Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 124/2017

Obbligazione contributiva di finanziamento dell’indennità economica di malattia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (gestioni ex ENPALS)

Pubblicato: 02/08/2017 In vigore dal: 02/08/2017 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi contributivi per il finanziamento dell'indennità economica di malattia per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 124/2017 stabilisce che i datori di lavoro e committenti che si avvalgono di lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS) devono versare contributi per finanziare l'indennità economica di malattia, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo) e dal settore produttivo in cui operano. L'obbligo contributivo sussiste per tutte le figure professionali espressamente individuate dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come artisti lirici, attori, registi, maestranze teatrali e altre categorie dello spettacolo. A partire dal 1° maggio 2011, l'obbligo di versamento del contributo di malattia è esteso anche ai datori di lavoro che corrispondono, per legge o contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo dell'indennità: in precedenza era possibile l'esonero, ma questa facoltà è stata eliminata. L'aliquota contributiva per i lavoratori dello spettacolo è attualmente fissata al 2,22% della retribuzione imponibile, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 12 della legge n. 153/1969, con osservanza di minimali, massimali e retribuzioni convenzionali previste dalla normativa.

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Riferimento normativo

Obbligazione contributiva di finanziamento dell’indennità economica di malattia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (gestioni ex ENPALS)

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Coordinamento Generale Legale Roma, 03/08/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 124 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Obbligazione contributiva di finanziamento dell’indennità economica di malattia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (gestioni ex ENPALS) SOMMARIO: Con la presente circolare si provvede ad una ricognizione dei principi fondanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, e si illustra la disciplina relativa alla correlata obbligazione contributiva. Si forniscono, altresì, i chiarimenti sui connessi riflessi di natura contributiva nei casi in cui il trattamento economico di malattia sia corrisposto, per effetto di norma di legge o di contratto collettivo, dal datore di lavoro. INDICE Premessa 1. Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Profili normativi dell’obbligo dell’assicurazione economica di malattia 1.1. Quadro normativo 1.2. Fondazioni lirico-sinfoniche 1.3. Riepilogo degli obblighi contributivi 2. Fondo pensioni sportivi professionisti. Precisazioni Premessa In relazione al completamento del processo di integrazione dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals), allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro e lo svolgimento delle funzioni di assistenza e controllo da parte delle Sedi territoriali dell’Istituto, con la presente circolare, si delineano in modo sistematico i principi legislativi che regolano il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia per i lavoratori iscritti alle predette Gestioni e si forniscono le istruzioni operative finalizzate a promuoverne l’uniforme applicazione. In ordine ai principi generali, si fa presente che nell’ambito dello spettacolo la tutela relativa all’assicurazione economica di malattia trova il suo principale fondamento normativo nel medesimo testo di legge che regola l’assicurazione IVS e, in particolare, il Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 con il quale è stata regolamentata la relativa disciplina in regime sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138. Infatti, proprio tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni rese dai lavoratori del settore - non sempre riconducibili agli schemi tipici del rapporto di lavoro subordinato - il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere che l’assicurazione di malattia fosse riconosciuta a tutti i lavoratori dello spettacolo stabilendo, pertanto, regole volte a rendere effettiva detta tutela anche ai soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione (es. prevedendo l’erogazione del relativo trattamento da parte dell’Istituto per i lavoratori saltuari e “a prestazione”, introducendo per i lavoratori a tempo determinato specifici massimali per il calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità, etc.). Fatte salve le predette specificità riconducibili, sostanzialmente, alla “platea” dei soggetti beneficiari, nonché alla sussistenza di determinati requisiti contributivi ai fini dell’erogazione dell’indennità economica, si evidenzia come le norme dettate siano basate sui medesimi principi stabiliti per l’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, tanto che il loro contenuto è, in molti casi, equivalente sia sul piano letterale, che funzionale, a quello delle disposizioni di cui alla citata L. n. 138/1943. Detta equivalenza sussiste anche con riguardo alle disposizioni che disciplinano le modalità di finanziamento di detta assicurazione, tanto che l’obbligazione contributiva si connota in linea generale per il datore di lavoro in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, alla stessa stregua dell’obbligo sussistente con riguardo ai lavoratori assicurati presso l’assicurazione generale. Ciò premesso, con la presente circolare, anche per assicurare ai lavoratori l’effettività delle tutele previste dal vigente ordinamento, si ricostruiscono le fonti normative che regolano l’obbligo contributivo relativo all’assicurazione economica di malattia rispettivamente dei lavoratori dello spettacolo iscritti, per l’assicurazione IVS, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti iscritti, per l’assicurazione IVS, al Fondo pensioni sportivi professionisti, avendo a riferimento, altresì, la prassi amministrativa adottata dall’Istituto, con particolare riguardo alla circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO - n. 1065/RCV - n. 632/EAD del 21 maggio 1980 (allegato 1), alla circ. n. 10314 del 16 giugno 1983, ed alla circ. n. 180 del 26 giugno 1987. 1. Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Profili normativi dell’obbligo dell’assicurazione economica di malattia 1.1. Quadro normativo Il diritto all’assicurazione obbligatoria di malattia nell’ambito dello spettacolo è disciplinato, come innanzi precisato, dal D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, in forza del quale detta assicurazione, allo stato da riferirsi al solo trattamento economico, opera, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto, in regime sostitutivo dell’assicurazione generale di malattia di cui alla L. n. 138/1943 in favore degli “iscritti” al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Il riferimento agli “iscritti” di cui al predetto art. 2 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 fa sì che il diritto al trattamento economico di malattia sussista (nella ricorrenza dei requisiti contributivi minimi), in linea generale, in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo identificati dall’obbligo assicurativo IVS presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.) senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (cfr. circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO, n. 1065/RCV e n. 632/EAD del 21 maggio 1980). Infatti, con la predetta norma il legislatore ha individuato la platea dei soggetti per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria di malattia, identificandola nei soggetti che svolgono le attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell’art. 3 del medesimo D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (artisti lirici, attori di prosa, registi, sceneggiatori, maestranze teatrali, etc.). Fa eccezione a tale regola l’appartenenza dell’assicurato ad una particolare figura professionale, quella del “lavoratore autonomo esercente attività musicali” di cui al n. 23-bis ex art. 3, co. 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98, 99 e 100)[1]. Per tali soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento della attività svolta che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che siano i medesimi a provvedere direttamente, in deroga al regime ordinario, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi ai soli fini IVS, contemplando, quindi, per tale categoria di lavoratori la sola assicurazione pensionistica. In tali casi, infatti, il legislatore, posto che l’attività svolta presenta i predetti profili di imprenditorialità, ha ritenuto di riconoscere al lavoratore esercente attività musicali le medesime tutele assicurative spettanti agli esercenti attività commerciali. Pertanto non sussistendo il diritto all’indennità economica di malattia, non si configura, parallelamente, la relativa obbligazione contributiva. Si rammenta, in proposito, che l’elenco delle figure professionali dello spettacolo contenuto nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 è stato adeguato dal Ministero del lavoro con il decreto 15 marzo 2005 n. 17445[2], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2005, n. 80 (cfr. circolare Enpals n. 7 del 30 marzo 2006 e circolare Inps n. 66 del 18 maggio 2010). Pertanto, assumendo rilievo, unicamente, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva la natura dell’attività svolta da parte delle “figure professionali” enucleate nell’ambito delle predette norme, detto obbligo si configura per il datore di lavoro/committente a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore sia essa di tipo subordinato ovvero riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva[3]. Al riguardo, si osserva che le predette precisazioni sono peraltro utili a favorire la necessaria rivisitazione delle indicazioni fornite sul punto, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito dell’Interpello n. 13 dell’8 marzo 2011 (“…gli artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti a contribuzione INPS solo per l’indennità economica di maternità”). Inoltre, il riferimento agli “iscritti” in genere fa sì che l’obbligazione contributiva prescinda da tratti distintivi del datore di lavoro[4] e, piuttosto, si configuri anche con riguardo a categorie di lavoratori che, in base al settore di attività dell’impresa, sarebbero normalmente escluse. In specifici casi, quando il legislatore ha ritenuto, invece, di conferire rilevanza alla natura del rapporto di lavoro quale presupposto dell’obbligo assicurativo, lo ha fatto espressamente. Pertanto, sulla base di quanto precisato, a titolo meramente esemplificativo, anche per gli “impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa” - quali soggetti espressamente annoverati tra le qualifiche professionali assoggettate ad assicurazione dello spettacolo - l’impresa è obbligata al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia, sulla base della regolamentazione dettata dal D.lgs.C.P.S. n. 708/1947, ancorché la medesima sia inquadrata nel settore “industria”. Per la disciplina dell’erogazione dell’assicurazione economica di malattia, l’art. 13 del citato D.lgs.C.P.S. n. 708/1947 rinvia alle previsioni del contratto collettivo 28 agosto 1934 (cfr. allegato 2) - istitutivo della Cassa Nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, confluita con il decreto citato nell’ex Enpals - fino all’emanazione di nuove disposizioni concernenti, più in generale, la natura, i limiti, le condizioni e le modalità per la concessione delle prestazioni, nonché il coordinamento dell’attività dell’Ente con quella dell’Istituto nazionale previdenza sociale e dell’Istituto nazionale assicurazione malattia. Il legislatore del 1947 aveva fatta salva, pertanto, la vigenza della normativa di dettaglio di cui al citato contratto collettivo recante le condizioni per la concessione della prestazione economica, ivi compresa la disposizione secondo la quale “non è dovuta l’indennità a quegli iscritti che in caso di malattia od infortunio percepiscono, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro o disposizioni di legge, un assegno corrispondente alla retribuzione intera o ridotta” (cfr. art. 11), confermando, in tal modo, il generale impianto delineato dalla L. n. 138/1943. La disposizione sopra richiamata è infatti equivalente a quella dettata dal legislatore nell’assicurazione generale di cui alla citata legge n. 138/1943 (cfr. art. 6, comma 2[5]) esprimendo sia sul piano letterale, che sostanziale, anche nel settore dello spettacolo, la fungibilità della retribuzione dovuta (sulla base delle previsioni contrattuali o di legge) durante la malattia da parte del datore di lavoro rispetto all’indennità economica corrisposta dall’ente previdenziale. Sulla scorta di tale previsione, in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell’evento la corresponsione dell’intera retribuzione, il datore di lavoro era esonerato dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’assicurazione per l’indennità economica di malattia. Va tuttavia evidenziato che, a decorrere dal 1° maggio 2011, è esclusa per il datore di lavoro la possibilità di essere esonerato dall’obbligo di versamento del contributo di malattia anche nei casi in cui il medesimo sia, per norma di legge o per previsione contrattuale, tenuto a corrispondere una prestazione di valore non inferiore a quella prevista dalla legge. Al riguardo, va ricordato che, in ordine all’interpretazione del citato articolo 6, si sono registrati orientamenti giurisprudenziali che sancivano l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia anche nelle fattispecie in cui il datore di lavoro era tenuto, per previsioni contrattuali, al pagamento, in caso di malattia, del trattamento economico in misura non inferiore a quelle fissata dalla legge, confutati dalla emanazione di una norma di interpretazione autentica (cfr. dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008). La querelle interpretativa è stata, da ultimo, risolta per via di un successivo intervento normativo. In particolare, con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 20 del D.L. n. 112/2008, intervenuto con il D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011), è stato, in via legislativa, definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. Pertanto, a partire dal 1° maggio 2011, sulla base delle citate disposizioni, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione è esteso anche ai i datori di lavoro che occupino lavoratori dello spettacolo - subordinati, parasubordinati o autonomi – aventi diritto all’indennità (cfr. tabella G di cui alla legge n. 41/1986), che corrispondano, per previsione di legge o di contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità. Come già chiarito dall’Istituto, l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/1986, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all’indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa (cfr. circolare n. 122/2011). Una volta individuato l’ambito soggettivo di applicazione dell’assicurazione economica di malattia, si riassumono di seguito gli altri profili strutturali della obbligazione contributiva del datore di lavoro/committente attinenti all’assolvimento dell’obbligazione contributiva (cfr. circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO e 1065/RCV del 21 maggio 1980; circ. n. 10314 del 16 giugno 1983; circ. n. 180 del 26 giugno 1987). In particolare, anche nello spettacolo, le aliquote contributive relative all’assicurazione economica di malattia, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, devono essere applicate sull’intera retribuzione imponibile come individuata dall’art. 12 della legge n. 153/1969[6] e successive modifiche (cfr. art. 4, co. 4, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e art. 31, L. n. 41/1986); dovranno, altresì, essere osservate tutte quelle disposizioni che prevedono retribuzioni medie e convenzionali nonché il rispetto di minimali di retribuzione contrattuale (cfr. art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989,) e di retribuzione giornaliera di legge (D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981 e art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983). In considerazione della sostanziale equiparazione del “lavoratore a prestazione” a quello subordinato ai fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile prevista nel settore, alle predette norme fa riferimento il committente nella determinazione dell’imponibile contributivo. Spetta, infatti, sempre al soggetto che si avvale delle prestazioni lavorative, sia esso datore di lavoro ovvero committente nelle ipotesi di lavoro autonomo, versare la contribuzione e adempiere i correlati oneri informativi di denuncia (cfr. combinato disposto art. 4, commi 1 e 4, che rimanda al D.Lgt. n. 692/1945, e art. 5, comma 1 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947). Inoltre, va precisato che per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, co. 15, D.L. n. 536/1987, conv. in L. n. 48/1988, i contributi - così come le prestazioni per le indennità economiche di malattia - sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera; detto massimale è allo stato pari ad euro 67,14 (cfr. circolari n. 180 del 26 giugno 1987 e, da ultimo, n. 11 del 27 gennaio 2016, par. 10.4). In proposito, si precisa che la disposizione in esame, tenuto conto dell’evoluzione nell’utilizzo dei contratti a termine come tipologie flessibili di impiego, va applicata a tutte le fattispecie di rapporti di lavoro a “durata limitata”. Pertanto, sia nelle ipotesi di lavoro autonomo “a prestazione” che nelle ipotesi di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato si tiene conto del predetto massimale nell’assolvimento degli obblighi contributivi. Delineate come sopra le principali caratteristiche dell’obbligazione contributiva nel settore di riferimento, va precisato che con l’emanazione della L. n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, il legislatore ha demandato la competenza ad erogare le prestazioni economiche di malattia dei lavoratori dello spettacolo e a riscuotere la relativa contribuzione all’Inps, che, a partire dal 1° gennaio 1980, ha provveduto a gestire l’assicurazione di dette prestazioni sulla base dei principi e dei criteri vigenti presso l’ex Enpals. Al predetto intervento normativo istitutivo del S.S.N., ha fatto seguito la legge n. 41/1986, con la quale il legislatore all’art. 31, in continuità con le disposizioni vigenti in materia, ha stabilito la nuova misura dell’onere contributivo relativo all’assicurazione economica di malattia per i lavoratori aventi diritto alle indennità economiche. La nuova aliquota di finanziamento è stata fissata con riferimento ai vari settori di attività produttiva, annoverando espressamente in tale ambito, in coerenza con il quadro normativo sopra delineato, i lavoratori dello spettacolo (cfr. tabella G allegata alla citata legge). Allo stato, la misura del contributo per i “lavoratori dello “spettacolo” è pari al 2,22% della retribuzione ovvero del compenso imponibile. Stante il quadro normativo vigente che conferisce esclusivo rilievo alla esplicita individuazione di determinate categorie di lavoratori, detta misura dell’aliquota di finanziamento si applica a tutti i datori di lavoro/committenti che si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo a prescindere dal settore produttivo a cui i medesimi appartengono. Alla luce di quanto innanzi esposto e a rettifica di quanto disposto al par. 4 della circolare n. 76 dell’11 aprile 2002, recante disposizioni in materia di “Inquadramento previdenziale delle imprese che gestiscono il gioco del Bingo”, anche per gli impiegati e operai delle sale bingo la misura del contributo per l’assicurazione economica di malattia è pari al 2,22%, in quanto tali lavoratori rientrano nelle categorie di lavoratori per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a prescindere dall’inquadramento del datore di lavoro nel settore terziario. 1.2. Fondazioni lirico-sinfoniche Fa eccezione a quanto innanzi esposto il peculiare regime del trattamento di malattia in vigore per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, dipendenti dalle Fondazioni-lirico sinfoniche. Al riguardo, l’art. 11, comma 19 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, stabilisce che per i predetti lavoratori, pur essendo gli stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla “certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro”. Pertanto, la sostanziale equiparazione, ai fini del trattamento di malattia, dei dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche ai dipendenti pubblici, comporta per i medesimi l’esonero dal versamento della contribuzione di malattia; a tali lavoratori, infatti, in caso di malattia viene corrisposta, dal datore di lavoro, la retribuzione ordinariamente spettante, sulla base delle regole che disciplinano l’istituto per i dipendenti pubblici. Quanto innanzi vale esclusivamente per i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le suddette Fondazioni, atteso il riferimento espresso che l’art. 11 del D.L. n. 91/2013 fa esclusivamente a tale tipologia di rapporto di lavoro. Per le altre tipologie di rapporto di lavoro instaurate tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e i lavoratori rientranti nelle categorie elencate dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, valgono, invece le disposizioni innanzi fornite per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico del datore di lavoro/committente. In relazione all’inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, è stato istituito il nuovo codice statistico contributivo 1.18.09, atto ad identificarle in maniera puntuale, che andrà associato al codice Ateco2007 90.04.00, avente il significato di “Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche”. Le sedi territoriali dell’Istituto, ognuna per i propri ambiti di competenza, avranno cura di effettuare le necessarie operazioni di adeguamento anagrafico aziendale delle citate Fondazioni lirico-sinfoniche. In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, detto adeguamento produrrà effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, a decorrere dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare. A decorrere dalla medesima data produrrà effetto la revoca del codice di autorizzazione 8G afferente alle matricole delle Fondazioni lirico-sinfoniche. 1.3. Riepilogo degli obblighi contributivi Come analiticamente riferito nell’ambito dei precedenti paragrafi, sulla base del vigente assetto normativo, l’assicurazione di malattia, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals), in forza del D.lgs.C.P.S. n. 708/1947 a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica dallo stesso rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore produttivo in cui opera l’impresa che lo impiega, sempreché si tratti di figure professionali espressamente individuate dal legislatore, per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Inoltre, sulla scorta del dettato del comma 1-bis dell’art. 20 del D.L. n. 112/2008, a far data dal 1° maggio 2011, sempre per i lavoratori sopra individuati, detti obblighi sono sempre vigenti, prescindendosi dalla eventuale circostanza che il datore di lavoro/committente sia tenuto, per effetto di norma di legge o di contratto, a corrispondere al lavoratore, in caso di malattia, una prestazione di valore pari o superiore all’indennità economica di malattia a carico dell’Istituto. Infine, non sono soggetti all’assicurazione di malattia: a) i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui al n. 23-bis ex art. 3, co. 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98, 99 e 100); b) i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.L. n. 91/2013. Sul piano operativo, sulla base di quanto precisato nell’ambito della presente circolare, l’eventuale utilizzo da parte dei datori di lavoro/committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soggetti identificati dall’obbligo assicurativo al F.p.l.s., dei codici di autorizzazione 8G e 4J non risulta in linea con l’assetto della normativa previdenziale di settore. Pertanto, in via automatizzata, l’Istituto procederà a revocare, nei confronti delle aziende con obblighi assicurativi nei confronti del F.p.l.s., i citati codici di autorizzazione. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, terzo periodo, tenuto conto che l’assetto contributivo qui delineato assume una connotazione di generalità di applicazione per tutti i lavoratori iscritti al F.p.l.s., la predetta revoca produce effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, a decorrere dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare. 2. Fondo pensioni sportivi professionisti. Precisazioni Come noto, la L. n. 366/1973 ha esteso la tutela assicurativa per IVS di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 prevista per i lavoratori dello spettacolo ai calciatori vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono la loro attività nei campionati di serie A, B e C (ora Lega Pro) e agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale. Detto ampliamento di tutela è intervenuto anche con riguardo all’assicurazione contro le malattie (cfr. art. 1, L. n. 366/1973) ma non anche con riferimento all’assicurazione per l’indennità economica di malattia e di maternità, posto che il comma 3 del predetto art. 1, sempre avendo a riferimento la medesima platea di assicurati, l’ha espressamente esclusa.[7] Successivamente il legislatore, con la L. n. 91/1981, ha ulteriormente esteso la sola assicurazione per invalidità vecchiaia e superstiti ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che svolgono la loro attività anche nell’ambito di altre discipline che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di professionismo sportivo[8], non considerandoli, pertanto, destinatari dei trattamenti economici di malattia e di maternità, parimenti a quanto precedentemente previsto per calciatori e allenatori di calcio. Allo stato hanno ricevuto il riconoscimento dello status di “sport professionistico” le discipline sportive del calcio, del ciclismo, del golf, del pugilato, del motociclismo e del basket. In conclusione, non essendo prevista l’estensione dell’assicurazione relativa al trattamento economico di malattia per gli sportivi professionisti come sopra individuati, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento della relativa contribuzione minore. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Si rinvia per il dettaglio della disciplina relativa agli obblighi previdenziali per il lavoratore autonomo esercente attività musicali alla circolare Enpals n. 17/2004 e al messaggio Enpals n. 5/2007. [2] Allo scopo di far sì che l’estensione della tutela previdenziale potesse accompagnare l’istituzione di nuove figure professionali indotta dall’evoluzione del settore dello spettacolo, il legislatore - con le modifiche apportate, dall’art. 43 della L. n. 289/2003, all’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 - ha previsto la possibilità di adeguare il novero delle qualifiche professionali assicurate al F.p.l.s, sulla base di un iter che prende le mosse da proposte formulate dall’ex Enpals e si conclude con l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a seguito della consultazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. [3] A tale riguardo, a più riprese la giurisprudenza ha ribadito che l’obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo discende indipendentemente dal concreto atteggiarsi del rapporto, dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, che impone l’iscrizione ad una serie di lavoratori specificamente individuati senza distinguere sulla natura del rapporto di lavoro, tanto che la medesima disposizione “nel determinare la categoria degli iscritti, raggruppa sia coloro che prestano attività in un certo senso autonoma sia coloro che svolgono attività subordinata” (Cass. Civ. nn. 5323/1992 e 7323/1992; cfr. anche Corte Appello Trieste, sez. lavoro, n. 20/2002)". Sempre secondo la Corte di Cassazione, le categorie elencate nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 comprendono lavoratori “nei cui confronti potevano essere instaurati – a seconda della ricorrenza dei vari requisiti delineati dalla giurisprudenza per distinguere i due diversi tipi di prestazione lavorativa – rapporti sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo”, avendo voluto il legislatore “predisporre una tutela previdenziale ad ampio raggio – non diversa da quella elargita ai lavoratori dipendenti – a vantaggio di categorie di lavoratori esplicanti la loro opera nel settore dello spettacolo e in relazione ai quali non sempre è possibile distinguere se l’attività dai medesimi espletata sia di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (e senza, quindi, che sia necessario previamente accertare la natura, autonoma o subordinata, dell’attività prestata)”. Senza alcuna necessità di operare una siffatta distinzione, allora, i lavoratori dello spettacolo inseriti nell’elenco di cui all’originario testo dell’art. 3 del D.Lgs. del 1947, poi via via ampliato, hanno potuto usufruire di tutte le provvidenze previdenziali e assistenziali riconosciute ai lavoratori privati subordinati […] (cfr. Cass. Civ. sez. unite, sent. n. 581/1999; Cass. Civ., sez. lavoro, sent. nn. 17301/2002, 12548/2003, 17509/2005; Cass. Civ., sent. n. 21245/2014). [4] Cfr., fra le altre, la citata sentenza n. 12548/2003 con la quale la Corte di Cassazione ha precisato che “l'assicurazione che copre i c.d. lavoratori dello spettacolo (con la relativa contribuzione) è svincolata dalla natura (del settore di appartenenza) dell'impresa nei cui confronti viene svolta la prestazione lavorativa, dovendosi invece avere riguardo alla qualificazione data dalla legge alle singole categorie di lavoratori” e, da ultimo, la sent. n. 4882/2013, con la quale sempre la Suprema Corte ha ribadito l’irrilevanza della natura dell’impresa ai fini della configurazione dell'obbligazione contributiva ai sensi del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. [5] “L’indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall’Ente sino a concorrenza” (art. 6, comma 2, L. n. 138/1943).” [6] Si ricorda che l’articolo 12 della l. n. 153/1969, sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, sostituisce, altresì, con un unico articolo, gli artt. 1 e 2, n. 692/1945 (recepiti negli artt. 27 e 28, testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797). [7] Art. 1, c. 3, L. n. 366/1973: “Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , nonché quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri”. [8] In proposito, si ricorda che, in base alla legge n. 91/1981, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, la prestazione sportiva può formare oggetto di contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo, da stipulare, a pena di nullità, in forma scritta. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 Ai Dirigenti centrali e periferici dell'INPS Ai Direttori delle Sedi compartimentali e, per conoscenza, Roma, 21 maggio 1980 Ai Consiglieri di amministrazione dell'INPS Ai Presidenti dei Comitati regionali dell'INPS Circolare n. 1065 R.C.V. - n. 632 E.A.D. Ai Presidenti dei Comitati provinciali dell'INPS - n. 134363 A.G.O. / 119 Ai Capi dei Servizi e degli Uffici della Direzione generale ENPALS LORO SEDI OGGETTO: Legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione del DL 30 dicembre 1979, n. 663 - Adempimenti contributivi ed erogazione delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dello spettacolo. L'Art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (1) come è noto, ha disposto il trasferimento all'INPS, a far data dal 1° gennaio 1980, della competenza, già attribuita all'ENPALS con DLCPS 16 luglio 1947, n. 708 (2) e con legge 29 novembre 1952, n.2388 (3), ad erogare l'indennità economica di malattia, l'indennità di maternità e i sussidi funerari. La norma anzidetta è stata integrata dalle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del DL 30 dicembre 1979, n. 663 (4), modificato con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (5), disposizioni che hanno disciplinato, rispettivamente, le modalità di erogazione delle indennità e la certificazione sanitaria. In conseguenza del trasferimento di competenze ed a seguito delle intese intercorse con l'INPS per la temporanea prosecuzione da parte degli uffici dell'ENPALS - per conto dello stesso INPS - dell'istruttoria delle domande di prestazioni economiche nei casi, di seguito specificati, in cui dovrà procedersi al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1, sesto comma, del DL n. 663, modificato dalla legge di conversione n. 33, si forniscono istruzioni alle Sedi compartimentali dell'ENPALS ed alle sedi provinciali INPS, per gli adempimenti di rispettiva pertinenza riepilogando, nel contempo, le disposizioni che devono essere osservate in materia di prestazioni economiche per malattia e maternità nei confronti delle categorie di lavoratori iscritti o iscrivibili all'ENPALS a norma dell'art. 3 del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, con la legge 29 novembre 1952, n. 2388. Nell'occasione vengono anche fornite precisazioni in ordine ai contributi di malattia e di maternità e GESCAL dovuti dai datori di lavoro del settore (v. tabelle allegate). I - PRESTAZIONI 1. Le richieste per l'erogazione dell'indennità di malattia e di maternità, avanzate all'ENPALS prima della data del 31 dicembre 1979, saranno da tale ente definite e liquidate per la parte di propria competenza, corrispondendo agli aventi diritto l'importo delle prestazioni economiche per i periodi http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (1 di 10)17/05/2008 13.16.12 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 indennizzabili fino alla suddetta data. 2. Qualora la malattia da indennizzare e l'astensione dal lavoro pre e post partum si sia protratta oltre la data del 31 dicembre 1979, la liquidazione degli ulteriori periodi di incapacità lavorativa o di maternità (per astensione obbligatoria o facoltativa) sarà effettuata direttamente dalle imprese dello spettacolo (anche se costituite in società cooperative semplici o di fatto, ecc.) in favore degli aventi diritto che prestano la loro opera, con contratto a tempo indeterminato, presso tali imprese. Nei casi suddetti l'ENPALS provvederà a trasferire alle imprese dello spettacolo gli attestati di malattia eventualmente pervenuti alle proprie Sedi compartimentali e ciò per consentire loro di liquidare le prestazioni economiche di cui trattasi secondo le disposizioni vigenti. L'ENPALS trasferirà, inoltre, alle stesse imprese gli attestati di malattia in fotocopia e i certificati di maternità a cavallo dell'anno, per il prosieguo degli adempimenti posti a carico delle medesime dal 1° gennaio 1980. Le imprese si atterranno, per l'erogazione delle indennità e per le operazioni di conguaglio, alle istruzioni di carattere generale fornite nello apposito opuscolo (edizione gennaio 1980) e nella circolare di aprile 1980, emanati rispettivamente in attuazione del DL n. 663 e della legge di conversione, con modifiche, n. 33. Tuttavia, attesa la peculiarità delle disposizioni relative ai trattamenti economici di malattia e di maternità riguardanti i lavoratori dello spettacolo, si è ritenuto opportuno integrare le istruzioni predette con altre specifiche riguardanti il particolare settore (allegato 4). 3. I casi per i quali, nel settore dello spettacolo, dovrà procedersi al pagamento diretto, riguardano i lavoratori disoccupati, saltuari e con contratto a termine. Devono ritenersi escluse dall'obbligo di provvedere direttamente alla liquidazione delle prestazioni economiche (indennità di malattia e di maternità), secondo quanto disposto dal 6 comma della egge n. 33, le imprese dello spettacolo, che esercitano attività saltuaria o stagionale, come orchestrine, compagnie di prosa, di rivista, di avanspettacolo, ecc. pertanto anche per il personale di tali imprese si dovrà provvedere al pagamento diretto delle indennità spettanti. 4. Le pratiche relative ai lavoratori di cui al precedente punto 3 saranno, per il momento, predisposte per la liquidazione dalle Sedi compartimentali ENPALS, mentre le sedi INPS competenti dovranno provvedere alla emissione dei relativi mandati di pagamento. I lavoratori interessati continueranno, pertanto, ad inviare, fino a nuove disposizioni, gli attestati di malattia o di maternità alle Sedi compartimentali ENPALS, che predisporranno, per conto dell'INPS, l'istruttoria dalle relative pratiche e trasmetteranno quindi lo schema di liquidazione in acconto o di liquidazione definitiva, al centro meccanografico dell'ENPALS stesso, ai fini della elaborazione dei dati da trasmettere INPS. 5. Nei casi in cui la malattia, o l'assenza per maternità, si verifichi durante periodi di lavoro a carattere o con contratto a termine, ovvero presso le imprese di cui al precedente punto 3, i lavoratori invieranno l'attestato di malattia o la certificazione di maternità al datore di lavoro il quale è tenuto ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 33/1980 già citata - ad inoltrarlo per conto INPS, alla competente sede dell'ENPALS corredato delle notizie riguardanti la durata (contratti a termine), o le giornate di lavoro previste (contratti a prestazione) dal contratto in corso, nonché le retribuzioni corrisposte o dovute per le giornate di lavoro svolte precedentemente all'inizio della malattia o della assenza per maternità; tali dati saranno annotati nella dichiarazione, conforme al facsimile allegato alla circolare per i datori di lavoro dello spettacolo. http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (2 di 10)17/05/2008 13.16.12 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 Per le certificazioni di malattia, relative ai lavoratori di cui sopra che nel frattempo fossero pervenute alle sedi dell'ENPALS prive delle notizie innanzi specificate da parte dell'ultimo datore di lavoro, le sedi stesse provvederanno alla acquisizione dei relativi dati, e successivamente istruiranno le pratiche e trasmetteranno, quindi, il prospetto di liquidazione al centro meccanografico (6) ISTRUZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITÀ, SECONDO LA NORMATIVA ENPALS. 6. - Requisiti per il diritto alle prestazioni economiche. I lavoratori aventi diritto all'indennità economica di malattia e di maternità debbono far valere almeno 100 contributi giornalieri dovuti o versati dal 1° gennaio dell'anno precedente. Vige per i lavoratori dello spettacolo il principio dell'automatismo, mentre sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art. 12 del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, di rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni corrisposte durante il periodo di mancato versamento. 7. - Documentazione sanitaria per la liquidazione dell'indennità economica di malattia. I lavoratori colpiti da malattia comportante incapacità lavorativa dovranno consegnare o trasmettere, entro due giorni dal relativo rilascio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestato di malattia al datore di lavoro (7). Ove si tratti di lavoratori disoccupati l'attestato di malattia e il certificato medico dovranno essere trasmessi alle Sedi compartimentali dell'ENPALS da parte dei lavoratori residenti nelle città, Sedi di compartimento ENPALS (per i lavoratori saltuari, con contratto a termine, o che prestino lavoro presso imprese con attività saltuaria o stagionale, v. precedente punto 5). Viceversa se trattasi di lavoratori residenti in altre località il certificato medico nel quale dovrà risultare l'iscrizione all'ENPALS - dovrà essere consegnato alle strutture sanitarie locali indicate dalla regione, fermo restando che l'attestato deve essere trasmesso all'ENPALS. Nel caso di continuazione della malattia oltre i limiti temporali risultanti dalla prognosi indicata dal medico nella prima denuncia dovrà essere trasmesso alle sedi o alle suddette strutture una nuova certificazione sanitaria, con le stesse modalità e nello stesso termine previsti per la prima denuncia (7). Nei casi di ricovero in luoghi di cura i certificati, rilasciati dall'amministrazione del luogo di cura, sostituiscono, a tutti gli effetti, gli attestati del medico curante. Qualora la malattia intervenga durante il soggiorno all'estero, il lavoratore è tenuto a spedire al datore di lavoro - o alle sedi ENPALS se si tratti di disoccupati il certificato rilasciato dal medico curante del paese estero di soggiorno. 8 - Documentazione amministrativa. Per i lavoratori disoccupati, saltuari, con contratto a termine o facenti parte di imprese con caratteristiche di attività limitate nel tempo e definite comunemente saltuarie, dovrà essere prodotto, unitamente all'attestato medico, il libretto di iscrizione all'ENPALS ed in mancanza il modello di Automatismo 1, nel quale dovranno essere specificate le imprese presso le quali il lavoratore ha prestato la sua attività, nonché le retribuzioni percepite ed i relativi periodi. Qualora i dati suddetti, riferiti ad almeno 100 giornate precedenti l'inizio della malattia, non risultino da dichiarazioni delle imprese o da documentazione certa in possesso dei lavoratori, per ottenere la liquidazione dell'indennità richiesta il lavoratore dovrà sottoscrivere una dichiarazione sotto la propria responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dallo stesso forniti relativamente alle giornate lavorative ed alle retribuzioni percepite. http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (3 di 10)17/05/2008 13.16.12 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 In questi ultimi casi le sedi dell'ENPALS provvederanno tempestivamente ad interessare le imprese indicate dal lavoratore per conoscere se abbiano adempiuto all'obbligo contributivo, avvertendo che, in difetto, l'onere corrispondente alle prestazioni economiche erogate sarà posto a loro carico, ai sensi dell'art. 12 del DLCPS n. 708/1947, già citato. Qualora non tutte le giornate comprese nelle ultime 100 precedenti l'evento, dichiarate dal lavoratore, risultino documentate, ma siano comunque comprovate 100 giornate nel periodo da prendere in considerazione, l'indennità di malattia o di maternità potrà essere determinata sulla base della retribuzione media di tali giornate, salvo conguaglio da effettuare non appena esauriti gli accertamenti per le residue giornate utili. 9. - Decorrenza e durata dell'indennità di malattia. L'indennità giornaliera spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia, dichiarato dal lavoratore, semprechè la visita del medico risulti effettuata nello stesso giorno di inizio o nel giorno immediatamente successivo: in caso contrario, il quarto giorno si computa dal giorno precedente la data della visita ovvero se manca l'indicazione del giorno di inizio, dalla data della visita. Se la certificazione di malattia perviene oltre il termine di due giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 33 (v. precedente punto 7) l'indennità non spetta per i giorni di ritardo. La certificazione di continuazione della malattia è valida anche per il giorno precedente quello del rilascio, salvo che non sussistano dati obiettivi che escludano per tale giorno la sussistenza di uno stato morboso. L'indennità economica è dovuta per un massimo di 180 giornate all'anno. 10 - Ricaduta nella malattia. I casi - debitamente certificati dal medico - di ricaduta nella stessa malattia o di insorgenza di malattia consequenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione del precedente evento, sono considerati, a tutti gli effetti, continuazione di malattia. Ciò comporta che: a. l'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia; se tuttavia, la precedente è stata di durata inferiore a 3 giorni e la carenza non è stata conseguentemente applicata per intero, la decorrenza dell'indennità deve essere fissata previa esclusione dei giorni di carenza rimasti inapplicati in occasione della precedente malattia; b. i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini della determinazione della misura dell'indennità da corrispondere; c. ......................................(8) 11 - Misura dell'indennità giornaliera di malattia. La misura dell'indennità giornaliera di malattia è pari: a. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20 giorno di durata della malattia, comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali; b. all'80% della retribuzione, come sopra descritta, dal 21 giorno in poi fino al limite di 180 giorni; http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (4 di 10)17/05/2008 13.16.12 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 c. al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana, nel caso di assicurati che - in base al contratto - prestano la loro attività per alcuni predeterminati giorni della settimana stessa. Si precisa al riguardo che qualora i giorni lavorativi, previsti nel contratto, cadano nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da calcolarsi per tali giorni è del 60% o dell'80%, a seconda della durata della malattia. Nel caso di ricovero in ospedale tali misure percentuali di indennizzo sono ridotte a 2/5, salvo che l'assicurato abbia anche un solo familiare a carico. 12 - Determinazione della retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità economica. La misura dell'indennità da corrispondersi si determina sulla media paga delle ultime cento prestazioni giornaliere (v. anche precedente punto 8) soggette a contributo ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (9), ivi comprendendo il rateo della 13 mensilità ed altre eventuali mensilità premi od emolumenti vari, ugualmente soggetti a contributo, fino ad un massimale di £. 80000 giornaliere. Resta fermo che agli effetti della determinazione della misura della retribuzione giornaliera, l'importo complessivo della retribuzione fissata dal contratto individuale di lavoro, anche se specifichi la retribuzione per ogni prestazione recita o posa, va diviso per il numero delle giornate di durata del contratto stesso. MODALITÀ PARTICOLARI PER LA LIQUIIDAZIONE DELL'INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA. Date le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie di lavoratori assicurati all'ENPALS sono previste particolari modalità di liquidazione che di seguito si riassumono: a. per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'indennità viene erogata, nelle misure indicate nel precedente punto 11, lett. a) o b), per tutti i giorni della durata della malattia, se questa si conclude nel periodo di validità del contratto stesso; se prosegue oltre tale termine, i giorni di malattia eccedenti sono indennizzati in misura inferiore e cioè al 40%; b. i lavoratori appartenenti a formazioni sociali percepiscono l'indennità secondo le normali percentuali per le giornate di recita della formazione, mentre per quelle di riposo percepiscono l'indennità nella misura del 40%; c. i doppiatori percepiscono la normale indennità per le giornate di turno previste dal piano di lavorazione, predisposto prima dell'inizio della malattia, mentre per le altre giornate percepiscono l'indennità nella misura del 40%; d. i lavoratori che effettuano prestazioni saltuarie con carattere di periodicità percepiscono la normale indennità per i giorni predeterminati dal contratto, mentre per gli altri giorni di riposo percepiscono l'indennità nella misura del 40%; e. i lavoratori del settore della prosa, della lirica, della cinematografia e dei settori a questi assimilabili, il cui contratto non specifichi le giornate lavorative, ma soltanto il periodo di impegno, percepiscono per detto periodo la normale indennità. Per le eventuali giornate di malattia eccedenti tale periodo l'indennità è liquidata nella misura del 40%. Per gli assicurati per i quali è imposto l'obbligo delle prove, il contratto si intende iniziato se è stata eseguita almeno una prova. http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (5 di 10)17/05/2008 13.16.12 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ ECONOMICA DI MATERNITÀ A FAVORE DELLE LAVORATRICI DELLO SPETTACOLO Vige per le lavoratrici dello spettacolo la stessa normativa di carattere generale nei confronti delle lavoratrici di altri settori, salvo per i requisiti amministrativi per i quali deve risultare soddisfatto il requisito di 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1° gennaio dell'anno precedente, al momento dell'interdizione obbligatoria dal lavoro o della astensione facoltativa dopo il parto. SUSSIDIO FUNERARIO Il sussidio funerario, fissato attualmente nella misura di £. 40000 è erogato, a domanda, al coniuge superstite del lavoratore assicurato, anchè se separato; in mancanza del coniuge spetta ai figli, oppure, in mancanza di essi, ai genitori o ai fratelli in parti eguali. Requisito contributivo. Per ottenere il sussidio funerario basta che sia versato o dovuto anche un solo contributo. Certificazione. La domanda di sussidio deve essere presentata alla sede ENPALS competente per territorio, unitamente al certificato di morte e al libretto personale del lavoratore deceduto. PAGAMENTI Per i pagamenti delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dello spettacolo saranno seguite le stesse procedure già adottate, sia da parte del centro elettronico INPS, sia da parte delle Sedi provinciali dello stesso istituto, nei confronti della generalità dei lavoratori già assistiti dall'INAM. CONTROLLI SANITARI Le Sedi compartimentali ENPALS continueranno a promuovere gli accertamenti sanitari attenendosi ai criteri già seguiti, sia nei confronti dei lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di malattia da parte INPS, sia per gli assistiti ai quali la prestazione è anticipata dal datore di lavoro. Per le pratiche che l'ENPALS liquiderà in nome e per conto dell'INPS le sanzioni, già previste dalla normativa dell'ente in materia di prestazioni economiche, saranno applicate dalle Sedi compartimentali. Per gli eventi riguardanti, invece, assicurati per i quali è previsto il pagamento da parte dei datori di lavoro, le cause ostative al pagamento delle indennità saranno segnalate alla competente Sede provinciale INPS, con i dati necessari comprese denominazione e sede dell'impresa nella quale il lavoratore è inserito. II. CONTRIBUTI Individuazione dei soggetti obbligati. I lavoratori nei confronti dei quali le aziende sono tenute - a norma dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a versare INPS, dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia in precedenza dovuti all'ENPALS, sono quelli appartenenti ai due gruppi indicati nelle allegate tabelle. Di essi quelli rientranti nell'elencazione della tabella n. 2 risultano, in linea di massima, già iscritti presso questo istituto ai fini dell'assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (6 di 10)17/05/2008 13.16.12 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 involontaria (per quest'ultima, ovviamente, con le eccezioni di legge) nonché per la contribuzione ENAOLI. Ai lavoratori indicati nelle due predette tabelle devono essere aggiunti i calciatori delle squadre di serie A, B, C e gli allenatori delle squadre di calcio di serie A, B, C e D. È necessario inoltre ricordare che alcuni artisti svolgono la loro opera presso aziende alle quali non sono legati da un rapporto avente carattere di lavoro subordinato. Va precisato che per tali lavoratori sussiste nei confronti di questo istituto soltanto l'obbligo al versamento dei contributi sociali di malattia (per essi, infatti, non sussiste - a differenza delle altre categorie di lavoratori dello spettacolo l'obbligo del versamento delle contribuzioni "minori"). Pertanto le aziende sono tenute ad accendere una distinta posizione assicurativa presso INPS ai soli fini del versamento contributi sociali di malattia, nonché della contribuzione GESCAL secondo le modalità indicate nella allegata circolare per i datori di lavoro. In occasione della presentazione alle Sedi della domanda di iscrizione da parte delle suddette aziende dovrà essere apposta annotazione sul mod. DM 68 per evidenziare che l'iscrizione stessa deve intendersi effettuata in funzione del versamento dei soli contributi di malattia GESCAL. Al modello DM 68 dovrà essere allegato l'attestato, rilasciato dall'ENPALS, comprovante l'iscrizione dell'azienda medesima al predetto ente per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori dello spettacolo. Successivamente, in occasione della compilazione del mod. DM 72, dovrà essere attribuito all'azienda il CSC 1.18.08 ovvero 7.07.09 (attività dello spettacolo che comportano l'iscrizione del personale all'ENPALS) rispettivamente per aziende che svolgono attività di natura "industriale" o "commerciale". La classificazione aziendale dovrà, inoltre, essere integrata dal codice di autorizzazione "1M" avente il significato di "azienda non tenuta alla contribuzione INPS". Retribuzione imponibile. La retribuzione imponibile in rapporto alla quale devono essere calcolati i contributi obbligatori dovuti per l'assicurazione di malattia e di maternità a favore dei lavoratori dello spettacolo è quella considerata dall'ordinamento dell'ENPALS cui ha sino ad ora fatto carico l'assistenza di malattia e che coincide con quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integrazioni e modificazioni; la coincidenza si verifica anche per quei lavoratori dello spettacolo che effettuano prestazioni a tempo determinato, con contratto a termine o a prestazioni. qualora tali contratti vengano stipulati con lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel 1° gruppo la retribuzione imponibile si ottiene dividendo l'ammontare dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto (escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute). Premesso che per tutte le categorie di lavoratori dello spettacolo devono essere osservate le disposizioni che prevedono la determinazione, ai fini della contribuzione di malattia, delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi convenzionali, nonché dei massimali e dei minimali di retribuzione, si ricorda che i minimali sono quelli indicati nella circolare n. 1075 RCV trasmessa via terminale l'11 aprile 1980. il massimale di retribuzione è fissato, in £. 80000 giornaliere, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori di calcio per i quali il limite massimo della retribuzione imponibile è di £. 1800000 mensili. Misura dei contributi. Sulla retribuzione imponibile, come sopra determinata, le aliquote dei contributi dovuti per l'assistenza malattia a favore delle varie categorie di lavoratori dello spettacolo sono quelle già in http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (7 di 10)17/05/2008 13.16.12 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 vigore per l'ENPALS e sono riportate nelle allegate 3 tabelle, che indicano altresì la contribuzione GESCAL dovuta per le categorie in questione. Come si rileva dalle tabelle nn. 1 e 2 sono dovute sia per i lavoratori del 1° che per quelli del 2° gruppo aliquote differenziate a seconda che gli stessi abbiano o meno diritto all'indennità di malattia. L'obbligo di versare l'una e l'altra aliquota dipende esclusivamente dagli accordi contrattuali, siano essi collettivi che individuali. Infatti alcuni contratti garantiscono, in caso di malattia, la corresponsione dell'intera retribuzione e, pertanto, per i lavoratori cui tali contratti si riferiscono è dovuta l'aliquota inferiore non avendo gli stessi diritto all'indennità di malattia. Dalle tabelle medesime risulta altresì che le aliquote dovute nel caso che vi sia diritto all'indennità di malattia, come nel caso che detta indennità non spetti, sono identiche tanto per i lavoratori dello spettacolo appartenenti al 1° gruppo quanto per i lavoratori dello spettacolo appartenenti al 2° gruppo. La distinzione fra i due gruppi ha rilevanza ai soli fini della facoltà di rivalsa che compete unicamente alle aziende che occupano lavoratori appartenenti al 1° gruppo. Per quanto concerne i calciatori e gli allenatori di calcio ( all. 3) l'aliquota contributiva per la malattia è unica in quanto gli interessati nel caso di malattia, percependo per intero la retribuzione, non hanno diritto ad alcuna indennità economica. Decorrenza, termini, periodicità e sanzioni. Per quanto riguarda la decorrenza, i termini, la periodicità dei versamenti e le sanzioni in caso di inadempienza, si richiamano le istruzioni già impartite al punto D della circolare n. 614 EAD n. 205 RCV n. 134359 A.G.O. del 22 gennaio 1980 (10). Con l'occasione si sottolinea ancora una volta la necessità che le aziende soprattutto quelle che non hanno mai avuto rapporti con l'INPS - abbiano adeguata informazione circa il loro obbligo di iscrizione INPS per il versamento del contributo di malattia. A tale riguardo si rende noto che, su specifica richiesta di questa direzione generale, una informativa in tal senso è stata effettuata anche da parte dello stesso ENPALS. Versamento dei contributi di malattia dovuti su competenze arretrate. Per quanto concerne il versamento dei contributi di malattia dovuti su conguagli di retribuzioni spettanti a seguito di norme di egge o di contratti aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, dovrà trovare piena applicazione, anche per detto contributo, l'art. 26 della legge n. 160 del 3 giugno 1975 (11). Regolarizzazione periodi ante 1° gennaio 1980. Per quanto concerne i contributi sociali di malattia ed ogni altra somma ad essi connessa relativi a periodi fino al 31 dicembre 1979 per i quali sono in corso contestazioni, azioni di recupero o facilitazioni di pagamento, sia in sede amministrativa che legale da parte dell'ENPALS, quest'ultimo ha rappresentato la difficoltà di dare puntuale applicazione all'art. 23 -quinquies della legge n. 33/1980, il quale, come è noto, affida INPS gli adempimenti relativi all'accertamento, riscossione e recupero in via giudiziale dei contributi sopra citati. Tali difficoltà derivano essenzialmente dal fatto che la procedura in vigore presso l'ENPALS fino al 31 dicembre 1979 prevedeva l'applicazione di un'aliquota unificata per il versamento sia dei contributi previdenziali che di quelli assistenziali, sicchè tutte le operazioni sono state effettuate avuto riguardo all'intero debito del datore di lavoro nei confronti dell'ENPALS. La materia, pertanto, formerà oggetto di accordi fra INPS e l'ENPALS di cui si fa riserva di fornire http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (8 di 10)17/05/2008 13.16.12 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 notizie. Contenzioso. Per quanto concerne i ricorsi in materia di contributi sociali di malattia ex ENPALS la competenza a decidere è del comitato esecutivo. * * * * * * * La circolare per i datori di lavoro (allegato 4) dovrà essere riprodotta a cura delle Sedi provinciali INPS per il quantitativo necessario in relazione al numero di aziende che operano nel settore dello spettacolo, con i mezzi ritenuti più idonei a consentirne il tempestivo inoltro ai datori di lavoro interessati. I Dirigenti le Sedi regionali, ove ne ravvisano l'opportunità, potranno accentrare le operazioni di stampa presso una sede ovvero provvedere direttamente. IL DIRETTORE GENERALE MEREU IL V. DIRETTORE GENERALE VICARIO DELL'ENPALS SESTILI (1) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 2355. (2) V. "Atti ufficiali", 1947, pag. 568. (3) V. "Atti ufficiali", 1952, pag. 625. (4) V "Atti ufficiali", 1979, pag. 2452. (5) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 284. (6) Qualora certificazioni di malattia o di maternità , ovvero domande di indennità da parte di iscritti all'ENPALS siano state o saranno presentate direttamente alle sedi INPS, queste provvederanno al loro inoltro alla competente Sede compartimentale del suddetto ente per la istruttoria. (7) L'invio della certificazione a mezzo lettera raccomandata RR. costituisce un onere e non un obbligo per il lavoratore, per cui devono intendersi trasmesse nel termine di legge le certificazioni spedite (v. data del timbro postale) entro i due giorni dal rilascio, anche con lettera semplice, ovvero consegnate entro lo stesso termine al datore di lavoro e alla struttura sanitaria. (8) La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera è la stessa presa a base per il calcolo dell'indennità corrisposta per la precedente malattia. (9) V. "Atti ufficiali", 1969, pag. 446. (10) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 117. (11) V. "Atti ufficiali", 1975, pag. 1135. http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (9 di 10)17/05/2008 13.16.12 circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980 Allegato 1: Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie l del 1° gruppo Allegato 2: Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie l del 2° gruppo Allegato 3: Specifica dei contributi di legge dovuti per calciatori ed allenatori di calcio l Allegato 4: Ai datori di lavoro dello spettacolo ... l http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (10 di 10)17/05/2008 13.16.12 Allegato 1, circ. 119/1980 Allegato n. 1 Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie del 1° gruppo Sull'importo massimo della retribuzione giornaliera di £. 80000 1) Assistenza malattia: Lavoratori aventi Lavoratori non - contributo diritto aventi diritto ordinario........................................................... all'indennità di all'indennità di - tutela lavoratrici malattia malattia madri ......................................................... 7,50% 6,00% - assistenza malattia 0,53% 0,53% pensionati......................................................... 1,80% 1,80% -------------- -------------- Totale parziale........ 9,83% 8,33% - aliquota aggiuntiva al contributo di assicurazione malattia (DL n. 264 dell'8 luglio 1974) 1,65% 1,65% -------------- -------------- TOTALE ........ 11,48% 9,98% Sull'importo massimo della retribuzione giornaliera di £. 80000 2) Gestione case lavoratori (GESCAL) 1,05% ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL 1° GRUPPO Artisti lirici l Attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, suggeritori, presentatori, cantanti, disc l jockey Attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico, personale artistico l occupato nella produzione di shorts pubblicitari e cinematografici e presso case produttrici di fotoromanzi Registi teatrali e cinematografici, aiuto registi, sceneggiatori teatrali e cinematografici l Direttori, ispettori, cassieri e segretari di produzione cinematografica, segretari di edizione l Direttori di scena e di doppiaggio l Direttori di orchestra e sostituti, maestri suggeritori, direttori di banda l Concertisti e professori di orchestra, orchestrali e bandisti l Tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, coreografi, maestri del coro l Amministratori di formazione artistiche l Tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa, della produzione cinematografica, l http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-a00119.htm (1 di 2)17/05/2008 13.16.28 Allegato 1, circ. 119/1980 di shorts pubblicitari e di fotoromanzi assunti con contratto di lavoro a tempo determinato Operatori di ripresa cinematografica, aiuto operatori l Arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici l Truccatori e parrucchieri l Maestranze cinematografiche, teatrali e della radiotelevisione italiana assunte con contratto di l lavoro a tempo determinato RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - FACOLTÀ DI RIVALSA Contributo assistenza malattia: a) aliquota 9,83% o 8,33%: l'onere è a carico dell'impresa. Per retribuzione giornaliera superiore a £. 10000 l'impresa potrà esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti; l'ammontare della rivalsa è comunque limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le £. 10000 (art. 5 DLCPS 16 luglio 1947, n. 709 e successive modificazioni ed integrazioni); b) aliquota 1,65% (DL n. 264 dell'8 luglio 1974): 1, 50% a carico del datore di lavoro; 0, 15%a carico del lavoratore . Contributo GESCAL (gestione case lavoratori): l'onere è per due terzi a carico dell'impresa e per un terzo a carico del lavoratore. http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-a00119.htm (2 di 2)17/05/2008 13.16.28 allegato 2, circ. 119/1980 Allegato n. 2 Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie del 2° gruppo Sull'importo massimo della retribuzione giornaliera di £. 80000 1) Assistenza malattia: Lavoratori aventi Lavoratori non - contributo diritto aventi diritto ordinario........................................................... all'indennità di all'indennità di - tutela lavoratrici malattia malattia madri ......................................................... 7,50% 6,00% - assistenza malattia 0,53% 0,53% pensionati......................................................... 1,80% 1,80% -------------- -------------- Totale parziale........ 9,83% 8,33% - aliquota aggiuntiva al contributo di assicurazione malattia (DL n. 264 dell'8 luglio 1974) 1,65% 1,65% -------------- -------------- TOTALE ........ 11,48% 9,98% Sull'importo massimo della retribuzione giornaliera di £. 80000 2) Gestione case lavoratori (GESCAL) 1,05% ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL 2° GRUPPO Maestranze cinematografiche, teatrali e della radiotelevisione italiana assunte con contratto di l lavoro a tempo indeterminato Artieri ippici l Operatori e aiuto operatori di cabine, di sale cinematografiche l Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, l dalla radiotelevisione italiana, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa Maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati l Impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi, dalle scuderie dei cavalli l da corsa e dai cinodromi Impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti l Addetti agli impianti sportivi (impiegati ed operai dipendenti dai circoli di canottaggio, tennis, l palestre, stadi, sferisteri, campi sportivi, kartodromi, bowling, ecc.) Autisti alle dipendenze dalle imprese dello spettacolo, anche se addetti ai servizi personali del l titolare della impresa e del suo nucleo familiare http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-b00119.htm (1 di 2)17/05/2008 13.16.35 allegato 2, circ. 119/1980 Dipendenti dalle case di noleggio e distribuzione films (impiegati ed operai) l Produttori RAI-TV l RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - FACOLTÀ DI RIVALSA Contributo assistenza malattia: a) aliquota 9,83% o 8,33%: l'onere è a carico dell'impresa. Per retribuzione giornaliera superiore a £. 10000 l'impresa potrà esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti; l'ammontare della rivalsa è comunque limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le £. 10000 (art. 5 DLCPS 16 luglio 1947, n. 709 e successive modificazioni ed integrazioni); b) aliquota 1,65% (DL n. 264 dell'8 luglio 1974): 1, 50% a carico del datore di lavoro; 0, 15%a carico del lavoratore . Contributo GESCAL (gestione case lavoratori): l'onere è per due terzi a carico dell'impresa e per un terzo a carico del lavoratore. http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-b00119.htm (2 di 2)17/05/2008 13.16.35 Allegato 3 circ. 119/1980 Allegato n. 3 Specifica dei contributi di legge dovuti per calciatori ed allenatori di calcio Massimale: £. 1800000 (mensili) 1. Assistenza malattia: - contributo 5,00 % ordinario ........................................................... - aliquota aggiuntiva (DL n. 264 dell'8 luglio 1,65 % 1974)................... - assegno malattia 0,50 % pensionati.............................................. TOTALE............. 7,15 % 2. GESCAL.................................................................................................... 1,05 % Lavoratori rientranti nella categoria: - calciatori delle squadre di calcio di serie A, B e C; - allenatori delle squadre di calcio di serie A, B, C e D. L'onere per il contributo assistenza malattia è a totale carico delle società sportive (art. 4 legge 14 luglio 1973, n. 366). L'onere per il contributo GESCAL è per due terzi a carico della società sportiva e per un terzo a carico del lavoratore. http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-c00119.htm17/05/2008 13.16.43 All.4, circ.119/1980 AI DATORI DI LAVORO DELLO SPETTACOLO In occasione del trasferimento all'INPS, con effetto dal 1°gennaio 1980, della riscossione dei contributi di malattia e di maternità, nonché dell'erogazione delle relative prestazioni economiche, l'INPS stesso ha fornito istruzioni di carattere generale per illustrare le modalità di versamento dei contributi e del pagamento delle indennità di malattia e di maternità, da parte dei datori di lavoro, nonché le operazione di conguaglio da effettuare con la denuncia mensile del modello DM 10/M-UN. Tali istruzioni, emanate per l'attuazione degli artt. 1 e 2 del DL 30 dicembre 1979, n. 663, sono contenute nell'opuscolo "denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi di malattia e di maternità erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità" - ed. gennaio 1980. A seguito delle modificazioni apportate al decreto citato dalla egge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, è stata diramata apposita circolare - aprile 1980 - che espone le variazioni, derivanti dalla legge, sugli adempimenti di pertinenza dei datori di lavoro (1). Le disposizioni anzidette riguardano anche i datori di lavoro dello spettacolo. Poichè, tuttavia, nel particolare settore, sono tuttora in vigore le norme in materia di contributi e di prestazioni economiche già applicate dall'ENPALS, norme che per taluni aspetti si differenziano da quelle riguardanti la generalità dei lavoratori, si forniscono con la presente circolare i criteri integrativi da osservare per il versamento dei contributi di malattia, di maternità e GESCAL a favore dei lavoratori dello spettacolo nonché per la erogazione delle relative indennità. I. - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA RIEPILOGATIVA (MOD. DM 10/M-UN/1) AI FINI DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA E DI MATERNITÀ E DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE INDENNITÀ ECONOMICHE PER MALATTIA E PER MATERNITÀ CORRISPOSTE AI LAVORATORI Le presenti istruzioni sostituiscono, per quanto riguarda l'esposizione dei dati relativi alla contribuzione di malattia e di maternità già dovuta all'ENPALS nonché dei dati relativi alle indennità di malattia e di maternità corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori, quelle precedentemente fornite con l'opuscolo di istruzioni per la compilazione della denuncia riepilogativa di mod. DM 10/M-UN/1 edizione gennaio 1980, che, peraltro, restano in vigore per la parte attinente l'esposizione dei rimanenti dati. Ciò premesso, si illustrano di seguito le modalità cui i datori di lavoro dovranno attenersi per la compilazione della denuncia riepilogativa, in relazione alle diverse ipotesi che si possono verificare. 1 - Datori di lavoro che già operano con INPS per il versamento dei contributi DS, TBC, ENAOLI e CUAF dovuti per lavoratori iscritti all'ENPALS. Sul mod. DM 10/M-UN/1 relativo alla posizione aziendale già esistente, i datori di lavoro effettueranno le seguenti registrazioni (quadro B). 1.1. - dati relativi ai lavoratori assicurati INPS e aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia. Nei righi 10 e 11 devono essere indicati, con le consuete modalità, i dati retributivi e contributivi concernenti le suindicate forme assicurative INPS. In uno dei righi in bianco compresi tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MALATTIA" e dal codice http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (1 di 6)17/05/2008 13.16.53 All.4, circ.119/1980 "H811", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di malattia e l'importo dei contributi di malattia determinati in base all'aliquota complessiva del 12% (ctr. malattia 7,50% + ass. pensionati 1,80% + ctr. aggiuntivo 1,65% + GESCAL 1,05%). In un successivo rigo in bianco compreso tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MATERNITÀ" e dal codice "H812", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di maternità e l'importo dei contributi di maternità determinati in base all'aliquota dello 0,53%. Per quanto riguarda le operazioni relative alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, si precisa che le stesse, ferme restando tutte le altre indicazioni, devono essere evidenziate, a seconda dei casi, con i seguenti codici: H813 richiesta indennità di malattia; H814 richiesta indennità di maternità; H815 restituzione indennità di malattia indebitamente erogata; H816 restituzione della indennità di maternità indebitamente erogata; H818 richiesta di differenza indennità di malattia corrisposta al lavoratore; H819 richiesta di differenza indennità di maternità corrisposta al lavoratore. 1.2. - Dati relativi ai lavoratori assicurati INPS e non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia. Nei righi 10 e 11 devono essere indicati, eventualmente cumulati con quelli relativi ai lavoratori di cui al precedente punto 1.1, i dati retributivi e contributivi concernenti le forme assicurative INPS. In uno dei righi in bianco compresi tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MALATTIA" e dal codice "H821", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di malattia e l'importo dei contributi di malattia determinati in base alla aliquota complessiva del 10,50% (ctr. malattia 6% + ass. pensionati 1,80% + ctr. aggiuntivo 1,65 + GESCAL 1,05%). In un successivo rigo in bianco compreso tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MATERNITÀ" e dal codice "H822", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di maternità e l'importo dei contributi di maternità determinati in base all'aliquota dello 0,53%. Per quanto riguarda le operazioni relative alle prestazioni economiche di maternità, si precisa che le stesse, ferme restando tutte le altre indicazioni, devono essere evidenziate, a seconda dei casi, con i seguenti codici: H824 richiesta indennità di maternità; H826 restituzione indennità di maternità indebitamente erogata; H829 richiesta di differenza indennità di maternità corrisposta al lavoratore. 1.3. - Dati relativi ai lavoratori (diversi dagli allenatori e giocatori di calcio) per i quali non sussiste obbligo contributivo nei confronti delle assicurazioni INPS. Nei confronti di tali lavoratori non deve essere effettuata alcuna registrazione nei righi 10 e 11. Per quanto riguarda i dati relativi ai contributi di malattia e di maternità nonché quelli attinenti le prestazioni economiche di malattia e di maternità, essi dovranno essere comunicati, a seconda dei casi, con le modalità descritte al punto 1.1 (lavoratori aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia) o al punto 1.2 (lavoratori non aventi diritto alle http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (2 di 6)17/05/2008 13.16.53 All.4, circ.119/1980 prestazioni economiche di malattia). 1.4 - Dati relativi ai lavoratori allenatori e giocatori di calcio per i quali non sussiste obbligo contributivo nei confronti delle assicurazioni INPS. Nei confronti di tali lavoratori non deve essere effettuata alcuna registrazione nei righi 10 e 11. In uno dei righi in bianco compresi tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MALATTIA" e dal codice "H831", devono essere indicati il numero dei lavoratori, il numero delle giornate retribuite, l'importo da assoggettare alla contribuzione di malattia e l'importo dei contributi di malattia determinati in base all'aliquota complessiva dell'8,20% (ctr. malattia 5% ass. + pensionati 0,50% + ctr. aggiuntivo 1,65% + GESCAL 1,05%). 2 - Datori di lavoro che occupano solo lavoratori iscritti all'ENPALS per i quali non sono dovuti INPS i contributi DS, TBC, ENAOLI e CUAF. È già stato precisato che tali datori di lavoro devono richiedere alle competenti sedi INPS l'apertura di una posizione aziendale ai fini del versamento dei contributi sociali di malattia e della GESCAL e che tale posizione deve essere contraddistinta da un apposito codice di autorizzazione al fine di escludere il versamento dei contributi INPS. Nei confronti dei lavoratori compresi in tali posizioni non deve essere effettuata alcuna registrazione nei righi 10 e 11. Per quanto riguarda i dati relativi ai contributi di malattia e di maternità nonché quelli attinenti le prestazioni economiche di malattia e di maternità, essi dovranno essere comunicati, a seconda dei casi, con le modalità già descritte al punto 1.1 (lavoratori aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia), al punto 1.2 (lavoratori non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia) o al punto 1.4 (lavoratori allenatori e giocatori di calcio). II. PRESTAZIONI 1) Pagamento delle indennità da parte dei datori di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità economica di malattia o di maternità ai lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo indeterminato, con esclusione di coloro ai quali, durante i periodi di assenza determinata dai suddetti eventi, spetta la retribuzione; in pratica, gli aventi diritto sono i lavoratori per i quali i datori di lavoro pagano un contributo aggiuntivo per malattia, pari all'1,50% sull'intera retribuzione imponibile. Il lavoratore consegue il diritto alla indennità dopo che in suo favore risultino versati o dovuti almeno 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di inizio della malattia. Qualora il lavoratore abbia prestato la propria attività presso il datore di lavoro tenuto al pagamento per meno di 100 giornate, ma sia stato in precedenza occupato, il datore di lavoro accerterà, rilevandola dal libretto personale di iscrizione dell'assicurato, l'esistenza di 100 giornate lavorative. Qualora tale requisito non sussista, ovvero quando i dati riportati sul libretto risultino carenti o inattendibili, il datore di lavoro segnalerà il caso INPS (presso la competente sede compartimentale dell'ENPALS) fornendo i dati relativi alle giornate di lavoro prestate alle proprie dipendenze (v. fac- simile allegato) e chiarendo le circostanze che hanno impedito l'erogazione dell'indennità. 2) Pagamento delle indennità da parte dell'INPS http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (3 di 6)17/05/2008 13.16.53 All.4, circ.119/1980 L'INPS provvede direttamente al pagamento delle indennità di malattia nei confronti dei lavoratori dello spettacolo: - disoccupati; - saltuari; - con contratto a termine; - occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale (orchestrine, compagnie di prosa, di rivista, di avanspettacolo, ecc.). 3) Documentazione amministrativa. Qualora la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità abbiano inizio durante il periodo di durata del contratto a termine o a prestazione ovvero nel corso di attività stagionale o saltuaria della impresa (casi per i quali è previsto il pagamento diretto da parte INPS (v. precedente punto 2)) il lavoratore invierà l'attestato di malattia al datore di lavoro, il quale è tenuto - come previsto dall'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - ad inoltrarlo INPS (presso la competente sede compartimentale dell'ENPALS), fornendo entro tre giorni le notizie riguardanti la durata del contratto (contratto a termine) o le giornate di lavoro previste dal contratto in corso (contratto a prestazioni), nonché le retribuzioni corrisposte o dovute per le giornate di lavoro svolto prima dell'inizio della malattia o della assenza per maternità: tali dati saranno comunicati con dichiarazione come da fac-simile allegato. 4) Documentazione sanitaria. per quanto riguarda la documentazione che il lavoratore è tenuto a far pervenire al datore di lavoro, si richiamano integralmente i criteri indicati nelle istruzioni - ed. gennaio 1980 - e nella circolare - aprile 1980 - già citate inviate ai datori di lavoro - per l'attuazione dell'art. 2 del DL n. 663, convertito con modificazioni nella legge n. 33 -. 5) Decorrenza e durata indennità di malattia. indennità giornaliera spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia dichiarato dal lavoratore, semprechè la visita del medico risulti effettuata nello stesso giorno di inizio o nel giorno immediatamente successivo: in caso contrario, il quarto giorno si computa dal giorno precedente la data della visita ovvero, se manca l'indicazione del giorno di inizio, dalla data della visita. Se la certificazione di malattia è consegnata o perviene oltre il termine di due giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 33 (per le attestazioni inviate per posta deve essere presa in considerazione la data in cui risulta spedita la lettera) l'indennità non spetta per i giorni di ritardo. Qualora la malattia si protragga oltre la prognosi indicata dal medico nella certificazione di denuncia il lavoratore dovrà far pervenire il certificato di continuazione della malattia, entro lo stesso termine di due giorni. La certificazione di continuazione della malattia è valida anche per il giorno precedente quello del rilascio, salvo che non sussistano dati obiettivi che escludano per tale giorno la sussistenza di uno stato morboso. L'indennità economica è dovuta per un massimo di 180 giornate all'anno. 6) Ricaduta nella malattia. la ricaduta nella stessa malattia o l'insorgenza di altra consequenziale, che sia intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente, purchè espressamente dichiarate dal medico sono considerate, a tutti gli effetti, continuazione di malattia. http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (4 di 6)17/05/2008 13.16.53 All.4, circ.119/1980 Ciò comporta che: a. l'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia; se tuttavia, la precedente malattia è stata di durata pari od inferiore a 3 giorni e la carenza non è stata conseguentemente applicata per intero, la decorrenza indennità deve essere fissata previa esclusione dei giorni di carenza rimasti inapplicati in occasione della precedente malattia; b. i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini della determinazione della percentuale di indennizzo, che deve essere stabilita tenendo conto della sommatoria dei due episodi morbosi; c. La retribuzione da prendere a base per il calcolo indennità giornaliera è la stessa presa a base per il calcolo della indennità corrisposta per la precedente malattia. 7) Misura indennità giornaliera di malattia. La misura indennità giornaliera di malattia è pari: a. al 60% della retribuzione media globale giornaliera per tutti i giorni della durata della malattia, comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali; b. all'80% della retribuzione, come sopra descritta, dal 21 giorno in poi fino al limite di 180 giorni; c. al 40% per i giorni non lavorativi della settimana, nel caso di assicurati che prestano la loro attività per alcuni predeterminati giorni della settimana stessa. si precisa al riguardo che qualora i giorni lavorativi, previsti nel contratto, cadano nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da calcolarsi per tali giorni è del 60% e dell'80% a seconda della durata della malattia. Nel caso di ricovero in ospedale tali misure percentuali di indennizzo sono ridotte a 2/5, salvo che l'assicurato abbia anche un solo familiare a carico. 8) Determinazione della retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo indennità economica. La misura dell'indennità da corrispondersi si determina sulla media paga delle ultime cento prestazioni giornaliere, soggette a contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ivi comprendendo il rateo della 13 mensilità ed altre eventuali mensilità premi od emolumenti vari soggetti a contributo sino ad un massimale di l. 80000 giornaliere. Resta fermo che agli effetti della determinazione della misura della retribuzione giornaliera, l'importo complessivo della retribuzione fissata dal contratto individuale di lavoro, anche se specifichi la retribuzione per ogni prestazione recita o posa, va diviso per il numero dei giorni di durata del contratto stesso. 9) Indennità giornaliera di maternità. Per il diritto alle prestazioni economiche di maternità nei confronti delle lavoratrici dello spettacolo deve risultare soddisfatto il requisito di 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di inizio della astensione dal lavoro. http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (5 di 6)17/05/2008 13.16.53 All.4, circ.119/1980 La misura della indennità da corrispondere si determina sulla media delle ultime 100 giornate retribuite come per la malattia (v. precedente punto 7). Per quanto riguarda i periodi indennizzabili e la misura percentuale indennità di maternità, vige per le lavoratrici dello spettacolo la normativa di carattere generale applicabile nei confronti delle lavoratrici degli altri settori. * * * * * * * * * * * Si rammenta ai datori di lavoro dello spettacolo l'obbligo di annotare sul libretto personale di iscrizione in possesso del lavoratore i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. Si ricorda, inoltre, che per le indennità corrisposte all'assistito durante il periodo di mancato versamento dei contributi, l'ente erogatore è tenuto a rivalersi, sulle imprese inadempienti, del costo delle prestazioni riconosciute. IL DIRIGENTE http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (6 di 6)17/05/2008 13.16.53

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La Circolare INPS 124/2017 è il riferimento normativo per comprendere gli obblighi contributivi di malattia nel settore dello spettacolo, il D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e la legge n. 41/1986 (tabella G) disciplinano l'aliquota del 2,22% e l'ambito soggettivo di applicazione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare l'estensione dell'obbligo anche in caso di anticipazione della prestazione da parte del datore, il principio di automatismo per i lavoratori saltuari e a prestazione, e le eccezioni per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e i dipendenti a tempo indeterminato delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

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