Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia (articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937, come modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge n. 213/2023). Temporanea disponibilità del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi” (cfr. la circolare n. 70/2018)
Qual è la procedura per la comunicazione dei flussi retributivi dei lavoratori marittimi in malattia per gli eventi morbosi anteriori al 1° gennaio 2024?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 833/2024 riguarda le prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi e disciplina come determinare l'indennità dovuta. In particolare, per gli eventi morbosi verificatisi entro il 31 dicembre 2023, l'INPS ha riattivato temporaneamente il servizio web "Comunicazione on line dei flussi retributivi" (disciplinato dalla circolare 70/2018). Questo servizio consente ai datori di lavoro di comunicare i dati retributivi necessari per il calcolo dell'indennità di malattia secondo le regole previgenti. La norma è importante perché la legge 213/2023 ha modificato il regio decreto-legge 1918/1937, introducendo nuove modalità di calcolo della retribuzione parametro a partire dal 1° gennaio 2024. Per gli eventi successivi a questa data, infatti, i dati dovranno essere trasmessi tramite i flussi Uniemens e non più attraverso il servizio web in questione. Il servizio rimane disponibile anche per eventuali regolarizzazioni e correzioni relative ai periodi precedenti, al fine di garantire il corretto calcolo delle indennità già erogate.
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Riferimento normativo
Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia (articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937, come modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge n. 213/2023). Temporanea disponibilità del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi” (cfr. la circolare n. 70/2018)
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26-02-2024
Messaggio n. 833
OGGETTO: Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia
(articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937, come modificato
dall’articolo 1, comma 156, della legge n. 213/2023). Temporanea
disponibilità del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”
(cfr. la circolare n. 70/2018)
Con riferimento alle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi, facendo seguito ai
messaggi n. 157 del 12 gennaio 2024 e n. 803 del 23 febbraio 2024, al fine di completare le
lavorazioni delle istanze di indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti entro il 31
dicembre 2023, si comunica la riattivazione, dalla data di pubblicazione del presente
messaggio, del servizio “Comunicazione on line dei flussi retributivi” (cfr. la circolare n. 70 del
17 maggio 2018) che sarà temporaneamente disponibile per l’esclusiva definizione delle
suddette istanze.
Considerato, infatti, il mutato assetto normativo di riferimento, la modalità di determinazione
della retribuzione parametro prevista per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2024 - così
come definita all’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a novella del
regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1938, n. 831 - sarà effettuata mediante l’utilizzo dei dati trasmessi tramite i flussi
Uniemens, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva circolare in corso di
definizione.
Pertanto, eventuali flussi trasmessi tramite il predetto servizio “Comunicazione on line dei
flussi retributivi” per eventi morbosi successivi al 31 dicembre 2023, anche se regolarmente
acquisiti, non potranno essere utilizzati.
Il menzionato servizio web, in via di dismissione, è utilizzabile, infine, anche per eventuali
regolarizzazioni che, sulla base dei chiarimenti da ultimo forniti con il messaggio n. 803/2024,
si dovessero rendere necessarie per la corretta determinazione della misura dell’indennità di
malattia in oggetto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 833/2024 è il riferimento normativo per lavoratori marittimi, prestazioni di malattia e comunicazione dei flussi retributivi secondo il regio decreto-legge 1918/1937. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere la distinzione tra eventi morbosi anteriori e posteriori al 1° gennaio 2024, la trasmissione tramite servizio web per i dati storici e l'utilizzo dei flussi Uniemens per i nuovi eventi, nonché le modalità di determinazione della retribuzione parametro e le regolarizzazioni ammesse.
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