Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Quali sono i requisiti per accedere all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2017 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 164/2017 chiarisce le condizioni per ottenere l'esonero contributivo riservato a coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni. Il beneficio si applica esclusivamente a chi effettua una nuova iscrizione nella previdenza agricola, con l'obiettivo di promuovere nuove forme di imprenditoria nel settore agricolo. Per chi proviene da un nucleo preesistente, è sufficiente che il capo nucleo non abbia precedenti iscrizioni: non rileva se altri componenti del nucleo erano già iscritti come semplici collaboratori. Il requisito di "nuova forma imprenditoriale" è soddisfatto anche quando cambia l'oggetto dell'attività agricola (coltivazione, silvicoltura, allevamento), oppure quando si sviluppa o muta un'attività preesistente, purché il soggetto sia effettivamente nuovo nel ruolo di capo nucleo. In pratica, commercialisti e consulenti devono verificare che il richiedente non sia mai stato iscritto come capo nucleo in precedenza, indipendentemente da eventuali precedenti ruoli di collaboratore di altri nuclei.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Chiarimenti sulla Circolare n. 85 dell’11/05/2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 03/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 164
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali.
Chiarimenti sulla Circolare n. 85 dell’11/05/2017.
Con circolare n. 85 dell’11 maggio 2017 sono state fornite le precisazioni normative e le
indicazioni operative per il godimento dell’esonero contributivo previsto, in favore dei
coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), dall’art. 1, commi 344 e
345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Al paragrafo 1 (“Destinatari del beneficio”), sono stati descritti i requisiti per l’ammissione al
beneficio. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al requisito delle “nuove
iscrizioni nella previdenza agricola”, contenuto nell’art. 1, commi 344, della legge in
oggetto.
L’individuazione del citato requisito di nuova iscrizione nella previdenza agricola è correlata alla
esplicita finalità della norma, che è quella di promuovere nuove forme di imprenditoria in
agricoltura, circoscritta, per espressa previsione di legge, ai coltivatori e agli imprenditori
professionali con età inferiore ai quaranta anni.
In merito, non si è reso necessario dare disposizioni attuative per le fattispecie caratterizzate
da nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano
indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell’esonero.
Per i casi, invece, di derivazione da un nucleo preesistente, la circolare n. 85 ha previsto che si
accerterà “…il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia
composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti”.
Alla luce del contesto normativo di cui sopra, si reputa opportuno chiarire che tale condizione,
per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, èda intendersi
soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, con la positiva verifica del
requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore
diretto.
In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con il parere n.
6811 del 3 ottobre 2017, ha precisato, inoltre, che “non rileva, ai fini civilistici e ai fini della
norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che
antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori
componenti di un nucleo preesistente”.
Va considerato, inoltre, che si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche
quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del
bestiame e attività connesse, stante la definizione dell’imprenditore di cui all’art. 2135 c.c.
Pertanto, si precisa, ad integrazione della circolare n. 85/2017, che il requisito per
l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP
con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa,
concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 164/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'esonero contributivo agricolo si applica secondo l'art. 1, commi 344-345, della legge 232/2016 e riguarda coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40 con nuova iscrizione nella previdenza agricola. Commercialisti devono verificare il requisito di "capo nucleo" e l'innovazione dell'oggetto dell'impresa secondo l'art. 2135 c.c., considerando anche i cambiamenti di attività agricola e le precedenti iscrizioni come collaboratori.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.