Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 173/2017

Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo- SOLIMARE. Decreto Interministeriale n. 90401 del 8 giugno 2015 e ss.mm.ii. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 22/11/2017 In vigore dal: 22/11/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità di accesso all'assegno ordinario del Fondo SOLIMARE per le imprese armatoriali?

Spiegato da FiscoAI
Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, istituito presso l'INPS, garantisce una tutela del reddito ai lavoratori marittimi e al personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti. L'assegno ordinario è erogato in caso di riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività per causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria (eventi transitori, situazioni temporanee di mercato) o straordinaria (riorganizzazione e crisi aziendale). L'importo della prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale non percepita, nei limiti dei massimali previsti per la CIGO, ridotto del 5,84% (aliquota contributiva per apprendisti). Per accedere, l'azienda deve presentare domanda tra il 30° e il 15° giorno dall'inizio della sospensione/riduzione, previa consultazione sindacale con le organizzazioni firmatarie dell'accordo. La durata massima è di 13 settimane prorogabili fino a 52 settimane per la CIGO, oppure 12 mesi in un biennio mobile per la CIGS, con limite complessivo di 24 mesi in un quinquennio mobile per unità produttiva. L'accesso è subordinato alla disponibilità del Fondo e al rispetto del tetto aziendale (onere non superiore a quattro volte i contributi ordinari dovuti, con limiti transitori più elevati fino al 2021).

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo- SOLIMARE. Decreto Interministeriale n. 90401 del 8 giugno 2015 e ss.mm.ii. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 23/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 173 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.5 OGGETTO: Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo- SOLIMARE. Decreto Interministeriale n. 90401 del 8 giugno 2015 e ss.mm.ii. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Con la presente circolare s’illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo-SOLIMARE, istituito dal Decreto Interministeriale n. 90401/2015, modificato e integrato dal D.I. n. 95933/2016 e dal D.I. n.99295/2017. Il Fondo assicura una tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori marittimi, al personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti. 1. Premessa e quadro normativo 2. Finalità e ambito di applicazione. 3. Assegno ordinario. 3.1 Condizioni di accesso 3.2 Ambito di applicazione: beneficiari 3.3 Cause di intervento 3.4 Misura della prestazione 3.5 Durata dell’intervento 3.6 Durata massima complessiva della prestazione 3.7 Termini e modalità di presentazione della domanda 3.8 Procedura di consultazione sindacale 3.9 Pagamento della prestazione 3.10 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa 3.11 Assegno ordinario e altre prestazioni 3.12 Assegno ordinario e lavoro straordinario 4. Contribuzione correlata 5. Contributo addizionale 6. Istruzioni operative 6.1 Istruttoria della domanda 6.2 Criteri di precedenza e turnazione. Tetto aziendale 6.3 Delibera di concessione 7. Equilibrio finanziario del Fondo 8. Monitoraggio della spesa 9. Istruzioni contabili 1. Premessa e quadro normativo In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, della Legge 92/2012, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, è stato convenuto di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo –SOLIMARE. Successivamente dette organizzazioni datoriali e sindacali hanno stipulato, in data 10 dicembre 2014, un ulteriore accordo con Assorimorchiatori, con il quale sono state incluse, nel Fondo di solidarietà bilaterale in oggetto, anche le imprese armatoriali esercenti il servizio di rimorchio portuale in concessione. I predetti accordi sono stati recepiti con Decreto Interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015 (G.U. n. 189 del 17 agosto 2015) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo-SOLIMARE (allegato 1). Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà ed abrogando la previgente disciplina di cui all’art. 3, commi da 4 a 45, della Legge n. 92/2012. A norma dell’art. 26, comma 7, del citato decreto, le parti sociali, con l’accordo siglato in data 30 novembre 2015, hanno convenuto di modificare l’ambito di applicazione del Fondo di cui al D.I. n. 90401/2015 estendendolo a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Il predetto accordo è stato recepito con Decreto Interministeriale n. 95933 del 23 maggio 2016 (G.U. n. 164 del 15 luglio 2016) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (allegato 2). Infine, con il Decreto Interministeriale n. 99295 del 17 maggio 2017 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2017) sulla scorta dell'accordo sindacale stipulato in data 9 settembre 2016 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, con cui è stato convenuto di modificare l'art. 8, comma 3, del D.I. n. 90401/2015, è stato rimodulato il limite massimo dell'onere a carico del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario in rapporto alla contribuzione ordinaria dovuta dal singolo datore di lavoro (allegato 3). Per i Fondi, così come previsto dall’art. 46, comma 5, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, i rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della Legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, compreso dunque il D.I. n. 90401/2015, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 148/2015. Con circolare n. 201/2015 sono state fornite le istruzioni generali relative al trattamento di assegno ordinario, in base alla disciplina dell’art.31 del D.Lgs. n. 148/2015, mentre con circolare n. 122/2015, così come modificata dalla citata circolare n. 201/2015, sono state fornite le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative e operative in ordine alla prestazione di assegno ordinario erogato dal Fondo in argomento, sulla base delle disposizioni di cui al D.I. n. 90401/2015 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti Decreto interministeriale). 2. Finalità e ambito di applicazione Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale, il Fondo provvede ad attuare interventi a tutela del reddito del personale marittimo, del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale. A seguito dell’accordo del 30 novembre 2015, di adeguamento della disciplina del Fondo alle disposizioni dell’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, gli interventi del Fondo sono rivolti a tutte le imprese armatoriali con più di cinque dipendenti, comprendenti nello specifico, le imprese di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione. Sono escluse le imprese già obbligate al finanziamento di altri Fondi di solidarietà in quanto appartenenti a gruppi societari (es. società del Gruppo Ferrovie dello Stato). Con circolare n. 28/2016 sono state fornite indicazioni per l’individuazione delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo. 3. Assegno ordinario Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 6 del Decreto interministeriale, il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, nella misura e nei limiti di cui ai successivi paragrafi, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria. 3.1 Condizioni di accesso Le domande di accesso all’assegno ordinario, esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale, sono deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. L’accesso avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Le domande di accesso non possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi. Nuove richieste di accesso alla predetta prestazione, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno, quindi, essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 3.2 Ambito di applicazione: beneficiari Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale, all’assegno ordinario sono ammessi tutti i lavoratori marittimi, il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro. Per i lavoratori apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, alla ripresa dell’attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore ed i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. L’accesso all’assegno ordinario non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale. 3.3 Cause di intervento Il Decreto interministeriale, all’art. 2, comma 1, indica specificamente che l’assegno ordinario può essere richiesto per le causali della CIGO – eventi transitori e non imputabili all’impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato - e per le causali CIGS - ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali e crisi aziendali. Il D.Lgs. n. 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha revisionato le causali per le quali è possibile ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria. In particolare, l’art. 21, del citato decreto legislativo, non prevede più tra le causali della CIGS le due fattispecie della ristrutturazione e della riconversione aziendale che risultano assorbite nella più generale causale della riorganizzazione aziendale (cfr. circ. MLPS 24/2015). Causali assegno ordinario Alla luce di quanto sopra esposto, l’assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo può essere richiesto per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale. Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, così come descritte nella circolare n. 197/2015, saranno valutate sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 (cfr circ. n. 139/2016; messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017, punti 3 e 4), e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, adottato per l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alla causale della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale (cfr circ. n. 130/2017). 3.4 Misura della prestazione A norma del citato art. 6, comma 1, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto, ai sensi dell’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria che, per il 2017, sono i seguenti (cfr circ. n. 36/2017): Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96 Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70 Gli importi sopra riportati sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione del 5,84 per cento. Gli importi vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO. 3.5 Durata dell’intervento L’art. 6, comma 2, del Decreto interministeriale, prevede che l’assegno ordinario possa essere erogato per una durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 6, commi primo, terzo e quarto della Legge 20 maggio 1975, n. 164. Il successivo art. 8, comma 2, dispone che le istanze di accesso non possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi. Ciò premesso, stante il disposto dell’art. 46, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina sulla durata dell’assegno ordinario si intende riferita alle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148/2015 e delineate dall’Istituto con la citata circolare n. 201/2015, alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio. Nello specifico si riportano le seguenti fattispecie: in caso di ricorso alle causali della CIGO, l’assegno ordinario può essere corrisposto fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane; in caso di ricorso alle causali della CIGS (riorganizzazione e crisi aziendale), l’assegno ordinario può essere corrisposto per un massimo di dodici mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. Si applicano, altresì, all’assegno ordinario le disposizioni stabilite dall’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015 per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGO: il datore di lavoro che abbia fruito di 52 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; in ogni caso, nei limiti di durata suesposti, per le causali riferite alla CIGO, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile; gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio mobile, Si precisa che tale esclusione è rilevante ai soli fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Pertanto, i periodi di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (cfr. paragrafo successivo) e ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile. Ciò in considerazione del fatto che tali limiti rappresentano non un limite di durata, ma un limite di carattere quantitativo relativo al periodo massimo complessivo di fruizione sia dell’assegno ordinario, sia al numero massimo di ore di integrazione salariale autorizzabili. In caso di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGS, si applica la disciplina di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 148/2015 con l’ulteriore limite speciale di cui all’art. 6, comma 2, del Decreto interministeriale, in base al quale la durata massima dell’assegno ordinario non può superare un anno. Ne deriva che: per la causale di riorganizzazione aziendale la prestazione può avere una durata massima, per ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile; per la causale di crisi aziendale il trattamento può avere una durata massima, per ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione, sempre nel limite massimo di 12 mesi in un biennio mobile; per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. Tale disposizione, ai sensi dell’art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, non si applica per i primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Quindi tale specifica disposizione trova applicazione dal 24 settembre 2017 (cfr. circ. MLPS n. 16/2017). L’art. 6, comma 5, del Decreto interministeriale, precisa, altresì, che, per il lavoratore marittimo in turno particolare, la durata massima della prestazione erogata sarà rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l’impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione; in merito, si fa riserva di fornire con successivo messaggio le disposizioni operative. 3.6 Durata massima complessiva della prestazione Per espressa disposizione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 148/2015, ai fondi di solidarietà di cui agli art. 26 e ss del medesimo decreto legislativo, si applica l’art. 4, comma 1, in tema di durata massima complessiva della prestazione. Pertanto, per ciascuna unità produttiva, nel rispetto del biennio mobile, i trattamenti di assegno ordinario non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 3.7 Termini e modalità di presentazione della domanda Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, le aziende interessate, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva, in virtù del generale richiamo all’applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, prevista dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, si applica il disposto di cui all’art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda Per il periodo di sospensione dal 01/01/2017 al 31/03/2017 il termine ultimo utile per la presentazione della domanda è il 16/01/2017. Per effetto dell’applicazione del richiamato disposto di cui all’art. 15, comma 3, la presentazione della domanda oltre tale termine non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma uno slittamento del termine di decorrenza della stessa, che può decorrere non prima di una settimana dalla presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente). Così, continuando nell’esempio sopra riportato, l’eventuale presentazione della domanda in data 20/01/2017, oltre il termine ordinatorio indicato dalla norma, comporta la decorrenza della prestazione dal giorno lunedì 09/01/2017. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dal 01/01/2017 al 08/01/2017, utilizzando l’allegato 4 della presente circolare. Con messaggio dell’Istituto n. 981 del 2 marzo 2016 sono state fornite le istruzioni relative alla presentazione delle istanze di accesso alla prestazione garantita dal Fondo. La domanda deve essere presentata per Unità Produttiva. In base ai principi generali, l’Unità Produttiva si identifica con la sede legale (se vi si svolge attività con dipendenti); con gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma, che svolgano un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa e che abbiano in forza lavoratori in via continuativa. L’Unità Produttiva deve avere autonomia finanziaria o tecnico funzionale. Come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 10867 del 12 luglio 2017, ai fini della disciplina delle prestazioni del Fondo Solimare, l’Unità Produttiva può essere identificata con la nave, qualora la nave presenti congiuntamente le caratteristiche di autonomia organizzativa o tecnico funzionale, svolgimento a bordo di un ciclo produttivo o di una fase di esso e assegnazione di un equipaggio in via continuativa (cfr. circ. n. 197/2015; circ. n. 9/2017 e circ. n. 56/2017). Un caso particolare, rilevato dal predetto Ministero, nel quale, invece, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, tali caratteristiche mancano è quello in cui l'armatore sia stato autorizzato dall’autorità marittima ad essere esentato dall’annotazione di imbarco e sbarco ai sensi dell’art. 172 bis, primo comma, del codice della navigazione. In tal caso, costituisce “Unità Produttiva” l’insieme delle navi su cui sono impiegati i marittimi per i quali sia stata concessa la predetta autorizzazione. Lo stesso art. 172 bis dispone che l’armatore possa essere autorizzato dall’Istituto a tenere un’unica posizione contributiva per tutte le navi, ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi. Al fine di fruire delle prestazioni del Fondo Solimare, le aziende che sono state autorizzate all’esenzione sopra richiamata ai sensi dell’art. 172 bis, primo comma, del codice della navigazione, possono chiedere all’Istituto, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, l’autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate. Con la circolare n. 28 del 26 gennaio 1994 sono state date indicazioni in ordine all’autorizzazione a tenere un’unica posizione contributiva per le navi, o per gruppi di navi, interessate dal provvedimento di esenzione di sbarco e imbarco disposto dall’autorità marittima. In particolare, al paragrafo 1.3 della citata circolare n. 28/94, è stato disposto che l’autorizzazione in argomento fosse subordinata alla verifica delle condizioni ivi indicate ai punti da 1 a 5. Tra le suddette condizioni, si conferma la necessità di verificare quelle di cui ai punti 1, 2 e 5 che, di seguito, si riportano: 1) correntezza negli adempimenti contributivi da parte dell'armatore per le navi armate; 2) le navi che dovrebbero confluire nella posizione contributiva unificata devono essere dello stesso tipo e praticare lo stesso genere di navigazione e, quindi, applicare, per l'equipaggio imbarcato, lo stesso CCNL; 5) la corretta e aggiornata tenuta dei documenti di bordo da parte dell'armatore sulla base delle note di imbarco e sbarco compilate dall'armatore medesimo e vistate dalla competente Autorità Marittima. Viceversa, non dovrà essere più richiesta la verifica della condizione di cui al p. 3) - iscrizione di tutte le navi in un medesimo registro tenuto da uno stesso Ufficio marittimo - tenuto conto che la stessa era strettamente collegata all’estensione ai marittimi componenti gli equipaggi delle navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nel Mezzogiorno, degli sgravi contributivi territoriali ex art. 1, comma 6 bis della Legge n. 430/1984, come modificato dall’art. 5 della Legge n. 426/1991. Tale regime di sgravio non è più vigente. In attesa della completa implementazione della procedura Iscrizione e Variazione Aziende per la gestione delle fattispecie nelle quali le aziende sono autorizzate a tenere un’unica posizione contributiva per tutte le navi, ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate, i datori di lavoro non dovranno inserire nessuna Unità operativa/Unità produttiva nella matricola accentrante. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni sia per la completa gestione delle singole unità navali all’interno della procedura Iscrizione e Variazione Aziende nella matricola accentrante, sia per l’esposizione dei relativi dati nel flusso UNIEMENS. Ciò chiarito, si confermano le ulteriori istruzioni recate dalla circolare n. 28/94. 3.8 Procedura di consultazione sindacale Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto interministeriale, l’impresa armatoriale che intende avvalersi dell’assegno ordinario è tenuta a darne comunicazione alle associazioni datoriali e alle segreterie nazionali e regionali competenti, nonché, laddove esistenti, alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni firmatarie dell’accordo del 24 marzo 2014. Nella predetta comunicazione devono essere indicate: le cause che determinano la situazione di eccedenza di personale, riconducibili alle causali per le quali è richiesto l’intervento, anche conseguenti all’emanazione di atti amministrativi che comportano la sospensione dell’attività armatoriale per ragioni non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori; la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza del personale, il numero di lavoratori interessati e i loro profili professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, su richiesta delle segreterie nazionali e regionali competenti, si procede ad un esame congiunto tra le parti. Qualora le segreterie non richiedano l’esame congiunto entro tale termine, la procedura sindacale si intende esaurita. Ove attivata, l’intera procedura di consultazione sindacale deve concludersi entro venticinque giorni dalla data di invio della comunicazione. Una volta completata la predetta procedura, l’impresa armatoriale può procedere alla presentazione della richiesta di assegno ordinario al Fondo. Ai fini dell’accesso alla prestazione di assegno ordinario non è necessario che la consultazione sindacale si concluda con un accordo. E’ pertanto necessario, al momento della presentazione dell’istanza, dare contezza dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale su richiamati, allegando all’istanza le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali di cui sopra. E’ inoltre ammissibile l’invio della predetta comunicazione tramite fax, allegando alla domanda, oltre la copia della comunicazione inviata, anche le ricevute di conferma dell’avvenuto recapito. Ai fini istruttori, la presentazione della sola copia del verbale di consultazione, anche in caso di mancato accordo, firmato da tutte le associazioni sindacali su richiamate è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo d’informazione e consultazione. Pertanto non è necessario richiedere l’allegazione delle copie delle comunicazioni inviate alle organizzazioni sindacali medesime. Gli adempimenti descritti costituiscono condizione di ammissibilità della domanda e, pertanto, il loro mancato espletamento determina l’inammissibilità della richiesta. 3.9 Pagamento della prestazione Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura INPS, competente in base all’Unità Produttiva, rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese disponibile all’interno del cassetto bidirezionale. L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Al riguardo, si evidenzia che con il D.Lgs. n. 148/2015, il legislatore ha introdotto termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, che, a norma dell’art. 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi: dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata; Esempio: periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2017 al 15/06/2018 data autorizzazione INPS: 20/07/2017 data decorrenza termine: 30/06/2018 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata) termine di decadenza: 31/12/2018 ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2018; dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS; Esempio: periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2017 al 15/06/2018 data autorizzazione INPS: 20/07/2018 data decorrenza termine: 20/07/2018 (data autorizzazione INPS successiva alla scadenza del termine di durata) termine di decadenza: 21/01/2019 ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2019. Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria, né su flussi di regolarizzazione. Il pagamento diretto può essere autorizzato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda. In tali eventualità, laddove le motivazioni dell’azienda siano da ritenersi fondate, le competenti strutture territoriali dell’INPS possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr. circ. n. 197/2015 in materia di CIG). Con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017 sono state fornite le istruzioni per il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale e per il pagamento della contribuzione addizionale autorizzate dai Fondi di solidarietà. In relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. Rimane ferma, come esclusiva, la modalità del pagamento diretto per tutte le domande presentate in data antecedente al 1 gennaio 2018, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario. 3.10 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa In assenza di specifiche disposizioni in materia si ritiene utile richiamare le disposizioni vigenti di cui alle circolari n. 130 del 04 ottobre 2010 e n. 170 del 13 ottobre 2015. L’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, nel replicare l’abrogata disciplina dell’art. 8, comma 5, della Legge n. 160/88, dispone che il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa. Tuttavia, il medesimo art. 8, comma 3, prevede che le comunicazioni dei datori di lavoro (UNILAV)/(UNIMARE) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOM), di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 181/2000, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione a carico dei lavoratori. In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva. Per quanto qui non disciplinato, si rimanda alla circolare di dettaglio n. 201 del 2015 sull’assegno ordinario. 3.11 Assegno ordinario e altre prestazioni Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare. Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr. circ. 130/2017). 3.12 Assegno ordinario e lavoro straordinario In considerazione della speciale prestazione di lavoro a bordo, intrinsecamente connessa alle esigenze dell’esercizio commerciale del mezzo navale, l’accesso alla prestazione ordinaria non preclude la possibilità di ricorrere all’eventuale lavoro straordinario per i lavoratori non coinvolti nella procedura. 4. Contribuzione correlata L’articolo 6, comma 3, del Decreto interministeriale, prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione dell’assegno ordinario, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”). Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30, D.Lgs. n. 148/2015) la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’art. 3 ter del Decreto Legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992. Per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2017 è pari a € 100.324,00. 5. Contributo addizionale In caso di fruizione della prestazione di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto interministeriale, è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario. Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni. In particolare, per il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti, effettuati dall’Istituto per prestazioni dei fondi di solidarietà, si veda il messaggio n. 1113 del 2017. 6. Istruzioni operative L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo Solimare. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con Sistema Unico per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione. 6.1 Istruttoria della domanda All’atto della ricezione delle istanze di accesso alla prestazione ordinaria erogata dal Fondo, le strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico: l’appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo; il rispetto dei termini di presentazione della domanda; la proporzionalità tra tetto aziendale e importo richiesto (cfr. successivo par.7.2); la correttezza e completezza degli allegati alla domanda; la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo; l’integrabilità della causale; la compatibilità dei lavoratori. Le domande di intervento presentate dalla singola azienda possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la struttura territoriale INPS predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera. Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle strutture territoriali. 6.2 Criteri di precedenza e turnazione. Tetto aziendale L’accesso alla prestazione avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati. A tale ultimo fine l’art. 8, comma 3, del Decreto interministeriale, così come sostituito dall’art. 1 del D.I. n. 99295/2017, prevede uno specifico tetto aziendale (cfr. msg 3617/2017). L’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione di assegno ordinario è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro (c.d. tetto aziendale). In via transitoria e allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività, il limite suesposto è modificato come segue: nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016; dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2017; otto volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2018; sette volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2019; sei volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2020; cinque volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2021. Tabella riepilogativa tetti aziendali di SOLIMARE – si applicano agli eventi che iniziano nell’anno 2016 Nessun tetto 2017 10 volte 2018 8 volte 2019 7 volte 2020 6 volte 2021 5 volte 2022 in poi 4 volte Pertanto, il limite di quattro volte la contribuzione ordinaria dovuta entrerà a regime dal 1° gennaio 2022. Nei casi in cui la misura della prestazione risulti superiore a tali limiti, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro. Nuove richieste di accesso, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 6.3 Delibera di concessione La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione. I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo. Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 7. Equilibrio finanziario del Fondo Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. In attuazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 148/2015, l’art. 9 del Decreto interministeriale espressamente dispone anche per il Fondo Solimare l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione della prestazione garantita dal Fondo, è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali la prestazione è concedibile. Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla base del quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare prestazioni in eccedenza. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero d’inadempienza del Comitato. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza. 8. Monitoraggio della spesa Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato Amministratore del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto completato il pagamento (es. decadenza ex D.Lgs. n. 148/2015; esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc.). Con riferimento all’assegno ordinario, gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa saranno quantificati nella delibera sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori coinvolti e saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la relativa delibera da parte del Comitato. In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva, devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. A tal fine le strutture territoriali provvederanno a chiudere le autorizzazioni rilasciate, previa verifica con le aziende dell’esaurimento dell’inoltro degli SR 41 relativi ai periodi autorizzati. In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine decadenziale di cui al già citato art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, una volta trascorsi i 6 mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo. 9. Istruzioni contabili Nell’ambito della esistente gestione “Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare”, ai fini della rilevazione contabile dei pagamenti diretti degli assegni ordinari, a favore dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 6, comma 1, Decreto interministeriale, si istituiscono i seguenti nuovi conti: SMR30100 Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 6, comma 1 del D.I. n. 90401/2015; SMR10130 Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 6, comma 1 del D.I. n. 90401/2015 a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa. La contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuata ai sensi del già citato art. 6, comma 1 del D.I. n. 90401/2015, e che rimane nella disponibilità del Fondo Solimare, si istituisce un nuovo conto di entrata SMR22100. I nuovi conti verranno gestiti, in via automatizzata, dalla procedura di liquidazione dell’assegno ordinario, con l’utilizzo della struttura in uso per i pagamenti diretti della CIG, che dovrà essere, pertanto, opportunamente aggiornata. Eventuali riaccrediti di assegni ordinari, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell’ambito del partitario contabile GPA10031, con l’evidenza al nuovo codice di bilancio: “3163 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 6, comma 1, D.I. n. 90401/2015 – SMR” Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si istituisce il nuovo conto SRM10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale. Per la registrazione di eventuali recuperi di assegni ordinari, è istituito il conto SMR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione: “1146 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 6, comma 1, D.I. n. 90401/2015 – SMR”. Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al nuovo conto SMR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata. Il citato codice bilancio “1146” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili. L’imputazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni ordinari, il cui onere è posto a carico del Fondo “Solimare”, è da attribuire al conto: SMR32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari. Per rilevare l’accreditamento della contribuzione dal Fondo in questione a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quale gestione pensionistica di iscrizione dei lavoratori, il nuovo conto SMR32141 dovrà essere movimentato in “DARE”, in contropartita del conto in uso FPR22141, da imputare in “AVERE”. Le operazioni contabili inerenti a tale trasferimento economico di contribuzione, verranno effettuate, in via automatizzata, dalla medesima procedura che dispone il pagamento accentrato degli assegni ordinari. Le modalità di rilevazione contabile della contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di erogazione di assegni ordinari, previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b) del citato D.I. n. 90401/2015 sono indicate nel citato messaggio n. 1113/2017 che illustra le varie fasi procedurali e contabili della procedura “RACE” in uso. Con l’occasione si comunica di aver istituito i conti SMR55150 e SMR55151, quale contropartita per il riporto a nuovo dei saldi “Dare” e “Avere”. Si riportano nell’allegato n. 5 le variazioni al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 Allegato N.5 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 8 giugno 2015 Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 90401). (15A06284) (G.U. n.189 del 17-8-2015) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha modificato l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, che ha modificato ulteriormente l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti i commi da 20 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo, Solimare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2014 tra le organizzazioni datoriali e sindacali innanzi citate che hanno costituito il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo, Solimare e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e Assorimorchiatori con il quale le parti hanno convenuto l'inclusione nel Fondo anche delle imprese armatoriali esercenti il servizio di 1 rimorchio portuale in concessione; Considerata l'avvertita necessita' delle parti sociali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014 di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale in considerazione delle specificita' delle attivita' svolte; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo, Solimare, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta: Art. 1 Istituzione del fondo 1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' bilaterale di riferimento per i lavoratori del settore marittimo, denominato Fondo di solidarieta' bilaterale del Settore marittimo - Solimare. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce una gestione dell'INPS. 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Art. 2 Finalita' 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, con piu' di quindici dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazione alle seguenti cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria: a) eventi transitori e non imputabili all'impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato; b) ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali; c) crisi aziendali; d) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti, di cui cinque designati dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014 e cinque designati dalle Associazioni datoriali firmatarie del medesimo accordo. 2. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio sindacale dell'INPS, nonche' il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 3. Il Presidente del Comitato amministratore e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri, secondo un principio di alternanza fra rappresentanza sindacale e rappresentanza datoriale. 4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di 2 almeno la meta' dei componenti del Comitato in carica. 5. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. 6. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni. 7. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti. 8. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. Art. 4 Compiti del Comitato di Amministrazione 1. Il Comitato amministratore del Fondo ha il compito di: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti. Art. 5 Procedura di consultazione sindacale 1. L'impresa armatoriale, in situazione di eccedenza di personale, che intende avvalersi delle prestazioni di cui al presente decreto, e' tenuta a dare comunicazione alle Associazioni datoriali e alle Segreterie Nazionali e Regionali competenti, nonche', laddove esistenti, alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014. 2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve indicare le cause che determinano la situazione di eccedenza di personale, le quali devono essere riconducibili ad una delle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, anche conseguenti all'emanazione di atti amministrativi che comportano la sospensione dell'attivita' armatoriale per ragioni non imputabili al datore di lavoro ne' ai lavoratori, la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza di personale, il numero di lavoratori interessati e i loro profili professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta. 3 3. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, su richiesta delle Segreterie Nazionali e Regionali competenti di cui al medesimo comma 1, si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale. Qualora le Segreterie Nazionali non richiedano l'esame congiunto entro tale termine la procedura di consultazione si intende esaurita. In ogni caso, l'intera procedura di consultazione, ove attivata, deve esaurirsi entro venticinque giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 1. 4. Completata la procedura di cui al presente articolo, l'impresa puo' procedere alla presentazione della richiesta di prestazione al Fondo. Nell'istanza presentata al Fondo l'impresa comunica l'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo e indica le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale, la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza di personale, il numero di lavoratori interessati e i loro profili professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta. Art. 6 Prestazione: criteri e misure 1. Il Fondo provvede all'erogazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che rimane nella disponibilita' del Fondo, nonche' al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria. 2. La prestazione di cui al comma 1 puo' essere erogata per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164. 3. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. 4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 e' calcolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base della vigente aliquota di finanziamento della competente gestione assicurativa obbligatoria e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 5. In relazione alla durata massima della prestazione erogata, per il lavoratore marittimo in turno particolare essa sara' rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l'impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione. 6. In considerazione della speciale prestazione di lavoro a bordo, intrinsecamente connessa alle esigenze dell'esercizio commerciale del mezzo navale, l'accesso alla prestazione di cui al presente articolo non preclude la possibilita' di ricorrere all'eventuale lavoro straordinario per i lavoratori non coinvolti nella procedura. Art. 7 Finanziamento 1. Per la prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' dovuto al Fondo: 4 a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana nonche' di tutto il restante personale dipendente delle imprese armatoriali per i quali si versano i contributi previdenziali obbligatori presso l'INPS; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono adottate, anche su proposta del Comitato amministratore del Fondo, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e finanze e sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione dello stesso criterio di cui al comma 1, lettera a). 3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Art. 8 Criteri di precedenza e turnazione 1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione nel rispetto del principio di proporzionalita' delle erogazioni rispetto ai contributi versati. 2. Le domande di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi. 3. L'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa nel trimestre precedente, tenuto conto delle spese di gestione e amministrazione e al netto delle medesime prestazioni gia' deliberate. 4. Nei casi in cui la misura della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, risulti superiore ai limiti individuati al precedente comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro. 5. Nuove richieste di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. Art. 9 Obblighi di bilancio 1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in 5 corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. Art. 10 Norma finale 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2015 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3029 6 ALLEGATO 2 INPS.0005.04/07/2016.0015075

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