Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 165/2017

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984).  Modalità di recupero a valere sulle risorse residue relative agli anni 2014 e 2015. Istruzioni contabili.

Pubblicato: 07/11/2017 In vigore dal: 07/11/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per il recupero degli sgravi contributivi sui contratti di solidarietà relativi agli anni 2014 e 2015?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 165/2017 disciplina il recupero degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs, finanziati con le risorse residue degli anni 2014 e 2015. Si applica alle aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà secondo l'articolo 1 del DL 726/1984 e che hanno ricevuto decreti direttoriali di ammissione al beneficio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La circolare fornisce istruzioni operative per il conguaglio degli sgravi, distinguendo tra aziende autorizzate sui residui 2014 (allegato 1) e aziende autorizzate sui residui 2014-2015 (allegato 2). Le aziende devono attivare la procedura di riduzione contributiva presentando la documentazione necessaria alla Sede INPS competente, che attribuirà il codice di autorizzazione "1W". Nel sistema UniEmens, le aziende devono valorizzare le quote di sgravio utilizzando i codici causali "L930" (anno 2014) o "L932" (anno 2015) all'interno della sezione AltrePartiteACredito, indicando l'importo effettivamente spettante secondo le circolari precedenti. Le operazioni di conguaglio devono essere completate entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Gli importi nei decreti direttoriali rappresentano la misura massima dell'agevolazione, ma le aziende devono limitarsi alla quota di beneficio effettivamente dovuta secondo le modalità già comunicate.

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Riferimento normativo

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984).  Modalità di recupero a valere sulle risorse residue relative agli anni 2014 e 2015. Istruzioni contabili.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 08/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 165 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse residue relative agli anni 2014 e 2015. Istruzioni contabili. SOMMARIO: Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art. 6, del D.L. n. 519/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sui residui degli stanziamenti relativi agli anni 2014 e 2015. Premessa. Come noto, il DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014 [1], tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96). Con le circolari n. 153/2014 e n. 77/2016, sono state fornite, ai datori di lavoro destinatari dei Decreti Direttoriali di ammissione al beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione dello sgravio contributivo in argomento, a valere, rispettivamente, sulle risorse stanziate per gli anni 2014 e 2015. Con la presente circolare, ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalla vigente normativa, si illustrano le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme residuate rispetto agli stanziamenti del 2014 e del 2015. 1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per gli anni 2014 e 2015. Al termine delle operazioni di conguaglio - autorizzate con le circolari citate in premessa - effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, è emerso che le misure autorizzate nei suddetti decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso. Pertanto, sulla base della disciplina che regola l’accesso allo sgravio contributivo in oggetto e sulla base delle stime operate dall’Istituto, il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle aziende di cui agli allegati 1 e 2, a valere sui residui dei fondi 2014 e 2015. In particolare: a) le aziende di cui all’allegato 1 sono state autorizzate alla fruizione dello sgravio sui residui dei fondi dell’anno 2014; b) l’azienda di cui all’allegato 2 è stata autorizzata alla fruizione dello sgravio sui residui dei fondi anni 2014 e 2015. Di seguito, si forniscono le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo. 2. Adempimenti delle Sedi. La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato. La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312". 3. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso. a) Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014. Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali di autorizzazione (all. 1), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il già previsto codice causale “L930” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. b) Azienda destinataria di decreto direttoriale di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per gli anni 2014 e 2015. L’azienda interessata dal provvedimento ministeriale di autorizzazione (all. 2), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzerà all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleACredito> inserirà il già previsto codice causale “L932” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicherà il relativo importo. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993. Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Le aziende, infatti, ai fini del conguaglio, dovranno limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante secondo le indicazioni già fornite, in particolare, nelle precedenti circolari n. 153/2014 e 77/2016. 4. Istruzioni contabili. Al fine di contabilizzare gli oneri connessi agli sgravi contributivi, per i contratti di solidarietà in argomento, a valere sulle risorse residue degli anni 2014 e 2015, si continueranno ad usare i conti già istituiti con le circolari già citate, movimentati nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), essendo il relativo onere a carico dello Stato. In particolare: il conto GAW37138 per rilevare gli sgravi contributivi relativi alle somme valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice causale “L930” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014; il conto GAW37238 per rilevare gli sgravi di oneri contributivi relativi alle somme valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice causale “L932” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015; Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Il DL 34/2014 è stato convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78. Pubblicato nella GU n.66 del 20 marzo 2014, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (21 marzo 2014). Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 165/2017 riguarda sgravi contributivi, contratti di solidarietà, Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria), riduzione contributiva e conguaglio di arretrati. È rilevante per aziende che fruiscono di agevolazioni contributive ex lege 608/1996, per commercialisti che gestiscono denunce UniEmens e per chi opera con la gestione GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive). I professionisti consultano questa normativa per comprendere le modalità di esposizione dei flussi telematici, i codici causali corretti e la contabilizzazione degli oneri a carico dello Stato.

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