Lavoratori extra. Precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” esclusi dall’applicazione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012. Istruzioni operative
Quali sono le attività che rientrano nell'esclusione dal contributo addizionale NASpI per i lavoratori extra nel turismo e nei pubblici esercizi, e come devono recuperare i datori di lavoro i contributi versati?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 913/2025 chiarisce che i lavoratori extra impiegati per servizi di durata non superiore a tre giorni nei settori del turismo e dei pubblici esercizi sono esclusi dall'applicazione del contributo addizionale NASpI previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 92/2012. Questa esclusione si applica ai contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono questa tipologia di lavoro temporaneo. Il messaggio integra le indicazioni precedenti della circolare 91/2020 aggiungendo esplicitamente le attività di "mense e ristorazione collettiva" (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05) e "catering" (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05), che rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e della ristorazione collettiva.
Per i periodi di paga da gennaio 2020 fino alla pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro che hanno versato erroneamente il contributo addizionale e i relativi incrementi possono recuperare questa contribuzione utilizzando il codice causale "L810" nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi alla pubblicazione. Il recupero deve essere documentato compilando l'elemento <InfoAggcausaliContrib> con il codice causale, il valore "N" nell'identificativo del motivo di utilizzo, l'anno-mese di riferimento e l'importo conguagliato per ciascuna competenza.
Nel caso di lavoratori extra non più in forza aziendale, il datore di lavoro deve inviare un flusso di regolarizzazione sull'ultimo mese di attività del lavoratore con l'esposizione del codice L810. La somma degli importi esposti per anno-mese di riferimento deve corrispondere esattamente all'importo totale indicato nella causale a credito, garantendo così la corretta tracciabilità della regolarizzazione.
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Riferimento normativo
Lavoratori extra. Precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” esclusi dall’applicazione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14-03-2025
Messaggio n. 913
OGGETTO: Lavoratori extra. Precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei
c.d. “pubblici esercizi” esclusi dall’applicazione del contributo
addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012.
Istruzioni operative
1. Quadro normativo
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si
forniscono ulteriori indicazioni in merito all’applicazione della lettera d-bis) del comma 29
dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata, a decorrere dal 1° gennaio
2020, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto che il contributo addizionale di cui
al comma 28 del medesimo articolo 2 (e, conseguentemente, l’incremento previsto in
occasione di ciascun rinnovo) non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori di cui
all’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Nello specifico, si tratta dei contratti stipulati con i c.d. lavoratori extra, per l’“esecuzione di
speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici
esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di
lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente” (cfr.
l’art. 29, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015).
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si precisa che, a integrazione della circolare n.
91 del 4 agosto 2020, con la quale sono state fornite indicazioni in materia e alla quale si rinvia
per la disciplina di dettaglio, le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi”
riportate al paragrafo 1.4.1 della citata circolare, per le quali trova applicazione la disciplina in
argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di
“mense e ristorazione collettiva”con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e
del“catering”con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.
Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale,
Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del c.d. lavoro extra.
2. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per i periodi di paga precedenti
Per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla data di pubblicazione del presente messaggio,
i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi
previsti per eventuali rinnovi possono recuperare detta contribuzione valorizzando all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il previsto
codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art. 2, co. 30
L.92/2012”.
La valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens
di competenza relativi ai tre mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio.
Ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, i datori di lavoro devono compilare l’elemento
<InfoAggcausaliContrib> con le seguenti modalità:
nell’elemento <CodiceCausale>, devono indicare il codice causale definito per il recupero
della contribuzione non dovuta;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, devono inserire il valore “N”;
nell’elemento <AnnoMeseRif>, devono indicare l’AnnoMese di riferimento del recupero;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, devono indicare l’importo della contribuzione
conguagliata, relativo alla specifica competenza.
La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif>, relativo allo specifico
<CodiceCausale>, deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <AltreACredito>
<CausaleACredito>.
Nel caso in cui i lavoratori extra non risultino più in forza, i datori di lavoro interessati devono
procedere con l’invio di un flusso di regolarizzazione sull’ultimo mese di attività del lavoratore
con l’esposizione del codice “L810” sopra indicato.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Messaggio INPS 913/2025 riguarda l'esclusione dal contributo addizionale NASpI per lavoratori extra, disciplinati dall'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 81/2015, nei settori del turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e catering. Commercialisti e responsabili paghe devono utilizzare il codice causale L810 per il recupero della contribuzione non dovuta nei flussi Uniemens, applicando le modalità di compilazione dell'elemento InfoAggcausaliContrib secondo le specifiche tecniche indicate.
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