Convenzione tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative e i costi per la riscossione dei contributi associativi CONFUNISCO attraverso l'INPS?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 111/2017 disciplina la convenzione stipulata tra l'INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.). La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori, ma mantiene natura volontaria: l'INPS non è obbligato all'esazione coattiva e deve indicare chiaramente sull'avviso di pagamento l'importo della quota associativa e l'associazione destinataria. Le aziende ricevono un unico avviso che comprende sia i contributi obbligatori che quelli associativi.
La gestione delle deleghe avviene attraverso un portale telematico dedicato ("Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali") dove CONFUNISCO comunica i dati degli associati e le eventuali revoche. Le deleghe cartacee devono essere trasmesse alle strutture INPS territorialmente competenti con allegata copia del documento d'identità. In caso di deleghe multiple dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, è valida la prima pervenuta, salvo revoca espressa nella delega successiva.
I costi della riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 55/2017: € 2,54 per gestione nuove deleghe e emissione code line (una tantum annuale), € 2,32 per gestione revoca deleghe, € 0,21 per gestione singolo modello F24. Questi costi possono variare annualmente, e CONFUNISCO ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione di variazione.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno dalla sottoscrizione (31 maggio 2017) e richiede richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. L'INPS si riserva di sospendere o recedere unilateralmente in caso di irregolarità, conflitti di interessi, contestazioni sulla denominazione o perdita dei requisiti legali da parte di CONFUNISCO.
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Riferimento normativo
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 11/07/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 111
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi
(CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi
dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla
Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) dei contributi associativi
delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
In data 31 maggio 2017tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi
(CONFUNISCO) è stata stipulata una convenzione (All.1), ai sensi di quanto stabilito dall’art.
11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n.
182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e
dei p.c.c.f..
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi
obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai
contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria
della stessa.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS Direzione Centrale
Organizzazione e Sistemi Informativi via Internet, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura –
gestione deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe
ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che
hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a
loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le
corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del
documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di
Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta
all’ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente
pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe
acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe
cartacee ricevute.
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e
l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di
revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS procederà all’acquisizione
della revoca stessa.
Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle
aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) sono
stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione
code line (una tantum annuale ) € 2,54
Gestione revoca deleghe sindacali € 2,32
Gestione singolo modello F24 € 0,21
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Clausola di salvaguardia
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso
terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione
stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già
eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione,
che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare
all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice
presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano
contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale;
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a
danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione. L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei
mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione
cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la
necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di
rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale
documentazione a supporto.
Si comunica che la sede della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO),
è in Salerno – Corso Garibaldi n. 23.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi,
effettuate per conto della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) si
istituisce il seguente conto:
GPN25188 – contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e
compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione e Unione di
Sindacati Autonomi (CONFUNISCO).
In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati per completare le
operazioni contabili, come di seguito indicati:
GPN35188 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e
dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione e
Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO).
GPN11188 – Debito v/Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per
contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e
compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la
Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), saranno curati direttamente
dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali.
Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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La Circolare INPS 111/2017 è il riferimento normativo per la gestione delle deleghe sindacali, la riscossione congiunta di contributi associativi e obbligatori, e i rapporti tra INPS e organizzazioni sindacali autonome. Commercialisti e aziende agricole devono conoscere le modalità di versamento, i costi di riscossione, la natura volontaria del contributo associativo e le procedure di revoca delle deleghe per una corretta gestione amministrativa e contabile dei rapporti con CONFUNISCO.
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