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Messaggio INPS 93/2021

Benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. Prime istanze nelle more dell’iter sanitario di revisione. Chiarimenti

Pubblicato: 12/01/2021 In vigore dal: 12/01/2021 Documento ufficiale

Come deve comportarsi l'INPS quando un lavoratore disabile presenta per la prima volta richiesta di benefici (permessi, congedi) dopo la scadenza del verbale di handicap, mentre è in corso la revisione sanitaria?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 93/2021 affronta il problema delle domande di benefici per disabili gravi presentate durante i tempi di attesa per le revisioni sanitarie, situazione aggravata dall'emergenza COVID-19. La norma si applica a lavoratori che possiedono un verbale di handicap in corso di revisione e richiedono per la prima volta permessi ex art. 33 della legge 104/1992, congedi parentali prolungati, riposi orari o congedi straordinari. A differenza di chi aveva già utilizzato questi benefici (e conserva i diritti acquisiti), qui si tratta di prima concessione, quindi non esistono diritti precedentemente maturati. In pratica, l'INPS accoglie provvisoriamente la domanda presentata tra la scadenza del verbale e il completamento della revisione: se la revisione conferma la gravità della disabilità, il beneficio decorre dalla data di presentazione della domanda; se invece la revisione non conferma la gravità, l'INPS recupera quanto già erogato. Le strutture territoriali devono riesaminare i provvedimenti già adottati secondo questi criteri, salvo i casi con sentenza passata in giudicato o prescrizione.

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Riferimento normativo

Benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. Prime istanze nelle more dell’iter sanitario di revisione. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Coordinamento Generale Legale Roma, 13-01-2021 Messaggio n. 93 OGGETTO: Benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. Prime istanze nelle more dell’iter sanitario di revisione. Chiarimenti La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i portatori di handicap grave (permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché misure di cui all’articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ossia il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario) presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione. Al riguardo, si rammenta che l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità, ha previsto che: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”. Le istruzioni operative, finalizzate all’attuazione della predetta disposizione, sono state fornite con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, che opera il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, ai fini della fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione. Diversa è la situazione di prima concessione dei benefici in questione: in questo caso, infatti, non vi sono diritti già acquisiti. Tale ipotesi si configura nel caso di lavoratori che, in possesso di un verbale per handicap in corso di validità, non hanno mai utilizzato lo stesso per richiedere i permessi in parola, ma presentano, per la prima volta, istanza per la fruizione dei permessi suddetti quando sia già venuto a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo, nelle more della sua prevista revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento ai benefici stessi. Con riferimento a tale fattispecie, si forniscono i seguenti chiarimenti. La domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza. Diversamente, qualora all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito. Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce di tali chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite, relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o la prescrizione del diritto. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il messaggio riguarda i benefici per lavoratori con handicap grave secondo la legge 104/1992 e il decreto legislativo 151/2001, operando in base all'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 90/2014. I professionisti HR e i consulenti del lavoro devono conoscere la distinzione tra diritti acquisiti e prima concessione di benefici, nonché la gestione amministrativa durante i periodi di revisione sanitaria e rivedibilità dei verbali di invalidità e disabilità.

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