
38 sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti
da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite
41
previsto, con sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con
42
sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di
44
accompagnamento
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della
45
concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
indennità di
decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni
accompagnamento
economiche, ma solamente a titolo della
1.1.2017 515,43
minorazione
1.1.2018 516,35
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
47, 49, 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di
frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2017 4.800,38 279,47
1.1.2018 4.853,29 282,55
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento
accertata dopo il compimento del 65° anno di età
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile (**)
personale accompagnamento(*)
1.1.2017 4.800,38 286,09 364,90 515,43
1.1.2018 4.853,29 289,24 368,91 516,35
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 31
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno
35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448
Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza importo mensile(*)
1.1.2017 501,89
1.1.2018 507,42
(*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 32
Tabella M 4
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
spettante
2017 5.959,20 12.483,77 10,33
2018 6.023,29 12.619,75 10,33
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
€ 5.959,20 somma dell’importo annuo 2017 dell’assegno sociale, pari a €
5.824,91 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 12.483,77 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
del trattamento minimo pari a € 6.524,57.
€ 6.023,29 somma dell’importo annuo 2018 dell’assegno sociale, pari a €
5.889,00 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 12.619,75 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
del trattamento minimo pari a € 6.596,46.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 33
Tabella M 5
INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA
TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31,
32, 33, 39, 43)
▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
358,86
2017 279,47 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
361,31
2018 282,55 8.370,18 14.259,18 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 3.633,11 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.665,18.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 3.673,15 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.697,03.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 34
Segue Tabella M 5
2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA
TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
336,10
A - (RP + INVCIV) / 13
2017 302,23 8.298,29 14.123,20
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
338,30
A - (RP + INVCIV) / 13
2018 305,56 8.370,18 14.259,18
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 3.928,99 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.369,30.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 3.972,28 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.397,90.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 35
Segue Tabella M 5
3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
288,14
2017 350,19 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
289,81
2018 354,05 8.370,18 14.259,18 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.552,47 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.745,82.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.602,65 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.767,53.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 36
Segue Tabella M 5
4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
281,53
A - (RP + INVCIV) / 13
2017 356,80 8.298,29 14.123,20
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
283,76
A - (RP + INVCIV) / 13
2018 360,13 8.370,18 14.259,18
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.638,40 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.659,89.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.681,69 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.688,49.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 37
Segue Tabella M 5
5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
265,38
A - (RP + INVCIV) / 13
2017 372,95 8.298,29 14.123,20
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
266,80
A - (RP + INVCIV) / 13
2018 377,06 8.370,18 14.259,18
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.848,35 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.449,94.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.370,18 somma dell’importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.901,78 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.468,40.
€ 14.259,18 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2018
dell’assegno sociale, pari a € 5.889,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 38
Tabella N
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 15.000,00 23% 0,00
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 27% 600,00
Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 38% 3.680,00
Oltre 55.000,00 Fino a 75.000,00 41% 5.330,00
Oltre 75.000,00 43% 6.830,00
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 1.250,00 23% 0,00
Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00
Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67
Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17
Oltre 6.250,00 43% 569,17
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 39
Segue Tabella N
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli 950,00 Nota 1
affidati o affiliati
Per ciascun figlio di età inferiore a tre
1220,00 Nota 1
anni
Per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 Importo base + 400,00 € Nota 1
febbraio 1992, n. 104
Se più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di
200,00 € per ciascun figlio
Nota 1
a partire dal primo aumento:
200,00 * n. tot. Figli
Per ogni altra persona indicata
750,00 Nota 2
nell’articolo 433 del codice civile
Per primo figlio in mancanza del Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
coniuge previste per il coniuge (tabella 2 a)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1))
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 40
Segue Tabella N
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito
complessivo non supera 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A ):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 41
Segue Tabella N
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all’articolo 49, comma 2,
lett. A del TUIR)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.297,00 Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.297,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 583 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000
€, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (15.000 - reddito) / 7.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 583 * C
Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 42
Segue Tabella N
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 8.000,00 Fino a 28.000,00 978,00 Nota 2
Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 978,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 902 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 28.000.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 20.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 902 * C
Calcolo della detrazione: 978,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (55.000 - reddito) / 27.000
Calcolo della detrazione: 978,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 43
Segue Tabella N
4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)
Detrazione
Reddito
annua
Oltre 23.000,00 Fino a 24.000,00 10,00
Oltre 24.000,00 Fino a 25.000,00 20,00
Oltre 25.000,00 Fino a 26.000,00 30,00
Oltre 26.000,00 Fino a 27.700,00 40,00
Oltre 27.700,00 Fino a 28.000,00 25,00
Nota:
L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detrazione
per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 44
Segue Tabella N
5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI
(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all’ex coniuge e
di assegno divorzile all’ex coniuge superstite)
Detrazione
Reddito
annua note
Fino a 7.500,00 1.725,00 Nota 1
Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00 1.255,00 Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.255,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500
€, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000
€.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = (15.000 - reddito) / 7.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):
A = 470 * C
Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C
Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro
almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al
centesimo di € più vicino
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 45
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2018
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 46.630,00 896,73 80 0,00153846 37.304,02 2.869,54
Oltre € 46.630,00 896,73
Fino a € 62.017,90 1.192,65
(fascia di € 15.387,90) 295,92 60 0,0011538 9.232,47 710,19
Oltre € 62.017,90 1.192,65
Fino a € 77.405,80 1.488,57
(fascia di € 15.387,90) 295,92 50 0,000961538 7.694,05 591,85
Oltre € 77.405,80 1.488,57 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 46.630,00 896,73 80 0,00153846 37.304,02 2.869,54
Oltre € 46.630,00 896,73
Fino a € 62.017,90 1.192,65
(fascia di € 15.387,90) 295,92 64 0,001230769 9.848,28 757,56
Oltre € 62.017,90 1.192,65
Fino a € 77.405,80 1.488,57
(fascia di € 15.387,90) 295,92 54 0,001038461 8.309,47 639,19
Oltre € 77.405,80 1.488,57
Fino a € 88.597,00 1.703,79
(fascia di € 11.191,20) 215,22 44 0,000846153 4.924,14 378,78
Oltre € 88.597,00 1.703,79 36 0,000692307
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 46
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2017 100.324,00
2018 101.427,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Importo mensile del Percentuale di Minimale
Minimale retributivo
Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo
annuo
pensione pensione settimanale
2017 501,89 40 200,76 10.439,52
2018 507,42 40 202,97 10.554,44
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Massimale
Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile
2017 10.439,52 182.874,00 46.123,00
2018 10.554,44 184.885,00 46.630,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 47
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI
VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Importo mensile Percentuale Percentuale
Anno Importo soglia Importo soglia
Assegno Sociale (1) (2)
2017 448,07 1,20 537,69 1,50 672,11
2018 453,00 1,20 543,60 1,50 679,50
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni.
(legge 8 agosto 1995, n. 335)
(2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni.
(legge 22 dicembre 2011, n. 214)
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 48
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La rivalutazione automatica delle pensioni si applica secondo l'articolo 34 della legge 448/1998 e l'articolo 69 della legge 388/2000, utilizzando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati. Commercialisti e consulenti previdenziali devono considerare il cumulo perequativo, le fasce progressive di rivalutazione, i trattamenti minimi INPS, e le modalità di calcolo per pensioni dirette, indirette e ai superstiti. La circolare è rilevante anche per la gestione fiscale delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, e per le certificazioni fiscali (CU) a consuntivo.
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