Circolare n. 133 del 24 novembre 2020. Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 (c.d. incentivo IREC). Ulteriori chiarimenti
Quali sono le modalità operative per fruire dell'esonero contributivo IREC per le assunzioni a tempo indeterminato, e come si espongono gli importi arretrati nei flussi Uniemens?
Spiegato da FiscoAI
L'incentivo IREC, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 104/2020, prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato effettuate tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. L'esonero è limitato a un massimo di 8.060 euro annui, riparametrato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione o trasformazione.
Per fruire del beneficio mediante conguaglio, le aziende devono esporre l'importo corrente dell'esonero a partire dal flusso Uniemens di novembre 2020. Gli importi arretrati relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2020 dovevano essere inizialmente comunicati esclusivamente nei flussi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Con il messaggio 832/2021, l'INPS ha ampliato le possibilità operative: è stato esteso l'utilizzo del codice causale "L537" (Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020) per consentire l'esposizione come importo arretrato anche dell'esonero relativo alle mensilità di novembre e dicembre 2020, offrendo maggiore flessibilità temporale alle aziende.
Questa modifica risponde alle numerose richieste pervenute all'INPS e rappresenta un chiarimento operativo importante per i datori di lavoro che devono gestire gli adempimenti previdenziali e contabili connessi all'applicazione dell'incentivo, facilitando la corretta comunicazione dei dati attraverso il sistema Uniemens.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Circolare n. 133 del 24 novembre 2020. Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 (c.d. incentivo IREC). Ulteriori chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 25-02-2021
Messaggio n. 832
OGGETTO: Circolare n. 133 del 24 novembre 2020. Esonero per
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato ai sensi
dell’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 (c.d. incentivo IREC).
Ulteriori chiarimenti
L’articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia”, ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino
al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
L’articolo 7 del medesimo decreto estende l’esonero di cui al citato articolo 6 alle assunzioni a
tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali,effettuate nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei
contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base
annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire
dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo
determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti
termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
L’Istituto, con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, ha fornito le prime istruzioni e
indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione
delle predette misure di esonero contributivo. In particolare, ai fini della fruizione dell’esonero
mediante conguaglio, le modalità operative fornite nella circolare prevedevano l’esposizione
dell’importo corrente del beneficio spettante a partire dal flusso Uniemens di competenza
novembre 2020 e l’esposizione dell’importo arretrato dell’esonero, riferito alle tre mensilità
pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020, esclusivamente nei flussi Uniemens di
competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.
Tanto rappresentato, in considerazione delle numerose richieste pervenute all’Istituto, con il
presente messaggio si comunica che è stata ulteriormente ampliata la validità del codice
causale “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a
tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”, prevedendo la possibilità di esporre come importo
arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e
dicembre 2020.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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L'incentivo IREC riguarda l'esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato ed è disciplinato dall'articolo 6 del decreto-legge 104/2020, con riferimento alla comunicazione Uniemens e al codice causale L537. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di conguaglio, i limiti massimi di 8.060 euro annui, l'esclusione dei contributi INAIL e le scadenze temporali per l'esposizione degli arretrati contributivi nei flussi informativi all'INPS.
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