Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga del termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte
Quali sono i termini per l'utilizzo del bonus baby-sitting previsto dal decreto Cura Italia e quali proroghe sono state introdotte?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 950/2021 riguarda il bonus per servizi di baby-sitting introdotto dal decreto Cura Italia (decreto-legge 18/2020) come misura di sostegno alle famiglie durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici dovuta al COVID-19. Il bonus, di importo massimo tra 1.200 e 2.000 euro a seconda della categoria del lavoratore, era originariamente destinato al periodo dal 5 marzo al 31 agosto 2020 e poteva essere utilizzato per pagare prestazioni di baby-sitting tramite il Libretto Famiglia. Successivamente, il decreto-legge 149/2020 ha esteso il bonus anche ai genitori lavoratori nelle zone rosse per prestazioni svolte dal 9 novembre al 3 dicembre 2020. Il documento comunica una proroga importante: il termine per appropriarsi del bonus e inserire le prestazioni nel Libretto Famiglia, inizialmente fissato al 28 febbraio 2021, è stato prorogato al 30 aprile 2021. Le strutture territoriali dell'INPS devono completare l'istruttoria delle istanze entro il 14 aprile 2021, mentre i genitori beneficiari hanno fino al 30 aprile 2021 per registrare le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia.
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Riferimento normativo
Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga del termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 05-03-2021
Messaggio n. 950
OGGETTO: Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga del termine per
l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia
delle prestazioni di lavoro svolte
Per far fronte alla grave emergenza derivante dal contagio da COVID-19, gli articoli 23 e 25
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia), come modificati dall’articolo 72 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d.
decreto Rilancio), hanno previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
D.P.C.M. del 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza
dei figli minori.
In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di
fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto
2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della
categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro
effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.
Al riguardo, con le circolari n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 73 del 17 giugno 2020, sono state
fornite, tra le altre, indicazioni relative alla fruizione della misura di sostegno, nonché sulle
modalità di erogazione della stessa da parte dell’Istituto, mediante il Libretto Famiglia di cui
all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96. Da ultimo, con messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021 sono state
fornite istruzioni per la fruizione del bonus per servizi di baby-sitting in questione, che
interamente si richiamano.
Successivamente, l’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (decreto di seguito
abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del medesimo decreto) ha previsto l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-
sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse),
individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.
Anche la fruizione di tali bonus è avvenuta tramite il Libretto Famiglia, per le prestazioni
lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020. L’Istituto ha fornito le indicazioni per la
fruizione del bonus con il messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020.
In particolare, per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di
accoglimento, è stato fissato al 28 febbraio 2021 il temine entro cui procedere
all’appropriazione del bonus nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la
comunicazione delle prestazioni svolte dai lavoratori nei periodi sopra indicati.
In considerazione della situazione in atto, e allo scopo di consentire la fruizione del beneficio
alle istanze ancora in accoglimento, il suddetto termine è prorogato alla data del 30 aprile
2021.
Al fine di garantire il rispetto del termine suddetto, le Strutture territoriali dovranno procedere
al completamento dell’istruttoria e alla definizione delle istanze in questione improrogabilmente
entro la data del 14 aprile 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le
prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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Il bonus baby-sitting si inquadra nelle misure di sostegno fiscale e previdenziale per le famiglie durante l'emergenza COVID-19, gestite tramite il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017. Commercialisti e consulenti del lavoro devono monitorare i termini di appropriazione del bonus e la corretta comunicazione delle prestazioni occasionali nel sistema INPS, considerando le diverse categorie di lavoratori beneficiari e le zone geografiche interessate dalle ordinanze ministeriali.
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