Provvedimento AdE In vigore Procedimenti

Provvedimento AdE 231/2007

Disposizioni di attuazione dell’articolo 49, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, relative alle modalità di trasmissione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’inca

Pubblicato: 27/06/2008 In vigore dal: 27/06/2008 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di trasmissione dei dati identificativi relativi ai titolari di assegni bancari e postali in forma libera secondo il Provvedimento AdE 231/2007?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 231/2007 disciplina come banche e Poste Italiane devono comunicare all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati identificativi (incluso codice fiscale) dei soggetti che ricevono assegni bancari, postali, circolari, vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di chi li presenta all'incasso. Questa norma attua le direttive antiriciclaggio europee (2005/60/CE e 2006/70/CE) per contrastare il riciclaggio di denaro sporco. Le banche e Poste Italiane hanno 30 giorni per rispondere alle richieste formali degli uffici fiscali e della Guardia di Finanza, trasmettendo i dati tramite posta elettronica certificata con firma digitale. La trasmissione avviene secondo uno schema XML standardizzato e le informazioni sono protette mediante crittografia e controlli di accesso, garantendo la riservatezza e la protezione dei dati personali secondo la normativa vigente.

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Riferimento normativo

Disposizioni di attuazione dell’articolo 49, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, relative alle modalità di trasmissione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’inca

Testo normativo

N. 2008/65086 Disposizioni di attuazione dell’articolo 49, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, relative alle modalità di trasmissione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Soggetti obbligati alla comunicazione 1.1 La comunicazione dei dati di cui al punto 3 è effettuata dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. in base alle modalità individuate al successivo punto 4. 2. Soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni 2.1 Ai sensi dell’articolo 49, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e i Comandi della Guardia di Finanza, autorizzati ad utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono acquisire i dati di cui al punto 3. 3. Oggetto e termini della comunicazione 3.1 A decorrere dal 30 aprile 2008, i soggetti di cui al punto 1 comunicano entro 30 giorni dal ricevimento delle apposite richieste da parte dei soggetti di cui al punto 2, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. 4. Formato delle richieste di accesso ai dati e delle relative risposte e modalità di trasmissione 4.1 La trasmissione dei dati viene effettuata in base alle regole tecniche e al sistema previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.”. 4.2 Le richieste e le risposte dei dati cui al punto 3, formate sulla base dello schema XML allegato 4 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007, sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatari delle richieste e sono trasmesse utilizzando il sistema di posta elettronica certificata, come definito dal provvedimento del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni. 5. Altri soggetti autorizzati 5.1 Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al punto 3 per gli altri soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 6. Trattamento dei dati 6.1 I dati e le notizie sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali tramite la procedura di cui al presente provvedimento, sono utilizzati assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sono conservati nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti. 7. Sicurezza dei dati 7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, tramite la posta elettronica certificata, è garantita dall’adozione di misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la crittografia degli archivi. 7.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza degli stessi. 3 Motivazioni Il presente provvedimento attua il disposto dell’articolo 49, comma 11 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE in materia antiriciclaggio, relativamente alle richieste da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dei Comandi della Guardia di Finanza. Il rinvio a successivi provvedimenti per gli altri soggetti autorizzati alle richieste è motivato dalla circostanza che, mentre l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono dotate di un sistema già collaudato di posta elettronica certificata, integrato dal sistema della firma digitale, gli altri enti istituzionali non sono ancora in possesso di tale tecnologia. La trasmissione dei dati avviene, infatti, in base alla procedura telematica prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, già approvata dall’Autorità Garante della protezione dei dati personali, al fine di utilizzare un canale informativo consolidato nell’ottica di una riduzione dei costi amministrativi sia per la Pubblica Amministrazione sia per gli operatori finanziari. 4 Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate: Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001. Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). c) Disciplina normativa di riferimento: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella G. U. n. 290 del 14 dicembre 2007. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 154, comma 4, pubblicato nella G. U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123. Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998. Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002. 5 Deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2005. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 28 aprile 2008 f.to Massimo Romano 6

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Il Provvedimento AdE 231/2007 è fondamentale per chi opera nel settore antiriciclaggio, in quanto disciplina la comunicazione di dati su assegni bancari, vaglia postali e cambiari in forma libera, strumenti spesso utilizzati per operazioni sospette. Commercialisti e consulenti aziendali devono conoscere questa normativa per comprendere gli obblighi di segnalazione delle banche e le modalità di trasmissione telematica dei dati identificativi, in relazione alle direttive antiriciclaggio e alla protezione dei dati personali.

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