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Messaggio INPS 767/2017

Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 – Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8

Pubblicato: 20/02/2017 In vigore dal: 20/02/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere la sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016?

Spiegato da FiscoAI
La sospensione delle ritenute IRPEF è un'agevolazione introdotta dal Decreto Legge 189/2016 (convertito in legge 229/2016 e modificato dal DL 8/2017) per i soggetti colpiti dal sisma dell'agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'agevolazione si applica a tre tipologie di prestazioni assoggettate a ritenute: pensioni, prestazioni a sostegno del reddito e retribuzioni, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017.

Per accedere alla sospensione, il richiedente deve presentare un'istanza all'INPS dimostrando di rientrare in una delle tre categorie previste: residenza nei comuni dell'allegato 1 (colpiti dal sisma del 24 agosto), residenza nei comuni dell'allegato 2 (colpiti dai sismi del 26 e 30 ottobre), oppure residenza nei sei comuni principali (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano, Spoleto) con comprovato danno al fabbricato abitativo o professionale.

La sospensione opera direttamente sulla prestazione del richiedente a decorrere dalla prima rata utile successiva alla presentazione della domanda. Per quanto riguarda i rimborsi, le ritenute già versate all'Agenzia delle Entrate non danno diritto a rimborso, mentre quelle non ancora versate alla data della domanda saranno rimborsate sulla prima rata utile successiva.

La ripresa della riscossione dei tributi sospesi deve avvenire entro il 16 dicembre 2017 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di incapienza sulla prestazione, il soggetto rimane obbligato a versare direttamente all'Agenzia delle Entrate i residui debiti d'imposta.

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Riferimento normativo

Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 – Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali Direzione Centrale Risorse Umane Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 21-02-2017 Messaggio n. 767 Allegati n.1 OGGETTO: Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 – Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 1. Premessa La legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 all’articolo 48, concernente “Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi”, ha introdotto i seguenti commi 1-bis e 1-ter: 1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Successivamente con decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 il predetto comma 1-bis dell’art. 48 è stato testualmente modificato secondo la seguente formulazione: I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Lo stesso decreto legge n. 8/2017 ha peraltro novellato il comma 11 dell’art. 48, secondo il quale La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. 2. Le istanze La sospensione delle predette ritenute alla fonte, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2017, è applicabile a tutti i soggetti sostituiti dall’INPS che con apposita istanza dichiarino di trovarsi in una delle seguenti situazioni: a. di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 dell’art. 1 del predetto Decreto Legge n. 189/2016. REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG). b. di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 2 del predetto Decreto Legge n. 189/2016: REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG). c. di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l' inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’ azienda. Al riguardo si informa che questo Istituto sta predisponendo, in ambiente web, la procedura che consentirà l’acquisizione delle domande di sospensione per le tre tipologie di prestazioni interessate dal menzionato decreto legge, per le quali l’INPS svolge il ruolo di sostituto di imposta: pensioni o assegni ad esse equiparate di cui all’art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917; prestazioni a sostegno del reddito; retribuzioni. Ciò posto, in attesa della realizzazione delle procedure di acquisizione delle domande, si allega il modello contenente le dichiarazioni da rendere ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e da inoltrare alle Strutture di questo Istituto di territorialmente competenti. Qualora siano già state presentate alle predette Strutture territoriali istanze a seguito della citata legge di conversione n. 229/2016 del decreto legge n. 189/2016, le stesse non possono essere acquisite in quanto devono essere presentate alla luce della vigente normativa. 3. Modalità di sospensione La sospensione verrà effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate, con le seguenti modalità: a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione (nel caso di plurititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare; a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di novembre 2017. 4. Rimborso delle ritenute già operate In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa - secondo cui “Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”- al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso. 5. Ripresa della riscossione Si precisa che il comma 11 del predetto art. 48 prevede espressamente “La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni……..avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi”. Pertanto le trattenute che saranno oggetto di sospensione ed eventuale rimborso dovranno essere prelevate in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro la predetta data del 16 dicembre 2017. Nelle ipotesi di incapienze resta fermo l’obbligo dei sostituiti di versare i residui debiti d’imposta direttamente all’Agenzia delle Entrate. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La sospensione delle ritenute IRPEF è disciplinata dal DL 189/2016 e riguarda soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, con applicazione alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR 600/1973. Commercialisti e sostituti d'imposta devono gestire le istanze secondo le modalità INPS, verificando i requisiti di residenza e danno, e coordinando la sospensione con gli obblighi di versamento all'Agenzia delle Entrate entro il 16 dicembre 2017.

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