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Messaggio INPS 940/2025

Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Disponibilità sul Portale dei Pagamenti

Pubblicato: 16/03/2025 In vigore dal: 16/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di accesso e i trattamenti fiscali differenziati per le attestazioni dei versamenti di riscatto, ricongiunzione e rendita nel 2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 940/2025 comunica la disponibilità delle attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati nel 2024 per riscatto, ricongiunzione e rendita sul Portale dei Pagamenti INPS. L'accesso è consentito sia tramite credenziali semplici (codice fiscale e numero pratica) che tramite autenticazione forte (SPID, CNS, CIE, eIDAS), con quest'ultima che permette di visualizzare più pratiche contemporaneamente.

Il trattamento fiscale varia significativamente in base alla data di presentazione della domanda: per le istanze di riscatto della "pace contributiva" presentate dal 1° gennaio 2024 in poi, il contributo versato è integralmente deducibile dal reddito complessivo; per le domande presentate fino al 31 dicembre 2021, il contributo è detraibile dall'imposta lorda al 50% con ripartizione in cinque quote annuali.

Esistono specifiche eccezioni procedurali: i versamenti rateali effettuati dagli Enti pubblici per i dipendenti ex INPDAP non compaiono sul Portale perché gli Enti operano la deduzione fiscale alla fonte in qualità di sostituti d'imposta. Per i Fondi ex ENPALS e per l'ex INPGI-1, le attestazioni possono essere richieste tramite caselle di posta elettronica dedicate.

In caso di discordanze tra importi attestati e versati, è sempre possibile richiedere la rettifica alla Struttura territoriale competente, garantendo così la corretta documentazione fiscale per le dichiarazioni dei redditi.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Disponibilità sul Portale dei Pagamenti

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 17-03-2025 Messaggio n. 940 OGGETTO: Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Disponibilità sul Portale dei Pagamenti Con il presente messaggio si comunica che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2024 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”. Si ricorda che per le domande di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) presentate dal 1° gennaio 2024 dal diretto interessato, dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo (cfr. l’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2023, n. 213). Viceversa, per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2021 il contributo versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (cfr. l’art. 20, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26). L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) o eIDAS(electronic IDentification, Authentication and trust Services) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita. Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni. Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it. Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti di imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti - Consultazione”. Ove si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria Struttura territoriale di competenza; gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 940/2025 disciplina la deducibilità e detraibilità dei versamenti per riscatto, ricongiunzione e rendita, con particolare attenzione alla "pace contributiva" e ai differenti regimi fiscali applicabili. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra deducibilità integrale (dal 2024) e detrazione al 50% (fino al 2021), nonché gestire le eccezioni per sostituti d'imposta e fondi speciali, consultando il Portale dei Pagamenti INPS per le attestazioni necessarie alle dichiarazioni dei redditi.

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