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Messaggio INPS 97/2022

Domanda di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Cosiddetta pensione “quota 102”

Pubblicato: 09/01/2022 In vigore dal: 09/01/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per presentare domanda di pensione "quota 102" secondo il Messaggio INPS 97/2022?

Spiegato da FiscoAI
La pensione "quota 102" è una misura introdotta dalla legge di bilancio 2022 che consente il pensionamento anticipato ai lavoratori che raggiungono entro il 31 dicembre 2022 un'età minima di 64 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni. Questa prestazione rappresenta una modifica della precedente "quota 100" e si applica a tutti i lavoratori iscritti alle gestioni private, pubbliche e dello spettacolo-sport. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale INPS (www.inps.it) utilizzando credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica 3.0, oppure tramite intermediari abilitati come patronati o il contact center. Il procedimento richiede di accedere ai servizi online, selezionare "NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA" e seguire il percorso "Anzianità/Anticipata/Vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Requisito quota 102", indicando infine il Fondo e la Gestione di liquidazione. È possibile anche richiedere il cumulo dei periodi assicurativi per raggiungere i requisiti necessari.

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Riferimento normativo

Domanda di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Cosiddetta pensione “quota 102”

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 10-01-2022 Messaggio n. 97 OGGETTO: Domanda di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Cosiddetta pensione “quota 102” 1. Premessa Nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. L’articolo 1, comma 87, lettere a), b) e c), della legge in esame modifica l’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di pensione “quota 100”. La lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione “quota 102”). Le successive lettere b) e c) coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022. In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione della domanda di pensione, disponibile dal 7 gennaio 2022. 2. Modalità di presentazione delle domande La domanda di pensione sopra indicata deve essere presentata con le seguenti modalità. Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102” Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione. La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”. La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La "quota 102" rappresenta una forma di pensione anticipata disciplinata dall'articolo 1, comma 87, della legge 234/2021, che modifica la precedente normativa sulla "quota 100". Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché le modalità di presentazione telematica e il cumulo dei periodi assicurativi tra diverse gestioni pensionistiche per garantire una corretta assistenza ai clienti che intendono accedere a questa prestazione entro il termine del 31 dicembre 2022.

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