Istanza di interpello 2007. Inpdap - Direzione centrale Tfs Tfr e previdenza complementare. Tassazione liquidazione Tfs in favore delle vittime degli atti di terrorismo. Legge n. 206 del 3 agosto 2004.
Quale trattamento fiscale si applica alla liquidazione del Tfs erogato alle vittime del terrorismo secondo la legge 206/2004?
Spiegato da FiscoAI
La legge 206 del 2004 introduce benefici economici, previdenziali e fiscali per le vittime di atti di terrorismo e stragi, sia italiane che estere che coinvolgono cittadini italiani, e per i loro familiari superstiti. Tra i benefici principali figura un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, che incrementa l'anzianità pensionistica e la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto (Tfs). Per quanto riguarda la tassazione, l'articolo 8, comma 2, della legge prevede che le indennità erogate a seguito del riconoscimento di questi benefici siano esenti da ogni imposta diretta e indiretta. Tuttavia, l'esenzione dall'IRPEF non si applica all'intera liquidazione del Tfs, ma esclusivamente alla quota parte del Tfs erogato dall'Inpdap in attuazione delle norme speciali previste dalla legge 206/2004. Questo significa che il Tfs deve essere scorporato in due componenti: la parte derivante dai benefici speciali (esente da IRPEF) e la parte ordinaria (soggetta a tassazione ordinaria). L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per "indennità equipollenti" si intendono tutte le indemnità comunque denominate (buonuscita, Tfs, premio di servizio) corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego.
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Riferimento normativo
Istanza di interpello 2007. Inpdap - Direzione centrale Tfs Tfr e previdenza complementare. Tassazione liquidazione Tfs in favore delle vittime degli atti di terrorismo. Legge n. 206 del 3 agosto 2004.
Testo normativo
RISOLUZIONE N.304 /E
Roma, 25 ottobre 2007
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Istanza di interpello 2007. Inpdap – Direzione centrale Tfs Tfr e
previdenza complementare. Tassazione liquidazione Tfs in
favore delle vittime degli atti di terrorismo. Legge n. 206 del 3
agosto 2004.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’art. 8, comma 2, della L n. 206 del 2004 è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica, d’ora in avanti INPDAP, Direzione Centrale Tfs Tfr e previdenza
complementare, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei
benefici previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, avente
ad oggetto “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice”.
L’INPDAP ha chiesto di conoscere se i benefici fiscali previsti dalla legge in
oggetto siano applicabili anche alla liquidazione del Tfs, ed in tale ipotesi se
l’esenzione IRPEF si debba applicare all’intera prestazione ovvero solo alla
quota parte del trattamento derivante dai benefici previsti dalla citata legge.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L’Inpdap ritiene di dover applicare le agevolazioni fiscali introdotte dagli
art. 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 esclusivamente sul trattamento
pensionistico.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 3 agosto 2004, n. 206, prevede misure agevolative di natura
economica, previdenziale e fiscale, che si applicano "a tutte le vittime degli atti
di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o
extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari
superstiti" (art. 1, comma1).
L’art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce a tutti coloro che hanno
subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità o grado della capacità
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento
figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari
durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il
trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti
pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, si fa presente
che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, compete l’esenzione dall’IRPEF sull’intera
pensione.
Con particolare riferimento al caso di specie, è opportuno richiamare l’art.
8, comma 2, della richiamata legge n. 206 del 2004, ai sensi del quale le
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indennità, erogate a seguito del riconoscimento dei benefici ivi previsti, sono
esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
Al riguardo, la Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 luglio 2007
in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi ha
precisato che l’agevolazione fiscale, di cui all’art. 8, comma 2, sopra citato, è
applicabile anche ai trattamenti di fine rapporto e alle indennità equipollenti, ed
ha ulteriormente specificato che l’esenzione dall’IRPEF si intende riferita
esclusivamente alla quota parte del Tfr o di altro trattamento equipollente erogato
in attuazione dei benefici riconosciuti dalla norme speciali contenute nella legge
n. 204 del 2006.
Con riferimento al quesito posto dall’ente istante, si ritiene che
l’interpretazione fornita dalla Direttiva sopra citata torni applicabile anche alla
liquidazione del Tfs.
Infatti, per indennità equipollenti al Tfr si intendono quelle indennità,
comunque denominate (indennità di buonuscita, Tfs, indennità premio di
servizio), commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del settore
pubblico (pubblico impiego) e corrisposte alla cessazione dei medesimi.
Come chiarito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio, l’esenzione
dall’IRPEF non riguarda l’intera liquidazione del Tfs ma esclusivamente la
quota del Tfs erogato dall’Inpdap in attuazione delle norme speciali previste dalla
legge n. 206 del 2004.
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La risoluzione 304/2007 dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'esenzione IRPEF per le vittime del terrorismo, applicabile al Tfs e ai trattamenti equipollenti secondo la legge 206/2004. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra la quota del Tfs derivante dai benefici speciali (esente) e quella ordinaria (imponibile), considerando anche le disposizioni della Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 luglio 2007 e il riferimento alle norme della legge 204/2006 per il corretto calcolo dell'imposta sul reddito.
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