Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 772/2022

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Precisazioni in ordine all’ambito di applicazione. Istruzioni operative

Pubblicato: 15/02/2022 In vigore dal: 15/02/2022 Documento ufficiale

Quali sono le istruzioni operative per le farmacie riguardo al passaggio dal Fondo di solidarietà bilaterale al Fondo di integrazione salariale (FIS)?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 772/2022 disciplina il trasferimento delle farmacie (identificate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e ATECO 47.73.10) dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al Fondo di integrazione salariale. A partire da gennaio 2022, il codice di autorizzazione cambia da "0S" a "0J", modificando gli obblighi contributivi delle farmacie. Le farmacie devono recuperare i contributi versati erroneamente al Fondo di solidarietà dal marzo 2020 al dicembre 2021, utilizzando i nuovi codici causale "L221" (per aziende con 3-15 dipendenti) e "L222" (per aziende con oltre 15 dipendenti) nel flusso Uniemens. Contemporaneamente, devono iniziare a versare al FIS con aliquote dello 0,45% (3-15 dipendenti) o 0,65% (oltre 15 dipendenti) sull'imponibile contributivo. La regolarizzazione delle competenze arretrate deve essere completata entro marzo 2022, mentre le farmacie che hanno cessato l'attività devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive con riferimento all'ultimo mese di operatività.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Precisazioni in ordine all’ambito di applicazione. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 16-02-2022 Messaggio n. 772 OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Precisazioni in ordine all’ambito di applicazione. Istruzioni operative Con la circolare n. 16 del 31 gennaio 2022 è stato reso noto, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Con il presente messaggio vengono fornite, in riferimento alle farmacie connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo in argomento dalla data di decorrenza dell’entrata in vigore del decreto istitutivo del medesimo (marzo 2020), nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS). Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S”(datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali). La procedura di calcolo verrà adeguata al fine di determinare la corretta aliquota contributiva dovuta. I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causale: “L221”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante. “L222”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante. Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno - all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M131” o “M149” già in uso; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati; in <SommaADebito> l’importo del contributo: pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M131); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149). Si fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 772/2022 riguarda il Fondo di solidarietà bilaterale e il Fondo di integrazione salariale (FIS), con particolare riferimento agli obblighi contributivi, alle aliquote contributive e alla gestione dei crediti attraverso il flusso Uniemens. Commercialisti e consulenti del lavoro devono gestire il recupero dei contributi ordinari, le causali di credito (L221, L222) e i codici di autorizzazione per le farmacie, applicando le corrette aliquote previdenziali e rispettando i termini di regolarizzazione delle competenze arretrate.

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