Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello ” F24 Versamenti con elementi identificativi ” del contributo forfettario dovuto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109
Quali sono i codici tributo istituiti per il versamento del contributo forfettario di regolarizzazione dei lavoratori stranieri secondo l'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 109/2012?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 85/2012 istituisce due codici tributo specifici per consentire ai datori di lavoro di versare il contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore straniero da regolarizzare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 109/2012. I codici sono "REDO" per i datori di lavoro domestico e "RESU" per i datori di lavoro subordinato, entrambi utilizzabili esclusivamente tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi. La normativa riguarda i datori di lavoro italiani, cittadini UE o stranieri con titolo di soggiorno regolare che occupavano irregolarmente lavoratori stranieri da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del decreto. Il versamento doveva essere effettuato tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012, compilando il modello F24 con i dati anagrafici del datore di lavoro, il codice fiscale, il numero di passaporto del lavoratore (massimo 17 caratteri) e l'anno di riferimento 2012. I codici tributo sono diventati operativamente efficaci dal 7 settembre 2012 e il modello era disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro, del Ministero per la Cooperazione Internazionale e dell'INPS.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello ” F24 Versamenti con elementi identificativi ” del contributo forfettario dovuto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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RISOLUZIONE N. 85/E
Roma, 31 agosto 2012
OGGETTO:Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfettario dovuto
ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n.
109
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede
che “I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da
almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della
dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio
nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo
sportello unico per l'immigrazione, […] . La dichiarazione e' presentata dal 15
settembre al 15 ottobre 2012 […]”.
L’articolo 5, comma 5, del citato decreto, stabilisce che tale dichiarazione “e'
presentata previo pagamento, […] di un contributo forfettario di 1.000 euro per
ciascun lavoratore. […]”.
In attuazione del predetto disposto normativo, è stato emanato il decreto del
Ministro dell'interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto,
all’articolo 2, prevede che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato
esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il predetto
modello di pagamento, sono istituiti i seguenti codici:
• “REDO” denominato “Datori di lavoro domestico –
regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n.
109/2012”;
• “RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato –
regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n.
109/2012”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” sono indicati:
(cid:1) nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del
datore di lavoro che effettua il pagamento;
(cid:1) nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a
debito versati”:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di
passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale
numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si
effettua il versamento.
Il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” è
reperibile oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate anche sui siti internet del
Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
per la cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’INPS.
I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7
settembre 2012.
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La regolarizzazione dei lavoratori stranieri secondo il d.lgs. 109/2012 rappresenta un istituto di sanatoria che coinvolge versamenti tributari tramite modello F24, codici tributo specifici e elementi identificativi del lavoratore. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i codici REDO e RESU per gestire correttamente gli adempimenti dei datori di lavoro domestico e subordinato, nonché le modalità di compilazione del modello F24 Versamenti con elementi identificativi per il contributo forfettario.
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