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Messaggio INPS 87/2025

Gestione dipendenti pubblici e Gestione separata. Prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 1, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202). Regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024)

Pubblicato: 09/01/2025 In vigore dal: 09/01/2025 Documento ufficiale

Quali sono le novità introdotte dal decreto-legge 202/2024 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dalle pubbliche amministrazioni all'INPS?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione per i crediti contributivi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovuti dalle pubbliche amministrazioni. Questa norma riguarda sia i contributi versati alla Gestione dipendenti pubblici (per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020) sia quelli versati alla Gestione separata INPS (per i compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi). In pratica, le amministrazioni pubbliche hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per dichiarare e adempiere agli obblighi contributivi senza che scattino i termini di prescrizione ordinari. La norma si applica sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di fine servizio e fine rapporto, nonché alla contribuzione di previdenza e assistenza sociale per i rapporti di collaborazione. Un aspetto rilevante è che le amministrazioni che regolarizzeranno le posizioni entro questa data, anche in modalità rateale, non dovranno corrispondere le sanzioni civili previste dall'articolo 116 della legge 388/2000, beneficiando così di un regime sanzionatorio agevolato.

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Riferimento normativo

Gestione dipendenti pubblici e Gestione separata. Prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 1, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202). Regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024)

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 10-01-2025 Messaggio n. 87 OGGETTO: Gestione dipendenti pubblici e Gestione separata. Prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 1, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202). Regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024) Premessa Con la circolare n. 58 del 22 aprile 2024 l’Istituto ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata[1], nonché in ordine all’inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2024[2]. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” che è intervenuto sulla materia di cui alla citata circolare n. 58/2024, in continuità con il quadro normativo vigente negli anni precedenti. 1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione L’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 202/2024 ha esteso dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 i periodi retributivi per i quali opera l’inapplicabilità, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 202/2024 ha altresì differito al 31 dicembre 2025 il termine, previsto dal comma 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, entro il quale le pubbliche Amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Si ricorda, come già precisato nella circolare n. 58/2024, che l’applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. 2. Inapplicabilità del regime sanzionatorio L’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024 ha modificato l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2025 (dal 31 dicembre 2024) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Articolo 1, comma 16, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. [2] Articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023.

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