Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 772/2018

Articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Cessazione del contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2018.

Pubblicato: 19/02/2018 In vigore dal: 19/02/2018 Documento ufficiale

Quando è cessato l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà per gli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti?

Spiegato da FiscoAI
Il contributo di solidarietà disciplinato dall'articolo 24, comma 21, del decreto legge 201/2011 è stato abolito a partire dal 1° gennaio 2018. Questo contributo, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, era stato istituito dal 2012 e gravava sugli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e sul Fondo di previdenza per il personale di volo (ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai) che avevano maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A partire da gennaio 2018, i datori di lavoro non sono più tenuti a versare questo contributo nelle loro denunce retributive. Per chi avesse erroneamente versato il contributo con la denuncia di gennaio 2018, è prevista la possibilità di recupero dell'importo nelle denunce di febbraio e marzo 2018 utilizzando il codice causale "L241" nel flusso Uniemens. La cessazione è stata operativa anche attraverso la disattivazione del codice "M240" che identificava il contributo nel sistema informativo.

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Riferimento normativo

Articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Cessazione del contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2018.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 20-02-2018 Messaggio n. 772 OGGETTO: Articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Cessazione del contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2018. L’articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 - un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. In particolare, la predetta norma ha posto a carico degli iscritti alle gestioni ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai, nonché Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato una anzianità contributiva nelle gestioni stesse pari o superiore a cinque anni, un contributo di solidarietà pari allo 0,50% della retribuzione imponibile. Con la circolare n. 99/2012 e con i successivi messaggi n. 16058/2012 e n. 9703/2013 è stata illustrata la disciplina di legge del predetto contributo di solidarietà e sono state fornite le relative indicazioni operative. Con il presente messaggio si ricorda che a far tempo dal 1° gennaio 2018 è cessato l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011. Pertanto, i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo di solidarietà in argomento, non sono più tenuti a versare il predetto contributo a decorrere dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2018. A tal fine, dal 1° gennaio 2018 è stata disposta la cessazione della validità del codice “M240”, avente il significato di ”Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)”. I datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di gennaio 2018 potranno recuperare il relativo importo sulle denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018. A tal fine, valorizzeranno all’interno del flusso Uniemens il codice causale già in uso “L241”, presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 772/2018 riguarda la cessazione del contributo di solidarietà disciplinato dal decreto legge 201/2011, interessando gestioni previdenziali, Fondo pensioni lavoratori dipendenti e denunce retributive Uniemens. Commercialisti e responsabili paghe devono verificare l'assenza di questo contributo nelle buste paga e nelle denunce a partire da gennaio 2018, gestendo eventuali recuperi tramite i codici causali previsti.

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