Consulenza giuridica – Opzione per il regime dei contribuenti minimi – Determinazione della base imponibile IRAP del periodo d’imposta precedente a quello di efficacia del regime - Richiesta parere
L'art. 1, comma 106, della legge finanziaria 2008 si applica anche alla determinazione della base imponibile IRAP nell'anno precedente l'ingresso nel regime dei contribuenti minimi, oppure riguarda solo l'IRPEF?
Spiegato da FiscoAI
La norma in questione disciplina il trattamento dei componenti di reddito (positivi e negativi) il cui rinvio di tassazione o deduzione era stato consentito in periodi precedenti l'accesso al regime dei minimi. Secondo l'Agenzia delle Entrate, sebbene il testo normativo faccia riferimento esplicito alla "formazione del reddito", la disposizione si applica anche all'IRAP. Questo significa che i componenti rinviati devono confluire nella base imponibile IRAP dell'anno precedente l'ingresso nel regime, con le stesse modalità previste per l'IRPEF (ossia solo per la quota eccedente i 5.000 euro, o integralmente se negativa). La soluzione interpretativa dell'Agenzia supera l'obiezione secondo cui l'esenzione IRAP "a regime" per i minimi renderebbe inapplicabile la norma: il presupposto di tassazione di questi componenti si è infatti realizzato in anni precedenti l'ingresso nel regime, quando il contribuente era ancora soggetto all'imposta regionale. L'applicazione è quindi coerente con il principio di competenza temporale del tributo.
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Riferimento normativo
Consulenza giuridica – Opzione per il regime dei contribuenti minimi – Determinazione della base imponibile IRAP del periodo d’imposta precedente a quello di efficacia del regime - Richiesta parere
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 132/E
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma, 27 maggio 2009
OGGETTO: Consulenza giuridica – Opzione per il regime dei contribuenti
minimi – Determinazione della base imponibile IRAP del periodo
d’imposta precedente a quello di efficacia del regime - Richiesta
parere
Con la richiesta di consulenza giuridica in oggetto concernente l’esatta
applicazione dell’art. 1, comma 106, della legge n. 244 del 2007, è stato esposto
il seguente
QUESITO
L'articolo 1, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) prevede che “i componenti positivi e negativi di reddito riferiti
a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi,
la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue
alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del
predetto regime…”.
Al fine di accedere consapevolmente al regime dei minimi con riferimento
all'anno 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 110, della legge n. 244 del 2007, si
chiede di chiarire se le citate disposizione esplichino efficacia anche ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP relativa all'anno precedente a quello
di entrata nel regime (nel caso di specie 2008).
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'Associazione istante ritiene che l'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 1, comma 106, della legge finanziaria 2008 non possa essere estesa
all'IRAP in quanto:
1) tale norma fa esclusivo riferimento alla formazione del reddito (lavoro
autonomo o d'impresa), non citando in alcun modo il valore della produzione
IRAP;
2) data l'esenzione IRAP prevista “a regime” per i contribuenti minimi, la
ratio della disposizione in esame è quella di limitare la sua efficacia alla sola
imposta IRPEF per la quale, durante il periodo di efficacia dell'opzione, permane
la soggettività passiva.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede
che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a
quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o
deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR,
"...partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio
precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della
somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro (…).
In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre
integralmente alla formazione del predetto reddito”.
Sebbene la norma in esame faccia esclusivo riferimento alla “formazione
del reddito dell’esercizio precedente”, si ritiene che la stessa esplichi efficacia
anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta regionale
sulle attività produttive. Troveranno, pertanto, applicazione anche ai fini IRAP i
chiarimenti forniti sul punto nella circolare del 21 dicembre 2007 n. 73/E al
paragrafo 4.2.
Non è di ostacolo a tale soluzione la circostanza in base alla quale in
costanza di regime i contribuenti sono esentati dall’IRAP, in quanto trattasi di
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componenti di reddito il cui presupposto di tassazione si è realizzato in periodi
d’imposta antecedenti l’ingresso nel regime medesimo.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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Il regime dei contribuenti minimi prevede l'esenzione IRAP durante il periodo di opzione, ma i componenti di reddito rinviati da esercizi precedenti mantengono rilevanza fiscale nell'anno antecedente l'ingresso nel regime. Commercialisti e consulenti devono verificare la corretta inclusione nella base imponibile IRAP di plusvalenze, accantonamenti e altri componenti il cui rinvio era stato autorizzato dal TUIR, applicando il limite dei 5.000 euro previsto dalla legge finanziaria 2008.
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