Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative e contabili per la riscossione dei contributi associativi del Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) sulle prestazioni temporanee?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 142/2017 disciplina la convenzione tra l'INPS e il Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) per la trattenuta dei contributi associativi dai beneficiari di prestazioni temporanee come NASPI, ASDI, DIS-COLL, CIG e indennità di mobilità. I lavoratori interessati possono autorizzare l'INPS a trattenere tali contributi direttamente dalle prestazioni mediante una delega sottoscritta e allegata al modulo di richiesta della prestazione. Le percentuali di trattenuta variano a seconda del tipo di prestazione: 3% per NASPI, ASDI e DIS-COLL, 1,5% per CIG e 3% per gli altri trattamenti. L'INPS versa all'Associazione gli importi trattenuti in quattro mandati annuali (aprile, luglio, ottobre, dicembre), deducendo le spese di gestione pari a €0,45 per singola delega. Dal punto di vista contabile, sono stati istituiti tre conti specifici (GPA25650, GPA35650, GPA11650) per la rilevazione delle trattenute, dell'accreditamento e del debito verso il Sindacato. La delega ha effetto limitato al pagamento della singola prestazione e può essere revocata in qualsiasi momento dal lavoratore, direttamente o tramite l'Associazione sindacale.
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Riferimento normativo
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 19/10/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 142
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Europeo Lavoratori e
Pensionati (SELP) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n.
223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri
iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato
Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) sulle prestazioni temporanee.
In data 23 settembre 2017 è stata sottoscritta una convenzione con il Sindacato Europeo
Lavoratori e Pensionati (SELP), per la riscossione dei contributi sulle prestazioni temporanee
dovuti dagli iscritti.
La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con
determinazione commissariale n. 128 del 30 luglio 2014.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della predetta convenzione.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione
NASPI, ASDI, DISCOLL, di disoccupazione speciale, dei trattamenti ordinari e straordinari di
integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi
associativi a favore dell’Associazione mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione di apposita
delega all’INPS, redatta secondo un modulo allegato nel modello INPS relativo alla richiesta
della prestazione. La delega dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante
e riportare, in allegato, copia del documento d’identità.
Il codice identificativo del Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) è “1011”.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il
datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi dei lavoratori, i dati
relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le
ritenute previste dall’art. 18 legge 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali
revoche e nuove deleghe, dovrà essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.18, comma 3, della legge n. 223/1991.
In caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più
lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori
interessati, l’Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo
alla ricezione della comunicazione medesima. L’Associazione sindacale, in tal caso, restituirà le
somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente,
sia attraverso le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con
l’Istituto.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di
revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l’Istituto procederà, nel più
breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa ed alla comunicazione
all’Associazione sindacale revocata.
Nel caso in cui un’Associazione sindacale presenti una delega su prestazione sulla quale è già
attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta
dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Associazione sindacale revocata.
Alla revoca / nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d’identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Associazione sindacale è tenuta a
restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di
contributo associativo.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega,
in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti
all’Associazione.
A tal proposito il Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) ha comunicato la misura di
dette percentuali, come di seguito riportate:
3% NASPI;
3% ASDI;
3% DIS-COLL.
1,5% su CIG;
3% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e
sussidio per lavori socialmente utili).
L'Istituto verserà all’Associazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti
effettuati, dedotte le spese di cui all’art.8 della convenzione e le eventuali trattenute già
versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e
dicembre.
L'INPS metterà a disposizione dell’Associazione sindacale, sui servizi on line, applicazione
“Deleghe su disoccupazione e cig”, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la
trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei
pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Mediante l’applicazione
predetta, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di
tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
L’Associazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato
in € 0,45 (quarantacinque centesimi) per singola delega.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione a seguito della quale
l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi
eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di
strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla
data di stipula della convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione,
che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare
all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante, inoltre, è tenuta, in caso di controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice
presentazione di nota specifica.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire
almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale;
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che
rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che
regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’associazione.
Si comunica che la sede legale del Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) è in viale
della Grande Muraglia n.154 - Roma (RM).
ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti
versamenti a favore del Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP), sono stati istituiti i
seguenti conti:
GPA25650 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni
economiche temporanee;
GPA35650 - per l'accreditamento al Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) dei
contributi associativi sopra citati;
GPA11650 - per la rilevazione del debito verso il Sindacato Europeo Lavoratori e
Pensionati (SELP).
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione,
da trattenere sulle somme da versare al Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP)
devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Le rimesse a favore dell’Associazione sindacale in argomento saranno effettuate con le
consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente,
le rilevazioni contabili.
Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA25650, GPA35650 e GPA11650 sopra
indicati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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La Circolare INPS 142/2017 è il riferimento normativo per chi gestisce trattenute su prestazioni temporanei, deleghe sindacali e riscossione di contributi associativi presso l'INPS. Commercialisti e responsabili amministrativi consultano questo documento per comprendere le modalità di contabilizzazione delle ritenute, i conti di imputazione (GPA25650, GPA35650, GPA11650), le percentuali applicabili a NASPI, CIG e indennità di mobilità, nonché le procedure di revoca e le responsabilità dell'Istituto nei rapporti associativi.
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