Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative e i costi per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti tramite INPS?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 182/2017 disciplina la convenzione stipulata tra l'INPS e la FISALP (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati) per la riscossione congiunta dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori, ma mantiene natura volontaria: l'INPS non è obbligato all'esazione coattiva. L'Associazione trasmette i dati degli associati tramite portale telematico e invia le deleghe cartacee corredate da copia del documento d'identità alle strutture INPS territorialmente competenti, che procedono alla validazione. I costi a carico della FISALP sono: € 2,54 per gestione nuove deleghe e emissione code line (una tantum annuale), € 2,32 per revoca deleghe, € 0,21 per singolo modello F24. La convenzione ha validità triennale e richiede richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. L'INPS si riserva facoltà di recesso unilaterale in caso di irregolarità, conflitti di interessi o perdita dei requisiti da parte dell'Associazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 07/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 182
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei
contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334.
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento
alla Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati
(FISALP), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti.
In data 11 ottobre 2017tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Dipendenti Privati (FISALP) è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’
art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 (all.1), approvata con determinazione presidenziale
n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei
coltivatori diretti.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi
obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai
contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria
della stessa.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS Direzione centrale sistemi
informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione
deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute,
chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno
revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a
loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le
corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del
documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe
acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe
cartacee ricevute.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di
Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta
all’ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente
pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e
l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di
revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS procederà all’acquisizione
della revoca stessa.
Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati attualizzati, con Determinazione
presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum
annuale) € 2,54
Gestione revoca deleghe sindacali € 2,32
Gestione singolo modello F24 € 0,21
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Clausola di salvaguardia
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi
eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di
strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla
data di stipula della convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione,
che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare
all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante, inoltre è tenuta, in caso di controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice
presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale;
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’Associazione.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione. L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei
mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione
cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la
necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di
rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale
documentazione a supporto.
Si comunica che la sede della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti
Privati (FISALP) è in Salerno – Via Benvenuto Grafeo n. 14.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi,
effettuate per conto della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati
(FISALP), si istituisce il seguente conto:
GPN25189 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per
conto della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP).
In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale
per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati:
GPN35189 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti, riscossi per conto Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati
(FISALP)
GPN11189 – Debito v/Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati
(FISALP) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per
suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Federazione
Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) saranno curati direttamente
dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali.
Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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La normativa riguarda la riscossione dei contributi associativi per imprenditori agricoli e coltivatori diretti secondo l'art. 11 della legge 334/1968, disciplinando deleghe sindacali, gestione delle revoche e trasferimento fondi all'Associazione. Commercialisti e consulenti del settore agricolo devono conoscere le modalità di contabilizzazione tramite i conti GPN25189, GPN35189 e GPN11189, nonché gli obblighi di protezione dati secondo il D.Lgs. 196/2003 e le responsabilità dell'INPS in caso di pignoramenti presso terzi.
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