Modello F23 - Istituzione di un codice ente identificativo del Servizio Fitosanitario del Dipartimento regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana e del codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria – Legge 24 novembre 1981, n. 689
Quali sono i codici ente e tributo istituiti per il versamento delle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria della Regione Siciliana?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 34/E del 2014 istituisce specifici codici identificativi per consentire il versamento delle sanzioni amministrative irrogate dal Servizio Fitosanitario della Regione Siciliana. Il codice ente "JAE" identifica il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio Fitosanitario e deve essere inserito nel campo 6 del modello F23, insieme al codice territoriale della provincia competente nel formato "00XX" (dove XX è la sigla automobilistica). Questo sistema di codificazione è stato necessario per dare attuazione al decreto legislativo n. 214/2005 in materia fitosanitaria, che attribuisce ai Servizi Fitosanitari Regionali la competenza di accertare e sanzionare le violazioni normative. Il codice tributo "JAET" denominato "Sanzioni amministrative per violazioni in materia fitosanitaria" consente il versamento tramite F23 delle somme dovute, che devono confluire nei bilanci regionali e essere destinate esclusivamente al potenziamento delle attività fitosanitarie, come previsto dalla legge n. 689/1981.
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Riferimento normativo
Modello F23 - Istituzione di un codice ente identificativo del Servizio Fitosanitario del Dipartimento regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana e del codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria – Legge 24 novembre 1981, n. 689
Testo normativo
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Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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RISOLUZIONE N. 34/E
Roma, 28 marzo 2014
OGGETTO: Modello F23 - Istituzione di un codice ente identificativo del Servizio
Fitosanitario del Dipartimento regionale dell’Agricoltura della Regione
Siciliana e del codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative
in materia fitosanitaria – Legge 24 novembre 1981, n. 689
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, detta disposizioni in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le
importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali, in attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali.
In particolare, l’articolo 50 del decreto legislativo n. 214 del 2005, nel disciplinare le
competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali, attribuisce ai medesimi lo svolgimento
dell’attività di accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria.
Inoltre, l’articolo 54, comma 27, del citato decreto legislativo, come sostituito
dall’articolo 39, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, dispone che
“Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari
regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci
dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei
Servizi fitosanitari”.
Con decreto dirigenziale n. 1748 del 27 giugno 2011 la Regione Siciliana, nel
recepire il predetto decreto legislativo n. 214 del 2005, ha disposto la riorganizzazione del
Servizio Fitosanitario Regionale.
Inoltre, a seguito del previsto vincolo di destinazione delle sanzioni, la Ragioneria
Generale della Regione Siciliana, con decreto n. 2312 del 12 novembre 2012, ha
ridenominato e articolato il capitolo di bilancio 1801 - articolo 2 “Multe ammende e
sanzioni amministrative in materia fitosanitaria”, nel quale dovranno affluire le somme
derivanti dalle sanzioni previste dalla normativa vigente.
A tal fine, la Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale
e della Pesca - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio Fitosanitario ha chiesto
l’attribuzione di un codice ente e l’istituzione di un codice tributo per il versamento delle
sanzioni inflitte ai sensi della legge n. 689 del 1981.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire l’esatta individuazione del suddetto ente, si
istituisce il codice ente “JAE” denominato “Regione Siciliana – Assessorato
dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca - Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura – Servizio Fitosanitario” da inserire nel campo 6 “codice ufficio o ente”
del modello di versamento F23, unitamente all’indicazione, nel campo 7 “codice
territoriale”, del codice della provincia di appartenenza dell’ufficio competente
territorialmente, nel formato “00XX”, dove “XX” corrisponde alla sigla automobilistica
della Provincia.
Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle suddette sanzioni si
istituisce il seguente codice tributo:
“JAET” denominato “Regione Siciliana - Sanzioni amministrative per violazioni in
materia fitosanitaria”.
I codici identificativi delle province sono reperibili nella “Tabella Province”
pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
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La normativa riguarda il versamento di sanzioni amministrative secondo la legge 689/1981, disciplinata dal decreto legislativo 214/2005 in materia fitosanitaria. Commercialisti e consulenti che assistono aziende agricole devono conoscere i codici F23 (ente "JAE" e tributo "JAET") per gestire correttamente i versamenti delle sanzioni fitosanitarie irrogate dalla Regione Siciliana, nonché le regole sulla destinazione vincolata dei proventi alle attività di controllo fitosanitario.
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