Gestione Separata: Articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Jobs Act Autonomi). Nuove aliquote contributive. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti.
Quali sono le nuove aliquote contributive introdotte dalla Legge n. 81/2017 per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS e a chi si applicano esattamente?
Spiegato da FiscoAI
La Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Jobs Act Autonomi) ha introdotto un aumento dell'aliquota contributiva per specifiche categorie di lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS a partire dal 1° luglio 2017. L'aliquota totale passa da 32,72% a 33,23%, con l'aggiunta di uno 0,51% destinato al finanziamento della DIS-COLL (indennità di disoccupazione per collaboratori). Questa nuova aliquota si applica esclusivamente a soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e senza partita IVA, quali collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, sindaci, revisori di società, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Restano esclusi dall'aumento coloro che percepiscono compensi come componenti di commissioni, amministratori di enti locali, venditori porta a porta, rapporti occasionali autonomi e medici in formazione specialistica. L'onere contributivo rimane ripartito tra collaboratore (un terzo) e committente (due terzi). L'aliquota si applica sui redditi fino al massimale annuo di € 100.324,00 per l'anno 2017.
Per gli adempimenti procedurali, i versamenti relativi ai compensi corrisposti da luglio a settembre 2017 potevano essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza sanzioni, utilizzando il modello F24 con causale CXX. Le denunce Uniemens dovevano indicare le aliquote di competenza secondo la tabella fornita, con presentazione entro il 31 ottobre 2017 per i soli soggetti interessati.
Dal punto di vista contabile, il contributo aggiuntivo dello 0,51% è stato registrato nel nuovo conto CO.GE "PAR21116" denominato "Contributo aggiuntivo per la copertura da eventi di disoccupazione (DIS-COLL)", con manifestazione finanziaria in entrata nel conto PAR52010 in attesa di imputazione definitiva da parte della gestione amministrativa della Gestione Separata.
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Riferimento normativo
Gestione Separata: Articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Jobs Act Autonomi). Nuove aliquote contributive. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 28/07/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 122
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Gestione Separata: Articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Jobs
Act Autonomi). Nuove aliquote contributive. Istruzioni contabili e
variazione al piano dei conti.
SOMMARIO: L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento
della misura dell’ aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti
iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017.
1. Introduzione nuova aliquota contributiva
2. Soggetti interessati ed esclusi
3. Massimale annuo della base contributiva
4. Adempimenti procedurali e versamenti
5. Istruzioni contabili
1. Introduzione nuova aliquota contributiva
La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro
subordinato” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 - ha introdotto
importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune
tipologie di iscritti alla Gestione Separata.
In particolare, l’art. 7 – Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL – dispone che
“All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si
applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel
presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i
collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di
percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta
un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.
Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi
di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori,
iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta
un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:
- 32,00 per cento, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n.
92;
- 0,50 per cento, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il
finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli
assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così
come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);
- 0,22 per cento disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791,
articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Soggetti interessati ed esclusi
Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i
soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di
partita IVA e i cui compensi derivano da:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza
personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n.
917/1986);
- tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le
collaborazione occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i
compensi corrisposti come:
- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno
2006, all’articolo 1, comma 300).
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione
Separata dalle aziende Committenti, di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono
fissate come segue:
Codice Tipo rapporto . Soggetti senza altra Aliquote
copertura previdenziale
obbligatoria, non titolari di
pensione e di P.IVA
IVS Mal,mat, maternità dis- totale
anf coll
1A - AMMINISTRATORE DI SOCIETA, 32 0,5 0,22 0,51 33,23
1E ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O
SENZA PERSONALITA GIURIDICA
1B SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE 32 0,5 0,22 0,51 33,23
E ALTRI ENTI CON O SENZA
PERSONALITA GIURIDICA
1C REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE 32 0,5 0,22 0,51 33,23
E ALTRI ENTI CON O SENZA
PERSONALITA GIURIDICA
1D LIQUIDATORE DI SOCIETA' 32 0,5 0,22 0,51 33,23
02 COLLABORATORE DI GIORNALI, 32 0,5 0,22 0,51 33,23
RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
03 PARTECIPANTE A COLLEGI E 32 0,5 0,22 32,72
COMMISSIONI
04 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI 32 0,5 0,22 32,72
(D.M. 25.5.2001)
05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, 32 0,5 0,22 0,51 33,23
BORSA DI STUDIO EROGATA DA...
06 CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A 32 0,5 0,22 0,51 33,23
PROGETTO/PROGRAMMA DI
LAVORO/FASE)
07 VENDITORE PORTA A PORTA 32 0,5 0,22 32,72
09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI 32 0,5 0,22 32,72
(LEGGE 326/2003 ART. 44)
10 CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI
PENSIONE DI VECCHIAIA O
ULTRASESSANTACINQUENNI
11 COLLABORAZIONI COORDINATE E 32 0,5 0,22 0,51 33,23
CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.
12 RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 32 0,5 0,22 0,51 33,23
13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 32 0,5 0,22 32,72
2004 al 2015)
14 FORMAZIONE SPECIALISTICA 32 0,5 0,22 32,72
17 CONSULENTE PARLAMENTARE 32 0,5 0,22 0,51 33,23
18 COLLABORAZIONI COORDINATE E 32 0,5 0,22 0,51 33,23
CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015
Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella
misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.
3. Massimale annuo della base contributiva
Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti
alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2,
comma 18, della legge n. 335/1995 (per l’anno 2017 pari a € 100.324,00).
4. Adempimenti procedurali e versamenti
L’aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1
luglio 2017.
In applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata
con DM 7/10/1993, gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota dello 0,51
per cento possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da
parte di questa Direzione Generale delle istruzioni applicative ed operative.
- Versamento dei contributi. I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti
interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e
settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme
aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun
periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati
ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.
- Flusso Uniemens. Nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza,
così come illustrato nella tabella sopra riportata. La presentazione delle denunce dei soli
soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre
2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.
5. Istruzioni contabili
Con riferimento agli aspetti contabili, il contributo aggiuntivo dello 0,51%, di cui al paragrafo
1), sarà registrato in un conto CO.GE di nuova istituzione “PAR21116” avente la seguente
descrizione “Contributo aggiuntivo per la copertura da eventi di disoccupazione (DIS-COLL), ai
sensi dell’articolo 7 Legge n. 81 del 22 maggio 2017”.
Il versamento avverrà con modello F24, causale CXX, e darà luogo ad una manifestazione
finanziaria in entrata da registrarsi nel già esistente conto CO.GE PAR52010 “Riscossioni
contributi art.2, comma 26, legge 335/95”, in attesa di imputazione definitiva”.
La fase di ripartizione della riscossione, con l’attribuzione al nuovo conto PAR21116, sarà
eseguita dalla gestione amministrativa di competenza - gestione separata (GS).
Si allega la variazione al piano dei conti con il dettaglio del nuovo conto istituito.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La Circolare INPS 122/2017 riguarda l'applicazione dell'articolo 7 della Legge 81/2017 sulle aliquote contributive della Gestione Separata, interessando collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, sindaci e revisori iscritti in via esclusiva senza partita IVA. Commercialisti e aziende committenti devono gestire correttamente la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente, applicare il massimale di reddito annuo, e registrare contabilmente il nuovo contributo DIS-COLL nel conto PAR21116 utilizzando il modello F24 con causale CXX.
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