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Risoluzione AdE 600/2007

Interpello 954-768/2007 – Art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Concorsi a premio: ritenuta su premi di valore non superiore a 25,82 euro

Pubblicato: 03/04/2008 In vigore dal: 03/04/2008 Documento ufficiale

Quando è necessario applicare la ritenuta alla fonte sui premi derivanti da concorsi a premio, e esistono soglie di esenzione?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 119/E del 2008 chiarisce che i premi assegnati nei concorsi a premio sono soggetti a ritenuta alla fonte secondo l'articolo 30 del DPR 600/1973. A differenza delle operazioni a premio, per le quali è prevista un'esenzione quando il valore complessivo dei premi non supera 25,82 euro nel periodo d'imposta, i concorsi a premio non beneficiano di questa soglia di esenzione. Ciò significa che anche premi di valore inferiore a 25,82 euro devono essere assoggettati a ritenuta. La norma si applica a tutti i soggetti che ricevono premi da concorsi indetti da aziende, indipendentemente dall'importo unitario del premio. Nel caso specifico esaminato, gli ingressi gratuiti al cinema del valore di 6,35 euro ciascuno devono essere sottoposti a ritenuta, anche se il valore complessivo per singolo vincitore rimane inferiore alla soglia di 25,82 euro. Questa interpretazione ristretta della norma è motivata dal fatto che il legislatore ha introdotto il limite di esenzione esclusivamente per le operazioni a premio, non per i concorsi a premio, rappresentando una scelta consapevole e non estensibile.

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Riferimento normativo

Interpello 954-768/2007 – Art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Concorsi a premio: ritenuta su premi di valore non superiore a 25,82 euro

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 marzo 2008 OGGETTO: Interpello 954-768/2007 – Art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Concorsi a premio: ritenuta su premi di valore non superiore a 25,82 euro – Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente QUESITO La società ALFA S.p.A. rende noto che nel corso del 2007 ha indetto un concorso a premi in base al quale: - dal 16.11.2007 al 2.12.2007 ai clienti che hanno acquistato determinati prodotti è stata consegnata una cartolina “apri e vinci” per ogni 20 euro di spesa; - le cartoline hanno dato la possibilità di vincere ingressi gratuiti al cinema da fruire nel periodo 1.12.2007 - 31.12.2007. Atteso che l’importo unitario dei premi è di 6,35 euro (IVA esclusa) la società interpellante chiede se sia legittimo non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta di cui all’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 ai clienti che, nel corso del 2007, hanno vinto ingressi gratuiti al cinema per un valore complessivo non superiore a 25,82 euro. 2 Il quesito si pone in quanto il citato articolo 30 primo comma, secondo periodo, del DPR n. 600 del 1973 dispone, con riferimento alle operazioni a premio, che la ritenuta alla fonte non si debba applicare se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d’imposta al medesimo soggetto non superi l’importo di 25,82 euro. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società istante, considerata la ratio della norma, ritiene applicabile la disposizione dettata dall’art. 30 del DPR n. 600 del 1973, con riferimento alle operazioni a premio, anche ai premi derivanti da concorsi a premio e, pertanto intende non assoggettare a ritenuta alla fonte gli ingressi gratuiti al cinema assegnati al medesimo vincitore per un importo complessivo inferiore a 25,82 euro. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il DPR 26 ottobre 2001, n. 430 emanato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, reca la disciplina organica delle manifestazioni a premio che comprendono, tra gli altri, le operazioni e a premio (articolo 2) e i concorsi a premio (articolo 3). L'articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale e, in genere, i premi derivanti da concorsi a premio, sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa. La vigente formulazione dell'articolo 30 del DPR n. 600 del 1973 deriva dalle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, nell'ambito della medesima riforma della disciplina delle manifestazioni a premio. In particolare 3 l'articolo 19, comma 2, ha sostituito il primo comma dell'art. 30 del DPR n. 600 del 1973, con la conseguenza di estendere l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, già prevista per i concorsi a premio, anche alle operazioni a premio. Lo stesso articolo 19, comma 2, ha contestualmente inserito il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30, secondo cui "le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta". La lettera della richiamata norma non pone alcun dubbio circa l'ambito di esclusione della ritenuta alla fonte che deve ritenersi riferito, pertanto, ai soli premi derivanti dalle operazioni a premio. Risulterebbe ingiustificata qualsiasi interpretazione estensiva della norma in esame considerato che il legislatore, integrando l'articolo 30 del DPR n. 600, ha esteso alle operazioni a premio l'applicazione della ritenuta già prevista per altre tipologie di manifestazioni a premio, mentre ha contestualmente introdotto il riportato limite inferiore all'applicazione della ritenuta alla fonte esclusivamente per le operazioni a premio. Pertanto la società interpellante deve assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 30 del DPR n. 600 del 1973 il valore dei premi assegnati ai vincitori del concorso a premi anche se inferiori all'importo di euro 25,82. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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La ritenuta alla fonte su premi da concorsi a premio è disciplinata dall'articolo 30 del DPR 600/1973 e rappresenta un'obbligazione del sostituto d'imposta. Commercialisti e aziende devono distinguere tra operazioni a premio (con soglia di esenzione a 25,82 euro) e concorsi a premio (senza esenzione), applicando correttamente la ritenuta d'imposta e la facoltà di rivalsa secondo le manifestazioni a premio regolate dal DPR 430/2001.

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