Cosa prevede l'articolo 10 della Legge 199/2016 in materia di riallineamento retributivo nel settore agricolo e come si applicano gli accordi aziendali?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 10 della Legge 199/2016 (Legge di contrasto al caporalato in agricoltura) modifica il regime degli accordi di riallineamento retributivo nel settore agricolo, permettendo agli accordi provinciali di delegare agli accordi aziendali la definizione del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori. Questa disposizione si applica esclusivamente al settore agricolo e riguarda le imprese agricole nelle zone svantaggiate che intendono adeguare progressivamente le retribuzioni ai livelli della contrattazione nazionale di categoria. La norma consente una maggiore flessibilità rispetto al passato: gli accordi aziendali possono ora definire autonomamente i programmi di riallineamento, purché sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e nel rispetto dei limiti eventualmente fissati a livello provinciale. In pratica, se l'accordo provinciale non specifica valori di riallineamento, l'accordo aziendale può fissarli liberamente; se invece l'accordo provinciale prevede limiti minimi e massimi, l'accordo aziendale deve operare entro questi confini. Un aspetto rilevante è che la sospensione dell'obbligo di corrispondere la retribuzione minima prevista dalla normativa precedente rimane subordinata al regolare adempimento di tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, e non si procede a ripetizione dei contributi versati prima dell'entrata in vigore della norma.
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Riferimento normativo
Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 – Legge di contrasto al caporalato in agricoltura - Riallineamento retributivo nel settore agricolo.
Testo normativo
Direzione centrale Entrate e Recupero crediti
Roma, 12/10/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 138
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 – Legge di contrasto al
caporalato in agricoltura - Riallineamento retributivo nel settore
agricolo.
SOMMARIO: Premessa
1. Quadro di riferimento
2. Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 e sua applicazione
3. Adempimenti delle Sedi
PREMESSA
In Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la Legge n. 199 del 29
ottobre 2016 (c.d. Legge di contrasto al caporalato in agricoltura), la quale all’articolo 10
prevede che “Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono
demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei
trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti
con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.” .
Lo stesso articolo 10 prevede, inoltre, che non si da' luogo alla ripetizione di eventuali
versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge.
La norma si configura come interpretazione autentica delle disposizioni relative ai trattamenti
economici definiti dai programmi di graduale riallineamento retributivo stipulati nel settore
dell’agricoltura aventi riflessi sulla sospensione della condizione di corresponsione
dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
1. QUADRO DI RIFERIMENTO
L' articolo 5 della Legge 28 novembre 1996, n. 608 - come modificato dall' articolo 23 della
Legge 24 giugno 1997, n. 196, dall'articolo 75 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, dagli
articoli 45, comma 20 e 58, comma 13 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e, da ultimo,
dagli articoli 44 e 63, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - prevede che nelle
zone svantaggiate del territorio nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le
imprese possono progressivamente adeguare, mediante la stipula di appositi contratti
provinciali di riallineamento, le retribuzioni corrisposte agli importi determinati dalla
contrattazione nazionale di categoria.
E’ inoltre prevista la possibilità di derogare al rispetto dell'obbligo di corrispondere al
lavoratore la retribuzione di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 1989, n.389,
quale condizione per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alla fiscalizzazione
degli oneri sociali.
Il citato articolo prevede, altresì, che la retribuzione determinata dagli accordi provinciali di
riallineamento è presa come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale in regime di riallineamento, nel rispetto delle misure progressive stabilite dall'art. 23
della Legge n. 196/1997 e dall'articolo 75 della legge n. 448/1998.
La normativa è illustrata nelle circolari INPS n.59 del 6 marzo 2000, n. 115 del 16 giugno
2000, n. 159 del 6 agosto 2001 e n. 194 del 6 novembre 2001 (quest’ultima relativa al campo
di applicazione della contribuzione agricola unificata).
2. ARTICOLO 10, LEGGE 29 OTTOBRE 2016, n. 199 E SUA APPLICAZIONE
A decorrere dal 4 novembre 2016 è entrata in vigore la disposizione di cui all’articolo 10,
Legge 29 ottobre 2016, n. 199, il cui testo è riportato in premessa.
La norma trova applicazione limitatamente al settore agricolo e si configura come
interpretazione dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Va considerato a tale riguardo che l’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n.
510, e successive modificazioni, consente accordi di riallineamento fino al 17 ottobre 2001;
pertanto, la disposizione contenuta nell’articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199, è da
riferirsi agli accordi già sottoscritti e depositati.
Pertanto, il contesto normativo vigente, in merito ai contratti di riallineamento, contempla
contestualmente due previsioni: una (art.5, D.L. 510/1996) che riconosce alla contrattazione
aziendale la sola facoltà di recepire quanto definito in sede di contrattazione provinciale, l’altra
(art.10, L. 1996/2016) che riconosce alla contrattazione aziendale la possibilità di definire i
programmi di riallineamento.
In particolare la citata disposizione attribuisce agli accordi provinciali di riallineamento
retributivo del settore agricolo la possibilità di demandare agli accordi aziendali, purché
sottoscritti con le stesse parti, la definizione di tutto o parte del programma di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori.
In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che con il parere n.
protocollo 0004568.05.07.2017, ha precisato che la norma di cui all’articolo 10 consente agli
accordi aziendali, purché stipulati dalle stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale, di
definire il programma di riallineamento retributivo nei limiti e in conformità a quanto prescritto
negli accordi provinciali.
Il programma di riallineamento declinato nell’accordo aziendale dovrà rispettare e tenere conto
di quanto ad esso delegato; qualora l’accordo provinciale nulla dica in ordine ai valori di
riallineamento dovranno essere presi in considerazione quelli fissati dall’accordo aziendale.
L’accordo aziendale, inoltre, potrà prevedere valori di retribuzione compresi tra i limiti minimi e
massimi eventualmente fissati dall’accordo provinciale.
Resta inteso che la sospensione dell’obbligo di corrispondere la retribuzione di cui all’articolo 6,
Decreto Legge 338/89 è subordinata al regolare adempimento di tutti altri obblighi previsti
dall’ art. 5 legge n.608 del 1996.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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L'articolo 10 della Legge 199/2016 è il riferimento normativo per chi opera nel settore agricolo in materia di riallineamento retributivo, accordi provinciali e accordi aziendali, sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per gestire i programmi di graduale adeguamento retributivo, la contribuzione agricola unificata e le deroghe agli obblighi retributivi minimi nelle zone svantaggiate.
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