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Messaggio INPS 816/2022

Articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Modalità di esposizione del conguaglio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 17/02/2022 In vigore dal: 17/02/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative e i codici contabili per il conguaglio della cassa integrazione ordinaria per le imprese di interesse strategico nazionale secondo l'articolo 22 del D.L. 4/2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 816/2022 disciplina la proroga straordinaria della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per imprese con almeno mille dipendenti che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale. La misura consente una proroga massima di 26 settimane (fruibili entro il 31 marzo 2022) nel limite di spesa di 42,7 milioni di euro, con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022". Le domande devono essere presentate entro termini specifici: entro il 31 marzo 2022 per periodi antecedenti al 28 febbraio, entro il 30 aprile 2022 per periodi dal 1° marzo in poi.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro, sono stati istituiti due nuovi codici: "L088" per le imprese con causale ordinaria e "L089" per quelle che sospendono programmi di cassa integrazione straordinaria (CIGS). Quando le prestazioni eccedono i limiti di fruizione, il datore di lavoro deve utilizzare questi codici nella denuncia Uniemens; quando non eccedono, continua a valere il codice "L038" già in uso.

Sul piano contabile, sono stati creati quattro nuovi conti GAU: GAU30475 e GAU30476 per gli oneri delle prestazioni, GAU32475 e GAU32476 per i contributi figurativi. Il conguaglio deve avvenire entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in cui scade l'autorizzazione, pena decadenza. Non sono dovuti contributi addizionali, ma il datore di lavoro rimane responsabile del versamento delle quote di TFR maturate durante l'integrazione salariale.

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Riferimento normativo

Articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Modalità di esposizione del conguaglio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 18-02-2022 Messaggio n. 816 Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Modalità di esposizione del conguaglio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 1. Premessa L'articolo 22 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha introdotto nuove misure per quanto concerne il trattamento di integrazione salariale di tipo emergenziale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. In particolare, il comma 1 del suddetto articolo 22 prevede che: "In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande". I datori di lavoro interessati dalla norma in argomento possono, dunque, presentare domanda di CIGO con la causale "COVID 19 - D.L. 4/2022", per un periodo di durata massima pari a 13 settimane - collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 - e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022. Gli stessi datori di lavoro, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste dall'articolo 22 sopra richiamato. Anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale "COVID 19 - D.L. 4/2022", ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022. I termini di presentazione delle domande con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022" sono i seguenti: a) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022; b) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022. I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i trattamenti previsti dall'articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”. I datori di lavoro, come sopra individuati, che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono anch'essi accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022. Per tale richiesta, i datori di lavoro devono seguire l’iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in corso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’adozione del decreto ministeriale che sospende la CIGS, i datori di lavori provvederanno a inoltrare all'Istituto istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022, per i periodi stabiliti dal decreto medesimo. Tali istanze devono essere trasmesse all'Istituto utilizzando la causale “COVID 19 - DL 4/22 – sospensione CIGS”, secondo le modalità sopra illustrate. Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele previste dall'articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022, si precisa che i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 27 gennaio 2022, di entrata in vigore del predetto decreto-legge. Al riguardo, con riferimento alle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e ai casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto per cui si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Si ricorda che per i trattamenti in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale e che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale. Si ricorda, infine, che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (art. 7 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148). Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda. 2. Modalità di esposizione del conguaglio Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziendale, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale. Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>. Ulteriore trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale - Covid 19 – d.l. 4/2022) Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “ L088”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art 22 Decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017). Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale -COVID 19 -sospensione CIGS) Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L089”, avente il significato di “Conguaglio CIGO - COVID 19 -sospensione CIGS art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4”, e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017). In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. 3. Istruzioni contabili Gli oneri per le prestazioni a carico dello Stato, disciplinate nel presente messaggio, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU). Tali prestazioni, anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio dei contributi, saranno imputate ai seguenti conti di nuova istituzione: GAU30475 – per rilevare l’onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021 convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese riconosciute di interesse strategico nazionale, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da abbinare al codice elemento “L088”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art 22 Decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4”; GAU30476 - per rilevare l’onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021 convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese riconosciute di interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da abbinare al codice elemento “L089” avente il significato di “Conguaglio CIGO -COVID 19 - sospensione CIGS art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4”. Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti conti (sezione Dare): GAU32475 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione della proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021 convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese riconosciute di interesse strategico nazionale, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; GAU32476 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione della proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021 convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese riconosciute di interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. I conti sopra indicati andranno utilizzati in contropartita dei conti già in uso della serie *22XXX delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori. I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale. Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti. Il Direttore generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAU30475 Denominazione completa Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021, convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di interesse strategico nazionale, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 Denominazione abbreviata PR.ON.CIGO GR.IMPRESE COVID-ART22 DL 4/2022 DM Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P Tipo variazione I Codice conto GAU30476 Denominazione completa Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021, convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 Denominazione abbreviata PR.ON.CIGO GIA’CIGS GR.IMPR.COVID-A22 DL 4/22 DM Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P Tipo variazione I Codice conto GAU32475 Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione della proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021 convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di interesse strategico nazionale, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.PR.CIGO GR.IMP.COVID-ART22 DL 4/2022 Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P Tipo variazione I Codice conto GAU32476 Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione della proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021, convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.PR.CIGO G.CIGS GR.IMP.COV-A22 DL 4/22 Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P

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