Provvedimento AdE In vigore IVA

Provvedimento AdE 78/2017

Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Pubblicato: 01/01/2017 In vigore dal: 01/01/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità semplificate per comunicare i dati delle fatture di importo inferiore a 300 euro secondo il Provvedimento AdE 78/2017?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 78/2017 modifica le regole tecniche per la comunicazione dei dati fattura, introducendo semplificazioni per le fatture sotto i 300 euro registrate cumulativamente. Anziché comunicare ogni singola fattura, i contribuenti possono trasmettere i dati del documento riepilogativo, riducendo significativamente l'onere amministrativo. Per le fatture emesse, occorre comunicare il numero e la data del documento riepilogativo, la partita IVA del cedente/prestatore, la base imponibile complessiva, l'aliquota IVA e l'imposta totale. Analogamente, per le fatture ricevute, vanno indicati numero e data di registrazione, partita IVA del cessionario/committente, base imponibile e imposta per aliquota. Questa semplificazione si applica a tutti i contribuenti che registrano cumulativamente fatture sotto soglia, secondo le regole del DPR 695/1996, e rappresenta un importante alleggerimento per piccole e medie imprese che gestiscono numerose operazioni di importo ridotto.

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Riferimento normativo

Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Testo normativo

Prot. n. 29190/2018 Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Informazioni da trasmettere e regole tecniche per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni 1.1 Per le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 è possibile comunicare – in luogo delle informazioni stabilite al punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793 – i dati relativi al singolo documento riepilogativo. Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:  il numero e la data del documento;  la partita IVA del cedente/prestatore;  la base imponibile;  l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. 1 Per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute, i dati da comunicare sono:  il numero e la data di registrazione del documento;  la partita IVA del cessionario/committente;  la base imponibile;  l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. 1.2 Le regole di compilazione della comunicazione con cui trasmettere i dati sono quelle riportate nell’allegato al presente provvedimento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture”. 1.3 Le disposizioni dei precedenti punti 1.1 e 1.2 valgono anche per la comunicazione opzionale dei dati delle fatture disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070, nonché per l’integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. 1.4 Le specifiche tecniche di cui al punto 1.2 sono altresì utilizzabili per le facoltà previste dal citato articolo 1 ter del decreto-legge n. 148 del 2017, come riportato nella motivazione del presente atto. 1.5 Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono fissati al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento i termini: - per gli adempimenti delle comunicazioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il secondo semestre 2017; - per gli adempimenti delle comunicazioni opzionali dei dati delle fatture disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070; 2 - per le integrazioni delle predette comunicazioni relative al primo semestre 2017, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 1 ter del decreto-legge n. 148 del 2017. 1.6 Al punto 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070 “Termini per la trasmissione telematica dei dati”, il punto 4.2 è sostituito dal seguente: “4.2 E’ in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale”. MOTIVAZIONI L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazioni. L’articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto disposizioni finalizzate a semplificare il predetto adempimento comunicativo, prevedendo – in particolare – la facoltà, per il contribuente, di trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative variazioni: ˗ sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale; ˗ limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura. La medesima disposizione normativa ha previsto che, in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i seguenti dati del documento riepilogativo: la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata. 3 Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche – ed i relativi allegati – pubblicati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793 e valide anche per il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070, al fine di consentire la predisposizione e l’invio della comunicazione dei dati fattura nel rispetto delle predette nuove disposizioni normative. Vengono inoltre allineati i termini di effettuazione della comunicazione opzionale disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070 con quelli della comunicazione obbligatoria disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793. Al fine di supportare i contribuenti e gli intermediari nella fase di predisposizione e trasmissione della comunicazione, con il presente provvedimento sono anche messi a disposizione – sul sito internet dell’Agenzia delle entrate – un pacchetto software per il controllo della comunicazione dei dati delle fatture e un pacchetto software per la compilazione della predetta comunicazione. Allo stesso fine è aggiornata la piattaforma digitale Desktop Telematico con le funzionalità di controllo anche della comunicazione dei dati delle fatture. Restano in vigore tutte le ulteriori disposizioni regolamentari stabilite dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793 e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Ai sensi dello Statuto del contribuente, i termini per gli adempimenti disciplinati dal presente provvedimento sono fissati al sessantesimo giorno dalla data di adozione dello stesso. RIFERIMENTI NORMATIVI a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: ˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); ˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); ˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). b) Normativa di riferimento: 4 ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; ˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; ˗ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; ˗ Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193; ˗ Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 5 febbraio 2018 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente 5

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Il provvedimento riguarda la comunicazione dei dati fattura secondo l'articolo 21 del decreto-legge 78/2010, disciplinando gli obblighi di trasmissione telematica per fatture emesse e ricevute, con particolare attenzione alla registrazione cumulativa secondo il DPR 695/1996. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le specifiche tecniche per la compilazione della comunicazione, i termini di trasmissione semestrale o trimestrale, e le modalità di integrazione dei dati relativi al primo semestre 2017, nonché le facoltà previste dall'articolo 1-ter del decreto-legge 148/2017 per semplificare gli adempimenti IVA.

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