Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica
Applicazione del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure
restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. Regime di
notifica ed autorizzazione disciplinato dall’articolo 30. Ulteriori indicazioni operative.
A seguito dell’abrogazione e totale sostituzione da parte del regolamento (UE) n. 267/2012 del
previgente regolamento n. 961/2010, appare doveroso individuare le novità introdotte e offrire delle
precisazioni in merito ad alcune questioni applicative sorte già nell’attuazione del previgente
regolamento.
Il nuovo articolo 30 prevede, al pari di quanto disposto dall’abrogato art. 21, che sono soggetti ad
autorizzazione preventiva tutti i trasferimenti di fondi da e verso soggetti iraniani di importo pari o
superiore a 40.000 euro, esclusi quelli previsti al 1° comma, lett. a) (trasferimenti connessi a
transazioni relative a prodotti al
Testo normativo
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dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica
Applicazione del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure
restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. Regime di
notifica ed autorizzazione disciplinato dall’articolo 30. Ulteriori indicazioni operative.
A seguito dell’abrogazione e totale sostituzione da parte del regolamento (UE) n. 267/2012 del
previgente regolamento n. 961/2010, appare doveroso individuare le novità introdotte e offrire delle
precisazioni in merito ad alcune questioni applicative sorte già nell’attuazione del previgente
regolamento.
Il nuovo articolo 30 prevede, al pari di quanto disposto dall’abrogato art. 21, che sono soggetti ad
autorizzazione preventiva tutti i trasferimenti di fondi da e verso soggetti iraniani di importo pari o
superiore a 40.000 euro, esclusi quelli previsti al 1° comma, lett. a) (trasferimenti connessi a
transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi
umanitari, in relazione ai quali è previsto solo un obbligo di notifica preventiva se di importo
superiore ai 10.000 euro).
Si ribadisce, inoltre, che devono essere sottoposti ad autorizzazione anche i trasferimenti di fondi di
importo inferiore a 40.000 euro che costituiscono regolamenti frazionati, dunque collegati tra loro,
di obbligazioni contrattuali di valore pari o superiore a 40.000 euro (art. 30, comma 2).
Una novità di rilievo introdotta dal regolamento è l’assoggettamento alla procedura autorizzatoria
anche dei trasferimenti di fondi effettuati per via non elettronica da o verso soggetti iraniani. In tal
caso l’istanza di autorizzazione o la notifica dovranno essere presentate all’autorità competente
dello stato membro di residenza dell’ordinante (per i trasferimenti di fondi verso soggetti iraniani) o
del beneficiario (per i trasferimenti di fondi da soggetti iraniani).
In relazione a ciò, debbono ritenersi ricompresi nell’ambito di applicazione del succitato articolo
anche le ipotesi di compensazione tra crediti e debiti. Laddove si intenda realizzare una tale
operazione sarà necessario richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, l’autorizzazione
preventiva di cui all’art. 30 ed indicare, all’atto della presentazione dell’istanza, tutte le parti e tutti
gli elementi dell’operazione.
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Come già affermato nelle precedenti comunicazioni, le transazioni finanziarie indirettamente
collegate a soggetti iraniani (c.d. triangolazioni) devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 30. Si
invitano, quindi, gli intermediari finanziari a prestare la massima attenzione e le imprese a
condividere le necessarie informazioni con gli intermediari di riferimento.
Per le operazioni già autorizzate da altri paesi europei non deve essere richiesta una ulteriore
autorizzazione.
Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e delle notifiche al
Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), si rappresenta che il Ministero dell’economia e delle
finanze, al fine di rendere più celere l’inoltro e l’esame delle istanze stesse, ha sviluppato il portale
IR961. Pertanto, gli istituti finanziari sono invitati a richiedere, all’indirizzo CSF@pec.mef.gov.it,
di ottenere le credenziali di accesso al portale IR961.
Si ribadisce che le istanze di autorizzazione debbono essere presentate prima che abbia luogo il
trasferimento o la ricezione dei fondi oppure al momento stesso della ricezione senza effettuare la
negoziazione ed attendere il decorso del termine previsto al comma 4 dell’art. 30.
Le istanze vanno presentate compilando l’apposito modello (Modulo A) pubblicato sul sito del
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro all’indirizzo
http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/documentazi
one.html.
Per i trasferimenti di fondi connessi ad esportazioni di materiali e di tecnologie intangibili rientranti
nelle voci della Nomenclatura Combinata comunitaria, indicate in Appendice, per le quali è
necessario che sia compilato, a cura dell’esportatore, anche il Modulo B, sarà necessario avere cura
di valutare attentamente anche l’art.8 ed il relativo Allegato VI.
Si ribadisce, a tale proposito, che il regime di autorizzazione non è alternativo ai controlli sulle
operazioni commerciali effettuati dalle competenti autorità.
Entrambi i modelli dovranno essere compilati in ogni loro parte in forma dattiloscritta e inviati in
formato elettronico (non scannerizzato), avendo cura di precisare e dettagliare esattamente
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l’operazione commerciale sottostante all’operazione finanziaria. Si richiama in particolar modo la
necessità che i beni vengano puntualmente descritti senza meramente ricalcare la descrizione della
voce doganale di riferimento (descrizione delle merci effettivamente esportate/importate,
indicazione dell’utilizzatore finale delle merci e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella transazione,
ecc.).
Nel modulo A sarà necessario indicare anche il nominativo del referente, corredato con un recapito
telefonico di riferimento, nel caso in cui si rendano necessari chiarimenti.
Le istanze dovranno essere firmate dal responsabile dell’ufficio competente dell’intermediario
finanziario che gestisce il trasferimento di fondi, mediante firma elettronica ovvero munite di
timbro dell’ufficio. Istanze incomplete o non firmate saranno immediatamente rese
all’intermediario in quanto irricevibili.
Qualora le merci siano state già esportate/importate al momento della presentazione della richiesta
di autorizzazione finanziaria, sarà necessario fornire, in aggiunta alla documentazione normalmente
richiesta (ed, in particolare, contratto commerciale e ordine), la data della movimentazione e la
documentazione doganale di riferimento.
Si segnala, inoltre, che l’autorizzazione rilasciata dal CSF ai sensi dell’art. 30 rimane valida sinché
permanga lo stato di fatto e di diritto sussistente al momento del rilascio della stessa. L’apparato
sanzionatorio, infatti, è oggetto di continue implementazioni le quali possono dispiegare i loro
effetti anche sui rapporti pregressi.
A tal proposito, di particolare rilevanza risulta essere il divieto di messa a disposizione di fondi e
risorse economiche a favore di entità listate di cui all’art. 23, comma 3, del regolamento (UE) n.
267/20121.
Infatti, nell’ipotesi di listing della controparte commerciale iraniana, in un momento successivo
rispetto al rilascio dell’autorizzazione finanziaria da parte del CSF, potrebbe configurarsi una delle
seguenti ipotesi:
1 Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o
giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII e IX.
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- Se ad essere listato è l’ordinante del pagamento autorizzato dal CSF (destinatario finale
della merce) e la spedizione della merce non è stata ancora completata al momento in cui il
listing è intervenuto, non sarà più possibile esportarla senza violare il divieto di cui al citato
art. 23, comma 3, ed andare incontro alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.
Lgs. 22 giugno 2007, n. 109. Per quanto concerne, invece, il pagamento a favore
dell’esportatore, se lo stesso non ha avuto ancora luogo alla data del listing, non può
ritenersi sufficiente l’autorizzazione preventiva ottenuta ai sensi dell’art. 30, dovendo il
pagamento stesso essere congelato trattandosi di fondi riconducibili ad un soggetto listato.
Sarà, dunque, necessario presentare al CSF un’istanza di scongelamento fondi ai sensi
dell’art. 25 del regolamento citato, il quale prevede un’ipotesi di deroga per i pagamenti
dovuti in forza di contratti, accordi od obblighi sorti per il soggetto listato anteriormente al
listing.
- Se ad essere listato è il soggetto iraniano beneficiario del pagamento, quest’ultimo dovrà
essere bloccato è depositato su di un conto congelato intestato al medesimo soggetto ai sensi
dell’art. 29, comma 2, lett. b). In tal caso, gli enti finanziari o creditizi informeranno
dell’avvenuto congelamento l’Unità di informazione finanziaria (UIF) e il CSF.
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