Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 181/2017

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 06/12/2017 In vigore dal: 06/12/2017 Documento ufficiale

Come funziona il sistema di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale FISALP attraverso l'INPS e quali sono gli obblighi contabili per le aziende?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 181/2017 disciplina la convenzione tra l'INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale. Le aziende iscritte a FISALP versano questi contributi insieme ai contributi obbligatori attraverso il flusso UNIEMENS, utilizzando il codice causale "W452". Il sistema consente alle imprese di indicare direttamente l'importo del contributo associativo nella denuncia contributiva, senza necessità di versamenti separati.

L'INPS applica un costo di gestione pari a € 0,21 per ogni UNIEMENS elaborato e corrisponde all'associazione le somme riscosse al netto di questo rimborso spese e dell'eventuale imposta di bollo. Il versamento a FISALP avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione, con accantonamento delle somme se l'importo mensile è inferiore a € 50,00. È importante sottolineare che la natura del contributo rimane volontaria: l'INPS non effettua azioni di riscossione coattiva e, qualora l'azienda non versi per intero i contributi obbligatori, la quota di assistenza contrattuale viene utilizzata a scomputo del debito previdenziale.

Dal punto di vista contabile, i contributi sono imputati al conto GPA25659 e generano automaticamente una scrittura verso il conto GPA35659 per rilevare il debito verso FISALP. Le sedi INPS devono stampare reportistica in triplice copia: una per le aziende, una per l'ufficio contabilità e una per gli atti amministrativi. Entro il 31 maggio dell'anno successivo, le strutture territoriali trasmettono a FISALP un rendiconto dettagliato con gli importi riscossi, corrisposti e le spese trattenute.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile su richiesta con almeno 90 giorni di preavviso. Entrambe le parti possono recedere con 60 giorni di comunicazione. L'INPS è esonerato da responsabilità nei confronti delle aziende e di terzi per questioni relative ai rapporti tra associati e associazione, mentre FISALP deve rimborsare all'Istituto le spese legali in caso di controversie giudiziarie.

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Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 07/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 181 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS. In data 11 ottobre 2017 tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) è stata perfezionata una convenzione (allegato n.1), approvata con determinazione commissariale n.130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973 n.311. Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione. Modalità di riscossione La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’associazione, sarà effettuata dall’INPS a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. Misura del contributo L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS. Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati attualizzati, per l’anno 2017, con Determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo: - contributi per assistenza contrattuale per ogni UNIEMENS € 0,21 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. Sono a carico dell’associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale L’INPS corrisponderà all’associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS al netto dei costi per il servizio di riscossione. Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture territoriali dell’INPS metteranno a disposizione dell’associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Clausola di salvaguardia L’INPS è esonerato – e l’associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall’applicazione della convenzione. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) è in Via Benvenuto Grafeo n. 14 – Salerno (SA). Istruzioni operative e contabili Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle imprese aderenti alla Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W452”. Nel flusso UNIEMENS, le imprese nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> dovranno validare il nuovo codice causale “W452” avente significato di “Ass. Contr. Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP)” e il relativo <ImportoContributo>. I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il citato codice “W452”, vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25659, di nuova istituzione. Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al fine di rilevare il debito verso la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP), predispone la seguente scrittura in P.D.: GPA35659 GPA11659. per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25659 Pertanto, i saldi dei conti GPA25659 e GPA35659 devono costantemente concordare. Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso UNIEMENS, i conti GPA25659 e GPA35659 devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione. Le Sedi procederanno alla stampa della reportistica a disposizione generata dalla procedura in triplice copia. Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Un’altra copia della stampa di detto report deve essere inviata all’Ufficio competente per la contabilità della sede ed una copia deve rimanere agli atti dell’Ufficio amministrativo. Le somme riscosse devono essere accreditate alla sopra citata associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di Bollo, se dovuta. I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11659, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta, (AVERE del conto GPA25228). L’eventuale saldo del suddetto conto GPA11659, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP), apposito rendiconto dal quale risulti: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese di cui sopra; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi. Nell’allegato n.2 vengono riportati i sopracitati conti GPA11659, GPA25659 e GPA35659, di nuova istituzione. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 181/2017 è il riferimento normativo per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale FISALP, disciplinando il flusso UNIEMENS, il codice causale W452, i conti contabili GPA25659 e GPA35659, e le modalità di versamento alle associazioni sindacali. Commercialisti e responsabili amministrativi consultano questa circolare per gestire correttamente l'imputazione contabile dei contributi associativi, il rimborso spese all'INPS (€ 0,21 per UNIEMENS), la rendicontazione annuale e i termini di versamento a FISALP, nonché per comprendere la natura volontaria del contributo e le esclusioni dalla riscossione coattiva.

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