Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la Sicurezza “ENBAS”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale
Come devono versare i contributi per il finanziamento di ENBAS i datori di lavoro del settore Commercio, Terziario e Servizi, e quali sono le modalità operative previste dalla convenzione INPS-ENBAS?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 119/2017 disciplina il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell'Ente Nazionale Bilaterale per l'Ambiente e la Sicurezza (ENBAS), affidato dall'Ente all'INPS. I datori di lavoro del Commercio, Terziario, Distribuzioni e Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo devono versare questi contributi tramite il modello F24, utilizzando il codice causale "ENB1" attribuito dall'Agenzia delle Entrate. La compilazione del modulo richiede di indicare distintamente dai contributi previdenziali obbligatori: il codice della sede INPS competente, la matricola INPS aziendale, il periodo di riferimento in formato MM/AAAA, e l'importo nel campo "importi a debito versati". Gli importi versati con il codice ENB1 sono direttamente destinati dall'Agenzia delle Entrate al conto corrente di ENBAS, senza passare per l'INPS. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, ENBAS rimborsa all'INPS i costi del servizio di riscossione (euro 0,22 per ogni modello F24) e il costo delle righe utilizzate, con fatturazione differenziata tra la quota IVA esente (a carico dell'INPS) e quella soggetta a IVA (a carico di SISPI). La convenzione ha validità triennale e i rapporti relativi a eventuali restituzioni di somme rimangono direttamente tra ENBAS e i datori di lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità dell'INPS.
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Riferimento normativo
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la Sicurezza “ENBAS”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 21/07/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 119
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e L’Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la
Sicurezza “ENBAS”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale
SOMMARIO: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento di ENBAS tramite il mod. F24
In data 6 giugno 2017 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e L’Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la Sicurezza “ENBAS”, per
la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.
1. ENBAS affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento
dell’Ente Bilaterale di cui al CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale –
per i lavoratori del Commercio, Terziario, Distribuzioni e Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo,
sottoscritto in data 1° maggio 2017 tra, per la parte datoriale, E.R.S.A.F. – Ente di Ricerca
Scientifica ed Alta Formazione - e, per la parte sindacale, CEUQ – Confederazione Europea di
Unità dei Quadri. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il
codice causale “ENB1” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata
dall’INPS per conto di ENBAS
2. I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento dell’Ente
Bilaterale, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”
distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori, la causale “ENB1” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”,
in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa
sezione:
- nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS
dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e
l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere
valorizzata.
3. ENBAS provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta
attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno
trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle previste
dalla convenzione per adesione.
4. Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24,
saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di ENBAS.
5. E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e
l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in
parola. E’ esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione,
sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui
all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi e verso chicchessia. I rapporti
conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione
alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra ENBAS e i datori di
lavoro interessati.
6. ENBAS dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della
presente convenzione.
Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento dell’Ente Bilaterale e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato
fissato, a partire dal 1° gennaio 2017, con la determinazione presidenziale n. 55/2017 ed è
pari per la gestione di ogni singolo modello F24 ad euro 0,22, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA
per l’attività svolta da SISPI, ed euro 0,17 IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- D.P.R.
633/72, per l’attività effettuata dall’Istituto.
E’, altresì, dovuto all’Istituto il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1-
D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in
argomento.
7. Il pagamento delle somme dovute da ENBAS avverrà tramite bonifico bancario sul conto
corrente dell’Istituto indicato in convenzione.
I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla
società SISPI per la quota soggetta ad IVA.
La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione
centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun
adempimento.
8. La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La
richiesta di rinnovo da parte di ENBAS dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera
raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
9. La sede legale dell’Ente Bilaterale è in piazza del Popolo, 18 – 00187 Roma (RM).
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento
<ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore
“ENB1” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del
versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il
mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La Circolare INPS 119/2017 è il riferimento normativo per la riscossione dei contributi bilaterali tramite modello F24 con causale ENB1, disciplinando gli obblighi dei datori di lavoro nel settore Commercio e Terziario. Commercialisti e responsabili amministrativi devono conoscere le modalità di compilazione del modulo F24, la gestione della convenzione bilaterale, il trattamento contabile dei versamenti e le implicazioni sulla dichiarazione UniEmens, dove l'elemento ConvBilat deve essere valorizzato con il codice ENB1 e l'importo corrispondente al periodo di competenza.
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