Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.
Quali sono i limiti economici e temporali per le prestazioni di lavoro occasionale secondo la Circolare INPS 107/2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 107/2017 disciplina il lavoro occasionale attraverso due strumenti: il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale. I limiti economici annuali sono fissati a 5.000 euro per ciascun prestatore (considerando tutti gli utilizzatori), 5.000 euro per ciascun utilizzatore (considerando tutti i prestatori), e 2.500 euro per prestazioni dello stesso prestatore verso il medesimo utilizzatore. Per quanto riguarda la durata, è previsto un limite massimo di 280 ore annue per prestatore, salvo diversa disciplina nel settore agricolo dove il limite è calcolato in base alla retribuzione oraria contrattuale.
Il Libretto Famiglia è riservato alle persone fisiche non esercenti attività professionale o d'impresa, per lavori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato, con titoli di 10 euro utilizzabili per prestazioni fino a un'ora. Il Contratto di Prestazione Occasionale è destinato a professionisti, autonomi, imprenditori (con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato), enti privati e pubbliche amministrazioni, con compenso minimo di 9 euro orari e minimo giornaliero di 36 euro.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da tassazione IRPEF e non incidono sullo stato di disoccupato. L'INPS provvede all'erogazione entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, previa registrazione preventiva di utilizzatori e prestatori sulla piattaforma telematica dedicata.
Le violazioni dei limiti economici o temporali comportano la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. La mancata comunicazione preventiva all'INPS espone a sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera irregolare.
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Riferimento normativo
Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 05/07/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 107
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017,
n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96.
Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.
SOMMARIO: 1. Quadro normativo
2. Le prestazioni di lavoro occasionali
3. Le assicurazioni sociali obbligatorie
4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori
5. Libretto Famiglia
5.1 Regime generale
5.2 Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia
6. Contratto di Prestazione Occasionale
6.1 Regime generale
6.2 Limiti all’utilizzo
6.3 Comunicazioni dell’utilizzatore del Contratto di Prestazione
occasionale
6.4 Il regime per le Pubbliche Amministrazioni
6.5 Il regime per l’agricoltura
7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni
10. Il bonus baby sitting e gestione dell’utilizzo buoni di lavoro accessorio
1. Quadro normativo.
L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla
Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato
compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.
La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni
di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il
Libretto Famiglia (di seguito, anche “LF”) e il Contratto di prestazione occasionale (di seguito,
anche “Cpo”) . Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse
categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della
prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale
obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso
l’Istituto.
2. Le prestazioni di lavoro occasionali.
Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54-bis, del citato d.l. n. 50/2017, per
prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel
rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma - Libretto
Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti
all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a);
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo
utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi,
premi assicurativi e costi di gestione.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla
totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del
suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso
l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che
costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere
sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a
ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.
Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera
b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei
lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione
(REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e
destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese
le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove
prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.
Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell’art. 54-bis, del decreto legge in oggetto,
i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono
computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche.
E’, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco
dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra
il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis
(vedi paragrafo 6.5).
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali
l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore,
entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto
previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma
3).
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. In particolare, l’Istituto provvede a
conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese
nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul
conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di
successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari,
attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici
territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è
supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso
l’accesso al sito internet dell’Istituto - www.inps.it - al seguente servizio: Prestazioni
Occasionali.
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori (v. par. 4), nonché
di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa (v. par. 5.2 e 6.3) possono essere
svolti:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma
telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID –
Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente
(utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di
comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario
che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID –
Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere
altresì svolte:
1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
2. dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti
servizi:
- registrazione del prestatore;
- tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e
del prestatore.
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività di intermediari e
patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.
3. Le assicurazioni sociali obbligatorie.
Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico
dell’utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate, con riguardo al Libretto
Famiglia (par. 5.1) e al Contratto di prestazione occasionale (par. 6.1).
L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla
posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei
confronti del prestatore medesimo.
Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo
rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità concordate fra l’INPS e l’INAIL.
4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando
l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al
seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto
Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di
prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:
- per le Pubbliche Amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative
necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale,
libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15
del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso
pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o
cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore
medesimo.
Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di
prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto, bensì costituiscono il compenso per la
prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del
prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell’Istituto, delle attestazioni
previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell’Istituto (es. mod. SR163, ecc.).
Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l’Istituto non ha
contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente
effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è tenuto a porre
particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all’Iban del proprio conto corrente o
della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report
esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di
Iban presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche
rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta
di credito dotata di Iban, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione
delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall’Istituto.
In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’INPS è esente da ogni forma di
responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.
In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvede ad erogare il compenso mediante
bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal
caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a
carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al
prestatore.
Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la
disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa
esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.
Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il
proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della
disponibilità del bonifico domiciliato.
5. Libretto Famiglia.
5.1 Regime generale.
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto
le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di
lavoro occasionali rese in suo favore per:
a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00
euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore
nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e
dell’erogazione del compenso al prestatore.
5.2. Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese
successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma
telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è
tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della
prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della
prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del
rapporto.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la
procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in
una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 - titolare di pensione
di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di
venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150; percettore di di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la
prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal
REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della
predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo
svolgimento della prestazione di lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della
comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione
di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell’avvenuta
comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di
svolgimento.
6. Contratto di prestazione occasionale.
6.1. Regime generale.
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore
acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta
entità.
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti
economici di cui al comma 1 dell’articolo 54-bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di
seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni
ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica
amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito
dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso
giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro
ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa
giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è
liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione
oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97
(INPS ivs), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della
prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura
dell’1,0 %.
Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi
ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.
6.2. Limiti all’utilizzo.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli
generali già descritti al paragrafo 2.
In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori
di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo
indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori
e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte
dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese
antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se
la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della
media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016
(ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le
regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione
contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero
rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.
In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di
qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono
computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto,
rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9
del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario
effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato
d.lgs n. 81/2015.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i
periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il
requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito
dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà
autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di
escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave
e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03,
4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5.
6.3. Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale,
salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del
suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli
obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione
lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di
contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la
procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in
una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 - titolare di pensione
di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di
venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente
vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del
reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita
dichiarazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa,
laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del
prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre
avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò
avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo
svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di
svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della
prestazione, l’INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito
del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del
lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli
oneri gestionali.
Allo scopo di favorire l’approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la
piattaforma telematica INPS supporta:
a) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message
service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo
svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;
b) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message
service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione
trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal
caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa
effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a
quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica
INPS, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto
all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
c) la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della
prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera
medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato
l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la
trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto
svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del
terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la
conferma non è più disponibile.
Si evidenzia che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in
essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in
procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla
revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che
risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte
dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.
6.4. Il regime per le pubbliche amministrazioni.
Le Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei
vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e
fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017
(cfr. par. 9), del citato articolo 54-bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di
disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di
volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione
occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
6.5. Il regime per l’agricoltura.
Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il
comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale
esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti
categorie:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso
l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che
costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere
sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative
del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli
Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono
previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più
precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai
agricoli e florovivaisti) è la seguente:
- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la
remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione
lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive
è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria
sopra indicata.
Sempre allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione
occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività
lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica
comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione
lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione
lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di
contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni
consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la
procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di
svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata
complessiva della predetta prestazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa,
laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del
prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la
prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi
della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga
entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale
originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni
consecutivi).
Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale
originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede ad integrare il
compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a
valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le
somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a
cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale
dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del
compenso entro il 15.11.2017).
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività della
dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno resi disponibili entro
il mese di settembre 2017.
7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori.
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF
o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il
versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore,
l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad
assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati
identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di
Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:
- per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA” ;
- per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando
la causale “CLOC”.
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. E’ esclusa la facoltà
di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP;
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito,
gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal
servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle
credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID -
Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile
entro il mese di luglio 2017.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni
occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di
versamento.
Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni
versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto Famiglia.
Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata
dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di
prestazione occasionale.
La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura
prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell’acquisizione
della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica
INPS. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a
buon fine, l’importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell’utilizzatore.
8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori.
Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore riceverà notifica dell’avvenuto
inserimento in procedura della comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione
lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short
message service (SMS) o MyINPS.
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore
potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori,
della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione
utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:
1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della
registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato
con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo
svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente
a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso
da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si
rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio
postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si
raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio
domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della
disponibilità del bonifico domiciliato.
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni.
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi
di cui al comma 1, lettera c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un
singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della
prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in
un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il
suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c),
e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto
collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da
effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a
euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la
violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Il bonus baby sitting e la gestione dell’utilizzo dei buoni lavoro accessorio.
Come reso noto con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l’Istituto continuerà ad emettere i
voucher baby sitting di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, fino al 31/12
del corrente anno mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno
2015.
Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità
previste per il “Libretto Famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente
emanate.
Come reso noto dall’Istituto con messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266 del 21 marzo
2017, resta ferma l’utilizzabilità, entro il 31/12/2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al
d.lgs n. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 25 del 2017.
Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 107/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare INPS 107/2017 è il riferimento normativo per chi gestisce prestazioni di lavoro occasionale, limiti di compenso annuale, Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare i vincoli economici (5.000 euro per prestatore, 2.500 euro per utilizzatore), i limiti orari (280 ore annue), la contribuzione INPS alla Gestione Separata (33% nel CPO), i premi INAIL (3,5% nel CPO) e le modalità di comunicazione preventiva tramite piattaforma telematica, nonché per evitare la trasformazione automatica in rapporto subordinato a tempo indeterminato.
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