Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge di Bilancio 2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 109/2017 disciplina un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 3.250 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. L'agevolazione si applica a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori, inclusi enti pubblici economici), con esclusione della pubblica amministrazione, e riguarda sia nuove assunzioni che trasformazioni di contratti, compresi i rapporti di apprendistato e part-time. Il beneficio è riservato a studenti assunti entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto, oppure periodi di apprendistato duale (per qualifica, diploma, specializzazione tecnica superiore o alta formazione). La durata dell'esonero è di trentasei mesi a partire dalla data di assunzione, con un limite massimo mensile di 270,83 euro. Per accedere al beneficio, il datore di lavoro deve presentare una richiesta preliminare attraverso la procedura telematica "308-2016" sul portale INPS, indicando i dati del lavoratore e della retribuzione; successivamente, entro dieci giorni dall'accoglimento della prenotazione, deve confermare l'avvenuta stipula del contratto. L'esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi (come "Occupazione sud" e "Occupazione giovani"), ma è compatibile con incentivi di natura economica (come quello per lavoratori disabili). Sono esclusi dall'agevolazione i contributi INAIL, i fondi di solidarietà e le contribuzioni non previdenziali; inoltre, l'incentivo non spetta se ricorrono violazioni del diritto di precedenza, sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, o assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro correlati.
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Riferimento normativo
Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 10/07/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 109
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso
degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti,
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 -
310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella
misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo
indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e
2018. Detta riduzione opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di
assunzione del lavoratore. Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto
fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti
previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
INDICE
Premessa
1. Natura dell’esonero contributivo.
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
3. Rapporti di lavoro incentivati.
4. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
6. Contratto di somministrazione.
7. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione.
8. Assetto e misura dell’incentivo.
9. Modalità di riconoscimento dell’incentivo.
10. Modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione
dell’incentivo.
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di
esposizione dei dati relativi all’esonero.
12. Istruzioni contabili.
Premessa
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 -310, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito, anche “Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto un
esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle
nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato,
effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro
normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta
rispetto a quella ordinaria, nonché i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore
agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi
dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di
lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi
erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei
percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
30 per cento del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei
crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi
universitari.
Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate
entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il
medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore
o periodi di apprendistato in alta formazione.
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo
di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1°
gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla
data di assunzione o trasformazione.
L’esonero contributivo in argomento è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma
309 dell’articolo 1 della legge 232/2016, pari a:
- 7,4 milioni di euro per l’anno 2017;
- 40,8 milioni di euro per l’anno 2018;
- 86,9 milioni di euro per l’anno 2019;
- 84 milioni di euro per l’anno 2020;
- 50,7 milioni di euro per l’anno 2021;
- 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.
1. Natura dell’esonero contributivo.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dai commi 308 e seguenti della
Legge di Bilancio 2017 è rivolto all’assunzione, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di
studio, di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta
formazione. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.
In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca
una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come
intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che
operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in
qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di
discrezionalità amministrativa.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a
favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si
ritiene, conseguentemente, che la disciplina del predetto incentivo non sia sussumibile tra
quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti
concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione,
individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165/2001.
Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:
a) datori di lavoro imprenditori. Come è noto, l’art. 2082 del codice civile definisce
imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni e servizi. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che
l’attività economico-produttiva che caratterizza l’impresa deve avere la finalità di produrre
entrate superiori rispetto ai costi di produzione; a tal fine, è sufficiente, ai fini dell’economicità
dell’attività, l’idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi
prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire
tendenzialmente il pareggio di bilancio (Cass., SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353).
Rientrano tra i datori di lavoro di cui all’art. 1, co. 308, della legge n. 232/2016 anche gli enti
pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica
di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod.
civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo
settore. Per una disamina sugli enti pubblici economici definibili imprese ai sensi dell’art. 2082
del cod. civ. si rinvia alla circolare n. 40 del 20 febbraio 1996. Si rammenta, inoltre, che i
predetti enti pubblici economici sono stati ammessi a fruire degli incentivi all’occupazione
disciplinati, rispettivamente, dall’art. 8, co. 9, legge n. 407/1990 e dagli artt. 8, co. 2, e 4 e 25,
co. 9, della legge n. 223/91, proprio in ragione della natura imprenditoriale ex art. 2082 cod.
civ. dell’attività svolta (cfr. circ. n. 25/1991 e n. 268/1998), nonché a fruire dell’esonero
triennale e biennale previsti per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli
anni 2015 e 2016 (cfr. circ. n. 17/2015 e n. 57/2016). Sono altresì da ricomprendere tra i
datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo ex art. 1, comma 308, legge n.
232/2016, anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione
(trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del
capitale;
b) datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività
imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o
sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..
In forza di quanto esposto, hanno, più precisamente, diritto al riconoscimento del beneficio in
oggetto:
1. gli enti pubblici economici;
2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti
pubblici economici;
3. gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di
persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei
requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. i consorzi di bonifica;
7. i consorzi industriali;
8. gli enti morali;
9. gli enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati
nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative
federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi
nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle
province autonome;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni – e, pertanto, non possono fruire
dell’esonero in oggetto - le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse
strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di
organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.
Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB e le ex IPAB trasformate in
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) a seguito del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza in ASP in presenza di determinati requisiti.
Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano,
infine, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono
qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di
Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non
economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n.1733 del
5/03/1996 e n. 5054 dell’11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010).
3. Rapporti di lavoro incentivati.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove
assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di
regime di part-time, con l’eccezione dei contratti:
a) riguardanti gli operai agricoli;
b) di lavoro domestico.
Considerata la ratio della legge n. 232/2016, consistente nella volontà di incentivare
l’adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro, della tipologia contrattuale per sua natura
caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto a tempo indeterminato - si ritiene
che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro
intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 13-18 del d.lgs. n. 81/2015, ancorché stipulato a
tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove
preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità
(la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una
forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di
natura discontinua (“prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente … anche in
periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”, art. 13, comma 1,
d.lgs. n. 81/2015), tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è
soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il
medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento
giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari“, art. 13, comma 3, d.lgs. n. 81/2015).
Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’ an e nel quantum, è soggetto
alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (“il lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa”, art. 13,
comma 1, d.lgs. n. 81/2015).
L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di
lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
La suddetta agevolazione spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a
scopo di somministrazione, sulla base delle modalità indicate al successivo paragrafo 6.
4. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
Come è noto, l’esonero spetta, a domanda, a coloro che assumono a tempo indeterminato,
entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il
medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30 per
cento di uno dei seguenti parametri alternativi:
a) le ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
b) il monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi IeFP erogati ai
sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS di
cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
d) il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi
universitari.
Ai fini della corretta individuazione dei soggetti con i quali instaurare il rapporto di lavoro
agevolato, si precisa che l’alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in aula o in
azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing,
testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all’azienda
etc.) e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.
L’attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche,
secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità
dell’impresa formativa simulata, ossia attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale
animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento
ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina).
In considerazione della circostanza che il sopra citato art. 1, comma 33, della legge n.
107/2015 (c.d. “buona scuola”) espressamente prevede che, al fine di incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel
secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una
durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, sono ammessi all’agevolazione i datori di
lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano
stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno
al 30% del monte ore previsto, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei
licei.
Anche per i giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
nell’anno 2017, ancorché questi non siano soggetti all’obbligo di cui all’art. 1, comma 33, della
legge n. 107/2015 - la norma, infatti, prevede che le disposizioni si applichino a partire dalle
classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della medesima legge -, ai fini del calcolo del monte ore di alternanza necessario per
beneficiare dell’esonero contributivo devono essere considerate 120 ore in caso di frequenza di
percorsi di istruzione tecnica o professionale e 60 ore in caso di frequenza di percorsi liceali.
Come già chiarito in premessa, la percentuale del 30% del monte ore si riferisce anche a
percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) definiti dalle Regioni ai sensi del d.lgs.
n. 226/2005, per i quali, ai sensi dell’art. 17, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio
di almeno 990 ore annue; analogamente, la medesima percentuale si riferisce ai percorsi
previsti con riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS) dal DPCM 25.01.2008 che, in
generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di
almeno 600 ore di tirocinio, nonché alle attività di alternanza previste nei corsi universitari. Al
riguardo, fermo restando il rispetto dell’autonomia universitaria, si fa presente, a titolo
meramente esemplificativo, che l’alternanza scuola-lavoro nell’ambito di un percorso
universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di
orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle
attività di terza missione dell’università, in ottemperanza ai parametri forniti dall’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).
L’esonero si applica, inoltre, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, sempre
entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il
medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e
ricerca.
Come espressamente previsto dall’art. 41, co. 3, del d.lgs. n. 81/2015, l’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano
organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione
e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo
delle qualificazioni.
Più specificamente, si sottolinea, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 81/2015,
l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con
l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano
nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Lo scopo di tale rapporto è quello di
avviare i giovani in età compresa tra i quindici ed i venticinque anni verso il conseguimento di
una qualifica o di un diploma professionale.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può essere superiore a tre anni o, nel caso di diploma professionale
quadriennale, a quattro anni.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore di durata non superiore a
quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione
secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria
superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti
regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica superiore.
Tale tipologia contrattuale, di durata non superiore a due anni, può, inoltre, essere utilizzata
per l’assunzione di giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con
l'esame di Stato, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87.
La regolamentazione dei profili formativi del rapporto è rimessa alle Regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano; in assenza di regolamentazione regionale l’attivazione
dell’apprendistato è rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ne disciplina
l’esercizio con propri decreti. Sul punto, si rinvia al D.M. del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 12 ottobre 2015, con il quale sono stati definiti gli standard formativi e i criteri
generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica ed il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione
tecnica superiore, nonché per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Con particolare riferimento a quest’ultima tipologia di apprendistato, si sottolinea che la
stessa, in forza di quanto previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 81/2015, è applicabile sia nel
settore privato che in quello pubblico e si rivolge ai giovani di età compresa tra i diciotto e i
ventinove anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito
del corso annuale integrativo.
Tale contratto ed è finalizzato:
a) al conseguimento di un titolo di studio universitario e dell’alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca;
b) ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
c) ad attività di ricerca;
d) al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La regolamentazione e la durata del contratto di alta formazione e ricerca sono rimesse alle
Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla
formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la
promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del
trasferimento tecnologico.
In caso di assenza di norme regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o
ricerca è disciplinata da quanto previsto dal D.M. 12 ottobre 2015 sopra citato. Sono, inoltre,
fatte salve - fino alla regolamentazione regionale - le convenzioni stipulate dai datori di lavoro
o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni
formative o di ricerca.
Con riferimento all’ultima tipologia di apprendistato illustrata (apprendistato di alta formazione
e ricerca), si precisa che l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente
incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal
completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di
studio.
5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato,
dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo previsti dall’articolo 31 del
decreto legislativo n. 150 del 2015, e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di
lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti
dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, l’esonero contributivo, di cui si tratta,
non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante
contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione
al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1,
lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto
stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del
lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla
assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in
essere;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di
lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da
impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma
1, lettera c);
3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di
lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro
che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della
sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica
anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore
somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia
cessato – a causa di un licenziamento - un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero
una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il datore di lavoro
(agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione che presuppone l’invio in missione
presso il medesimo utilizzatore non può fruire dell’esonero contributivo triennale (art. 31,
comma 1, lettera d);
4) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i
periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).
Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla
fruizione degli incentivi, si ricorda quanto da ultimo stabilito dalla lettera a), dell’articolo 31,
comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, in base al quale l’incentivo all’assunzione non
spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto
all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
Al riguardo, si sottolinea che l’intento legislativo di promuovere la massima espansione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato perseguito con la norma in oggetto, la quale
testualmente prevede il fine di promuovere forme di occupazione stabile, fa sì che le
disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2017 acquisiscano una natura speciale ed, in
quanto tali, prevalgono sul principio generale sancito, da ultimo, dall’art. 31, comma 1, lett. a)
del decreto legislativo n.150/2015.
Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente
circolare, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 308 e seguenti
della Legge di Bilancio 2017 a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni
costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di
lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di
Bilancio 2017 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto - da ultimo -
dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015, assuma a tempo indeterminato e con le
medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o
più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di
trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato,
qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 il
datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo
aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990,
entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto
dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo
indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al
rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, commi
1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
6. Contratto di somministrazione.
Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione,
dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo
compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015, l’esonero contributivo di cui alla norma qui
analizzata spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,
ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato
ovvero in apprendistato.
Con particolare riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia e somministrati ad un
utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall’apprendistato, si fa presente che
l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale - ed
entro sei mesi dal conseguimento del titolo - il rapporto a tempo indeterminato venga
instaurato con la medesima agenzia di somministrazione ma anche nel caso in cui l’ex
utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha
precedentemente erogato la formazione.
L’agevolazione, nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, spetta per la durata
complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di
assegnazione.
In applicazione del principio di cumulo stabilito dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo n.
150/2015, l’esonero contributivo in oggetto opera in forma unitaria nei periodi in cui il
lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato
a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel
rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo introdotto dall’art. 1, comma 308, della Legge
di Bilancio 2017.
7. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione.
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 non è cumulabile con
altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse,
il predetto esonero contributivo non è cumulabile con:
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre
dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi
ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4,
commi 8-11, della legge n. 92/2012;
- l’incentivo “Occupazione sud” di cui al decreto direttoriale n. 367/2016 e successive
rettifiche;
- l’incentivo “Occupazione giovani” di cui al decreto direttoriale n. 394/2016 e successive
rettifiche.
L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica,
fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999,
come modificato dall’art. 10 del d.lgs. n. 151/2015. Al riguardo, a differenza dell’esonero
contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dall’art. 13 della
legge 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale;
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-
bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, comma 3,
del decreto legislativo 150/2015 (cfr. circ. n. 194/2015), al 20% dell’indennità che sarebbe
spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al
riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione
dell’incentivo disciplinato dalla L.92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria
sugli aiuti cd. “de minimis”.
8. Assetto e misura dell’incentivo.
L’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
- come espressamente previsto dal comma 308 della legge n. 232/2016, dei premi e i
contributi dovuti all’INAIL;
- del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della
legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata
dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo
n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di
Bolzano di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento.
Pertanto, come già chiarito con riferimento all’esonero triennale previsto dalla legge di Stabilità
2015, con riferimento all’esonero biennale previsto dalla legge di Stabilità 2016 e con
riferimento agli incentivi “Occupazione sud” ed “Occupazione giovani”, si precisa che non sono
soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di
natura obbligatoria:
il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29,
della legge n. 190/2014;
il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile -
al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art.
118 della legge n. 388/2000;
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14,
del d.lgs. n. 182/1997;
il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del
d.lgs. n. 166/1997.
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982
destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto
all’applicazione dell’esonero contributivo triennale. Al riguardo, si sottolinea che il successivo
comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento
della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento
contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo
aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota
annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura
pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale
annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 opera sulla
contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui
all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto
ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della
Qu.I.R. - l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni
che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla
data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di
assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il
differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
L’esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può
comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo
fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83
(€ 3.250,00/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia
va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per
ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di
esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima
pari a euro 3.250,00 su base annua.
9. Modalità di riconoscimento dell’incentivo.
I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta
attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Istituto
all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul
sito internet www.inps.it.
In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione, dovranno
inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda preliminare di ammissione
all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata[1];
la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.
A seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del
modulo telematico, salve le precisazioni contenute nel presente paragrafo, l’INPS:
calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
verificherà la disponibilità residua della risorsa;
in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo
agevolabile, informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione
all’interno del medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di
lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza
preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di
fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30
giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà
automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di
efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per
accedere all’incentivo – entro dieci giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione,
visualizzabile in calce all’istanza inviata – avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza -
l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma
della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del predetto termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda
definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione
delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare
successivamente un’altra domanda.
A seguito della conferma della richiesta, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali,
effettuerà i necessari controlli in ordine alla sussistenza delle comunicazioni obbligatorie e
provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente. Il
datore di lavoro la cui istanza telematica di conferma verrà accolta riceverà l’indicazione –
all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza – della misura massima complessiva
dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in trentasei quote mensili, ferma restando la
permanenza del rapporto di lavoro.
L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà
definitiva ammissione al beneficio.
Si precisa che, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le procedure informatiche, all’atto
dell’elaborazione dell’istanza telematica, calcoleranno l’importo del beneficio in base alla
contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del
5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel
corso del periodo di incentivo. Si ribadisce, al riguardo, che l’importo massimo dell’incentivo
riconoscibile per ogni rapporto di lavoro non può superare l’ammontare annuo di 3.250,00
euro.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, al fine di gestire le ipotesi di variazione in
aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di
assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno –, le procedure
telematiche accantoneranno in via prudenziale un importo già parametrato alla ipotetica
retribuzione relativa ad un rapporto con orario a tempo pieno. Ciò premesso, sarà onere del
datore di lavoro indicare la retribuzione relativa alla percentuale oraria sussistente al momento
dell’instaurazione del rapporto e, successivamente, fruire mensilmente degli importi
effettivamente spettanti, a prescindere da quanto autorizzato in eccesso dalle procedure.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno
e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare
l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire
dell’importo calcolato, parametrandolo alle 36 mensilità ed avendo cura di non imputare
l’agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.
Fatte salve le successive precisazioni, l’esonero sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico
di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma
309, valutata anche in via prospettica, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
Sul punto, si rende noto che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del
modulo telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo
all’inoltro ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
Al riguardo, si fa presente che il modulo di prenotazione delle istanze verrà reso disponibile sul
portale internet dell’Istituto in data 11.07.2017.
Pertanto, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno
precedente il rilascio del modulo telematico (10 luglio 2017),- pervenute nei 15 giorni
successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell’incentivo - saranno elaborate secondo
l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del
modulo telematico (11 luglio 2017) saranno elaborate secondo il criterio rappresentato
dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze di prenotazione risulteranno
ricevute dall’Inps - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di
annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il
contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di
inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per
l’elaborazione varrà il criterio rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della
richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.
10. Modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione dell’incentivo.
ll controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto
all’assunzione agevolata in oggetto sarà svolto in via ispettiva, avvalendosi anche delle
informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.
Si precisa, al riguardo, che costituiscono elementi probanti dell’attività di alternanza scuola
lavoro i seguenti elementi:
la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del
tirocinio;
il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio;
il foglio presenze dello studente in impresa;
la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo
svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione
e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di
alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.
Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di
apprendistato in alta formazione, costituiscono elementi probanti dello svolgimento
dell’apprendistato duale:
il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa;
il contratto di apprendistato;
il piano formativo individuale;
il dossier individuale dell’apprendista;
la dichiarazione dell’istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del
titolo da parte del giovane.
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei
dati relativi all’esonero.
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i
lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare,
nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BASL” avente il
significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della Legge 11
dicembre 2016, n. 232”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero
contributivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2017. Si sottolinea che
la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi
UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice “L470” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo
unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”;
con il codice “L471” avente il significato di “arretrati
gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017 esonero contributivo articolo unico,
commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima
mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e
comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di durata del rapporto di
lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di
esposizione in UniEmens.
L’esposizione dell’agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve
avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
<AltreACredito> i seguenti elementi:
<CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L709” avente il significato di
“conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n.
232/2016”;
<ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da
recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M316” avente
il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti,
legge n. 232/2016”;
nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini
della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
12. Istruzioni contabili.
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo, oggetto della presente circolare,
riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in
apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 308 e
seguenti della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il cui onere è posto a carico dello Stato, si
istituisce il conto GAW37168 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri
sociali ed altre agevolazioni contributive).
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM, andranno
contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite
nel precedente paragrafo 11). In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel
flusso UniEmens e riportate nel DM2013 “virtuale” ai codici:
“L470”, “L471” e “L709”.
Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai
datori di lavoro, valorizzate nel flusso UniEmens e riportate nel DM2013 “virtuale” al codice
“M316”, si istituisce il conto GAW24168.
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
Si riportano nell’allegato 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si precisa che, ai fini dell’indicazione della retribuzione media mensile, è corretto tener
conto dei ratei delle mensilità aggiuntive. Ai fini di una corretta imputazione delle risorse,
inoltre, con riferimento all’aliquota contributiva datoriale, è corretto indicare le sole
contribuzioni oggetto di esonero.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
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L'esonero contributivo della Legge 232/2016 è uno strumento fondamentale per incentivare l'occupazione stabile e riguarda la riduzione dei contributi previdenziali datoriali, escludendo i premi INAIL e i fondi di solidarietà. Commercialisti e responsabili risorse umane devono verificare i requisiti di alternanza scuola-lavoro, apprendistato duale, diritti di precedenza e assenza di sospensioni dal lavoro, nonché gestire correttamente l'esposizione dell'incentivo nei flussi UniEmens con i codici L470, L471 e L709, rispettando il massimale annuo di 3.250 euro e le modalità di conguaglio sulle denunce contributive.
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