Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo- SOLIMARE. Decreto Interministeriale n. 90401 del 8 giugno 2015 e ss.mm.ii. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono i requisiti e le modalità di accesso all'assegno ordinario del Fondo SOLIMARE per le imprese armatoriali?
Spiegato da FiscoAI
Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, istituito presso l'INPS, garantisce una tutela del reddito ai lavoratori marittimi e al personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti. L'assegno ordinario è erogato in caso di riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività per causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria (eventi transitori, situazioni temporanee di mercato) o straordinaria (riorganizzazione e crisi aziendale). L'importo della prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale non percepita, nei limiti dei massimali previsti per la CIGO, ridotto del 5,84% (aliquota contributiva per apprendisti). Per accedere, l'azienda deve presentare domanda tra il 30° e il 15° giorno dall'inizio della sospensione/riduzione, previa consultazione sindacale con le organizzazioni firmatarie dell'accordo. La durata massima è di 13 settimane prorogabili fino a 52 settimane per la CIGO, oppure 12 mesi in un biennio mobile per la CIGS, con limite complessivo di 24 mesi in un quinquennio mobile per unità produttiva. L'accesso è subordinato alla disponibilità del Fondo e al rispetto del tetto aziendale (onere non superiore a quattro volte i contributi ordinari dovuti, con limiti transitori più elevati fino al 2021).
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo- SOLIMARE. Decreto Interministeriale n. 90401 del 8 giugno 2015 e ss.mm.ii. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 23/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 173
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.5
OGGETTO: Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo-
SOLIMARE. Decreto Interministeriale n. 90401 del 8 giugno 2015 e
ss.mm.ii. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Con la presente circolare s’illustra la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale del settore marittimo-SOLIMARE, istituito dal Decreto
Interministeriale n. 90401/2015, modificato e integrato dal D.I. n.
95933/2016 e dal D.I. n.99295/2017. Il Fondo assicura una tutela del
reddito in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori marittimi, al personale
amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano
mediamente più di cinque dipendenti.
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione.
3. Assegno ordinario.
3.1 Condizioni di accesso
3.2 Ambito di applicazione: beneficiari
3.3 Cause di intervento
3.4 Misura della prestazione
3.5 Durata dell’intervento
3.6 Durata massima complessiva della prestazione
3.7 Termini e modalità di presentazione della domanda
3.8 Procedura di consultazione sindacale
3.9 Pagamento della prestazione
3.10 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
3.11 Assegno ordinario e altre prestazioni
3.12 Assegno ordinario e lavoro straordinario
4. Contribuzione correlata
5. Contributo addizionale
6. Istruzioni operative
6.1 Istruttoria della domanda
6.2 Criteri di precedenza e turnazione. Tetto aziendale
6.3 Delibera di concessione
7. Equilibrio finanziario del Fondo
8. Monitoraggio della spesa
9. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, della Legge 92/2012, con l’accordo
sindacale nazionale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea,
Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, è stato convenuto di costituire il
Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo –SOLIMARE.
Successivamente dette organizzazioni datoriali e sindacali hanno stipulato, in data 10 dicembre
2014, un ulteriore accordo con Assorimorchiatori, con il quale sono state incluse, nel Fondo di
solidarietà bilaterale in oggetto, anche le imprese armatoriali esercenti il servizio di rimorchio
portuale in concessione.
I predetti accordi sono stati recepiti con Decreto Interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015
(G.U. n. 189 del 17 agosto 2015) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà
bilaterale del settore marittimo-SOLIMARE (allegato 1).
Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015
recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di
solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di
solidarietà ed abrogando la previgente disciplina di cui all’art. 3, commi da 4 a 45, della Legge
n. 92/2012.
A norma dell’art. 26, comma 7, del citato decreto, le parti sociali, con l’accordo siglato in data
30 novembre 2015, hanno convenuto di modificare l’ambito di applicazione del Fondo di cui al
D.I. n. 90401/2015 estendendolo a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente più
di cinque dipendenti. Il predetto accordo è stato recepito con Decreto Interministeriale n.
95933 del 23 maggio 2016 (G.U. n. 164 del 15 luglio 2016) del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (allegato 2).
Infine, con il Decreto Interministeriale n. 99295 del 17 maggio 2017 (G.U. n. 166 del 18 luglio
2017) sulla scorta dell'accordo sindacale stipulato in data 9 settembre 2016 tra Confitarma,
Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, con cui
è stato convenuto di modificare l'art. 8, comma 3, del D.I. n. 90401/2015, è stato rimodulato il
limite massimo dell'onere a carico del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo -
SOLIMARE per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario in rapporto alla
contribuzione ordinaria dovuta dal singolo datore di lavoro (allegato 3).
Per i Fondi, così come previsto dall’art. 46, comma 5, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, i
rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della Legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate,
operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, compreso dunque il
D.I. n. 90401/2015, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n.
148/2015.
Con circolare n. 201/2015 sono state fornite le istruzioni generali relative al trattamento di
assegno ordinario, in base alla disciplina dell’art.31 del D.Lgs. n. 148/2015, mentre con
circolare n. 122/2015, così come modificata dalla citata circolare n. 201/2015, sono state
fornite le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle istanze di accesso alle
prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative e operative in ordine alla
prestazione di assegno ordinario erogato dal Fondo in argomento, sulla base delle disposizioni
di cui al D.I. n. 90401/2015 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti Decreto interministeriale).
2. Finalità e ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale, il Fondo provvede ad attuare
interventi a tutela del reddito del personale marittimo, del personale amministrativo e di terra
delle imprese armatoriali, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.
A seguito dell’accordo del 30 novembre 2015, di adeguamento della disciplina del Fondo alle
disposizioni dell’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, gli interventi del Fondo sono rivolti
a tutte le imprese armatoriali con più di cinque dipendenti, comprendenti nello specifico, le
imprese di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in
concessione. Sono escluse le imprese già obbligate al finanziamento di altri Fondi di solidarietà
in quanto appartenenti a gruppi societari (es. società del Gruppo Ferrovie dello Stato).
Con circolare n. 28/2016 sono state fornite indicazioni per l’individuazione delle aziende che
rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.
3. Assegno ordinario
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 6 del Decreto interministeriale, il Fondo
provvede all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori marittimi e del
personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali interessati da riduzione dell'orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste dalla
legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, nella misura e
nei limiti di cui ai successivi paragrafi, nonché al versamento della contribuzione correlata alla
competente gestione assicurativa obbligatoria.
3.1 Condizioni di accesso
Le domande di accesso all’assegno ordinario, esaminate dal Comitato amministratore con
cadenza trimestrale, sono deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel
rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza
di disponibilità.
L’accesso avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della
proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Le domande di accesso non
possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi. Nuove richieste di
accesso alla predetta prestazione, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno, quindi,
essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di
lavoro aventi titolo di precedenza.
3.2 Ambito di applicazione: beneficiari
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale, all’assegno ordinario sono ammessi
tutti i lavoratori marittimi, il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali,
ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, di
imprese che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente
la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
Per i lavoratori apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, alla ripresa dell’attività
lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato
è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione
tecnica superiore ed i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’accesso all’assegno ordinario non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna
anzianità aziendale.
3.3 Cause di intervento
Il Decreto interministeriale, all’art. 2, comma 1, indica specificamente che l’assegno ordinario
può essere richiesto per le causali della CIGO – eventi transitori e non imputabili all’impresa
armatoriale o ai lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato - e per le
causali CIGS - ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali e crisi aziendali.
Il D.Lgs. n. 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
ha revisionato le causali per le quali è possibile ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria.
In particolare, l’art. 21, del citato decreto legislativo, non prevede più tra le causali della CIGS
le due fattispecie della ristrutturazione e della riconversione aziendale che risultano assorbite
nella più generale causale della riorganizzazione aziendale (cfr. circ. MLPS 24/2015).
Causali assegno ordinario
Alla luce di quanto sopra esposto, l’assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale del
settore marittimo può essere richiesto per le seguenti causali:
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai
dipendenti;
situazioni temporanee di mercato;
riorganizzazione aziendale;
crisi aziendale.
Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, così come descritte nella
circolare n. 197/2015, saranno valutate sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale n.
95442 del 15 aprile 2016 (cfr circ. n. 139/2016; messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017, punti
3 e 4), e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri
delineati nel decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13
gennaio 2016, adottato per l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alla causale della
riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale (cfr circ. n. 130/2017).
3.4 Misura della prestazione
A norma del citato art. 6, comma 1, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario di
importo pari all’integrazione salariale, ridotto, ai sensi dell’articolo 26 della Legge 28 febbraio
1986, n. 41, del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli
apprendisti. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il
limite dell’orario contrattuale, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione
guadagni ordinaria che, per il 2017, sono i seguenti (cfr circ. n. 36/2017):
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70
Gli importi sopra riportati sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione del
5,84 per cento. Gli importi vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto
per la CIGO.
3.5 Durata dell’intervento
L’art. 6, comma 2, del Decreto interministeriale, prevede che l’assegno ordinario possa essere
erogato per una durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente
lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno, nei limiti
e con le modalità previste dall’art. 6, commi primo, terzo e quarto della Legge 20 maggio
1975, n. 164.
Il successivo art. 8, comma 2, dispone che le istanze di accesso non possono riguardare
interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.
Ciò premesso, stante il disposto dell’art. 46, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina
sulla durata dell’assegno ordinario si intende riferita alle disposizioni contenute nell’art. 30,
comma 1, del citato D.Lgs. n. 148/2015 e delineate dall’Istituto con la citata circolare n.
201/2015, alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio.
Nello specifico si riportano le seguenti fattispecie:
in caso di ricorso alle causali della CIGO, l’assegno ordinario può essere corrisposto fino a
un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un
massimo complessivo di 52 settimane;
in caso di ricorso alle causali della CIGS (riorganizzazione e crisi aziendale), l’assegno
ordinario può essere corrisposto per un massimo di dodici mesi, anche continuativi, in un
biennio mobile.
Si applicano, altresì, all’assegno ordinario le disposizioni stabilite dall’art. 12 del D.Lgs. n.
148/2015 per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riconducibili alle causali
della CIGO:
il datore di lavoro che abbia fruito di 52 settimane consecutive di assegno ordinario, può
proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è
stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale
attività lavorativa;
in ogni caso, nei limiti di durata suesposti, per le causali riferite alla CIGO, non possono
essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore
lavorabili nel biennio mobile;
gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel
predetto computo delle 52 settimane nel biennio mobile, Si precisa che tale esclusione è
rilevante ai soli fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Pertanto, i periodi
di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece
computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile
(cfr. paragrafo successivo) e ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie
lavorabili nel biennio mobile. Ciò in considerazione del fatto che tali limiti rappresentano
non un limite di durata, ma un limite di carattere quantitativo relativo al periodo massimo
complessivo di fruizione sia dell’assegno ordinario, sia al numero massimo di ore di
integrazione salariale autorizzabili.
In caso di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGS, si
applica la disciplina di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 148/2015 con l’ulteriore limite speciale di cui
all’art. 6, comma 2, del Decreto interministeriale, in base al quale la durata massima
dell’assegno ordinario non può superare un anno. Ne deriva che:
per la causale di riorganizzazione aziendale la prestazione può avere una durata
massima, per ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio
mobile;
per la causale di crisi aziendale il trattamento può avere una durata massima, per
ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova istanza può essere
concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
precedente autorizzazione, sempre nel limite massimo di 12 mesi in un biennio mobile;
per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni
del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di
tempo di cui al programma autorizzato. Tale disposizione, ai sensi dell’art. 44, comma 3,
del D.Lgs. n. 148/2015, non si applica per i primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto. Quindi tale specifica disposizione trova applicazione dal 24 settembre 2017
(cfr. circ. MLPS n. 16/2017).
L’art. 6, comma 5, del Decreto interministeriale, precisa, altresì, che, per il lavoratore
marittimo in turno particolare, la durata massima della prestazione erogata sarà rapportata in
proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l’impresa
armatoriale che ha richiesto la prestazione; in merito, si fa riserva di fornire con successivo
messaggio le disposizioni operative.
3.6 Durata massima complessiva della prestazione
Per espressa disposizione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 148/2015, ai fondi di solidarietà di cui agli
art. 26 e ss del medesimo decreto legislativo, si applica l’art. 4, comma 1, in tema di durata
massima complessiva della prestazione.
Pertanto, per ciascuna unità produttiva, nel rispetto del biennio mobile, i trattamenti di
assegno ordinario non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile.
3.7 Termini e modalità di presentazione della domanda
Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, le aziende interessate, per accedere
alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
stessa.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli
stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione
prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni,
uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
In caso di presentazione tardiva, in virtù del generale richiamo all’applicazione della normativa
in materia di integrazione salariale ordinaria, prevista dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.
148/2015, si applica il disposto di cui all’art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per
periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della
settimana precedente).
Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda
Per il periodo di sospensione dal 01/01/2017 al 31/03/2017 il termine ultimo utile per la
presentazione della domanda è il 16/01/2017. Per effetto dell’applicazione del richiamato
disposto di cui all’art. 15, comma 3, la presentazione della domanda oltre tale termine non
comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma uno slittamento del termine di
decorrenza della stessa, che può decorrere non prima di una settimana dalla presentazione
della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente).
Così, continuando nell’esempio sopra riportato, l’eventuale presentazione della domanda in
data 20/01/2017, oltre il termine ordinatorio indicato dalla norma, comporta la decorrenza
della prestazione dal giorno lunedì 09/01/2017. In quest’ultimo caso il datore di lavoro
dovrà comunicare le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al periodo
non indennizzabile dal 01/01/2017 al 08/01/2017, utilizzando l’allegato 4 della presente
circolare.
Con messaggio dell’Istituto n. 981 del 2 marzo 2016 sono state fornite le istruzioni relative
alla presentazione delle istanze di accesso alla prestazione garantita dal Fondo.
La domanda deve essere presentata per Unità Produttiva. In base ai principi generali, l’Unità
Produttiva si identifica con la sede legale (se vi si svolge attività con dipendenti); con gli
stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione
autonoma, che svolgano un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase
completa e che abbiano in forza lavoratori in via continuativa.
L’Unità Produttiva deve avere autonomia finanziaria o tecnico funzionale.
Come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 10867 del 12 luglio
2017, ai fini della disciplina delle prestazioni del Fondo Solimare, l’Unità Produttiva può essere
identificata con la nave, qualora la nave presenti congiuntamente le caratteristiche di
autonomia organizzativa o tecnico funzionale, svolgimento a bordo di un ciclo produttivo o di
una fase di esso e assegnazione di un equipaggio in via continuativa (cfr. circ. n. 197/2015;
circ. n. 9/2017 e circ. n. 56/2017).
Un caso particolare, rilevato dal predetto Ministero, nel quale, invece, per la particolare
organizzazione del lavoro a bordo, tali caratteristiche mancano è quello in cui l'armatore sia
stato autorizzato dall’autorità marittima ad essere esentato dall’annotazione di imbarco e
sbarco ai sensi dell’art. 172 bis, primo comma, del codice della navigazione. In tal caso,
costituisce “Unità Produttiva” l’insieme delle navi su cui sono impiegati i marittimi per i quali
sia stata concessa la predetta autorizzazione.
Lo stesso art. 172 bis dispone che l’armatore possa essere autorizzato dall’Istituto a tenere
un’unica posizione contributiva per tutte le navi, ovvero più posizioni contributive per gruppi di
navi.
Al fine di fruire delle prestazioni del Fondo Solimare, le aziende che sono state autorizzate
all’esenzione sopra richiamata ai sensi dell’art. 172 bis, primo comma, del codice della
navigazione, possono chiedere all’Istituto, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo,
l’autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni
contributive per gruppi di navi interessate.
Con la circolare n. 28 del 26 gennaio 1994 sono state date indicazioni in ordine
all’autorizzazione a tenere un’unica posizione contributiva per le navi, o per gruppi di navi,
interessate dal provvedimento di esenzione di sbarco e imbarco disposto dall’autorità
marittima.
In particolare, al paragrafo 1.3 della citata circolare n. 28/94, è stato disposto che
l’autorizzazione in argomento fosse subordinata alla verifica delle condizioni ivi indicate ai punti
da 1 a 5. Tra le suddette condizioni, si conferma la necessità di verificare quelle di cui ai punti
1, 2 e 5 che, di seguito, si riportano:
1) correntezza negli adempimenti contributivi da parte dell'armatore per le navi armate;
2) le navi che dovrebbero confluire nella posizione contributiva unificata devono essere dello
stesso tipo e praticare lo stesso genere di navigazione e, quindi, applicare, per l'equipaggio
imbarcato, lo stesso CCNL;
5) la corretta e aggiornata tenuta dei documenti di bordo da parte dell'armatore sulla base
delle note di imbarco e sbarco compilate dall'armatore medesimo e vistate dalla competente
Autorità Marittima.
Viceversa, non dovrà essere più richiesta la verifica della condizione di cui al p. 3) - iscrizione
di tutte le navi in un medesimo registro tenuto da uno stesso Ufficio marittimo - tenuto conto
che la stessa era strettamente collegata all’estensione ai marittimi componenti gli equipaggi
delle navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nel Mezzogiorno, degli sgravi contributivi
territoriali ex art. 1, comma 6 bis della Legge n. 430/1984, come modificato dall’art. 5 della
Legge n. 426/1991. Tale regime di sgravio non è più vigente.
In attesa della completa implementazione della procedura Iscrizione e Variazione Aziende per
la gestione delle fattispecie nelle quali le aziende sono autorizzate a tenere un’unica posizione
contributiva per tutte le navi, ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate, i
datori di lavoro non dovranno inserire nessuna Unità operativa/Unità produttiva nella matricola
accentrante.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni sia per la completa gestione delle
singole unità navali all’interno della procedura Iscrizione e Variazione Aziende nella matricola
accentrante, sia per l’esposizione dei relativi dati nel flusso UNIEMENS.
Ciò chiarito, si confermano le ulteriori istruzioni recate dalla circolare n. 28/94.
3.8 Procedura di consultazione sindacale
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto interministeriale, l’impresa armatoriale che intende
avvalersi dell’assegno ordinario è tenuta a darne comunicazione alle associazioni datoriali e
alle segreterie nazionali e regionali competenti, nonché, laddove esistenti, alle rappresentanze
sindacali aziendali delle organizzazioni firmatarie dell’accordo del 24 marzo 2014.
Nella predetta comunicazione devono essere indicate:
le cause che determinano la situazione di eccedenza di personale, riconducibili alle
causali per le quali è richiesto l’intervento, anche conseguenti all’emanazione di atti
amministrativi che comportano la sospensione dell’attività armatoriale per ragioni non
imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori;
la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza del personale, il numero di lavoratori
interessati e i loro profili professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta.
Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, su richiesta delle segreterie
nazionali e regionali competenti, si procede ad un esame congiunto tra le parti. Qualora le
segreterie non richiedano l’esame congiunto entro tale termine, la procedura sindacale si
intende esaurita. Ove attivata, l’intera procedura di consultazione sindacale deve concludersi
entro venticinque giorni dalla data di invio della comunicazione. Una volta completata la
predetta procedura, l’impresa armatoriale può procedere alla presentazione della richiesta di
assegno ordinario al Fondo.
Ai fini dell’accesso alla prestazione di assegno ordinario non è necessario che la consultazione
sindacale si concluda con un accordo.
E’ pertanto necessario, al momento della presentazione dell’istanza, dare contezza
dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale su richiamati,
allegando all’istanza le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r
o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali di cui sopra. E’ inoltre ammissibile l’invio della
predetta comunicazione tramite fax, allegando alla domanda, oltre la copia della
comunicazione inviata, anche le ricevute di conferma dell’avvenuto recapito.
Ai fini istruttori, la presentazione della sola copia del verbale di consultazione, anche in caso di
mancato accordo, firmato da tutte le associazioni sindacali su richiamate è sufficiente per
ritenere soddisfatto l’obbligo d’informazione e consultazione. Pertanto non è necessario
richiedere l’allegazione delle copie delle comunicazioni inviate alle organizzazioni sindacali
medesime.
Gli adempimenti descritti costituiscono condizione di ammissibilità della domanda e, pertanto,
il loro mancato espletamento determina l’inammissibilità della richiesta.
3.9 Pagamento della prestazione
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del
Fondo, la struttura INPS, competente in base all’Unità Produttiva, rilascia conforme
autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai
lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai
datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese
disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni
periodo di paga.
L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le
norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Al riguardo, si evidenzia che con il D.Lgs. n. 148/2015, il legislatore ha introdotto termini
perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori,
che, a norma dell’art. 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi:
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2017 al 15/06/2018
data autorizzazione INPS: 20/07/2017
data decorrenza termine: 30/06/2018 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata)
termine di decadenza: 31/12/2018
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2018;
dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi si intende la data
dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS;
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2017 al 15/06/2018
data autorizzazione INPS: 20/07/2018
data decorrenza termine: 20/07/2018 (data autorizzazione INPS successiva alla scadenza
del termine di durata)
termine di decadenza: 21/01/2019
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2019.
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più
operabile né su denuncia ordinaria, né su flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto può essere autorizzato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, in
presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda. In tali eventualità, laddove
le motivazioni dell’azienda siano da ritenersi fondate, le competenti strutture territoriali
dell’INPS possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr. circ. n. 197/2015 in
materia di CIG).
Con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017 sono state fornite le istruzioni per il conguaglio
delle prestazioni di integrazione salariale e per il pagamento della contribuzione addizionale
autorizzate dai Fondi di solidarietà. In relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018
ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, il pagamento delle prestazioni
sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia
contributiva mensile.
Rimane ferma, come esclusiva, la modalità del pagamento diretto per tutte le domande
presentate in data antecedente al 1 gennaio 2018, al fine di garantire continuità di reddito ai
lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario.
3.10 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
In assenza di specifiche disposizioni in materia si ritiene utile richiamare le disposizioni vigenti
di cui alle circolari n. 130 del 04 ottobre 2010 e n. 170 del 13 ottobre 2015.
L’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, nel replicare l’abrogata disciplina dell’art. 8,
comma 5, della Legge n. 160/88, dispone che il lavoratore decade dal diritto all’integrazione
salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS
sullo svolgimento dell’attività lavorativa. Tuttavia, il medesimo art. 8, comma 3, prevede che
le comunicazioni dei datori di lavoro (UNILAV)/(UNIMARE) e delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo (UNILAV SOM), di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 181/2000, sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione a carico dei lavoratori.
In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività
autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della
comunicazione preventiva.
Per quanto qui non disciplinato, si rimanda alla circolare di dettaglio n. 201 del 2015
sull’assegno ordinario.
3.11 Assegno ordinario e altre prestazioni
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non è dovuto, in quanto non previsto
dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.
Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro,
malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di
cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr. circ. 130/2017).
3.12 Assegno ordinario e lavoro straordinario
In considerazione della speciale prestazione di lavoro a bordo, intrinsecamente connessa alle
esigenze dell’esercizio commerciale del mezzo navale, l’accesso alla prestazione ordinaria non
preclude la possibilità di ricorrere all’eventuale lavoro straordinario per i lavoratori non
coinvolti nella procedura.
4. Contribuzione correlata
L’articolo 6, comma 3, del Decreto interministeriale, prevede che, per i periodi di erogazione
della prestazione dell’assegno ordinario, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei
lavoratori interessati, la contribuzione correlata. Tale contribuzione è utile per il
conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione
della misura. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40
della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della retribuzione
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”).
Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e
continuativi.
A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che
devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle
disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale
soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno
ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30, D.Lgs. n.
148/2015) la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che
siano coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’art. 3 ter del Decreto Legge n. 384/1992, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n.
335, la cui misura per l'anno 2017 è pari a € 100.324,00.
5. Contributo addizionale
In caso di fruizione della prestazione di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto interministeriale, è
previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versamento di un contributo addizionale nella
misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori
che fruiscono della prestazione.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di
orario.
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità
operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento
della cassa integrazione guadagni. In particolare, per il recupero del contributo addizionale
dovuto in ragione dei pagamenti diretti, effettuati dall’Istituto per prestazioni dei fondi di
solidarietà, si veda il messaggio n. 1113 del 2017.
6. Istruzioni operative
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo
amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi
compreso il Fondo Solimare. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo
amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento
richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con
Sistema Unico per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.
6.1 Istruttoria della domanda
All’atto della ricezione delle istanze di accesso alla prestazione ordinaria erogata dal Fondo, le
strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello
specifico:
l’appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo;
il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
la proporzionalità tra tetto aziendale e importo richiesto (cfr. successivo par.7.2);
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
l’integrabilità della causale;
la compatibilità dei lavoratori.
Le domande di intervento presentate dalla singola azienda possono essere accolte
esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti
complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può
erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la struttura territoriale INPS
predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione Centrale
Ammortizzatori Sociali, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione
all’importo finanziabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al
Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione
Centrale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da
parte delle strutture territoriali.
6.2 Criteri di precedenza e turnazione. Tetto aziendale
L’accesso alla prestazione avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.
A tale ultimo fine l’art. 8, comma 3, del Decreto interministeriale, così come sostituito dall’art.
1 del D.I. n. 99295/2017, prevede uno specifico tetto aziendale (cfr. msg 3617/2017).
L’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione di assegno ordinario è
determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti
dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo tenuto conto delle
prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro (c.d. tetto
aziendale).
In via transitoria e allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di
operatività, il limite suesposto è modificato come segue:
nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
decorrenti nell’anno 2016;
dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle
prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2017;
otto volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle
prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2018;
sette volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle
prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2019;
sei volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa decorrenti nell’anno 2020;
cinque volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle
prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2021.
Tabella riepilogativa tetti aziendali di SOLIMARE – si applicano agli eventi che
iniziano nell’anno
2016 Nessun tetto
2017 10 volte
2018 8 volte
2019 7 volte
2020 6 volte
2021 5 volte
2022 in poi 4 volte
Pertanto, il limite di quattro volte la contribuzione ordinaria dovuta entrerà a regime dal 1°
gennaio 2022.
Nei casi in cui la misura della prestazione risulti superiore a tali limiti, la differenza di
erogazione resta a carico del datore di lavoro.
Nuove richieste di accesso, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno essere esaminate
subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di
precedenza.
6.3 Delibera di concessione
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme
deliberazione.
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato
amministratore del Fondo.
Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la
determinazione può essere sospesa da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il provvedimento
di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel
termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi,
stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
7. Equilibrio finanziario del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale.
In attuazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 148/2015, l’art. 9 del Decreto interministeriale
espressamente dispone anche per il Fondo Solimare l’obbligo di bilancio in pareggio e
l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione della prestazione garantita dal Fondo, è
necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle
quali la prestazione è concedibile.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla base del
quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla
misura dell’aliquota di contribuzione. In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è
tenuto a non erogare prestazioni in eccedenza. Le modifiche sono adottate con decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze.
Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato
amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio
di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero
d’inadempienza del Comitato.
In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS è tenuto a non erogare le
prestazioni in eccedenza.
8. Monitoraggio della spesa
Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato Amministratore del Fondo
per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili
del Fondo nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto
degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo
effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto
completato il pagamento (es. decadenza ex D.Lgs. n. 148/2015; esaurimento dei beneficiari o
delle ore autorizzate, etc.).
Con riferimento all’assegno ordinario, gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa saranno quantificati nella delibera sulla base delle ore richieste
e del numero dei lavoratori coinvolti e saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta
emessa la relativa delibera da parte del Comitato.
In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in
corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva,
devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre
tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla
disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. A tal fine le strutture
territoriali provvederanno a chiudere le autorizzazioni rilasciate, previa verifica con le aziende
dell’esaurimento dell’inoltro degli SR 41 relativi ai periodi autorizzati.
In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine
decadenziale di cui al già citato art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, una volta trascorsi i
6 mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità
del Fondo.
9. Istruzioni contabili
Nell’ambito della esistente gestione “Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo –
Solimare”, ai fini della rilevazione contabile dei pagamenti diretti degli assegni ordinari, a
favore dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese
armatoriali interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 6, comma 1, Decreto interministeriale, si
istituiscono i seguenti nuovi conti:
SMR30100 Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 6, comma 1 del D.I. n.
90401/2015;
SMR10130 Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 6, comma 1 del
D.I. n. 90401/2015 a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa.
La contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della
Legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuata ai sensi del già citato art. 6, comma 1 del D.I. n.
90401/2015, e che rimane nella disponibilità del Fondo Solimare, si istituisce un nuovo conto
di entrata SMR22100.
I nuovi conti verranno gestiti, in via automatizzata, dalla procedura di liquidazione dell’assegno
ordinario, con l’utilizzo della struttura in uso per i pagamenti diretti della CIG, che dovrà
essere, pertanto, opportunamente aggiornata.
Eventuali riaccrediti di assegni ordinari, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati,
nell’ambito del partitario contabile GPA10031, con l’evidenza al nuovo codice di bilancio:
“3163 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 6,
comma 1, D.I. n. 90401/2015 – SMR”
Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine
dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si istituisce il nuovo conto SRM10131,
movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.
Per la registrazione di eventuali recuperi di assegni ordinari, è istituito il conto SMR24130, al
quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice
bilancio di nuova istituzione:
“1146 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 6, comma 1, D.I. n.
90401/2015 – SMR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al nuovo conto SMR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.
Il citato codice bilancio “1146” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del
partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
L’imputazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni ordinari, il cui
onere è posto a carico del Fondo “Solimare”, è da attribuire al conto:
SMR32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni
ordinari.
Per rilevare l’accreditamento della contribuzione dal Fondo in questione a favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, quale gestione pensionistica di iscrizione dei lavoratori, il nuovo
conto SMR32141 dovrà essere movimentato in “DARE”, in contropartita del conto in uso
FPR22141, da imputare in “AVERE”.
Le operazioni contabili inerenti a tale trasferimento economico di contribuzione, verranno
effettuate, in via automatizzata, dalla medesima procedura che dispone il pagamento
accentrato degli assegni ordinari.
Le modalità di rilevazione contabile della contribuzione addizionale a carico del datore di
lavoro, in caso di erogazione di assegni ordinari, previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b) del
citato D.I. n. 90401/2015 sono indicate nel citato messaggio n. 1113/2017 che illustra le varie
fasi procedurali e contabili della procedura “RACE” in uso.
Con l’occasione si comunica di aver istituito i conti SMR55150 e SMR55151, quale contropartita
per il riporto a nuovo dei saldi “Dare” e “Avere”.
Si riportano nell’allegato n. 5 le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 giugno 2015
Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n.
90401). (15A06284)
(G.U. n.189 del 17-8-2015)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto
con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
che ha modificato l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n.99, che ha modificato ulteriormente l'articolo 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si
costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria;
Visti i commi da 20 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai
commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 2014 tra
Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e
UILTRASPORTI, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale del settore marittimo, Solimare, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2014 tra le
organizzazioni datoriali e sindacali innanzi citate che hanno
costituito il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo,
Solimare e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e
Assorimorchiatori con il quale le parti hanno convenuto l'inclusione
nel Fondo anche delle imprese armatoriali esercenti il servizio di
1
rimorchio portuale in concessione;
Considerata l'avvertita necessita' delle parti sociali firmatarie
dell'accordo del 24 marzo 2014 di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale in considerazione delle specificita' delle attivita'
svolte;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale del settore marittimo, Solimare, in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del fondo
1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' bilaterale
di riferimento per i lavoratori del settore marittimo, denominato
Fondo di solidarieta' bilaterale del Settore marittimo - Solimare.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce una
gestione dell'INPS.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS
dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i
criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto
Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito
della contribuzione dovuta.
Art. 2
Finalita'
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito
dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra
delle imprese armatoriali, con piu' di quindici dipendenti, nei casi
di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazione
alle seguenti cause previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria:
a) eventi transitori e non imputabili all'impresa armatoriale o ai
lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato;
b) ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
c) crisi aziendali;
d) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da
dieci esperti, di cui cinque designati dalle Segreterie Nazionali
delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 marzo
2014 e cinque designati dalle Associazioni datoriali firmatarie del
medesimo accordo.
2. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due
funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del
Comitato partecipa il Collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto
consultivo.
3. Il Presidente del Comitato amministratore e' eletto dal Comitato
stesso tra i propri membri, secondo un principio di alternanza fra
rappresentanza sindacale e rappresentanza datoriale.
4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
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almeno la meta' dei componenti del Comitato in carica.
5. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte con il
voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro
anni.
7. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti.
8. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il
provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi, il
Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4
Compiti del Comitato di Amministrazione
1. Il Comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal presente decreto;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti
anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28
giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal comma 30 del
medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi
o regolamenti.
Art. 5
Procedura di consultazione sindacale
1. L'impresa armatoriale, in situazione di eccedenza di personale,
che intende avvalersi delle prestazioni di cui al presente decreto,
e' tenuta a dare comunicazione alle Associazioni datoriali e alle
Segreterie Nazionali e Regionali competenti, nonche', laddove
esistenti, alle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve
indicare le cause che determinano la situazione di eccedenza di
personale, le quali devono essere riconducibili ad una delle causali
previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e
straordinaria, anche conseguenti all'emanazione di atti
amministrativi che comportano la sospensione dell'attivita'
armatoriale per ragioni non imputabili al datore di lavoro ne' ai
lavoratori, la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza di
personale, il numero di lavoratori interessati e i loro profili
professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta.
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3. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, su richiesta delle Segreterie Nazionali e
Regionali competenti di cui al medesimo comma 1, si procede ad un
esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che
hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale. Qualora le
Segreterie Nazionali non richiedano l'esame congiunto entro tale
termine la procedura di consultazione si intende esaurita. In ogni
caso, l'intera procedura di consultazione, ove attivata, deve
esaurirsi entro venticinque giorni dalla data di invio della
comunicazione di cui al comma 1.
4. Completata la procedura di cui al presente articolo, l'impresa
puo' procedere alla presentazione della richiesta di prestazione al
Fondo. Nell'istanza presentata al Fondo l'impresa comunica
l'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo e indica
le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di
personale, la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza di
personale, il numero di lavoratori interessati e i loro profili
professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta.
Art. 6
Prestazione: criteri e misure
1. Il Fondo provvede all'erogazione di un assegno ordinario di
importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari
ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, che rimane nella disponibilita' del Fondo, nonche' al
versamento della contribuzione correlata alla competente gestione
assicurativa obbligatoria.
2. La prestazione di cui al comma 1 puo' essere erogata per una
durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente
lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore
ad un anno, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 6,
commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164.
3. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione della
prestazione a favore dei lavoratori interessati da riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1,
e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del
diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la
determinazione della sua misura.
4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 e' calcolata sulla
base di quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010,
n. 183. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata sono calcolate sulla base della vigente aliquota di
finanziamento della competente gestione assicurativa obbligatoria e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo.
5. In relazione alla durata massima della prestazione erogata, per
il lavoratore marittimo in turno particolare essa sara' rapportata in
proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni
presso l'impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione.
6. In considerazione della speciale prestazione di lavoro a bordo,
intrinsecamente connessa alle esigenze dell'esercizio commerciale del
mezzo navale, l'accesso alla prestazione di cui al presente articolo
non preclude la possibilita' di ricorrere all'eventuale lavoro
straordinario per i lavoratori non coinvolti nella procedura.
Art. 7
Finanziamento
1. Per la prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' dovuto al
Fondo:
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a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di
lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un
terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera
italiana nonche' di tutto il restante personale dipendente delle
imprese armatoriali per i quali si versano i contributi previdenziali
obbligatori presso l'INPS;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1,
nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai
fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle
prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono
adottate, anche su proposta del Comitato amministratore del Fondo,
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e finanze e sono ripartite tra datore di
lavoro e lavoratore in ragione dello stesso criterio di cui al comma
1, lettera a).
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,
compreso l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Art. 8
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, alla
prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, avviene secondo criteri
di precedenza e turnazione nel rispetto del principio di
proporzionalita' delle erogazioni rispetto ai contributi versati.
2. Le domande di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6,
comma 1, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base
trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita'
del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi di volta
in volta superiori ai dodici mesi.
3. L'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione di
cui all'articolo 6, comma 1, e' determinato, per ciascun trimestre di
riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi
ordinari dovuti da ciascuna impresa nel trimestre precedente, tenuto
conto delle spese di gestione e amministrazione e al netto delle
medesime prestazioni gia' deliberate.
4. Nei casi in cui la misura della prestazione di cui all'articolo
6, comma 1, risulti superiore ai limiti individuati al precedente
comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro.
5. Nuove richieste di accesso alla prestazione di cui all'articolo
6, comma 1, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere
prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali
richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
Art. 9
Obblighi di bilancio
1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti
delle risorse gia' acquisite.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e la relativa
Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
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corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
Art. 10
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92
e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2015
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 3029
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ALLEGATO 2
INPS.0005.04/07/2016.0015075
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Il SOLIMARE è disciplinato dal Decreto Interministeriale 90401/2015 e successive modificazioni, e rappresenta uno strumento di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro per il settore marittimo, applicando la normativa sulla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i criteri di proporzionalità rispetto ai contributi versati, la contribuzione correlata figurativa, il contributo addizionale dell'1,5% a carico del datore di lavoro, e le modalità di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate, nonché i termini decadenziali di sei mesi per operare il conguaglio secondo il D.Lgs. 148/2015.
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