Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.
Quali sono le modalità di pagamento dei contributi al Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto acattolici, e come funziona il sistema di notifica del dovuto tramite lista per gli adempimenti?
Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 166/2017 disciplina l'aggiornamento e le modalità di versamento dei contributi al Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il contributo annuale rimane invariato a euro 1.722,08 (euro 143,51 mensili) per gli anni 2016-2019. I singoli iscritti che versano autonomamente devono utilizzare il bollettino MAV (pagamento mediante avviso) presso banche, uffici postali o online tramite pagoPA, mentre i pagamenti cumulativi effettuati dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e dalle Confessioni acattoliche devono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario in tesoreria provinciale con IBAN specifico.
Per gli adempimenti cumulativi è stato introdotto un nuovo sistema di "notifica del dovuto tramite lista": entro il 10 del mese di scadenza bimestrale, le Diocesi e le Confessioni acattoliche devono comunicare all'INPS tutte le modifiche relative ai propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, variazioni). L'INPS entro il 25 del mese trasmette la lista completa degli assicurati "attivi" con il dovuto individuale e il totale generale atteso. Questo sistema garantisce l'allineamento tra l'importo atteso dall'Ente e quello effettivamente versato, evitando disallineamenti che impedirebbero l'accredito in estratto conto.
La circolare chiarisce inoltre gli obblighi delle Curie Diocesane e dell'Istituto Centrale di Sostentamento: devono notificare prontamente ordinazioni sacerdotali, inizio del ministero in Italia per stranieri, e qualsiasi variazione o cessazione dell'obbligo contributivo. L'obbligo contributivo decorre dall'acquisizione dello status di ministro di culto o dall'inizio del ministero in Italia, indipendentemente dall'accesso al sistema di sostentamento. Per i ministri di culto non cittadini italiani, l'obbligo sorge contestualmente all'inizio dell'esercizio della funzione ministeriale in Italia.
Infine, la circolare prevede che le domande di rimborso per contribuzioni indebite devono essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile, motivate e suffragate da idonea documentazione. Per i rimborsi relativi a versamenti successivi alla decorrenza della pensione è sufficiente la sola motivazione. Gli adeguamenti retroattivi dei contributi dovuti dai pensionati, legati all'aumento percentuale delle pensioni, vengono recuperati a livello centrale sulla pensione a carico del Fondo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 08/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 166
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del
contributo a carico degli iscritti.
SOMMARIO: 1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2016;
2. Modalità di pagamento a mezzo MAV;
3. pagamenti cumulativi e bonifico;
4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e
nuova modalità di “notifica del dovuto tramite lista”;
5. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo
contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie;
6. Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da
ministri di culto nel frattempo pensionati.
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2016.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017 è stato pubblicato il Decreto
Interministeriale del 4 agosto 2017 (All. 1) che conferma, per l’anno 2016, il valore del
contributo già fissato per il 2015 e dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero
secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Detto contributo, dunque, rimane invariato ed è pari ad euro 1.722,08 annui (euro 287,01
bimestrali ed euro 143,51 mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per
gli anni 2017, 2018 e 2019 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al
disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.
Non essendo stato modificato l’importo del contributo nessuna integrazione è dovuta per gli
anni 2016 e 2017.
2. Modalità di pagamento a mezzo MAV.
Con circolare 30 del 21 febbraio 2013, anche per i versamenti riferiti alla contribuzione dovuta
dagli iscritti al Fondo Clero è stato introdotto il bollettino MAV -pagamento mediante avviso- in
sostituzione del bollettino di conto corrente postale.
Il bollettino MAV può essere pagato dal destinatario senza commissione presso gli sportelli
delle banche nonché su internet per chi dispone di servizi di banca telematica oppure presso
gli uffici postali con addebito della commissione.
La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che provvedono autonomamente al versamento:
Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 222 del 20 maggio
1985;
Ministri di Culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto
per ciascuna Confessione dal relativo Decreto Interministeriale (secondo comma dell’art 5
della Legge 903 del 22 dicembre 1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le
disposizioni della L. 903/73;
Sacerdoti secolari cattolici e Ministri di Culto acattolici in contribuzione volontaria.
L’iscritto riceverà la fornitura MAV anche per l’intero 2018.
Dal sito Internet www.inps.it, nella sezione Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Fondo
Clero – Entra nel servizio è possibile ottenere l’immediata stampa di un altro MAV conforme a
quello ricevuto.
Il servizio è stato attivato per evitare che lo smarrimento del MAV ricevuto in fornitura induca
l’iscritto ad utilizzare un ordinario bollettino postale compilandolo autonomamente.
L’introduzione del MAV ha disattivato il pagamento con bollettino postale; il corrispondente
conto corrente postale intestato alla Sede di Terni è stato chiuso definitivamente il 31 marzo
2013.
In alternativa al MAV, dal servizio Fondo Clero del Portale dei Pagamenti, è possibile pagare
online con il sistema pagoPA utilizzando la modalità “pagamento immediato pagoPA” tramite
carte di pagamento (carte di credito, debito o prepagate) o addebito in conto.
3. Pagamenti cumulativi e bonifico.
Permane confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a
cura:
dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai Sacerdoti cattolici
rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla L. 222/85;
delle diverse Confessioni acattoliche, con riferimento ai propri Ministri di Culto nei casi in
cui il Decreto -che ha esteso al Culto l’applicabilità della L. 903/73- preveda
l’adempimento unico.
Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i predetti versamenti cumulativi dovranno
essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità
speciale intestata alla sede di Terni
IBAN: IT06H0100003245321200001248
BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’area euro.
I bonifici provenienti dall’area extra euro dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la
medesima sede intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni
Sede”, il cui IBAN è IT13G0631514405100000004580, CRSPIT3S.
Oltre che per i versamenti cumulativi effettuati da soggetti diversi dagli iscritti al Fondo Clero,
l’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino
all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o
figura equivalente per i Ministri di Culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle
regolari scadenze.
La deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.
Si evidenzia che i soggetti in questione comunque riceveranno la dotazione MAV all’indirizzo
registrato negli archivi.
I predetti iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in tesoreria, in sostituzione dell’utilizzo
del MAV, a condizione che richiedano autorizzazione preventiva alla Sede Inps di Terni, Polo
unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo Clero.
L’assenso della Sede è essenziale per consentire l’accredito delle somme a cura dell’operatore,
il quale dovrà poi ricondurre il pagamento che perverrà con bonifico, provvedendo ad un
abbinamento manuale.
Con riferimento ai bonifici - sia di singoli iscritti che cumulativi - l’acquisizione dell’importo
sarà possibile unicamente se nel campo causale sono presenti:
1) la parola “CLERO”;
2) il codice fiscale del Sacerdote o Ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero
l’identificativo dell’ICSC o della Confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).
In assenza degli elementi appena descritti e, con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei
singoli iscritti, in assenza dell’autorizzazione preventiva della sede di Terni, il pagamento non
verrà attribuito in estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione
previdenziale.
In conformità alle regole generali, l’autorizzazione fornita dalla Sede di Terni conserva validità
anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fin quando l’iscritto non ne chieda la
revoca.
Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta ordinaria, via mail alla casella
istituzionale “Fondo.Clero@inps.it”, oppure via PEC all’indirizzo:”
direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it “.
Gli operatori contabili della sede di Terni acquisiranno gli incassi per bonifici singoli e per quelli
cumulativi avendo cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli
avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione
disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La procedura amministrativa
provvederà alla successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.
4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e nuova
modalità di “notifica del dovuto tramite lista”.
Ad ogni bimestre l’importo amministrativamente accertato e quindi atteso dall’Ente
Previdenziale è determinato dalla sommatoria dei dovuti individuali riferiti agli iscritti che in
archivio risultano “attivi” (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del
Fondo) alla medesima scadenza.
Con espresso riferimento all’adempimento cumulativo, fattispecie in cui per disposizione
normativa il soggetto che provvede al pagamento salda un dovuto previdenziale riferito ad
altri, risulta necessariamente inderogabile l’applicazione del principio di non divergenza tra
valore atteso dall’Ente Previdenziale e sommatoria dei valori da versare mediante unico
pagamento.
Giova precisare che alla luce della rivisitazione dei processi gestionali del Fondo, la difformità
tra atteso e versato non consentirebbe alla procedura di acquisizione e assegnazione dei dati in
estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni causa di disallineamento tra i due importi;
vale a dire per quali soggetti tra gli attivi sia intervenuto il mancato versamento o per quali
nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo contributivo.
Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento
cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.
L’adeguamento dell’atteso a diverso importo (ove questo costituisca il valore corretto) dovrà
necessariamente transitare per un nuovo accertamento che riformuli il totale atteso dopo aver
apportato le necessarie modifiche alle registrazioni d’archivio.
La “notifica del dovuto tramite lista” presuppone e richiede che gli archivi siano aggiornati in
tempo reale rispetto all’insorgere o al venir meno dell’obbligo assicurativo.
Si richiamano, pertanto, le Diocesi, l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e le
Confessioni Acattoliche a comunicare con immediatezza alla Sede di Terni i dati utili a
determinare l’onere previdenziale: nuove iscrizioni, variazioni, cessazioni.
La sede di Terni nel contempo assicura la rapida acquisizione dei dati trasmessi.
Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il
totale atteso in modo da verificarne la congruità comparandolo con i dati gestionali in proprio
possesso, a decorrere dal primo adempimento competenza 2017, le Diocesi, l’Istituto Centrale
per il Sostentamento del Clero e le Confessioni Acattoliche, entro il giorno 10 del mese di
scadenza bimestrale dovranno inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche relative
ai propri iscritti (iscrizioni, cessazioni etc …) intervenute nel bimestre.
Aggiornati gli archivi, l’Istituto entro il giorno 25 del medesimo mese trasmetterà all’Istituto
Centrale per il Sostentamento del Clero ed alle Confessioni Acattoliche con pagamento
cumulativo, la lista della totalità degli assicurati “attivi” a quella scadenza.
L’elenco esporrà a margine il dovuto individuale fornendo in calce il totale generale atteso
risultante dalla sommatoria dei parziali.
Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio
possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante.
Diversamente, con immediatezza dovrà comunicare alla Sede di Terni le variazioni da
apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti in archivio elaborerà
nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento
amministrativo del bimestre in sostituzione del dovuto contenuto nella lista revisionata.
Ove la variazione coinvolga anche riferimenti pregressi in relazione a cessazioni di obbligo che
avrebbero dovuto essere registrate in passato, la modifica della lista annulla il dovuto del
bimestre a cui la lista è riferita, mentre il recupero del già versato nei bimestri precedenti
dovrà avvenire con distinta domanda di rimborso.
La richiesta di variazione non esonera dalla prevista trasmissione alla Sede di Terni dei
documenti a sostegno della maturazione o della cessazione dell’obbligo contributivo. La
ricezione di tali atti renderà definitiva negli archivi la registrazione acquisita in modalità
provvisoria al fine di consentire l’immediato aggiornamento del totale atteso.
Al fine di garantire un fluido scambio di informazioni, che porti entrambe le parti alla agevole
comune individuazione degli “attivi” e del condiviso totale da versare - e con la consapevolezza
che la lista non potrà mai essere completamente esaustiva in ordine alle iscrizioni/cessazioni
sorte nell’imminenza della sua predisposizione - per limitare il numero delle “contestazioni” è
opportuno che il soggetto tenuto all’adempimento prioritariamente orienti la segnalazione sulle
cessazioni non presenti. Ciò al fine di evitare indebiti e conseguenti richieste di rimborso.
Peraltro, le nuove iscrizioni se non presenti (perché recentissime ed ancora non notificate al
Polo di Terni o perché da questi ancora non acquisite, o non visibili nella lista perché acquisite
immediatamente dopo la sua elaborazione) potranno essere agevolmente recuperate nella lista
del successivo bimestre; in tal caso il dovuto del successivo bimestre per quell’iscritto
comprenderà anche l’importo riferito al tempo cadente nel bimestre attuale.
La “notifica del dovuto tramite lista”, oltre a gestire correttamente il valore
amministrativamente accertato, mira alla corretta gestione delle posizioni previdenziali
realmente attive nonché all’eliminazione di quelle che non sono più attive o per le quali sia già
intervenuta la cessazione dell’obbligo; analogamente, ove cessi l’obbligo cumulativo
permanendo l’obbligo individuale, escluderà il protrarsi di omissioni di cui l’iscritto è ignaro;
agevolerà il venir meno delle anagrafiche multiple scaturenti da errori materiali su dati
personali (CF, doppio nome o cognome, imprecisioni identità stranieri).
5. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo
contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie.
L’impossibilità di compensare con la lista del totale atteso valori negativi relativi a pagamenti
indebiti attinenti pregressi riferimenti temporali, comporta che le domande di rimborso
dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto Centrale
per il Sostentamento o la Confessione Acattolica saranno tenuti a presentare apposita
richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà
essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo per il clero
cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal
sostentamento con effetto retroattivo, ecc.).
E’ sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno, in caso di
richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza
della pensione (in tale evenienza gli Uffici potranno rilevare direttamente l’indebito dalla
consultazione degli archivi).
La Sede di Terni provvederà all’istruttoria delle richieste di rimborso ed alla restituzione - con
distinto atto contabile - della contribuzione che accerterà non dovuta.
In merito all’insorgenza dell’obbligo contributivo, si ricorda che questo decorre dall’acquisizione
dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia (art. 5 l.903/73) ed in
particolare, ai sensi del comma 6, art. 42 l. 488/99, a partire dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione
al Fondo è estesa anche ai sacerdoti ed ai ministri di culto che non hanno cittadinanza
italiana e che sono presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non
cattolici riconosciuti. Dalla stessa decorrenza è dovuta l'iscrizione al Fondo anche per i
sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana ed operanti all'estero al servizio
di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, ne deriva che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo ed accesso al sistema
sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero
in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;
c) grava esclusivamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso
tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento; oppure nel periodo
compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento
nel sistema di sostentamento; o ancora del periodo compreso tra ingresso in Italia connesso
all’esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento; o, in ultimo, in caso di
esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
Giova precisare, con esclusivo riferimento a soggetti non cittadini italiani, che l’obbligo di
versamento al Fondo Clero sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della
funzione ministeriale al servizio di una Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.
Ne deriva che qualora l’ingresso in Italia sia precedente tale esercizio, nessuna contribuzione
sarà dovuta per il tempo intercorrente tra ingresso in Italia e inizio servizio a favore della
Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.
Al fine di evitare carenze contributive in estratto conto spesso rilevate dall’interessato all’atto
del pensionamento o comunque a decorso termine prescrizionale già intervenuto, e
considerato che qualora l’interessato non abbia titolo al sostentamento potrebbe -in buona
fede- ignorare gli oneri previdenziali a cui è tenuto, è opportuno dettagliare il contenuto
dell’obbligo contributivo e dei correlati adempimenti posti a carico delle Curie e dell’Istituto
Centrale di Sostentamento del Clero.
La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di
culto; ai sensi dell’art. 5 della L. 903/73 lo status deve essere attestato dall’ordinario che
esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.
Ne deriva che su tale ordinario -e sulle figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche-
incombe l’obbligo di notifica da cui scaturisce l’iscrizione previdenziale al Fondo, il suo
mantenimento e la cessazione ove l’ipotesi ricorra.
Diverso dai doveri connessi all’attestazione di status, è l’adempimento posto dall’art. 7 della
citata L. 903/73 in capo al soggetto che provvede alla “congrua” (ora sostentamento ai sensi
dell’art. 25 L. 222/85). Anche in tal caso, destinatario dell’obbligo contributivo rimane il
ministro di culto, ma la norma -per opportunità gestionale- ha istituito una sorta di delega
cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali ponendola a carico del soggetto che
corrisponde la remunerazione ai ministri di culto.
Detta delega non è soggetta ad esclusione o revoca, e permane fin quando sussiste titolo al
sostentamento.
Trattandosi di delega al mero pagamento non produce effetti ulteriori, quali trasferire sul
delegato obblighi di denuncia connessi allo status di ministro di culto. Gli obblighi permangono
invariati in capo all’ordinario che esercita la giurisdizione secondo le norme del diritto
canonico, o figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche.
Chiarita la distinzione tra soggetto tenuto ad attestare e soggetto tenuto ad adempiere in
conformità alle attestazioni del primo, si invitano le Curie Diocesane a notificare
prontamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in
Italia per gli stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità qualsiasi altra
variazione/cessazione dell’obbligo contributivo.
La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Sede di Terni, che provvederà ad
informare l’assicurato dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, attiverà la spedizione dei MAV
in caso di iscrizione o di riattivazione, e/o adeguerà gli archivi nei casi di cessazione d’obbligo.
In linea con il dettato normativo, l’Istituto Centrale per il Sostentamento dovrà limitarsi a
gestire il mero adempimento per i soggetti che hanno titolo al sostentamento. Analogamente
alle Curie, dovrà provvedere a segnalare con immediatezza alla Sede di Terni le cessazioni, le
riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull’adempimento, nonché eventuali variazioni dei
dati anagrafici se intervenute.
6. Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri
di culto nel frattempo pensionati.
Considerato che il contributo relativo al Fondo Clero, è legato all'aumento percentuale che ha
dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, assume carattere definitivo
solo a posteriori.
Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati; il recupero delle
differenze in argomento verrà attivato a livello centrale sulla pensione a carico del Fondo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La circolare INPS 166/2017 è il riferimento normativo per chi gestisce la contribuzione previdenziale del Fondo Clero, disciplinando modalità di versamento, MAV, bonifici, IBAN tesoreria e adempimenti cumulativi. Commercialisti e consulenti che assistono Diocesi, Confessioni acattoliche e l'Istituto Centrale di Sostentamento del Clero la consultano per questioni relative a obbligo contributivo, status di ministro di culto, decorrenza dell'iscrizione previdenziale, cessazione dell'obbligo, rimborsi contributivi e recupero differenze per pensionati.
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