articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017- prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata.
Quali patologie danno diritto all'equiparazione della malattia alla degenza ospedaliera per i lavoratori della Gestione separata INPS?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 139/2017 introduce una tutela speciale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che si ammalano di patologie oncologiche o di gravi malattie croniche degenerative. Questa norma equipara determinati periodi di malattia a veri e propri ricoveri ospedalieri, anche se il lavoratore rimane a casa. La disposizione si applica quando la malattia comporta un'inabilità lavorativa totale del 100% e il percorso clinico-assistenziale è particolarmente gravoso, come accade durante chemioterapie o trattamenti intensivi per malattie croniche ingravescenti. L'equiparazione ha conseguenze pratiche importanti: il lavoratore può beneficiare di un massimo di 180 giorni annui di tutela (anziché 61 giorni per la malattia ordinaria) e riceve un trattamento economico determinato annualmente in base ai versamenti contributivi effettuati. Per ottenere il riconoscimento, il lavoratore deve presentare non solo il certificato medico ordinario, ma anche documentazione clinica completa (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) che comprovino la natura e la gravità della patologia e l'effettuazione delle terapie specifiche.
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Riferimento normativo
articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017- prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 12/10/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 139
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017-
prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai
lavoratori della Gestione separata.
SOMMARIO: La circolare fornisce le linee guida e le istruzioni operative necessarie per
l’attuazione della disposizione normativa in oggetto.
1. Premessa.
2. Individuazione delle patologie oggetto della norma.
3. Adempimenti del lavoratore.
1. Premessa
Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995)
ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore
un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi
di malattia:
indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 147/2001);
indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007).
La suddetta tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che
hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i
lavoratori iscritti nella Gestione separata e tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non
iscritti, pertanto, presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni – circ.
n. 77/2013).
Recentemente, è intervenuta un’ulteriore modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore
(in data 14 giugno 2017) dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che
ha disposto, per i lavoratori in argomento, che i periodi di malattia, certificata come
conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-
degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea
del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.
L’equiparazione dell’evento di malattia ad un evento di degenza ospedaliera (nei casi previsti
dalla norma in argomento) comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai
termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della
durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni
annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e
commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).
Alla luce di quanto sopra espresso, è necessario fornire a tutti i soggetti interessati alcune
indicazioni operative e linee di indirizzo, per consentire l’attuazione della norma, nel rispetto
dei principi generali previsti dall’ordinamento italiano nell’ambito della tutela previdenziale
della malattia e sulla base dell’espressione letterale della disposizione legislativa sopra citata.
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni amministrative e procedurali di dettaglio
per gli operatori delle Strutture territoriali, ai fini dell’erogazione della prestazione in
argomento.
2. Individuazione delle patologie oggetto della norma
Ai fini dell’individuazione delle patologie da considerare per il riconoscimento della specifica
tutela introdotta dalla recente disposizione, è opportuno considerare che la tutela previdenziale
della malattia ha lo scopo di compensare la perdita di guadagno nei casi di temporanea
incapacità lavorativa del soggetto con riferimento alla sua mansione specifica.
Da un punto di vista medico legale, la malattia in generale si sostanzia come un’alterazione
peggiorativa quali-quantitativa del precedente stato di salute ed è caratterizzata da
apprezzabile anormalità, evoluzione, disfunzionalità e bisogno di cure.
Appare opportuno precisare che le malattie croniche, come principale causa di morte quasi in
tutto il mondo, costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni morbose. Si caratterizzano
per i sintomi che perdurano nel tempo - in maniera costante ovvero con alterne fasi di
remissione/riacutizzazione - e richiedono sicuramente un modello assistenziale che se ne
occupi a tutto campo, dalla prevenzione al sostegno palliativo. In ambito medico legale, si
tratta di malattie che, inducendo effetti menomativi permanenti, sono suscettibili di
valutazione più pertinenti all’ambito delle prestazioni di invalidità.
Diversamente, per configurarsi come indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una
condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel
tempo, si concretizza in una guarigione - o, comunque, in una stabilizzazione – tale da
consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo.
Quindi, alla luce dell’interpretazione fornita, può intendersi che il legislatore abbia voluto
riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui
l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la
gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza
domiciliata”.
A tale scopo, si fornisce, in allegato, un elenco di patologie che, in linea con l’impostazione
sopra delineata, rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa.
3. Adempimenti del lavoratore
Per il riconoscimento della tutela in argomento, al fine di poter garantire il reale
soddisfacimento di tutti i requisiti sanitari sopra descritti, è necessario che gli Uffici medico
legali dell’Istituto possano visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel
certificato di malattia.
Infatti, tenuto conto di quanto sopra specificato, per l’individuazione delle fattispecie rientranti
nel campo di applicazione della norma, è necessario determinare:
la natura clinica del processo morboso;
l’entità della disfunzione che si è determinata ai fini della valutazione della gravità della
patologia indicata nella norma;
il manifestarsi in modo acuto, anche se più ampiamente iscritto in un decorso cronico;
la sua evoluzione così come modificata dalla terapia;
il suo essere ingravescente;
la compromissione totale della capacità lavorativa alla mansione specifica.
Pertanto, per il riconoscimento del diritto alla prestazione, l’Istituto dovrà necessariamente
ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche ulteriore documentazione
medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante
l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica
con le caratteristiche sopra descritte.
Il lavoratore, quindi, dovrà produrre il certificato di malattia nei tempi e nelle modalità vigenti
e dovrà, altresì, consegnare agli uffici Inps:
il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione
medica (Mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web dell’Inps),
senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi on line dell’Istituto;
un plico chiuso contenente la documentazione medica di cui sopra e riportante la dicitura
“contiene dati sensibili di natura sanitaria”.
Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia avanzata ai sensi dell’articolo 8,
comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, come sopra descritto, si procederà,
comunque, ove sussistano i requisiti normativamente previsti, d’ufficio – senza obbligo di
ulteriore istanza – all’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia
(circolari n. 76/2007 e n. 77/2013).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La Circolare INPS 139/2017 riguarda prestazioni previdenziali di malattia e degenza ospedaliera nella Gestione separata, disciplinando l'equiparazione di patologie oncologiche e malattie croniche degenerative ingravescenti. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa norma per gestire correttamente i periodi di assenza dei lavoratori autonomi e professionisti, distinguendo tra malattia ordinaria (massimo 61 giorni) e malattia equiparata a degenza (massimo 180 giorni), con riflessi sulla contribuzione e sulle prestazioni economiche erogate dall'INPS.
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