Interpello - 3° Reggimento di …Riparazione elicotteri e “veicoli antincendio” al di fuori dell’area aeroportuale. Articolo 9 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istanza presentata il 18 maggio 2007.
Una società di software può fornire a un consorzio bancario un'infrastruttura telematica per operazioni di pagamento interbancario e applicare l'esenzione IVA come operazione finanziaria?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 633/2007 affronta la questione se la fornitura di una piattaforma tecnologica per gestire operazioni di pagamento tra banche possa beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le operazioni finanziarie. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'esenzione IVA per operazioni finanziarie richiede che la prestazione sia completa e autonoma, non solo un componente tecnico necessario a un'operazione più ampia. Nel caso specifico, ACBI fornisce solo l'infrastruttura telematica (inoltro degli ordini), mentre le banche passive eseguono effettivamente le operazioni di pagamento e assumono la responsabilità della loro corretta esecuzione. Poiché l'operazione finanziaria è frammentata tra soggetti distinti (il fornitore del sistema e le banche che eseguono i pagamenti), la fornitura della piattaforma non può considerarsi un'operazione finanziaria completa e quindi non beneficia dell'esenzione: deve essere assoggettata a IVA ordinaria, senza distinzione tra flussi dispositivi e informativi.
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Riferimento normativo
Interpello - 3° Reggimento di …Riparazione elicotteri e “veicoli antincendio” al di fuori dell’area aeroportuale. Articolo 9 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istanza presentata il 18 maggio 2007.
Testo normativo
RISOLUZIONE N.253/E
Ro,
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 14 settembre 2007
OGGETTO: Interpello - 3° Reggimento di ………. Riparazione elicotteri e
“veicoli antincendio” al di fuori dell’area aeroportuale. Articolo
9 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istanza presentata il 18 maggio
2007.
Con istanza di interpello, presentata il …………, il 3° Reggimento
di…………… ha posto il seguente
QUESITO
Il 3° Reggimento di …………., incaricato della manutenzione e
riparazione degli elicotteri A129 e dei “veicoli antincendio” (o “mezzi speciali
antincendio”), ha rappresentato la necessità di affidare a soggetti terzi alcune
prestazioni da effettuare sui “mezzi speciali antincendio”.
Detti interventi saranno posti in essere, dalle ditte incaricate, in parte
all’interno ed in parte all’esterno dell’area aeroportuale.
Tanto premesso, il contribuente chiede se le manutenzioni e le riparazioni
dei mezzi speciali di cui sopra costituiscano, nei casi in cui siano rese all’interno
o all’esterno dell’area aeroportuale, operazioni non imponibili ai sensi
dell’articolo, 9, primo comma, n. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e se
l’acquisto di ricambi “destinati” alla manutenzione dei mezzi speciali e l’acquisto
di “polveri” e schiume” da impiegare in eventuali interventi sugli aeromobili
costituiscano, altresì, operazioni non imponibili.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente, richiamato il contenuto della Risoluzione 15 settembre
1994, prot. n. VII-15-556, che riconosce, ai sensi dell’articolo 9, primo comma,
n. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, il regime di non imponibilità alle prestazioni di
servizi rese sui mezzi di trasporto negli aeroporti militari e precisato che i “mezzi
speciali antincendio” sui quali saranno effettuate le prestazioni possono circolare
esclusivamente all’interno dell’area aeroportuale e che il servizio di cui trattasi
rientra nei compiti propri del Reggimento, ritiene che tutte le prestazioni
rappresentate, qualora vengano effettuate all’interno dell’aerea aeroportuale,
debbano essere considerate non imponibili mentre si esime dal prospettare alcuna
soluzione qualora i predetti servizi siano resi al di fuori degli spazi aeroportuali.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 9, primo comma, n. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
dispone, tra l’altro, la non imponibilità per i servizi prestati negli aeroporti alla
duplice condizione che le operazioni siano svolte nell’ambito aeroportuale e che
riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero
il movimento di beni o mezzi di trasporto.
Il Legislatore ha chiarito, interpretando autenticamente la disposizione
nell’articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 27 aprile 1990, n. 90 convertito con
modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, che, tra i servizi di cui al n. 6) del
citato articolo 9, rientrano anche i servizi relativi al movimento di persone e di
assistenza ai mezzi di trasporto nonché quelli di cui al n. 5) del citato art. 9,
prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni “purché resi
nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati”.
La non imponibilità ad IVA, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 633 del
1972, pertanto, dipende dal luogo in cui le operazioni sono effettuate e dal fatto
che le prestazioni siano direttamente riferibili al funzionamento ed alla
manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di
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persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto che viene ordinariamente
svolta nel luogo stesso.
Secondo quanto precisato nell’istanza, i mezzi speciali antincendio, sui
quali vengono effettuate le operazioni di manutenzione, sono “esclusivamente
progettati ed impiegati per il servizio di intervento in ambito aeroportuale“ e
“sono caratterizzati da particolari impianti di motorizzazione e da impianti di
erogazione delle polveri o delle schiume appositamente progettati e realizzati”.
Invero, le caratteristiche tecnico-strutturali dei mezzi speciali antincendio
e le funzioni cui sono destinati portano a ritenere che essi non possano essere
considerati mezzi di trasporto e che, pertanto, nel caso in esame, la norma
agevolativa non può essere invocata nella parte relativa alla “assistenza ai mezzi
di trasporto”, intesa anche in senso ampio, riferita, cioè, alle prestazioni di
riparazione e a quelle volte al mantenimento in efficienza dei mezzi stessi.
Tuttavia, proprio la peculiare natura ed il particolare impiego dei mezzi
speciali antincendio inducono a ritenere che essi possano essere ragionevolmente
considerati parte essenziale dell’impianto antincendio aeroportuale senza o in
carenza del quale la movimentazione dei velivoli sarebbe preclusa o, comunque,
resa particolarmente difficoltosa in termini di sicurezza.
Inquadrata in tal senso la natura dei mezzi in discorso, si ritiene che
l’agevolazione prevista dal primo comma, n. 6) del citato articolo 9, del D.P.R. n.
633 del 1972, possa essere applicata anche alle prestazioni relative alla
manutenzione dei mezzi antincendio.
Va, inoltre, precisato che in base all’esplicito riferimento contenuto nella
ripetuta disposizione di cui all’articolo 9, primo comma, n. 6) possono
beneficiare del regime di non imponibilità ad IVA le sole operazioni di
manutenzione e riparazione effettuate sui mezzi speciali antincendio all’interno
dell’area aeroportuale, mentre i servizi prestati al di fuori della predetta area
dovranno essere assoggettati all’imposta con aliquota ordinaria.
Infine, si fa presente che l’acquisto dei ricambi, delle schiume e delle
polveri destinati ai mezzi di soccorso, dovrà essere assoggettato all’IVA, atteso
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che l’articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 contempla le sole prestazioni di
servizi.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla
Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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L'esenzione IVA per operazioni finanziarie secondo l'articolo 10 del DPR 633/1972 richiede completezza della prestazione, responsabilità del prestatore e modifiche giuridico-economiche nella sfera patrimoniale del cliente. Commercialisti e consulenti fiscali devono valutare se una prestazione riproduce integralmente un'operazione finanziaria o rappresenta solo un elemento tecnico accessorio, considerando la frammentazione tra più soggetti e il grado di responsabilità assunto da ciascuno.
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