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Provvedimento Internazionale

Provvedimento S.N.-d0306d72/2012

Comunicazione agli operatori IRAN 2012 (PDF - 315 KB)

Documento ufficiale

Riferimento normativo

Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Segreteria tecnica Applicazione del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. Regime di notifica ed autorizzazione disciplinato dall’articolo 30. Ulteriori indicazioni operative. A seguito dell’abrogazione e totale sostituzione da parte del regolamento (UE) n. 267/2012 del previgente regolamento n. 961/2010, appare doveroso individuare le novità introdotte e offrire delle precisazioni in merito ad alcune questioni applicative sorte già nell’attuazione del previgente regolamento. Il nuovo articolo 30 prevede, al pari di quanto disposto dall’abrogato art. 21, che sono soggetti ad autorizzazione preventiva tutti i trasferimenti di fondi da e verso soggetti iraniani di importo pari o superiore a 40.000 euro, esclusi quelli previsti al 1° comma, lett. a) (trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti al

Testo normativo

Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Segreteria tecnica Applicazione del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. Regime di notifica ed autorizzazione disciplinato dall’articolo 30. Ulteriori indicazioni operative. A seguito dell’abrogazione e totale sostituzione da parte del regolamento (UE) n. 267/2012 del previgente regolamento n. 961/2010, appare doveroso individuare le novità introdotte e offrire delle precisazioni in merito ad alcune questioni applicative sorte già nell’attuazione del previgente regolamento. Il nuovo articolo 30 prevede, al pari di quanto disposto dall’abrogato art. 21, che sono soggetti ad autorizzazione preventiva tutti i trasferimenti di fondi da e verso soggetti iraniani di importo pari o superiore a 40.000 euro, esclusi quelli previsti al 1° comma, lett. a) (trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari, in relazione ai quali è previsto solo un obbligo di notifica preventiva se di importo superiore ai 10.000 euro). Si ribadisce, inoltre, che devono essere sottoposti ad autorizzazione anche i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 40.000 euro che costituiscono regolamenti frazionati, dunque collegati tra loro, di obbligazioni contrattuali di valore pari o superiore a 40.000 euro (art. 30, comma 2). Una novità di rilievo introdotta dal regolamento è l’assoggettamento alla procedura autorizzatoria anche dei trasferimenti di fondi effettuati per via non elettronica da o verso soggetti iraniani. In tal caso l’istanza di autorizzazione o la notifica dovranno essere presentate all’autorità competente dello stato membro di residenza dell’ordinante (per i trasferimenti di fondi verso soggetti iraniani) o del beneficiario (per i trasferimenti di fondi da soggetti iraniani). In relazione a ciò, debbono ritenersi ricompresi nell’ambito di applicazione del succitato articolo anche le ipotesi di compensazione tra crediti e debiti. Laddove si intenda realizzare una tale operazione sarà necessario richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 30 ed indicare, all’atto della presentazione dell’istanza, tutte le parti e tutti gli elementi dell’operazione. Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Segreteria tecnica Come già affermato nelle precedenti comunicazioni, le transazioni finanziarie indirettamente collegate a soggetti iraniani (c.d. triangolazioni) devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 30. Si invitano, quindi, gli intermediari finanziari a prestare la massima attenzione e le imprese a condividere le necessarie informazioni con gli intermediari di riferimento. Per le operazioni già autorizzate da altri paesi europei non deve essere richiesta una ulteriore autorizzazione. Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e delle notifiche al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), si rappresenta che il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di rendere più celere l’inoltro e l’esame delle istanze stesse, ha sviluppato il portale IR961. Pertanto, gli istituti finanziari sono invitati a richiedere, all’indirizzo CSF@pec.mef.gov.it, di ottenere le credenziali di accesso al portale IR961. Si ribadisce che le istanze di autorizzazione debbono essere presentate prima che abbia luogo il trasferimento o la ricezione dei fondi oppure al momento stesso della ricezione senza effettuare la negoziazione ed attendere il decorso del termine previsto al comma 4 dell’art. 30. Le istanze vanno presentate compilando l’apposito modello (Modulo A) pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro all’indirizzo http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/documentazi one.html. Per i trasferimenti di fondi connessi ad esportazioni di materiali e di tecnologie intangibili rientranti nelle voci della Nomenclatura Combinata comunitaria, indicate in Appendice, per le quali è necessario che sia compilato, a cura dell’esportatore, anche il Modulo B, sarà necessario avere cura di valutare attentamente anche l’art.8 ed il relativo Allegato VI. Si ribadisce, a tale proposito, che il regime di autorizzazione non è alternativo ai controlli sulle operazioni commerciali effettuati dalle competenti autorità. Entrambi i modelli dovranno essere compilati in ogni loro parte in forma dattiloscritta e inviati in formato elettronico (non scannerizzato), avendo cura di precisare e dettagliare esattamente Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Segreteria tecnica l’operazione commerciale sottostante all’operazione finanziaria. Si richiama in particolar modo la necessità che i beni vengano puntualmente descritti senza meramente ricalcare la descrizione della voce doganale di riferimento (descrizione delle merci effettivamente esportate/importate, indicazione dell’utilizzatore finale delle merci e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella transazione, ecc.). Nel modulo A sarà necessario indicare anche il nominativo del referente, corredato con un recapito telefonico di riferimento, nel caso in cui si rendano necessari chiarimenti. Le istanze dovranno essere firmate dal responsabile dell’ufficio competente dell’intermediario finanziario che gestisce il trasferimento di fondi, mediante firma elettronica ovvero munite di timbro dell’ufficio. Istanze incomplete o non firmate saranno immediatamente rese all’intermediario in quanto irricevibili. Qualora le merci siano state già esportate/importate al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione finanziaria, sarà necessario fornire, in aggiunta alla documentazione normalmente richiesta (ed, in particolare, contratto commerciale e ordine), la data della movimentazione e la documentazione doganale di riferimento. Si segnala, inoltre, che l’autorizzazione rilasciata dal CSF ai sensi dell’art. 30 rimane valida sinché permanga lo stato di fatto e di diritto sussistente al momento del rilascio della stessa. L’apparato sanzionatorio, infatti, è oggetto di continue implementazioni le quali possono dispiegare i loro effetti anche sui rapporti pregressi. A tal proposito, di particolare rilevanza risulta essere il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a favore di entità listate di cui all’art. 23, comma 3, del regolamento (UE) n. 267/20121. Infatti, nell’ipotesi di listing della controparte commerciale iraniana, in un momento successivo rispetto al rilascio dell’autorizzazione finanziaria da parte del CSF, potrebbe configurarsi una delle seguenti ipotesi: 1 Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII e IX. Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Segreteria tecnica - Se ad essere listato è l’ordinante del pagamento autorizzato dal CSF (destinatario finale della merce) e la spedizione della merce non è stata ancora completata al momento in cui il listing è intervenuto, non sarà più possibile esportarla senza violare il divieto di cui al citato art. 23, comma 3, ed andare incontro alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109. Per quanto concerne, invece, il pagamento a favore dell’esportatore, se lo stesso non ha avuto ancora luogo alla data del listing, non può ritenersi sufficiente l’autorizzazione preventiva ottenuta ai sensi dell’art. 30, dovendo il pagamento stesso essere congelato trattandosi di fondi riconducibili ad un soggetto listato. Sarà, dunque, necessario presentare al CSF un’istanza di scongelamento fondi ai sensi dell’art. 25 del regolamento citato, il quale prevede un’ipotesi di deroga per i pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi od obblighi sorti per il soggetto listato anteriormente al listing. - Se ad essere listato è il soggetto iraniano beneficiario del pagamento, quest’ultimo dovrà essere bloccato è depositato su di un conto congelato intestato al medesimo soggetto ai sensi dell’art. 29, comma 2, lett. b). In tal caso, gli enti finanziari o creditizi informeranno dell’avvenuto congelamento l’Unità di informazione finanziaria (UIF) e il CSF.

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