Quali sono le implicazioni fiscali degli incentivi economici attribuiti agli studenti meritevoli secondo il D. Lgs. 262/2007?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 280/2009 chiarisce il trattamento fiscale degli incentivi economici riconosciuti agli studenti che conseguono eccellenza nel percorso scolastico. Inizialmente, l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato questi incentivi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente secondo l'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR, applicando quindi le relative detrazioni d'imposta e gli obblighi documentali per i sostituti d'imposta (come la predisposizione del CUD). Tuttavia, con questa risoluzione l'Agenzia ha riconsiderato la propria posizione, ritenendo che gli incentivi del D. Lgs. 262/2007 non siano finalizzati alla frequenza di specifici corsi di istruzione, bensì perseguano lo scopo generico di stimolare l'eccellenza culturale e professionale degli studenti. La conseguenza pratica è che questi incentivi non assumono rilevanza fiscale né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta, risultando quindi completamente esenti da imposizione. Le istituzioni scolastiche eroganti non devono quindi predisporre documentazione fiscale (CUD) e gli studenti non subiscono alcuna decurtazione sugli importi ricevuti.
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Riferimento normativo
Incentivi economici a favore degli studenti meritevoli erogati in base al D. Lgs 29 dicembre 2007, n. 262
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 280/E
Roma, 25 novembre 2009
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Incentivi economici a favore degli studenti meritevoli erogati in
base al D. Lgs 29 dicembre 2007, n. 262 -
Con risoluzione 12 giugno 2009, n 156/E, la scrivente, in risposta ad una
istanza di interpello presentata dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, ha espresso l’avviso che i riconoscimenti economici attribuiti agli
studenti meritevoli in base al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262,
costituiscano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo
50, comma 1 lett. c) del TUIR. Detta disposizione attribuisce, infatti, rilevanza
reddituale alle “somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di
assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se
il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante.”.
Il richiamato avviso è stato espresso sulla base dell’ampia e generica
formulazione dell’articolo 50, lett. c), del TUIR, letteralmente riferita a tutte le
erogazioni finalizzate allo studio e alla formazione professionale (ad esclusione
di quelle espressamente esenti e di quelle collegate ad un rapporto di lavoro
dipendente).
Nella richiamata risoluzione è stata evidenziato, peraltro, che per tale
tipologia di reddito si rendono applicabili le detrazioni d’imposta previste
dall’art. 13 del TUIR e che, con riferimento specifico al caso in esame, dette
detrazioni competono per l’intero anno.
L’applicazione delle indicazioni fornite con la risoluzione n. 156
comporterebbe, in concreto, i seguenti effetti:
o gli incentivi attribuiti agli studenti, per effetto delle detrazioni
d’imposta, non subirebbero alcuna decurtazione;
o gli istituti scolastici eroganti, in qualità di sostituti d’imposta,
dovrebbero provvedere agli adempimenti documentali e dichiarativi previsti per
tale tipologia di reddito (ad. es. predisposizione e rilascio del modello CUD).
Ciò premesso, si fa presente che la scrivente, su indicazione del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, ha riconsiderato la questione e che a seguito di
più approfondite analisi ritiene opportuno rivedere l’orientamento espresso dalla
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risoluzione n. 156, in considerazione della particolare finalità perseguita dal
provvedimento legislativo che prevede la corresponsione degli incentivi in
questione.
Torna utile, in proposito, premettere quanto chiarito con la circolare 23
dicembre 1997, n. 326 in merito alla qualificazione delle borse di studio e dei
premi o sussidi erogati per finalità di studio. La richiamata circolare ha precisato,
per quanto riguarda l'ambito oggettivo delle erogazioni di cui trattasi, che per la
nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a
favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca
scientifica o di specializzazione. Inoltre, relativamente agli assegni, premi o
sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ha precisato che
rientrano nel novero di tali erogazioni quelle relative ai corsi di specializzazione,
qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento
professionale e quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di
lavoro.
La previsione dell’art. 50, lett. c) del TUIR individua, dunque, le
elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di una attività di
studio o di formazione.
Gli incentivi economici previsti dal decreto legislativo n. 262 del 2007
non appaiono invece finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione. Gli stessi
perseguono, infatti, in senso generico e, quindi, senza una precisa individuazione
dell’attività scolastica o formativa cui lo studente è tenuto a partecipare, lo scopo
di interesse generale di stimolare gli studenti che frequentano le scuole di
istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di
livello più elevato, nell’ambito di una qualificata offerta formativa.
Si richiama in proposito l’articolo 1 del decreto legislativo in esame il
quale prevede che l’eccellenza conseguita a vario titolo nel percorso di istruzione
“e' finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento
dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni
scolastiche statali e paritarie. Lo stesso articolo precisa, ai successivi commi
che “2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di
apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli
studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità. 3. Il riconoscimento
delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, e'
finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei
licei, negli istituti tecnico-professionali .. 4. Il raggiungimento di risultati elevati
puo' rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un
fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa. 5. L'iniziativa di
valorizzazione delle eccellenze e' tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della
scuola e le comunita' scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di
dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti
universitari, esperti tecnico-professionali di settore.
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Sulla base delle considerazioni esposte i benefici di tipo economico in
questione, riconosciuti agli studenti che conseguono livelli di eccellenza
nell’ambito scolastico, non appaiono riconducibili né all’articolo 50, lett. c), del
TUIR né in alcuna delle categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del TUIR.
Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai
fini degli adempimenti del sostituto d’imposta .
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dagli uffici.
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La Risoluzione 280/2009 riguarda il trattamento fiscale di borse di studio, premi e sussidi per fini di studio secondo l'articolo 50 del TUIR, distinguendo tra erogazioni finalizzate a specifiche attività formative e incentivi per l'eccellenza scolastica. Commercialisti e istituti scolastici devono comprendere la differenza tra redditi assimilati a lavoro dipendente, sostituzione d'imposta e esenzioni fiscali, nonché gli obblighi dichiarativi e documentali correlati alle diverse tipologie di erogazioni agli studenti.
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