Obbligazione contributiva di finanziamento dell’indennità economica di malattia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (gestioni ex ENPALS)
Quali sono gli obblighi contributivi per il finanziamento dell'indennità economica di malattia per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 124/2017 stabilisce che i datori di lavoro e committenti che si avvalgono di lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS) devono versare contributi per finanziare l'indennità economica di malattia, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo) e dal settore produttivo in cui operano. L'obbligo contributivo sussiste per tutte le figure professionali espressamente individuate dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come artisti lirici, attori, registi, maestranze teatrali e altre categorie dello spettacolo. A partire dal 1° maggio 2011, l'obbligo di versamento del contributo di malattia è esteso anche ai datori di lavoro che corrispondono, per legge o contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo dell'indennità: in precedenza era possibile l'esonero, ma questa facoltà è stata eliminata. L'aliquota contributiva per i lavoratori dello spettacolo è attualmente fissata al 2,22% della retribuzione imponibile, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 12 della legge n. 153/1969, con osservanza di minimali, massimali e retribuzioni convenzionali previste dalla normativa.
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Riferimento normativo
Obbligazione contributiva di finanziamento dell’indennità economica di malattia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (gestioni ex ENPALS)
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Legale
Roma, 03/08/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 124
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Obbligazione contributiva di finanziamento dell’indennità economica
di malattia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (gestioni ex
ENPALS)
SOMMARIO: Con la presente circolare si provvede ad una ricognizione dei principi
fondanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i
soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, e si illustra la
disciplina relativa alla correlata obbligazione contributiva. Si forniscono,
altresì, i chiarimenti sui connessi riflessi di natura contributiva nei casi in
cui il trattamento economico di malattia sia corrisposto, per effetto di
norma di legge o di contratto collettivo, dal datore di lavoro.
INDICE
Premessa
1. Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Profili normativi dell’obbligo
dell’assicurazione economica di malattia
1.1. Quadro normativo
1.2. Fondazioni lirico-sinfoniche
1.3. Riepilogo degli obblighi contributivi
2. Fondo pensioni sportivi professionisti. Precisazioni
Premessa
In relazione al completamento del processo di integrazione dell’assicurazione per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex
Enpals), allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei
datori di lavoro e lo svolgimento delle funzioni di assistenza e controllo da parte delle Sedi
territoriali dell’Istituto, con la presente circolare, si delineano in modo sistematico i principi
legislativi che regolano il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia per i
lavoratori iscritti alle predette Gestioni e si forniscono le istruzioni operative finalizzate a
promuoverne l’uniforme applicazione.
In ordine ai principi generali, si fa presente che nell’ambito dello spettacolo la tutela relativa
all’assicurazione economica di malattia trova il suo principale fondamento normativo nel
medesimo testo di legge che regola l’assicurazione IVS e, in particolare, il Decreto legislativo
del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 con il quale è stata regolamentata la
relativa disciplina in regime sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria di malattia di
cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138.
Infatti, proprio tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni rese dai lavoratori del
settore - non sempre riconducibili agli schemi tipici del rapporto di lavoro subordinato - il
legislatore ha ritenuto opportuno prevedere che l’assicurazione di malattia fosse riconosciuta a
tutti i lavoratori dello spettacolo stabilendo, pertanto, regole volte a rendere effettiva detta
tutela anche ai soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione (es.
prevedendo l’erogazione del relativo trattamento da parte dell’Istituto per i lavoratori saltuari e
“a prestazione”, introducendo per i lavoratori a tempo determinato specifici massimali per il
calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità,
etc.).
Fatte salve le predette specificità riconducibili, sostanzialmente, alla “platea” dei soggetti
beneficiari, nonché alla sussistenza di determinati requisiti contributivi ai fini dell’erogazione
dell’indennità economica, si evidenzia come le norme dettate siano basate sui medesimi
principi stabiliti per l’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, tanto che il loro
contenuto è, in molti casi, equivalente sia sul piano letterale, che funzionale, a quello delle
disposizioni di cui alla citata L. n. 138/1943.
Detta equivalenza sussiste anche con riguardo alle disposizioni che disciplinano le modalità di
finanziamento di detta assicurazione, tanto che l’obbligazione contributiva si connota in linea
generale per il datore di lavoro in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, alla stessa
stregua dell’obbligo sussistente con riguardo ai lavoratori assicurati presso l’assicurazione
generale.
Ciò premesso, con la presente circolare, anche per assicurare ai lavoratori l’effettività delle
tutele previste dal vigente ordinamento, si ricostruiscono le fonti normative che regolano
l’obbligo contributivo relativo all’assicurazione economica di malattia rispettivamente dei
lavoratori dello spettacolo iscritti, per l’assicurazione IVS, al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo e degli sportivi professionisti iscritti, per l’assicurazione IVS, al Fondo pensioni
sportivi professionisti, avendo a riferimento, altresì, la prassi amministrativa adottata
dall’Istituto, con particolare riguardo alla circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO - n. 1065/RCV
- n. 632/EAD del 21 maggio 1980 (allegato 1), alla circ. n. 10314 del 16 giugno 1983, ed alla
circ. n. 180 del 26 giugno 1987.
1. Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Profili normativi dell’obbligo
dell’assicurazione economica di malattia
1.1. Quadro normativo
Il diritto all’assicurazione obbligatoria di malattia nell’ambito dello spettacolo è disciplinato,
come innanzi precisato, dal D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947,
in forza del quale detta assicurazione, allo stato da riferirsi al solo trattamento economico,
opera, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto,
in regime sostitutivo dell’assicurazione generale di malattia di cui alla L. n. 138/1943 in favore
degli “iscritti” al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo.
Il riferimento agli “iscritti” di cui al predetto art. 2 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 fa sì che il
diritto al trattamento economico di malattia sussista (nella ricorrenza dei requisiti contributivi
minimi), in linea generale, in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo identificati dall’obbligo
assicurativo IVS presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.) senza che abbia
rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (cfr. circolare Inps/Enpals n.
134363/AGO, n. 1065/RCV e n. 632/EAD del 21 maggio 1980).
Infatti, con la predetta norma il legislatore ha individuato la platea dei soggetti per i quali è
prevista l’assicurazione obbligatoria di malattia, identificandola nei soggetti che svolgono le
attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell’art. 3 del medesimo
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (artisti lirici, attori di prosa, registi, sceneggiatori, maestranze
teatrali, etc.).
Fa eccezione a tale regola l’appartenenza dell’assicurato ad una particolare figura
professionale, quella del “lavoratore autonomo esercente attività musicali” di cui al n. 23-bis
ex art. 3, co. 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr.
art. 3, commi 98, 99 e 100)[1]. Per tali soggetti, in considerazione delle particolari modalità di
svolgimento della attività svolta che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione
dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che siano i medesimi a
provvedere direttamente, in deroga al regime ordinario, all’adempimento degli obblighi
informativi e contributivi ai soli fini IVS, contemplando, quindi, per tale categoria di lavoratori
la sola assicurazione pensionistica.
In tali casi, infatti, il legislatore, posto che l’attività svolta presenta i predetti profili di
imprenditorialità, ha ritenuto di riconoscere al lavoratore esercente attività musicali le
medesime tutele assicurative spettanti agli esercenti attività commerciali. Pertanto non
sussistendo il diritto all’indennità economica di malattia, non si configura, parallelamente, la
relativa obbligazione contributiva.
Si rammenta, in proposito, che l’elenco delle figure professionali dello spettacolo contenuto
nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 è stato adeguato dal Ministero del lavoro con il decreto
15 marzo 2005 n. 17445[2], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2005, n. 80 (cfr.
circolare Enpals n. 7 del 30 marzo 2006 e circolare Inps n. 66 del 18 maggio 2010).
Pertanto, assumendo rilievo, unicamente, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva
la natura dell’attività svolta da parte delle “figure professionali” enucleate nell’ambito delle
predette norme, detto obbligo si configura per il datore di lavoro/committente a prescindere
dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore sia essa di tipo subordinato
ovvero riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi
inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva[3].
Al riguardo, si osserva che le predette precisazioni sono peraltro utili a favorire la necessaria
rivisitazione delle indicazioni fornite sul punto, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
nell’ambito dell’Interpello n. 13 dell’8 marzo 2011 (“…gli artisti che prestano la loro opera
senza vincolo di subordinazione sono soggetti a contribuzione INPS solo per l’indennità
economica di maternità”).
Inoltre, il riferimento agli “iscritti” in genere fa sì che l’obbligazione contributiva prescinda da
tratti distintivi del datore di lavoro[4] e, piuttosto, si configuri anche con riguardo a categorie
di lavoratori che, in base al settore di attività dell’impresa, sarebbero normalmente escluse. In
specifici casi, quando il legislatore ha ritenuto, invece, di conferire rilevanza alla natura del
rapporto di lavoro quale presupposto dell’obbligo assicurativo, lo ha fatto espressamente.
Pertanto, sulla base di quanto precisato, a titolo meramente esemplificativo, anche per gli
“impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica,
del doppiaggio e dello sviluppo e stampa” - quali soggetti espressamente annoverati tra le
qualifiche professionali assoggettate ad assicurazione dello spettacolo - l’impresa è obbligata al
versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia, sulla
base della regolamentazione dettata dal D.lgs.C.P.S. n. 708/1947, ancorché la medesima sia
inquadrata nel settore “industria”.
Per la disciplina dell’erogazione dell’assicurazione economica di malattia, l’art. 13 del citato
D.lgs.C.P.S. n. 708/1947 rinvia alle previsioni del contratto collettivo 28 agosto 1934 (cfr.
allegato 2) - istitutivo della Cassa Nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo,
confluita con il decreto citato nell’ex Enpals - fino all’emanazione di nuove disposizioni
concernenti, più in generale, la natura, i limiti, le condizioni e le modalità per la concessione
delle prestazioni, nonché il coordinamento dell’attività dell’Ente con quella dell’Istituto
nazionale previdenza sociale e dell’Istituto nazionale assicurazione malattia.
Il legislatore del 1947 aveva fatta salva, pertanto, la vigenza della normativa di dettaglio di cui
al citato contratto collettivo recante le condizioni per la concessione della prestazione
economica, ivi compresa la disposizione secondo la quale “non è dovuta l’indennità a quegli
iscritti che in caso di malattia od infortunio percepiscono, in applicazione dei contratti collettivi
di lavoro o disposizioni di legge, un assegno corrispondente alla retribuzione intera o ridotta”
(cfr. art. 11), confermando, in tal modo, il generale impianto delineato dalla L. n. 138/1943.
La disposizione sopra richiamata è infatti equivalente a quella dettata dal legislatore
nell’assicurazione generale di cui alla citata legge n. 138/1943 (cfr. art. 6, comma 2[5])
esprimendo sia sul piano letterale, che sostanziale, anche nel settore dello spettacolo, la
fungibilità della retribuzione dovuta (sulla base delle previsioni contrattuali o di legge) durante
la malattia da parte del datore di lavoro rispetto all’indennità economica corrisposta dall’ente
previdenziale.
Sulla scorta di tale previsione, in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero
nella ricorrenza dell’evento la corresponsione dell’intera retribuzione, il datore di lavoro era
esonerato dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’assicurazione per
l’indennità economica di malattia.
Va tuttavia evidenziato che, a decorrere dal 1° maggio 2011, è esclusa per il datore di lavoro
la possibilità di essere esonerato dall’obbligo di versamento del contributo di malattia anche
nei casi in cui il medesimo sia, per norma di legge o per previsione contrattuale, tenuto a
corrispondere una prestazione di valore non inferiore a quella prevista dalla legge.
Al riguardo, va ricordato che, in ordine all’interpretazione del citato articolo 6, si sono registrati
orientamenti giurisprudenziali che sancivano l’obbligo di versamento del contributo di
finanziamento dell’assicurazione di malattia anche nelle fattispecie in cui il datore di lavoro era
tenuto, per previsioni contrattuali, al pagamento, in caso di malattia, del trattamento
economico in misura non inferiore a quelle fissata dalla legge, confutati dalla emanazione di
una norma di interpretazione autentica (cfr. dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 112/2008, conv.
in L. n. 133/2008).
La querelle interpretativa è stata, da ultimo, risolta per via di un successivo intervento
normativo. In particolare, con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 20 del D.L. n. 112/2008,
intervenuto con il D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011), è stato, in via legislativa,
definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i datori di lavoro sono comunque
tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia
in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la
suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.
Pertanto, a partire dal 1° maggio 2011, sulla base delle citate disposizioni, l’obbligo
contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione è esteso anche ai i datori di
lavoro che occupino lavoratori dello spettacolo - subordinati, parasubordinati o autonomi –
aventi diritto all’indennità (cfr. tabella G di cui alla legge n. 41/1986), che corrispondano, per
previsione di legge o di contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo della
predetta indennità. Come già chiarito dall’Istituto, l’obbligo di versamento del contributo di
malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui
alla legge n. 41/1986, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all’indennità economica di
malattia, individuati dalla vigente normativa (cfr. circolare n. 122/2011).
Una volta individuato l’ambito soggettivo di applicazione dell’assicurazione economica di
malattia, si riassumono di seguito gli altri profili strutturali della obbligazione contributiva del
datore di lavoro/committente attinenti all’assolvimento dell’obbligazione contributiva (cfr.
circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO e 1065/RCV del 21 maggio 1980; circ. n. 10314 del 16
giugno 1983; circ. n. 180 del 26 giugno 1987).
In particolare, anche nello spettacolo, le aliquote contributive relative all’assicurazione
economica di malattia, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, devono essere
applicate sull’intera retribuzione imponibile come individuata dall’art. 12 della legge n.
153/1969[6] e successive modifiche (cfr. art. 4, co. 4, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e art. 31, L.
n. 41/1986); dovranno, altresì, essere osservate tutte quelle disposizioni che prevedono
retribuzioni medie e convenzionali nonché il rispetto di minimali di retribuzione contrattuale
(cfr. art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989,) e di retribuzione giornaliera
di legge (D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981 e art. 7, co 1, secondo periodo, del
D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983).
In considerazione della sostanziale equiparazione del “lavoratore a prestazione” a quello
subordinato ai fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile prevista nel
settore, alle predette norme fa riferimento il committente nella determinazione dell’imponibile
contributivo. Spetta, infatti, sempre al soggetto che si avvale delle prestazioni lavorative, sia
esso datore di lavoro ovvero committente nelle ipotesi di lavoro autonomo, versare la
contribuzione e adempiere i correlati oneri informativi di denuncia (cfr. combinato disposto art.
4, commi 1 e 4, che rimanda al D.Lgt. n. 692/1945, e art. 5, comma 1 del D.Lgs.C.P.S. n.
708/1947).
Inoltre, va precisato che per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, co. 15, D.L. n. 536/1987, conv. in L. n.
48/1988, i contributi - così come le prestazioni per le indennità economiche di malattia - sono
calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera; detto massimale è allo stato
pari ad euro 67,14 (cfr. circolari n. 180 del 26 giugno 1987 e, da ultimo, n. 11 del 27 gennaio
2016, par. 10.4). In proposito, si precisa che la disposizione in esame, tenuto conto
dell’evoluzione nell’utilizzo dei contratti a termine come tipologie flessibili di impiego, va
applicata a tutte le fattispecie di rapporti di lavoro a “durata limitata”. Pertanto, sia nelle
ipotesi di lavoro autonomo “a prestazione” che nelle ipotesi di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato si tiene conto del predetto massimale nell’assolvimento degli obblighi
contributivi.
Delineate come sopra le principali caratteristiche dell’obbligazione contributiva nel settore di
riferimento, va precisato che con l’emanazione della L. n. 833/1978, istitutiva del servizio
sanitario nazionale, il legislatore ha demandato la competenza ad erogare le prestazioni
economiche di malattia dei lavoratori dello spettacolo e a riscuotere la relativa contribuzione
all’Inps, che, a partire dal 1° gennaio 1980, ha provveduto a gestire l’assicurazione di dette
prestazioni sulla base dei principi e dei criteri vigenti presso l’ex Enpals.
Al predetto intervento normativo istitutivo del S.S.N., ha fatto seguito la legge n. 41/1986, con
la quale il legislatore all’art. 31, in continuità con le disposizioni vigenti in materia, ha stabilito
la nuova misura dell’onere contributivo relativo all’assicurazione economica di malattia per i
lavoratori aventi diritto alle indennità economiche.
La nuova aliquota di finanziamento è stata fissata con riferimento ai vari settori di attività
produttiva, annoverando espressamente in tale ambito, in coerenza con il quadro normativo
sopra delineato, i lavoratori dello spettacolo (cfr. tabella G allegata alla citata legge). Allo
stato, la misura del contributo per i “lavoratori dello “spettacolo” è pari al 2,22% della
retribuzione ovvero del compenso imponibile.
Stante il quadro normativo vigente che conferisce esclusivo rilievo alla esplicita individuazione
di determinate categorie di lavoratori, detta misura dell’aliquota di finanziamento si applica a
tutti i datori di lavoro/committenti che si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori dello
spettacolo a prescindere dal settore produttivo a cui i medesimi appartengono.
Alla luce di quanto innanzi esposto e a rettifica di quanto disposto al par. 4 della circolare n.
76 dell’11 aprile 2002, recante disposizioni in materia di “Inquadramento previdenziale delle
imprese che gestiscono il gioco del Bingo”, anche per gli impiegati e operai delle sale bingo la
misura del contributo per l’assicurazione economica di malattia è pari al 2,22%, in quanto tali
lavoratori rientrano nelle categorie di lavoratori per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a prescindere dall’inquadramento del datore di
lavoro nel settore terziario.
1.2. Fondazioni lirico-sinfoniche
Fa eccezione a quanto innanzi esposto il peculiare regime del trattamento di malattia in vigore
per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, dipendenti dalle Fondazioni-lirico
sinfoniche.
Al riguardo, l’art. 11, comma 19 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge
7 ottobre 2013, n. 112, stabilisce che per i predetti lavoratori, pur essendo gli stessi
dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego
con riferimento alla “certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del
trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro”.
Pertanto, la sostanziale equiparazione, ai fini del trattamento di malattia, dei dipendenti delle
Fondazioni lirico-sinfoniche ai dipendenti pubblici, comporta per i medesimi l’esonero dal
versamento della contribuzione di malattia; a tali lavoratori, infatti, in caso di malattia viene
corrisposta, dal datore di lavoro, la retribuzione ordinariamente spettante, sulla base delle
regole che disciplinano l’istituto per i dipendenti pubblici.
Quanto innanzi vale esclusivamente per i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con le suddette Fondazioni, atteso il riferimento espresso
che l’art. 11 del D.L. n. 91/2013 fa esclusivamente a tale tipologia di rapporto di lavoro.
Per le altre tipologie di rapporto di lavoro instaurate tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e i
lavoratori rientranti nelle categorie elencate dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, valgono,
invece le disposizioni innanzi fornite per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, con
conseguente obbligo contributivo a carico del datore di lavoro/committente.
In relazione all’inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, è stato istituito il nuovo
codice statistico contributivo 1.18.09, atto ad identificarle in maniera puntuale, che andrà
associato al codice Ateco2007 90.04.00, avente il significato di “Gestione di teatri, sale da
concerto e altre strutture artistiche”.
Le sedi territoriali dell’Istituto, ognuna per i propri ambiti di competenza, avranno cura di
effettuare le necessarie operazioni di adeguamento anagrafico aziendale delle citate Fondazioni
lirico-sinfoniche. In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della legge n.
335/1995, detto adeguamento produrrà effetti, nel rispetto del principio della non retroattività,
a decorrere dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare. A
decorrere dalla medesima data produrrà effetto la revoca del codice di autorizzazione 8G
afferente alle matricole delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
1.3. Riepilogo degli obblighi contributivi
Come analiticamente riferito nell’ambito dei precedenti paragrafi, sulla base del vigente
assetto normativo, l’assicurazione di malattia, con i connessi obblighi contributivi a carico del
datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo (ex Enpals), in forza del D.lgs.C.P.S. n. 708/1947 a prescindere
dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal
tipo di qualifica dallo stesso rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore
produttivo in cui opera l’impresa che lo impiega, sempreché si tratti di figure professionali
espressamente individuate dal legislatore, per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione al
medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Inoltre, sulla scorta del dettato del comma 1-bis dell’art. 20 del D.L. n. 112/2008, a far data
dal 1° maggio 2011, sempre per i lavoratori sopra individuati, detti obblighi sono sempre
vigenti, prescindendosi dalla eventuale circostanza che il datore di lavoro/committente sia
tenuto, per effetto di norma di legge o di contratto, a corrispondere al lavoratore, in caso di
malattia, una prestazione di valore pari o superiore all’indennità economica di malattia a carico
dell’Istituto.
Infine, non sono soggetti all’assicurazione di malattia:
a) i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui al n. 23-bis ex art. 3, co. 1,
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98,
99 e 100);
b) i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le Fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al D.L. n. 91/2013.
Sul piano operativo, sulla base di quanto precisato nell’ambito della presente circolare,
l’eventuale utilizzo da parte dei datori di lavoro/committenti che si avvalgono delle prestazioni
lavorative dei soggetti identificati dall’obbligo assicurativo al F.p.l.s., dei codici di
autorizzazione 8G e 4J non risulta in linea con l’assetto della normativa previdenziale di
settore.
Pertanto, in via automatizzata, l’Istituto procederà a revocare, nei confronti delle aziende con
obblighi assicurativi nei confronti del F.p.l.s., i citati codici di autorizzazione. Ai sensi dell’art. 3,
comma 8, della legge n. 335/1995, terzo periodo, tenuto conto che l’assetto contributivo qui
delineato assume una connotazione di generalità di applicazione per tutti i lavoratori iscritti al
F.p.l.s., la predetta revoca produce effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, a
decorrere dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare.
2. Fondo pensioni sportivi professionisti. Precisazioni
Come noto, la L. n. 366/1973 ha esteso la tutela assicurativa per IVS di cui al D.Lgs.C.P.S. n.
708/1947 prevista per i lavoratori dello spettacolo ai calciatori vincolati da contratto con
società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono la loro attività nei
campionati di serie A, B e C (ora Lega Pro) e agli allenatori di calcio vincolati con società
sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono professionalmente la loro
attività in campionati di divisione nazionale.
Detto ampliamento di tutela è intervenuto anche con riguardo all’assicurazione contro le
malattie (cfr. art. 1, L. n. 366/1973) ma non anche con riferimento all’assicurazione per
l’indennità economica di malattia e di maternità, posto che il comma 3 del predetto art. 1,
sempre avendo a riferimento la medesima platea di assicurati, l’ha espressamente esclusa.[7]
Successivamente il legislatore, con la L. n. 91/1981, ha ulteriormente esteso la sola
assicurazione per invalidità vecchiaia e superstiti ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi
e preparatori atletici che svolgono la loro attività anche nell’ambito di altre discipline che hanno
ottenuto il riconoscimento dello status di professionismo sportivo[8], non considerandoli,
pertanto, destinatari dei trattamenti economici di malattia e di maternità, parimenti a quanto
precedentemente previsto per calciatori e allenatori di calcio. Allo stato hanno ricevuto il
riconoscimento dello status di “sport professionistico” le discipline sportive del calcio, del
ciclismo, del golf, del pugilato, del motociclismo e del basket.
In conclusione, non essendo prevista l’estensione dell’assicurazione relativa al trattamento
economico di malattia per gli sportivi professionisti come sopra individuati, i datori di lavoro
non sono obbligati al versamento della relativa contribuzione minore.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si rinvia per il dettaglio della disciplina relativa agli obblighi previdenziali per il lavoratore
autonomo esercente attività musicali alla circolare Enpals n. 17/2004 e al messaggio Enpals n.
5/2007.
[2] Allo scopo di far sì che l’estensione della tutela previdenziale potesse accompagnare
l’istituzione di nuove figure professionali indotta dall’evoluzione del settore dello spettacolo, il
legislatore - con le modifiche apportate, dall’art. 43 della L. n. 289/2003, all’art. 3, comma 2,
del citato D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 - ha previsto la possibilità di adeguare il novero delle
qualifiche professionali assicurate al F.p.l.s, sulla base di un iter che prende le mosse da
proposte formulate dall’ex Enpals e si conclude con l’adozione di un decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, a seguito della consultazione delle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
[3] A tale riguardo, a più riprese la giurisprudenza ha ribadito che l’obbligo assicurativo per i
lavoratori dello spettacolo discende indipendentemente dal concreto atteggiarsi del rapporto,
dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, che impone l’iscrizione ad una serie di lavoratori
specificamente individuati senza distinguere sulla natura del rapporto di lavoro, tanto che la
medesima disposizione “nel determinare la categoria degli iscritti, raggruppa sia coloro che
prestano attività in un certo senso autonoma sia coloro che svolgono attività subordinata”
(Cass. Civ. nn. 5323/1992 e 7323/1992; cfr. anche Corte Appello Trieste, sez. lavoro, n.
20/2002)". Sempre secondo la Corte di Cassazione, le categorie elencate nell’art. 3 del
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 comprendono lavoratori “nei cui confronti potevano essere instaurati
– a seconda della ricorrenza dei vari requisiti delineati dalla giurisprudenza per distinguere i
due diversi tipi di prestazione lavorativa – rapporti sia di lavoro subordinato, sia di lavoro
autonomo”, avendo voluto il legislatore “predisporre una tutela previdenziale ad ampio raggio
– non diversa da quella elargita ai lavoratori dipendenti – a vantaggio di categorie di
lavoratori esplicanti la loro opera nel settore dello spettacolo e in relazione ai quali non sempre
è possibile distinguere se l’attività dai medesimi espletata sia di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo (e senza, quindi, che sia necessario previamente accertare la natura, autonoma o
subordinata, dell’attività prestata)”. Senza alcuna necessità di operare una siffatta distinzione,
allora, i lavoratori dello spettacolo inseriti nell’elenco di cui all’originario testo dell’art. 3 del
D.Lgs. del 1947, poi via via ampliato, hanno potuto usufruire di tutte le provvidenze
previdenziali e assistenziali riconosciute ai lavoratori privati subordinati […] (cfr. Cass. Civ. sez.
unite, sent. n. 581/1999; Cass. Civ., sez. lavoro, sent. nn. 17301/2002, 12548/2003,
17509/2005; Cass. Civ., sent. n. 21245/2014).
[4] Cfr., fra le altre, la citata sentenza n. 12548/2003 con la quale la Corte di Cassazione ha
precisato che “l'assicurazione che copre i c.d. lavoratori dello spettacolo (con la relativa
contribuzione) è svincolata dalla natura (del settore di appartenenza) dell'impresa nei cui
confronti viene svolta la prestazione lavorativa, dovendosi invece avere riguardo alla
qualificazione data dalla legge alle singole categorie di lavoratori” e, da ultimo, la sent. n.
4882/2013, con la quale sempre la Suprema Corte ha ribadito l’irrilevanza della natura
dell’impresa ai fini della configurazione dell'obbligazione contributiva ai sensi del D.L.C.P.S. n.
708 del 1947.
[5] “L’indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per
legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a
quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da
terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall’Ente sino a concorrenza”
(art. 6, comma 2, L. n. 138/1943).”
[6] Si ricorda che l’articolo 12 della l. n. 153/1969, sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n.
314/1997, sostituisce, altresì, con un unico articolo, gli artt. 1 e 2, n. 692/1945 (recepiti negli
artt. 27 e 28, testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797).
[7] Art. 1, c. 3, L. n. 366/1973: “Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1420 , nonché quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica
per le lavoratrici madri”.
[8] In proposito, si ricorda che, in base alla legge n. 91/1981, recante norme in materia di
rapporti tra società e sportivi professionisti, la prestazione sportiva può formare oggetto di
contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo, da stipulare, a pena di nullità, in forma
scritta.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
Ai Dirigenti centrali e periferici dell'INPS
Ai Direttori delle Sedi compartimentali
e, per conoscenza,
Roma, 21 maggio 1980 Ai Consiglieri di amministrazione dell'INPS
Ai Presidenti dei Comitati regionali dell'INPS
Circolare n. 1065 R.C.V. - n. 632 E.A.D. Ai Presidenti dei Comitati provinciali dell'INPS
- n. 134363 A.G.O. / 119 Ai Capi dei Servizi e degli Uffici della Direzione
generale ENPALS
LORO SEDI
OGGETTO: Legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione del DL 30 dicembre 1979, n. 663 -
Adempimenti contributivi ed erogazione delle indennità di malattia e di maternità
ai lavoratori dello spettacolo.
L'Art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (1) come è noto, ha disposto il trasferimento all'INPS,
a far data dal 1° gennaio 1980, della competenza, già attribuita all'ENPALS con DLCPS 16 luglio
1947, n. 708 (2) e con legge 29 novembre 1952, n.2388 (3), ad erogare l'indennità economica di
malattia, l'indennità di maternità e i sussidi funerari.
La norma anzidetta è stata integrata dalle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del DL 30 dicembre
1979, n. 663 (4), modificato con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (5), disposizioni che
hanno disciplinato, rispettivamente, le modalità di erogazione delle indennità e la certificazione
sanitaria.
In conseguenza del trasferimento di competenze ed a seguito delle intese intercorse con l'INPS per la
temporanea prosecuzione da parte degli uffici dell'ENPALS - per conto dello stesso INPS -
dell'istruttoria delle domande di prestazioni economiche nei casi, di seguito specificati, in cui dovrà
procedersi al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1, sesto comma, del DL n. 663, modificato dalla
legge di conversione n. 33, si forniscono istruzioni alle Sedi compartimentali dell'ENPALS ed alle
sedi provinciali INPS, per gli adempimenti di rispettiva pertinenza riepilogando, nel contempo, le
disposizioni che devono essere osservate in materia di prestazioni economiche per malattia e
maternità nei confronti delle categorie di lavoratori iscritti o iscrivibili all'ENPALS a norma dell'art. 3
del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, con la legge 29 novembre 1952, n.
2388.
Nell'occasione vengono anche fornite precisazioni in ordine ai contributi di malattia e di maternità e
GESCAL dovuti dai datori di lavoro del settore (v. tabelle allegate).
I - PRESTAZIONI
1. Le richieste per l'erogazione dell'indennità di malattia e di maternità, avanzate all'ENPALS prima
della data del 31 dicembre 1979, saranno da tale ente definite e liquidate per la parte di propria
competenza, corrispondendo agli aventi diritto l'importo delle prestazioni economiche per i periodi
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (1 di 10)17/05/2008 13.16.12
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
indennizzabili fino alla suddetta data.
2. Qualora la malattia da indennizzare e l'astensione dal lavoro pre e post partum si sia protratta
oltre la data del 31 dicembre 1979, la liquidazione degli ulteriori periodi di incapacità lavorativa o di
maternità (per astensione obbligatoria o facoltativa) sarà effettuata direttamente dalle imprese dello
spettacolo (anche se costituite in società cooperative semplici o di fatto, ecc.) in favore degli aventi
diritto che prestano la loro opera, con contratto a tempo indeterminato, presso tali imprese.
Nei casi suddetti l'ENPALS provvederà a trasferire alle imprese dello spettacolo gli attestati di
malattia eventualmente pervenuti alle proprie Sedi compartimentali e ciò per consentire loro di
liquidare le prestazioni economiche di cui trattasi secondo le disposizioni vigenti.
L'ENPALS trasferirà, inoltre, alle stesse imprese gli attestati di malattia in fotocopia e i certificati di
maternità a cavallo dell'anno, per il prosieguo degli adempimenti posti a carico delle medesime dal 1°
gennaio 1980.
Le imprese si atterranno, per l'erogazione delle indennità e per le operazioni di conguaglio, alle
istruzioni di carattere generale fornite nello apposito opuscolo (edizione gennaio 1980) e nella
circolare di aprile 1980, emanati rispettivamente in attuazione del DL n. 663 e della legge di
conversione, con modifiche, n. 33.
Tuttavia, attesa la peculiarità delle disposizioni relative ai trattamenti economici di malattia e di
maternità riguardanti i lavoratori dello spettacolo, si è ritenuto opportuno integrare le istruzioni
predette con altre specifiche riguardanti il particolare settore (allegato 4).
3. I casi per i quali, nel settore dello spettacolo, dovrà procedersi al pagamento diretto, riguardano i
lavoratori disoccupati, saltuari e con contratto a termine.
Devono ritenersi escluse dall'obbligo di provvedere direttamente alla liquidazione delle prestazioni
economiche (indennità di malattia e di maternità), secondo quanto disposto dal 6 comma della egge n.
33, le imprese dello spettacolo, che esercitano attività saltuaria o stagionale, come orchestrine,
compagnie di prosa, di rivista, di avanspettacolo, ecc. pertanto anche per il personale di tali imprese
si dovrà provvedere al pagamento diretto delle indennità spettanti.
4. Le pratiche relative ai lavoratori di cui al precedente punto 3 saranno, per il momento, predisposte
per la liquidazione dalle Sedi compartimentali ENPALS, mentre le sedi INPS competenti dovranno
provvedere alla emissione dei relativi mandati di pagamento.
I lavoratori interessati continueranno, pertanto, ad inviare, fino a nuove disposizioni, gli attestati di
malattia o di maternità alle Sedi compartimentali ENPALS, che predisporranno, per conto dell'INPS,
l'istruttoria dalle relative pratiche e trasmetteranno quindi lo schema di liquidazione in acconto o di
liquidazione definitiva, al centro meccanografico dell'ENPALS stesso, ai fini della elaborazione dei
dati da trasmettere INPS.
5. Nei casi in cui la malattia, o l'assenza per maternità, si verifichi durante periodi di lavoro a
carattere o con contratto a termine, ovvero presso le imprese di cui al precedente punto 3, i lavoratori
invieranno l'attestato di malattia o la certificazione di maternità al datore di lavoro il quale è tenuto ai
sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 33/1980 già citata - ad inoltrarlo per conto INPS, alla
competente sede dell'ENPALS corredato delle notizie riguardanti la durata (contratti a termine), o le
giornate di lavoro previste (contratti a prestazione) dal contratto in corso, nonché le retribuzioni
corrisposte o dovute per le giornate di lavoro svolte precedentemente all'inizio della malattia o della
assenza per maternità; tali dati saranno annotati nella dichiarazione, conforme al facsimile allegato
alla circolare per i datori di lavoro dello spettacolo.
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (2 di 10)17/05/2008 13.16.12
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
Per le certificazioni di malattia, relative ai lavoratori di cui sopra che nel frattempo fossero pervenute
alle sedi dell'ENPALS prive delle notizie innanzi specificate da parte dell'ultimo datore di lavoro, le
sedi stesse provvederanno alla acquisizione dei relativi dati, e successivamente istruiranno le pratiche
e trasmetteranno, quindi, il prospetto di liquidazione al centro meccanografico (6)
ISTRUZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA E
DI MATERNITÀ, SECONDO LA NORMATIVA ENPALS.
6. - Requisiti per il diritto alle prestazioni economiche.
I lavoratori aventi diritto all'indennità economica di malattia e di maternità debbono far valere almeno
100 contributi giornalieri dovuti o versati dal 1° gennaio dell'anno precedente.
Vige per i lavoratori dello spettacolo il principio dell'automatismo, mentre sussiste l'obbligo, ai sensi
dell'art. 12 del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, di rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni
corrisposte durante il periodo di mancato versamento.
7. - Documentazione sanitaria per la liquidazione dell'indennità economica di malattia.
I lavoratori colpiti da malattia comportante incapacità lavorativa dovranno consegnare o trasmettere,
entro due giorni dal relativo rilascio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestato di
malattia al datore di lavoro (7). Ove si tratti di lavoratori disoccupati l'attestato di malattia e il
certificato medico dovranno essere trasmessi alle Sedi compartimentali dell'ENPALS da parte dei
lavoratori residenti nelle città, Sedi di compartimento ENPALS (per i lavoratori saltuari, con
contratto a termine, o che prestino lavoro presso imprese con attività saltuaria o stagionale, v.
precedente punto 5). Viceversa se trattasi di lavoratori residenti in altre località il certificato medico
nel quale dovrà risultare l'iscrizione all'ENPALS - dovrà essere consegnato alle strutture sanitarie
locali indicate dalla regione, fermo restando che l'attestato deve essere trasmesso all'ENPALS.
Nel caso di continuazione della malattia oltre i limiti temporali risultanti dalla prognosi indicata dal
medico nella prima denuncia dovrà essere trasmesso alle sedi o alle suddette strutture una nuova
certificazione sanitaria, con le stesse modalità e nello stesso termine previsti per la prima denuncia
(7).
Nei casi di ricovero in luoghi di cura i certificati, rilasciati dall'amministrazione del luogo di cura,
sostituiscono, a tutti gli effetti, gli attestati del medico curante.
Qualora la malattia intervenga durante il soggiorno all'estero, il lavoratore è tenuto a spedire al datore
di lavoro - o alle sedi ENPALS se si tratti di disoccupati il certificato rilasciato dal medico curante
del paese estero di soggiorno.
8 - Documentazione amministrativa.
Per i lavoratori disoccupati, saltuari, con contratto a termine o facenti parte di imprese con
caratteristiche di attività limitate nel tempo e definite comunemente saltuarie, dovrà essere prodotto,
unitamente all'attestato medico, il libretto di iscrizione all'ENPALS ed in mancanza il modello di
Automatismo 1, nel quale dovranno essere specificate le imprese presso le quali il lavoratore ha
prestato la sua attività, nonché le retribuzioni percepite ed i relativi periodi.
Qualora i dati suddetti, riferiti ad almeno 100 giornate precedenti l'inizio della malattia, non risultino
da dichiarazioni delle imprese o da documentazione certa in possesso dei lavoratori, per ottenere la
liquidazione dell'indennità richiesta il lavoratore dovrà sottoscrivere una dichiarazione sotto la
propria responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dallo stesso forniti relativamente alle giornate
lavorative ed alle retribuzioni percepite.
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (3 di 10)17/05/2008 13.16.12
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
In questi ultimi casi le sedi dell'ENPALS provvederanno tempestivamente ad interessare le imprese
indicate dal lavoratore per conoscere se abbiano adempiuto all'obbligo contributivo, avvertendo che,
in difetto, l'onere corrispondente alle prestazioni economiche erogate sarà posto a loro carico, ai sensi
dell'art. 12 del DLCPS n. 708/1947, già citato.
Qualora non tutte le giornate comprese nelle ultime 100 precedenti l'evento, dichiarate dal lavoratore,
risultino documentate, ma siano comunque comprovate 100 giornate nel periodo da prendere in
considerazione, l'indennità di malattia o di maternità potrà essere determinata sulla base della
retribuzione media di tali giornate, salvo conguaglio da effettuare non appena esauriti gli
accertamenti per le residue giornate utili.
9. - Decorrenza e durata dell'indennità di malattia.
L'indennità giornaliera spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia, dichiarato
dal lavoratore, semprechè la visita del medico risulti effettuata nello stesso giorno di inizio o nel
giorno immediatamente successivo: in caso contrario, il quarto giorno si computa dal giorno
precedente la data della visita ovvero se manca l'indicazione del giorno di inizio, dalla data della
visita.
Se la certificazione di malattia perviene oltre il termine di due giorni previsto dall'art. 2 della legge n.
33 (v. precedente punto 7) l'indennità non spetta per i giorni di ritardo.
La certificazione di continuazione della malattia è valida anche per il giorno precedente quello del
rilascio, salvo che non sussistano dati obiettivi che escludano per tale giorno la sussistenza di uno
stato morboso.
L'indennità economica è dovuta per un massimo di 180 giornate all'anno.
10 - Ricaduta nella malattia.
I casi - debitamente certificati dal medico - di ricaduta nella stessa malattia o di insorgenza di malattia
consequenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione del precedente evento, sono
considerati, a tutti gli effetti, continuazione di malattia.
Ciò comporta che:
a. l'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia; se tuttavia, la
precedente è stata di durata inferiore a 3 giorni e la carenza non è stata conseguentemente
applicata per intero, la decorrenza dell'indennità deve essere fissata previa esclusione dei
giorni di carenza rimasti inapplicati in occasione della precedente malattia;
b. i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini della determinazione
della misura dell'indennità da corrispondere;
c. ......................................(8)
11 - Misura dell'indennità giornaliera di malattia.
La misura dell'indennità giornaliera di malattia è pari:
a. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20 giorno di durata della malattia,
comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali;
b. all'80% della retribuzione, come sopra descritta, dal 21 giorno in poi fino al limite di 180
giorni;
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (4 di 10)17/05/2008 13.16.12
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
c. al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana, nel caso di
assicurati che - in base al contratto - prestano la loro attività per alcuni predeterminati giorni
della settimana stessa. Si precisa al riguardo che qualora i giorni lavorativi, previsti nel
contratto, cadano nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da
calcolarsi per tali giorni è del 60% o dell'80%, a seconda della durata della malattia.
Nel caso di ricovero in ospedale tali misure percentuali di indennizzo sono ridotte a 2/5, salvo che
l'assicurato abbia anche un solo familiare a carico.
12 - Determinazione della retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo
dell'indennità economica.
La misura dell'indennità da corrispondersi si determina sulla media paga delle ultime cento
prestazioni giornaliere (v. anche precedente punto 8) soggette a contributo ai sensi dell'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (9), ivi comprendendo il rateo della 13 mensilità ed altre eventuali
mensilità premi od emolumenti vari, ugualmente soggetti a contributo, fino ad un massimale di £.
80000 giornaliere. Resta fermo che agli effetti della determinazione della misura della retribuzione
giornaliera, l'importo complessivo della retribuzione fissata dal contratto individuale di lavoro, anche
se specifichi la retribuzione per ogni prestazione recita o posa, va diviso per il numero delle giornate
di durata del contratto stesso.
MODALITÀ PARTICOLARI PER LA LIQUIIDAZIONE DELL'INDENNITÀ ECONOMICA DI
MALATTIA.
Date le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie di lavoratori assicurati
all'ENPALS sono previste particolari modalità di liquidazione che di seguito si riassumono:
a. per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'indennità viene erogata, nelle
misure indicate nel precedente punto 11, lett. a) o b), per tutti i giorni della durata della
malattia, se questa si conclude nel periodo di validità del contratto stesso; se prosegue oltre
tale termine, i giorni di malattia eccedenti sono indennizzati in misura inferiore e cioè al 40%;
b. i lavoratori appartenenti a formazioni sociali percepiscono l'indennità secondo le normali
percentuali per le giornate di recita della formazione, mentre per quelle di riposo percepiscono
l'indennità nella misura del 40%;
c. i doppiatori percepiscono la normale indennità per le giornate di turno previste dal piano di
lavorazione, predisposto prima dell'inizio della malattia, mentre per le altre giornate
percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
d. i lavoratori che effettuano prestazioni saltuarie con carattere di periodicità percepiscono la
normale indennità per i giorni predeterminati dal contratto, mentre per gli altri giorni di riposo
percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
e. i lavoratori del settore della prosa, della lirica, della cinematografia e dei settori a questi
assimilabili, il cui contratto non specifichi le giornate lavorative, ma soltanto il periodo di
impegno, percepiscono per detto periodo la normale indennità.
Per le eventuali giornate di malattia eccedenti tale periodo l'indennità è liquidata nella misura del
40%. Per gli assicurati per i quali è imposto l'obbligo delle prove, il contratto si intende iniziato se è
stata eseguita almeno una prova.
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (5 di 10)17/05/2008 13.16.12
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ ECONOMICA DI MATERNITÀ A
FAVORE DELLE LAVORATRICI DELLO SPETTACOLO
Vige per le lavoratrici dello spettacolo la stessa normativa di carattere generale nei confronti delle
lavoratrici di altri settori, salvo per i requisiti amministrativi per i quali deve risultare soddisfatto il
requisito di 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1° gennaio dell'anno precedente, al
momento dell'interdizione obbligatoria dal lavoro o della astensione facoltativa dopo il parto.
SUSSIDIO FUNERARIO
Il sussidio funerario, fissato attualmente nella misura di £. 40000 è erogato, a domanda, al coniuge
superstite del lavoratore assicurato, anchè se separato; in mancanza del coniuge spetta ai figli, oppure,
in mancanza di essi, ai genitori o ai fratelli in parti eguali.
Requisito contributivo.
Per ottenere il sussidio funerario basta che sia versato o dovuto anche un solo contributo.
Certificazione.
La domanda di sussidio deve essere presentata alla sede ENPALS competente per territorio,
unitamente al certificato di morte e al libretto personale del lavoratore deceduto.
PAGAMENTI
Per i pagamenti delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dello spettacolo saranno seguite
le stesse procedure già adottate, sia da parte del centro elettronico INPS, sia da parte delle Sedi
provinciali dello stesso istituto, nei confronti della generalità dei lavoratori già assistiti dall'INAM.
CONTROLLI SANITARI
Le Sedi compartimentali ENPALS continueranno a promuovere gli accertamenti sanitari attenendosi
ai criteri già seguiti, sia nei confronti dei lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto delle
indennità di malattia da parte INPS, sia per gli assistiti ai quali la prestazione è anticipata dal datore
di lavoro.
Per le pratiche che l'ENPALS liquiderà in nome e per conto dell'INPS le sanzioni, già previste dalla
normativa dell'ente in materia di prestazioni economiche, saranno applicate dalle Sedi
compartimentali.
Per gli eventi riguardanti, invece, assicurati per i quali è previsto il pagamento da parte dei datori di
lavoro, le cause ostative al pagamento delle indennità saranno segnalate alla competente Sede
provinciale INPS, con i dati necessari comprese denominazione e sede dell'impresa nella quale il
lavoratore è inserito.
II. CONTRIBUTI
Individuazione dei soggetti obbligati.
I lavoratori nei confronti dei quali le aziende sono tenute - a norma dell'art. 76 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 - a versare INPS, dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia in
precedenza dovuti all'ENPALS, sono quelli appartenenti ai due gruppi indicati nelle allegate tabelle.
Di essi quelli rientranti nell'elencazione della tabella n. 2 risultano, in linea di massima, già iscritti
presso questo istituto ai fini dell'assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (6 di 10)17/05/2008 13.16.12
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
involontaria (per quest'ultima, ovviamente, con le eccezioni di legge) nonché per la contribuzione
ENAOLI.
Ai lavoratori indicati nelle due predette tabelle devono essere aggiunti i calciatori delle squadre di
serie A, B, C e gli allenatori delle squadre di calcio di serie A, B, C e D.
È necessario inoltre ricordare che alcuni artisti svolgono la loro opera presso aziende alle quali non
sono legati da un rapporto avente carattere di lavoro subordinato.
Va precisato che per tali lavoratori sussiste nei confronti di questo istituto soltanto l'obbligo al
versamento dei contributi sociali di malattia (per essi, infatti, non sussiste - a differenza delle altre
categorie di lavoratori dello spettacolo l'obbligo del versamento delle contribuzioni "minori").
Pertanto le aziende sono tenute ad accendere una distinta posizione assicurativa presso INPS ai soli
fini del versamento contributi sociali di malattia, nonché della contribuzione GESCAL secondo le
modalità indicate nella allegata circolare per i datori di lavoro.
In occasione della presentazione alle Sedi della domanda di iscrizione da parte delle suddette aziende
dovrà essere apposta annotazione sul mod. DM 68 per evidenziare che l'iscrizione stessa deve
intendersi effettuata in funzione del versamento dei soli contributi di malattia GESCAL.
Al modello DM 68 dovrà essere allegato l'attestato, rilasciato dall'ENPALS, comprovante l'iscrizione
dell'azienda medesima al predetto ente per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per i
lavoratori dello spettacolo.
Successivamente, in occasione della compilazione del mod. DM 72, dovrà essere attribuito
all'azienda il CSC 1.18.08 ovvero 7.07.09 (attività dello spettacolo che comportano l'iscrizione del
personale all'ENPALS) rispettivamente per aziende che svolgono attività di natura "industriale" o
"commerciale".
La classificazione aziendale dovrà, inoltre, essere integrata dal codice di autorizzazione "1M" avente
il significato di "azienda non tenuta alla contribuzione INPS".
Retribuzione imponibile.
La retribuzione imponibile in rapporto alla quale devono essere calcolati i contributi obbligatori
dovuti per l'assicurazione di malattia e di maternità a favore dei lavoratori dello spettacolo è quella
considerata dall'ordinamento dell'ENPALS cui ha sino ad ora fatto carico l'assistenza di malattia e
che coincide con quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive
integrazioni e modificazioni; la coincidenza si verifica anche per quei lavoratori dello spettacolo che
effettuano prestazioni a tempo determinato, con contratto a termine o a prestazioni. qualora tali
contratti vengano stipulati con lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel 1° gruppo la
retribuzione imponibile si ottiene dividendo l'ammontare dei compensi stabiliti per il numero delle
giornate di durata del contratto (escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute).
Premesso che per tutte le categorie di lavoratori dello spettacolo devono essere osservate le
disposizioni che prevedono la determinazione, ai fini della contribuzione di malattia, delle
retribuzioni e dei periodi di occupazione medi convenzionali, nonché dei massimali e dei minimali di
retribuzione, si ricorda che i minimali sono quelli indicati nella circolare n. 1075 RCV trasmessa via
terminale l'11 aprile 1980. il massimale di retribuzione è fissato, in £. 80000 giornaliere, fatta
eccezione per i calciatori e gli allenatori di calcio per i quali il limite massimo della retribuzione
imponibile è di £. 1800000 mensili.
Misura dei contributi.
Sulla retribuzione imponibile, come sopra determinata, le aliquote dei contributi dovuti per
l'assistenza malattia a favore delle varie categorie di lavoratori dello spettacolo sono quelle già in
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (7 di 10)17/05/2008 13.16.12
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
vigore per l'ENPALS e sono riportate nelle allegate 3 tabelle, che indicano altresì la contribuzione
GESCAL dovuta per le categorie in questione.
Come si rileva dalle tabelle nn. 1 e 2 sono dovute sia per i lavoratori del 1° che per quelli del 2°
gruppo aliquote differenziate a seconda che gli stessi abbiano o meno diritto all'indennità di malattia.
L'obbligo di versare l'una e l'altra aliquota dipende esclusivamente dagli accordi contrattuali, siano
essi collettivi che individuali.
Infatti alcuni contratti garantiscono, in caso di malattia, la corresponsione dell'intera retribuzione e,
pertanto, per i lavoratori cui tali contratti si riferiscono è dovuta l'aliquota inferiore non avendo gli
stessi diritto all'indennità di malattia. Dalle tabelle medesime risulta altresì che le aliquote dovute nel
caso che vi sia diritto all'indennità di malattia, come nel caso che detta indennità non spetti, sono
identiche tanto per i lavoratori dello spettacolo appartenenti al 1° gruppo quanto per i lavoratori dello
spettacolo appartenenti al 2° gruppo.
La distinzione fra i due gruppi ha rilevanza ai soli fini della facoltà di rivalsa che compete unicamente
alle aziende che occupano lavoratori appartenenti al 1° gruppo.
Per quanto concerne i calciatori e gli allenatori di calcio ( all. 3) l'aliquota contributiva per la malattia
è unica in quanto gli interessati nel caso di malattia, percependo per intero la retribuzione, non hanno
diritto ad alcuna indennità economica.
Decorrenza, termini, periodicità e sanzioni.
Per quanto riguarda la decorrenza, i termini, la periodicità dei versamenti e le sanzioni in caso di
inadempienza, si richiamano le istruzioni già impartite al punto D della circolare n. 614 EAD n. 205
RCV n. 134359 A.G.O. del 22 gennaio 1980 (10).
Con l'occasione si sottolinea ancora una volta la necessità che le aziende soprattutto quelle che non
hanno mai avuto rapporti con l'INPS - abbiano adeguata informazione circa il loro obbligo di
iscrizione INPS per il versamento del contributo di malattia.
A tale riguardo si rende noto che, su specifica richiesta di questa direzione generale, una informativa
in tal senso è stata effettuata anche da parte dello stesso ENPALS.
Versamento dei contributi di malattia dovuti su competenze arretrate.
Per quanto concerne il versamento dei contributi di malattia dovuti su conguagli di retribuzioni
spettanti a seguito di norme di egge o di contratti aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal
periodo cui tali emolumenti si riferiscono, dovrà trovare piena applicazione, anche per detto
contributo, l'art. 26 della legge n. 160 del 3 giugno 1975 (11).
Regolarizzazione periodi ante 1° gennaio 1980.
Per quanto concerne i contributi sociali di malattia ed ogni altra somma ad essi connessa relativi a
periodi fino al 31 dicembre 1979 per i quali sono in corso contestazioni, azioni di recupero o
facilitazioni di pagamento, sia in sede amministrativa che legale da parte dell'ENPALS, quest'ultimo
ha rappresentato la difficoltà di dare puntuale applicazione all'art. 23 -quinquies della legge n.
33/1980, il quale, come è noto, affida INPS gli adempimenti relativi all'accertamento, riscossione e
recupero in via giudiziale dei contributi sopra citati.
Tali difficoltà derivano essenzialmente dal fatto che la procedura in vigore presso l'ENPALS fino al
31 dicembre 1979 prevedeva l'applicazione di un'aliquota unificata per il versamento sia dei
contributi previdenziali che di quelli assistenziali, sicchè tutte le operazioni sono state effettuate
avuto riguardo all'intero debito del datore di lavoro nei confronti dell'ENPALS.
La materia, pertanto, formerà oggetto di accordi fra INPS e l'ENPALS di cui si fa riserva di fornire
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (8 di 10)17/05/2008 13.16.12
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
notizie.
Contenzioso.
Per quanto concerne i ricorsi in materia di contributi sociali di malattia ex ENPALS la competenza a
decidere è del comitato esecutivo.
* * * * * * *
La circolare per i datori di lavoro (allegato 4) dovrà essere riprodotta a cura delle Sedi provinciali
INPS per il quantitativo necessario in relazione al numero di aziende che operano nel settore dello
spettacolo, con i mezzi ritenuti più idonei a consentirne il tempestivo inoltro ai datori di lavoro
interessati.
I Dirigenti le Sedi regionali, ove ne ravvisano l'opportunità, potranno accentrare le operazioni di
stampa presso una sede ovvero provvedere direttamente.
IL
DIRETTORE
GENERALE
MEREU
IL V.
DIRETTORE
GENERALE
VICARIO
DELL'ENPALS
SESTILI
(1) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 2355.
(2) V. "Atti ufficiali", 1947, pag. 568.
(3) V. "Atti ufficiali", 1952, pag. 625.
(4) V "Atti ufficiali", 1979, pag. 2452.
(5) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 284.
(6) Qualora certificazioni di malattia o di maternità , ovvero domande di indennità da parte di iscritti
all'ENPALS siano state o saranno presentate direttamente alle sedi INPS, queste provvederanno al
loro inoltro alla competente Sede compartimentale del suddetto ente per la istruttoria.
(7) L'invio della certificazione a mezzo lettera raccomandata RR. costituisce un onere e non un
obbligo per il lavoratore, per cui devono intendersi trasmesse nel termine di legge le certificazioni
spedite (v. data del timbro postale) entro i due giorni dal rilascio, anche con lettera semplice, ovvero
consegnate entro lo stesso termine al datore di lavoro e alla struttura sanitaria.
(8) La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera è la stessa presa a base
per il calcolo dell'indennità corrisposta per la precedente malattia.
(9) V. "Atti ufficiali", 1969, pag. 446.
(10) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 117.
(11) V. "Atti ufficiali", 1975, pag. 1135.
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (9 di 10)17/05/2008 13.16.12
circolare n. 119, Roma, 21 maggio 1980
Allegato 1: Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie
l
del 1° gruppo
Allegato 2: Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie
l
del 2° gruppo
Allegato 3: Specifica dei contributi di legge dovuti per calciatori ed allenatori di calcio
l
Allegato 4: Ai datori di lavoro dello spettacolo ...
l
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-000119.htm (10 di 10)17/05/2008 13.16.12
Allegato 1, circ. 119/1980
Allegato n. 1
Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie del 1° gruppo
Sull'importo massimo della
retribuzione giornaliera di £. 80000
1) Assistenza malattia:
Lavoratori aventi Lavoratori non
- contributo
diritto aventi diritto
ordinario...........................................................
all'indennità di all'indennità di
- tutela lavoratrici
malattia malattia
madri .........................................................
7,50% 6,00%
- assistenza malattia
0,53% 0,53%
pensionati.........................................................
1,80% 1,80%
-------------- --------------
Totale parziale........
9,83% 8,33%
- aliquota aggiuntiva al contributo di assicurazione
malattia (DL n. 264 dell'8 luglio 1974) 1,65% 1,65%
-------------- --------------
TOTALE ........ 11,48% 9,98%
Sull'importo massimo della
retribuzione giornaliera di £. 80000
2) Gestione case lavoratori (GESCAL) 1,05%
ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL
1° GRUPPO
Artisti lirici
l
Attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, suggeritori, presentatori, cantanti, disc
l
jockey
Attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico, personale artistico
l
occupato nella produzione di shorts pubblicitari e cinematografici e presso case produttrici di
fotoromanzi
Registi teatrali e cinematografici, aiuto registi, sceneggiatori teatrali e cinematografici
l
Direttori, ispettori, cassieri e segretari di produzione cinematografica, segretari di edizione
l
Direttori di scena e di doppiaggio
l
Direttori di orchestra e sostituti, maestri suggeritori, direttori di banda
l
Concertisti e professori di orchestra, orchestrali e bandisti
l
Tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, coreografi, maestri del coro
l
Amministratori di formazione artistiche
l
Tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa, della produzione cinematografica,
l
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-a00119.htm (1 di 2)17/05/2008 13.16.28
Allegato 1, circ. 119/1980
di shorts pubblicitari e di fotoromanzi assunti con contratto di lavoro a tempo determinato
Operatori di ripresa cinematografica, aiuto operatori
l
Arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici
l
Truccatori e parrucchieri
l
Maestranze cinematografiche, teatrali e della radiotelevisione italiana assunte con contratto di
l
lavoro a tempo determinato
RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO TRA DATORE DI LAVORO E
LAVORATORE - FACOLTÀ DI RIVALSA
Contributo assistenza malattia:
a) aliquota 9,83% o 8,33%: l'onere è a carico dell'impresa.
Per retribuzione giornaliera superiore a £. 10000 l'impresa potrà esercitare rivalsa per la metà
dei contributi dovuti; l'ammontare della rivalsa è comunque limitato fino alla concorrenza
dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le £. 10000 (art. 5 DLCPS 16 luglio
1947, n. 709 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) aliquota 1,65% (DL n. 264 dell'8 luglio 1974):
1, 50% a carico del datore di lavoro;
0, 15%a carico del lavoratore
.
Contributo GESCAL (gestione case lavoratori): l'onere è per due terzi a carico dell'impresa e
per un terzo a carico del lavoratore.
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-a00119.htm (2 di 2)17/05/2008 13.16.28
allegato 2, circ. 119/1980
Allegato n. 2
Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie del 2° gruppo
Sull'importo massimo della
retribuzione giornaliera di £. 80000
1) Assistenza malattia:
Lavoratori aventi Lavoratori non
- contributo
diritto aventi diritto
ordinario...........................................................
all'indennità di all'indennità di
- tutela lavoratrici
malattia malattia
madri .........................................................
7,50% 6,00%
- assistenza malattia
0,53% 0,53%
pensionati.........................................................
1,80% 1,80%
-------------- --------------
Totale parziale........
9,83% 8,33%
- aliquota aggiuntiva al contributo di assicurazione
malattia (DL n. 264 dell'8 luglio 1974) 1,65% 1,65%
-------------- --------------
TOTALE ........ 11,48% 9,98%
Sull'importo massimo della
retribuzione giornaliera di £. 80000
2) Gestione case lavoratori (GESCAL) 1,05%
ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL
2° GRUPPO
Maestranze cinematografiche, teatrali e della radiotelevisione italiana assunte con contratto di
l
lavoro a tempo indeterminato
Artieri ippici
l
Operatori e aiuto operatori di cabine, di sale cinematografiche
l
Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli,
l
dalla radiotelevisione italiana, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio
e dello sviluppo e stampa
Maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati
l
Impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi, dalle scuderie dei cavalli
l
da corsa e dai cinodromi
Impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
l
Addetti agli impianti sportivi (impiegati ed operai dipendenti dai circoli di canottaggio, tennis,
l
palestre, stadi, sferisteri, campi sportivi, kartodromi, bowling, ecc.)
Autisti alle dipendenze dalle imprese dello spettacolo, anche se addetti ai servizi personali del
l
titolare della impresa e del suo nucleo familiare
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-b00119.htm (1 di 2)17/05/2008 13.16.35
allegato 2, circ. 119/1980
Dipendenti dalle case di noleggio e distribuzione films (impiegati ed operai)
l
Produttori RAI-TV
l
RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO TRA DATORE DI LAVORO E
LAVORATORE - FACOLTÀ DI RIVALSA
Contributo assistenza malattia:
a) aliquota 9,83% o 8,33%: l'onere è a carico dell'impresa.
Per retribuzione giornaliera superiore a £. 10000 l'impresa potrà esercitare rivalsa per la
metà dei contributi dovuti; l'ammontare della rivalsa è comunque limitato fino alla
concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le £. 10000 (art. 5
DLCPS 16 luglio 1947, n. 709 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) aliquota 1,65% (DL n. 264 dell'8 luglio 1974):
1, 50% a carico del datore di lavoro;
0, 15%a carico del lavoratore
.
Contributo GESCAL (gestione case lavoratori): l'onere è per due terzi a carico
dell'impresa e per un terzo a carico del lavoratore.
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-b00119.htm (2 di 2)17/05/2008 13.16.35
Allegato 3 circ. 119/1980
Allegato n. 3
Specifica dei contributi di legge dovuti per calciatori ed allenatori di calcio
Massimale: £. 1800000 (mensili)
1. Assistenza malattia:
- contributo
5,00 %
ordinario ...........................................................
- aliquota aggiuntiva (DL n. 264 dell'8 luglio
1,65 %
1974)...................
- assegno malattia
0,50 %
pensionati..............................................
TOTALE............. 7,15 %
2. GESCAL.................................................................................................... 1,05 %
Lavoratori rientranti nella categoria:
- calciatori delle squadre di calcio di serie A, B e C;
- allenatori delle squadre di calcio di serie A, B, C e D.
L'onere per il contributo assistenza malattia è a totale carico delle società sportive (art. 4 legge
14 luglio 1973, n. 366).
L'onere per il contributo GESCAL è per due terzi a carico della società sportiva e per un terzo
a carico del lavoratore.
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-c00119.htm17/05/2008 13.16.43
All.4, circ.119/1980
AI DATORI DI LAVORO DELLO SPETTACOLO
In occasione del trasferimento all'INPS, con effetto dal 1°gennaio 1980, della riscossione dei
contributi di malattia e di maternità, nonché dell'erogazione delle relative prestazioni economiche,
l'INPS stesso ha fornito istruzioni di carattere generale per illustrare le modalità di versamento dei
contributi e del pagamento delle indennità di malattia e di maternità, da parte dei datori di lavoro,
nonché le operazione di conguaglio da effettuare con la denuncia mensile del modello DM 10/M-UN.
Tali istruzioni, emanate per l'attuazione degli artt. 1 e 2 del DL 30 dicembre 1979, n. 663, sono
contenute nell'opuscolo "denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi di malattia e di
maternità erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità" - ed. gennaio 1980.
A seguito delle modificazioni apportate al decreto citato dalla egge di conversione 29 febbraio 1980,
n. 33, è stata diramata apposita circolare - aprile 1980 - che espone le variazioni, derivanti dalla
legge, sugli adempimenti di pertinenza dei datori di lavoro (1).
Le disposizioni anzidette riguardano anche i datori di lavoro dello spettacolo.
Poichè, tuttavia, nel particolare settore, sono tuttora in vigore le norme in materia di contributi e di
prestazioni economiche già applicate dall'ENPALS, norme che per taluni aspetti si differenziano da
quelle riguardanti la generalità dei lavoratori, si forniscono con la presente circolare i criteri
integrativi da osservare per il versamento dei contributi di malattia, di maternità e GESCAL a favore
dei lavoratori dello spettacolo nonché per la erogazione delle relative indennità.
I. - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA RIEPILOGATIVA (MOD. DM
10/M-UN/1) AI FINI DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA E DI
MATERNITÀ E DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE INDENNITÀ ECONOMICHE PER
MALATTIA E PER MATERNITÀ CORRISPOSTE AI LAVORATORI
Le presenti istruzioni sostituiscono, per quanto riguarda l'esposizione dei dati relativi alla
contribuzione di malattia e di maternità già dovuta all'ENPALS nonché dei dati relativi alle indennità
di malattia e di maternità corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori, quelle precedentemente fornite
con l'opuscolo di istruzioni per la compilazione della denuncia riepilogativa di mod. DM 10/M-UN/1
edizione gennaio 1980, che, peraltro, restano in vigore per la parte attinente l'esposizione dei
rimanenti dati.
Ciò premesso, si illustrano di seguito le modalità cui i datori di lavoro dovranno attenersi per la
compilazione della denuncia riepilogativa, in relazione alle diverse ipotesi che si possono verificare.
1 - Datori di lavoro che già operano con INPS per il versamento dei contributi DS, TBC, ENAOLI e
CUAF dovuti per lavoratori iscritti all'ENPALS.
Sul mod. DM 10/M-UN/1 relativo alla posizione aziendale già esistente, i datori di lavoro
effettueranno le seguenti registrazioni (quadro B).
1.1. - dati relativi ai lavoratori assicurati INPS e aventi diritto alle prestazioni economiche di
malattia.
Nei righi 10 e 11 devono essere indicati, con le consuete modalità, i dati retributivi e
contributivi concernenti le suindicate forme assicurative INPS. In uno dei righi in bianco
compresi tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MALATTIA" e dal codice
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (1 di 6)17/05/2008 13.16.53
All.4, circ.119/1980
"H811", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite,
l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di malattia e l'importo dei
contributi di malattia determinati in base all'aliquota complessiva del 12% (ctr. malattia 7,50%
+ ass. pensionati 1,80% + ctr. aggiuntivo 1,65% + GESCAL 1,05%).
In un successivo rigo in bianco compreso tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione
"CTR. MATERNITÀ" e dal codice "H812", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il
numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione
di maternità e l'importo dei contributi di maternità determinati in base all'aliquota dello 0,53%.
Per quanto riguarda le operazioni relative alle prestazioni economiche di malattia e di
maternità, si precisa che le stesse, ferme restando tutte le altre indicazioni, devono essere
evidenziate, a seconda dei casi, con i seguenti codici:
H813 richiesta indennità di malattia;
H814 richiesta indennità di maternità;
H815 restituzione indennità di malattia indebitamente erogata;
H816 restituzione della indennità di maternità indebitamente erogata;
H818 richiesta di differenza indennità di malattia corrisposta al lavoratore;
H819 richiesta di differenza indennità di maternità corrisposta al lavoratore.
1.2. - Dati relativi ai lavoratori assicurati INPS e non aventi diritto alle prestazioni
economiche di malattia.
Nei righi 10 e 11 devono essere indicati, eventualmente cumulati con quelli relativi ai
lavoratori di cui al precedente punto 1.1, i dati retributivi e contributivi concernenti le forme
assicurative INPS.
In uno dei righi in bianco compresi tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR.
MALATTIA" e dal codice "H821", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero
delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di
malattia e l'importo dei contributi di malattia determinati in base alla aliquota complessiva del
10,50% (ctr. malattia 6% + ass. pensionati 1,80% + ctr. aggiuntivo 1,65 + GESCAL 1,05%).
In un successivo rigo in bianco compreso tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione
"CTR. MATERNITÀ" e dal codice "H822", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il
numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione
di maternità e l'importo dei contributi di maternità determinati in base all'aliquota dello 0,53%.
Per quanto riguarda le operazioni relative alle prestazioni economiche di maternità, si precisa
che le stesse, ferme restando tutte le altre indicazioni, devono essere evidenziate, a seconda dei
casi, con i seguenti codici:
H824 richiesta indennità di maternità;
H826 restituzione indennità di maternità indebitamente erogata;
H829 richiesta di differenza indennità di maternità corrisposta al lavoratore.
1.3. - Dati relativi ai lavoratori (diversi dagli allenatori e giocatori di calcio) per i quali non
sussiste obbligo contributivo nei confronti delle assicurazioni INPS.
Nei confronti di tali lavoratori non deve essere effettuata alcuna registrazione nei righi 10 e 11.
Per quanto riguarda i dati relativi ai contributi di malattia e di maternità nonché quelli attinenti
le prestazioni economiche di malattia e di maternità, essi dovranno essere comunicati, a
seconda dei casi, con le modalità descritte al punto 1.1 (lavoratori aventi diritto alle
prestazioni economiche di malattia) o al punto 1.2 (lavoratori non aventi diritto alle
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (2 di 6)17/05/2008 13.16.53
All.4, circ.119/1980
prestazioni economiche di malattia).
1.4 - Dati relativi ai lavoratori allenatori e giocatori di calcio per i quali non sussiste obbligo
contributivo nei confronti delle assicurazioni INPS.
Nei confronti di tali lavoratori non deve essere effettuata alcuna registrazione nei righi 10 e 11.
In uno dei righi in bianco compresi tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR.
MALATTIA" e dal codice "H831", devono essere indicati il numero dei lavoratori, il numero
delle giornate retribuite, l'importo da assoggettare alla contribuzione di malattia e l'importo dei
contributi di malattia determinati in base all'aliquota complessiva dell'8,20% (ctr. malattia 5%
ass. + pensionati 0,50% + ctr. aggiuntivo 1,65% + GESCAL 1,05%).
2 - Datori di lavoro che occupano solo lavoratori iscritti all'ENPALS per i quali non sono dovuti
INPS i contributi DS, TBC, ENAOLI e CUAF.
È già stato precisato che tali datori di lavoro devono richiedere alle competenti sedi INPS l'apertura di
una posizione aziendale ai fini del versamento dei contributi sociali di malattia e della GESCAL e
che tale posizione deve essere contraddistinta da un apposito codice di autorizzazione al fine di
escludere il versamento dei contributi INPS.
Nei confronti dei lavoratori compresi in tali posizioni non deve essere effettuata alcuna registrazione
nei righi 10 e 11.
Per quanto riguarda i dati relativi ai contributi di malattia e di maternità nonché quelli attinenti le
prestazioni economiche di malattia e di maternità, essi dovranno essere comunicati, a seconda dei
casi, con le modalità già descritte al punto 1.1 (lavoratori aventi diritto alle prestazioni economiche di
malattia), al punto 1.2 (lavoratori non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia) o al
punto 1.4 (lavoratori allenatori e giocatori di calcio).
II. PRESTAZIONI
1) Pagamento delle indennità da parte dei datori di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità economica di malattia o di maternità ai lavoratori
dello spettacolo con contratto a tempo indeterminato, con esclusione di coloro ai quali, durante i
periodi di assenza determinata dai suddetti eventi, spetta la retribuzione; in pratica, gli aventi diritto
sono i lavoratori per i quali i datori di lavoro pagano un contributo aggiuntivo per malattia, pari
all'1,50% sull'intera retribuzione imponibile.
Il lavoratore consegue il diritto alla indennità dopo che in suo favore risultino versati o dovuti almeno
100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di inizio della malattia.
Qualora il lavoratore abbia prestato la propria attività presso il datore di lavoro tenuto al pagamento
per meno di 100 giornate, ma sia stato in precedenza occupato, il datore di lavoro accerterà,
rilevandola dal libretto personale di iscrizione dell'assicurato, l'esistenza di 100 giornate lavorative.
Qualora tale requisito non sussista, ovvero quando i dati riportati sul libretto risultino carenti o
inattendibili, il datore di lavoro segnalerà il caso INPS (presso la competente sede compartimentale
dell'ENPALS) fornendo i dati relativi alle giornate di lavoro prestate alle proprie dipendenze (v. fac-
simile allegato) e chiarendo le circostanze che hanno impedito l'erogazione dell'indennità.
2) Pagamento delle indennità da parte dell'INPS
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (3 di 6)17/05/2008 13.16.53
All.4, circ.119/1980
L'INPS provvede direttamente al pagamento delle indennità di malattia nei confronti dei lavoratori
dello spettacolo:
- disoccupati;
- saltuari;
- con contratto a termine;
- occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale
(orchestrine, compagnie di prosa, di rivista, di avanspettacolo, ecc.).
3) Documentazione amministrativa.
Qualora la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità abbiano inizio durante il periodo di durata
del contratto a termine o a prestazione ovvero nel corso di attività stagionale o saltuaria della impresa
(casi per i quali è previsto il pagamento diretto da parte INPS (v. precedente punto 2)) il lavoratore
invierà l'attestato di malattia al datore di lavoro, il quale è tenuto - come previsto dall'art. 2 della
legge 29 febbraio 1980, n. 33 - ad inoltrarlo INPS (presso la competente sede compartimentale
dell'ENPALS), fornendo entro tre giorni le notizie riguardanti la durata del contratto (contratto a
termine) o le giornate di lavoro previste dal contratto in corso (contratto a prestazioni), nonché le
retribuzioni corrisposte o dovute per le giornate di lavoro svolto prima dell'inizio della malattia o
della assenza per maternità: tali dati saranno comunicati con dichiarazione come da fac-simile
allegato.
4) Documentazione sanitaria. per quanto riguarda la documentazione che il lavoratore è tenuto a far
pervenire al datore di lavoro, si richiamano integralmente i criteri indicati nelle istruzioni - ed.
gennaio 1980 - e nella circolare - aprile 1980 - già citate inviate ai datori di lavoro - per l'attuazione
dell'art. 2 del DL n. 663, convertito con modificazioni nella legge n. 33 -.
5) Decorrenza e durata indennità di malattia. indennità giornaliera spetta dal quarto giorno
successivo a quello di inizio della malattia dichiarato dal lavoratore, semprechè la visita del medico
risulti effettuata nello stesso giorno di inizio o nel giorno immediatamente successivo: in caso
contrario, il quarto giorno si computa dal giorno precedente la data della visita ovvero, se manca
l'indicazione del giorno di inizio, dalla data della visita.
Se la certificazione di malattia è consegnata o perviene oltre il termine di due giorni previsto dall'art.
2 della legge n. 33 (per le attestazioni inviate per posta deve essere presa in considerazione la data in
cui risulta spedita la lettera) l'indennità non spetta per i giorni di ritardo.
Qualora la malattia si protragga oltre la prognosi indicata dal medico nella certificazione di denuncia
il lavoratore dovrà far pervenire il certificato di continuazione della malattia, entro lo stesso termine
di due giorni.
La certificazione di continuazione della malattia è valida anche per il giorno precedente quello del
rilascio, salvo che non sussistano dati obiettivi che escludano per tale giorno la sussistenza di uno
stato morboso.
L'indennità economica è dovuta per un massimo di 180 giornate all'anno.
6) Ricaduta nella malattia. la ricaduta nella stessa malattia o l'insorgenza di altra consequenziale, che
sia intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente, purchè espressamente
dichiarate dal medico sono considerate, a tutti gli effetti, continuazione di malattia.
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (4 di 6)17/05/2008 13.16.53
All.4, circ.119/1980
Ciò comporta che:
a. l'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia; se tuttavia, la
precedente malattia è stata di durata pari od inferiore a 3 giorni e la carenza non è stata
conseguentemente applicata per intero, la decorrenza indennità deve essere fissata previa
esclusione dei giorni di carenza rimasti inapplicati in occasione della precedente malattia;
b. i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini della determinazione
della percentuale di indennizzo, che deve essere stabilita tenendo conto della sommatoria dei
due episodi morbosi;
c. La retribuzione da prendere a base per il calcolo indennità giornaliera è la stessa presa a base
per il calcolo della indennità corrisposta per la precedente malattia.
7) Misura indennità giornaliera di malattia.
La misura indennità giornaliera di malattia è pari:
a. al 60% della retribuzione media globale giornaliera per tutti i giorni della durata della
malattia, comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali;
b. all'80% della retribuzione, come sopra descritta, dal 21 giorno in poi fino al limite di 180
giorni;
c. al 40% per i giorni non lavorativi della settimana, nel caso di assicurati che prestano la loro
attività per alcuni predeterminati giorni della settimana stessa. si precisa al riguardo che
qualora i giorni lavorativi, previsti nel contratto, cadano nei giorni festivi infrasettimanali e
nelle domeniche, la percentuale da calcolarsi per tali giorni è del 60% e dell'80% a seconda
della durata della malattia.
Nel caso di ricovero in ospedale tali misure percentuali di indennizzo sono ridotte a 2/5, salvo che
l'assicurato abbia anche un solo familiare a carico.
8) Determinazione della retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo
indennità economica.
La misura dell'indennità da corrispondersi si determina sulla media paga delle ultime cento
prestazioni giornaliere, soggette a contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ivi
comprendendo il rateo della 13 mensilità ed altre eventuali mensilità premi od emolumenti vari
soggetti a contributo sino ad un massimale di l. 80000 giornaliere.
Resta fermo che agli effetti della determinazione della misura della retribuzione giornaliera, l'importo
complessivo della retribuzione fissata dal contratto individuale di lavoro, anche se specifichi la
retribuzione per ogni prestazione recita o posa, va diviso per il numero dei giorni di durata del
contratto stesso.
9) Indennità giornaliera di maternità.
Per il diritto alle prestazioni economiche di maternità nei confronti delle lavoratrici dello spettacolo
deve risultare soddisfatto il requisito di 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1° gennaio
dell'anno precedente quello di inizio della astensione dal lavoro.
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (5 di 6)17/05/2008 13.16.53
All.4, circ.119/1980
La misura della indennità da corrispondere si determina sulla media delle ultime 100 giornate
retribuite come per la malattia (v. precedente punto 7).
Per quanto riguarda i periodi indennizzabili e la misura percentuale indennità di maternità, vige per le
lavoratrici dello spettacolo la normativa di carattere generale applicabile nei confronti delle
lavoratrici degli altri settori.
* * * * * * * * * * *
Si rammenta ai datori di lavoro dello spettacolo l'obbligo di annotare sul libretto personale di
iscrizione in possesso del lavoratore i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione
giornaliera corrisposta e dei contributi versati.
Si ricorda, inoltre, che per le indennità corrisposte all'assistito durante il periodo di mancato
versamento dei contributi, l'ente erogatore è tenuto a rivalersi, sulle imprese inadempienti, del costo
delle prestazioni riconosciute.
IL DIRIGENTE
http://www.mi.inps/Pensioni/P-temp/circ/80/c-d00119.htm (6 di 6)17/05/2008 13.16.53
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La Circolare INPS 124/2017 è il riferimento normativo per comprendere gli obblighi contributivi di malattia nel settore dello spettacolo, il D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e la legge n. 41/1986 (tabella G) disciplinano l'aliquota del 2,22% e l'ambito soggettivo di applicazione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare l'estensione dell'obbligo anche in caso di anticipazione della prestazione da parte del datore, il principio di automatismo per i lavoratori saltuari e a prestazione, e le eccezioni per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e i dipendenti a tempo indeterminato delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
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