Un detenuto che lavora presso l'Istituto penitenziario può ricevere l'indennità di disoccupazione NASpI durante i periodi di inattività?
Spiegato da FiscoAI
No, secondo il Messaggio INPS 909/2019, i detenuti che svolgono attività lavorativa retribuita alle dipendenze dell'Istituto penitenziario non hanno diritto alla NASpI durante i periodi di inattività. Questo perché il lavoro penitenziario ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale, e i periodi di interruzione dell'attività (dovuti a rotazioni e avvicendamenti) non sono equiparabili a licenziamenti. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale lavoro ha caratteri peculiari e non può essere assimilato al lavoro ordinario. Tuttavia, gli Istituti penitenziari rimangono obbligati al versamento dei contributi contro la disoccupazione per questi detenuti. Diverso è il caso in cui il detenuto abbia lavorato presso datori di lavoro esterni all'Amministrazione penitenziaria: in questo caso, se il rapporto cessa involontariamente, può richiedere la NASpI utilizzando anche i contributi versati durante il lavoro in carcere (se rientranti nei quattro anni precedenti). Infine, chi già godeva della disoccupazione prima della detenzione mantiene il diritto anche durante il periodo di carcerazione, salvo revoca giudiziale.
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Riferimento normativo
Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI: detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 05-03-2019
Messaggio n. 909
OGGETTO: Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI:
detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto
penitenziario
Con il presente messaggio si forniscono, anche alla luce della normativa di riferimento e della
giurisprudenza di legittimità, nonché dei pareri forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero della Giustizia, chiarimenti in ordine all’erogabilità della prestazione di
disoccupazione nei confronti del detenuto impegnato in attività di lavoro presso l’Istituto
penitenziario ove si trova ristretto.
L’articolo 20 – come sostituito dall’articolo 2 del D.lgs 2 ottobre 2018, n. 124 – della legge 26
luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà”, stabilisce ai commi 1 e 2, rispettivamente, che negli
Istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli
internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale e che il lavoro
penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il successivo comma 13 dispone, inoltre, che la durata delle prestazioni lavorative non può
superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo,
il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale.
La Corte di Cassazione - I sezione penale, con la decisione n. 18505 del 3 maggio 2006, si è
pronunciata sui diritti dei detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto
penitenziario affermando che “l’attività lavorativa svolta dal detenuto all’interno dell’Istituto
penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle
prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell’ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di
datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha caratteri
del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale
motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a
turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di
licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all’indennità di disoccupazione”.
Ciò premesso, ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa
retribuita all’interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere
riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi
vengano a trovarsi. È fatto salvo, invece, il diritto dei medesimi soggetti detenuti presso
Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto
di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Sul piano
contributivo, tuttavia, gli Istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della
contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro
dipendenze. Sotto il profilo assicurativo, detta contribuzione sarà utile - nel caso di cessazione
involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall’Istituto penitenziario - ai
fini della prestazione di disoccupazione NASpI, qualora rientrante nei quattro anni precedenti
l’inizio del periodo di disoccupazione.
Si rammenta infine che, secondo quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, i
detenuti che già godevano del diritto all’indennità di disoccupazione prima che iniziasse lo
stato di detenzione continuano ad averne diritto anche durante il periodo di detenzione, salvi i
casi di revoca giudiziale della prestazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 909/2019 chiarisce l'applicazione della NASpI (indennità di disoccupazione) ai detenuti, distinguendo tra lavoro penitenziario e lavoro presso datori esterni, con riferimento alla normativa sulla tutela previdenziale e assicurativa. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare gli obblighi contributivi degli Istituti penitenziari, la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e l'utilità dei contributi versati ai fini della prestazione di disoccupazione.
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