Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 111/2017

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 10/07/2017 In vigore dal: 10/07/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative e i costi per la riscossione dei contributi associativi CONFUNISCO attraverso l'INPS?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 111/2017 disciplina la convenzione stipulata tra l'INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.). La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori, ma mantiene natura volontaria: l'INPS non è obbligato all'esazione coattiva e deve indicare chiaramente sull'avviso di pagamento l'importo della quota associativa e l'associazione destinataria. Le aziende ricevono un unico avviso che comprende sia i contributi obbligatori che quelli associativi.

La gestione delle deleghe avviene attraverso un portale telematico dedicato ("Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali") dove CONFUNISCO comunica i dati degli associati e le eventuali revoche. Le deleghe cartacee devono essere trasmesse alle strutture INPS territorialmente competenti con allegata copia del documento d'identità. In caso di deleghe multiple dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, è valida la prima pervenuta, salvo revoca espressa nella delega successiva.

I costi della riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 55/2017: € 2,54 per gestione nuove deleghe e emissione code line (una tantum annuale), € 2,32 per gestione revoca deleghe, € 0,21 per gestione singolo modello F24. Questi costi possono variare annualmente, e CONFUNISCO ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione di variazione.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno dalla sottoscrizione (31 maggio 2017) e richiede richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. L'INPS si riserva di sospendere o recedere unilateralmente in caso di irregolarità, conflitti di interessi, contestazioni sulla denominazione o perdita dei requisiti legali da parte di CONFUNISCO.

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Riferimento normativo

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 11/07/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 111 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. In data 31 maggio 2017tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) è stata stipulata una convenzione (All.1), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f.. Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione. Modalità di riscossione La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria della stessa. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa L’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi via Internet, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa. L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS. Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all’ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita. Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS procederà all’acquisizione della revoca stessa. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi: Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale ) € 2,54 Gestione revoca deleghe sindacali € 2,32 Gestione singolo modello F24 € 0,21 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. Clausola di salvaguardia L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione. Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), è in Salerno – Corso Garibaldi n. 23. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) si istituisce il seguente conto: GPN25188 – contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO). In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati: GPN35188 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO). GPN11188 – Debito v/Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per suo conto. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 111/2017 è il riferimento normativo per la gestione delle deleghe sindacali, la riscossione congiunta di contributi associativi e obbligatori, e i rapporti tra INPS e organizzazioni sindacali autonome. Commercialisti e aziende agricole devono conoscere le modalità di versamento, i costi di riscossione, la natura volontaria del contributo associativo e le procedure di revoca delle deleghe per una corretta gestione amministrativa e contabile dei rapporti con CONFUNISCO.

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