Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA TERZO SETTORE E COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche secondo la Circolare INPS 185/2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 185/2017 disciplina l'applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA TERZO SETTORE E COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.) per la riscossione dei contributi sindacali direttamente sulle pensioni erogate. La convenzione si applica ai titolari di pensioni dirette, indirette o di reversibilità derivanti da assicurazione obbligatoria (lavoratori dipendenti, autonomi e gestioni speciali) amministrate dall'INPS, escludendo i titolari di pensioni o assegni sociali. I pensionati possono autorizzare le trattenute mediante delega personale volontaria sottoscritta, utilizzando appositi moduli che indicano esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. La delega produce effetti dalla data di decorrenza della pensione se presentata contestualmente alla domanda, oppure dalla prima rata utile se rilasciata successivamente. I contributi sindacali sono calcolati in percentuale sull'importo lordo della pensione (0,50%, 0,40% o 0,35% a seconda della fascia di reddito) e l'INPS rimane estraneo al rapporto associativo, operando esclusivamente come soggetto riscuotente. La revoca della delega è ammessa in qualsiasi momento e produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento; è inoltre consentita una sola delega per singola prestazione pensionistica.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA TERZO SETTORE E COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 20/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 185
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA TERZO SETTORE E
COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.) per la riscossione dei contributi
sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al
piano dei conti.
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione
stipulata tra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA TERZO SETTORE E
COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.), per la riscossione dei contributi sindacali su
pensioni.
INDICE
1. PREMESSA
2. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA
3. MODALITA’ DI RILASCIO DELLA
DELEGA
4. PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA
DELEGA
5. REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E
VALIDITA’
6. MISURA DEL CONTRIBUTO
SINDACALE
7. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E
RIMESSE
8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
9. CODICE INPS
10. Istruzioni contabili
PREMESSA
In data 11 ottobre 2017 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale
FEDERAZIONE ITALIANA TERZO SETTORE E COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.) (allegato 1), sulla
base dello schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30
luglio 2014, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di
prestazioni pensionistiche.
La convenzione ha validità fino al 31/12/2017 ed è rinnovabile, di tre anni in tre anni, previa
verifica dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Organizzazione. La
richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, da far pervenire con un preavviso di
almeno 60 giorni.
Di seguito s’illustrano le principali norme della Convenzione.
2. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA
L’articolo 1 della Convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23 octies della Legge n.
485/1972, i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio, mediante rilascio di delega
personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Nello specifico hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione
i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni
altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito
dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’art. 11 della legge 31 luglio
1975, n.364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS –
Gestione Dipendenti Pubblici.
Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23 octies, i titolari di
pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti
da assicurazione obbligatoria.
3. MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve
essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido.
4. PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA
L’articolo 4 della Convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa,
presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di
decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le
stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti, per i
trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Privati, a partire dalla prima rata di
pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti
pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della
lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali
verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di
conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale
della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento
d’identità.
L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione deve avvenire con modalità
telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione deve, altresì,
trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le
modalità sopra citate, l’originale firmato.
5. REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA’
L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla
elaborazione della domanda.
Ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una
delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di
quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un
documento di riconoscimento valido del revocante.
L’organizzazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega, deve
trasmettere in formato digitale sia la delega che la revoca e conservare entrambi gli originali,
unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente
paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha
inviato la revoca ed all’Organizzazione revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti
percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi
i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti
pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per
servizio:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio
della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
7. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della Convenzione ed i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione
sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione
dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione
presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle
attività sotto indicate, a partire dal 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti costi:
· Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31
· Gestione delega € 0,04
8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Dall’applicazione della Convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto l’Organizzazione esonera l’INPS da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai
suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido
rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante, che risulti soccombente nel giudizio
eventualmente instauratosi, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi
eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione stipulante o di
strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla
data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante inoltre è tenuta, in caso di controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’Organizzazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a
semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione
Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della
perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere
alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari
che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo
che regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’Organizzazione.
9. CODICE INPS
Il codice INPS assegnato è BP
10. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle
pensioni per conto dell’Organizzazione sindacaleFEDERAZIONE ITALIANA TERZO SETTORE
E COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.) si istituiscono i seguenti conti:
GPA25655- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno
in corso;
GPA27655- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni
precedenti;
Movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di
rendicontazione delle pensioni pagate.
Con l’occasione è, inoltre, istituito il nuovo conto:
GPA11655 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso:
GPA35041
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni
sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 185/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare INPS 185/2017 regola la riscossione dei contributi sindacali su pensioni secondo la legge 11 agosto 1972, n. 485, disciplinando deleghe, revoche, misure percentuali e rapporti finanziari tra INPS e organizzazioni sindacali. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questa normativa per comprendere le modalità di trattenuta su pensioni dirette, indirette e di reversibilità, nonché gli obblighi contabili e le responsabilità dell'Istituto. La convenzione prevede specifiche istruzioni operative, contabili e codici di imputazione (GPA25655, GPA27655, GPA11655) per la corretta rilevazione delle trattenute sindacali nei sistemi informativi dell'INPS.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.