Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti
Quali sono i codici tributo istituiti per il recupero dei contributi a fondo perduto Covid-19 non spettanti e come si versano tramite F24?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 45/E del 2021 istituisce tre codici tributo specifici per consentire il versamento degli importi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto Covid-19 che risultano non spettanti. Questi codici sono: 7500 per il contributo principale, 7501 per gli interessi e 7502 per le sanzioni. La normativa si applica a tutti i soggetti che hanno ricevuto contributi a fondo perduto in base all'articolo 25 del decreto-legge 34/2020 e successive modifiche, e che successivamente risultano non averne diritto, anche per mancato superamento della verifica antimafia. Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), compilando la sezione "ERARIO ED ALTRO" con i dati dell'atto di recupero inviato dall'Ufficio (codice ufficio, codice atto, anno di riferimento), il tipo "R" e il codice tributo corrispondente. Per le spese di notifica dell'atto di recupero si utilizza invece il codice tributo A100 già esistente.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 45/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 7 luglio 2021
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24
Versamenti con elementi identificativi”, degli importi dovuti a seguito
dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non
spettanti
L’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di sostenere i soggetti
colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto
a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
secondo le previsioni ivi indicate.
Il comma 12, dello stesso articolo 25, prevede, tra l’altro, che “Qualora il contributo
sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica
antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le
sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.”.
Con successivi provvedimenti normativi, stante il protrarsi del periodo emergenziale,
sono state introdotte altre tipologie di contributi a fondo perduto, per le quali trova
applicazione la citata disposizione in materia di recupero dei contributi non spettanti.
Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il
modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono
istituiti i seguenti codici tributo:
2
“7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia
delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”;
“7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia
delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - interessi”;
“7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia
delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
sono indicati:
nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
versante;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato
“AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio;
nel campo “tipo”, la lettera “R”;
nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati;
nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.
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La Risoluzione riguarda il recupero coattivo di contributi a fondo perduto, sanzioni amministrative e interessi moratori secondo le disposizioni del decreto legislativo 471/1997 e del DPR 602/1973. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questi codici tributo per gestire correttamente i versamenti F24 ELIDE quando ricevono atti di recupero dall'Agenzia delle entrate, distinguendo tra la componente di capitale, interessi e sanzioni.
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