Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 164/2017

Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Pubblicato: 02/11/2017 In vigore dal: 02/11/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti per accedere all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2017 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 164/2017 chiarisce le condizioni per ottenere l'esonero contributivo riservato a coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni. Il beneficio si applica esclusivamente a chi effettua una nuova iscrizione nella previdenza agricola, con l'obiettivo di promuovere nuove forme di imprenditoria nel settore agricolo. Per chi proviene da un nucleo preesistente, è sufficiente che il capo nucleo non abbia precedenti iscrizioni: non rileva se altri componenti del nucleo erano già iscritti come semplici collaboratori. Il requisito di "nuova forma imprenditoriale" è soddisfatto anche quando cambia l'oggetto dell'attività agricola (coltivazione, silvicoltura, allevamento), oppure quando si sviluppa o muta un'attività preesistente, purché il soggetto sia effettivamente nuovo nel ruolo di capo nucleo. In pratica, commercialisti e consulenti devono verificare che il richiedente non sia mai stato iscritto come capo nucleo in precedenza, indipendentemente da eventuali precedenti ruoli di collaboratore di altri nuclei.

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Riferimento normativo

Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Chiarimenti sulla Circolare n. 85 dell’11/05/2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 03/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 164 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Chiarimenti sulla Circolare n. 85 dell’11/05/2017. Con circolare n. 85 dell’11 maggio 2017 sono state fornite le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero contributivo previsto, in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al paragrafo 1 (“Destinatari del beneficio”), sono stati descritti i requisiti per l’ammissione al beneficio. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, contenuto nell’art. 1, commi 344, della legge in oggetto. L’individuazione del citato requisito di nuova iscrizione nella previdenza agricola è correlata alla esplicita finalità della norma, che è quella di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura, circoscritta, per espressa previsione di legge, ai coltivatori e agli imprenditori professionali con età inferiore ai quaranta anni. In merito, non si è reso necessario dare disposizioni attuative per le fattispecie caratterizzate da nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell’esonero. Per i casi, invece, di derivazione da un nucleo preesistente, la circolare n. 85 ha previsto che si accerterà “…il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti”. Alla luce del contesto normativo di cui sopra, si reputa opportuno chiarire che tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, èda intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto. In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con il parere n. 6811 del 3 ottobre 2017, ha precisato, inoltre, che “non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente”. Va considerato, inoltre, che si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione dell’imprenditore di cui all’art. 2135 c.c. Pertanto, si precisa, ad integrazione della circolare n. 85/2017, che il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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L'esonero contributivo agricolo si applica secondo l'art. 1, commi 344-345, della legge 232/2016 e riguarda coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40 con nuova iscrizione nella previdenza agricola. Commercialisti devono verificare il requisito di "capo nucleo" e l'innovazione dell'oggetto dell'impresa secondo l'art. 2135 c.c., considerando anche i cambiamenti di attività agricola e le precedenti iscrizioni come collaboratori.

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