Riforma dell’accertamento della disabilità. Modifiche introdotte dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
Quali sono le principali novità introdotte dal decreto-legge 202/2024 nella riforma dell'accertamento della disabilità?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15) ha modificato significativamente il decreto legislativo 62/2024 sulla riforma dell'accertamento della disabilità. Le principali novità riguardano l'ampliamento della fase di sperimentazione: a partire dal 30 settembre 2025, la sperimentazione dei nuovi criteri di valutazione si estende da 9 a 20 province (includendo Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento e Aosta) e viene ampliato l'elenco delle patologie coperte, aggiungendo artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie e malattie oncologiche alle precedenti tre (disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla).
Un secondo aspetto cruciale è la proroga dell'entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027. Ciò significa che la fase di sperimentazione, iniziata il 1° gennaio 2025, si concluderà il 31 dicembre 2026, garantendo continuità nella gestione delle prestazioni di disabilità. Durante questo periodo transitorio, rimangono in vigore le disposizioni previgenti per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2026 e per le revisioni delle prestazioni già riconosciute.
La riforma introduce anche nuovi criteri di valutazione basati sulla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) e unifica in un'unica procedura gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e lavorativa. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro del Lavoro, deve adottare entro sei mesi dalla conversione della legge un regolamento che definisca i criteri di accertamento delle nuove patologie, tenendo conto delle differenze di sesso e di età.
Infine, è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti fino al 31 dicembre 2026 e sono fatte salve tutte le prestazioni, i servizi e i trasferimenti monetari già erogati o accertati entro tale data. Coloro che possiedono una certificazione ai sensi della legge 104/1992 rilasciata prima del 1° gennaio 2027 mantengono il diritto di richiedere l'elaborazione del progetto di vita personalizzato senza effettuare la nuova valutazione di base.
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Riferimento normativo
Riforma dell’accertamento della disabilità. Modifiche introdotte dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 03-03-2025
Messaggio n. 766
OGGETTO: Riforma dell’accertamento della disabilità. Modifiche introdotte dal
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, al decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62
1. Premessa
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, entrato in vigore il 30 giugno 2024, nel dare
attuazione alla legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, ha riformato la materia
dell’accertamento della condizione di disabilità stabilendo, tra l’altro:
una nuova definizione della condizione di disabilità e di accertamento della stessa;
l’affidamento all’INPS dell'esclusiva competenza medico-legale sulla “valutazione di base”
della condizione di disabilità;
l’adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della
salute – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF),
congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle
malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità;
l’unificazione in un'unica procedura, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli
accertamenti della condizione di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità,
disabilità ai fini dell’inclusione scolastica ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, e disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
una successiva “valutazione multidimensionale” della disabilità, che prevede la
realizzazione di un progetto personalizzato e partecipato.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, con regolamento del
Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con l'Autorità
politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dell'Istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito
l'INPS, si provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di
accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, della sordocecità.
L’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo ha inizialmente previsto un periodo di
sperimentazione relativo a tutto l’anno 2025, nelle seguenti Province individuate dall’articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2024, n. 106:
Brescia;
Catanzaro;
Firenze;
Forlì-Cesena;
Frosinone;
Perugia;
Salerno;
Sassari;
Trieste.
L’articolo 9, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 71/2024, in attesa dell’adozione del citato
regolamento del Ministro della Salute, ha circoscritto la sperimentazione dei nuovi criteri per
l’accertamento della disabilità alle seguenti patologie:
disturbi dello spettro autistico;
diabete di tipo 2;
sclerosi multipla,
rinviando la definizione dei criteri per l'accertamento di tali disabilità a un regolamento da
adottare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in
materia di disabilità e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2024, le modalità della
procedura di sperimentazione, nonché la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento
del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con
l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito l'INPS.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le novità introdotte in materia
dall’articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, inserito, in sede di
conversione, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
2. Ampliamento del numero delle province e delle patologie interessate dalla fase di
sperimentazione
I commi 1 e 3 dell’articolo 19-quater del decreto-legge n. 202/2024, rubricato “Disposizioni
concernenti termini in materia di disabilità” hanno apportato le seguenti novità:
a decorrere dal 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 62/2024, sono estese alle seguenti province:
Alessandria;
Lecce;
Genova;
Isernia;
Macerata;
Matera;
Palermo;
Teramo;
Vicenza;
Provincia Autonoma di Trento;
Aosta;
l’elenco delle patologie interessate dalla sperimentazione dei nuovi criteri di valutazione di
base è stato ampliato, includendo anche le disabilità connesse all’artrite reumatoide, alle
cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche.
I criteri di accertamento delle nuove patologie sono stabiliti con regolamento da adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 15/2025, con decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e con il Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi
e criteri di cui al decreto legislativo n. 62/2024.
3. Proroga dell’avvio della riforma e aggiornamento dei termini
Il comma 2 dell’articolo 19-quater del decreto-legge n. 202/2024 ha rinviato dal 1° gennaio
2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore della riforma. Pertanto, la fase di sperimentazione
di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, iniziata il 1° gennaio 2025, si concluderà il 31 dicembre
2026.
Coerentemente, il medesimo comma ha aggiornato i termini previsti dal decreto legislativo n.
62/2024 per una serie di adempimenti normativi.
In particolare:
il regolamento del Ministro della Salute di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 62/2024, con cui si deve provvedere all'aggiornamento delle definizioni, dei
criteri e delle modalità della valutazione di base, deve essere adottato entro il 30
novembre 2026;
è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina attualmente in vigore
fino al 31 dicembre 2026 (cfr. l’art. 35, comma 1, del D.lgs n. 62/2024);
sono fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già
erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026,
in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità, di sordocecità e per quanto
disposto dalla legge n. 104/1992 (cfr. l’art. 35, comma 2, del D.lgs n. 62/2024);
le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della riforma trovano applicazione alle
istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 (cfr. l’art. 35,
comma 2, del D.lgs n. 62/2024);
alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei
territori soggetti alla sperimentazione, fino al 31 dicembre 2026, le condizioni di accesso e
i sistemi valutativi attualmente in vigore (cfr. l’art. 35, comma 3, del D.lgs n. 62/2024);
Infine, per quanto riguarda la fase relativa alla valutazione multidimensionale e all’elaborazione
del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato:
il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita è riconosciuto anche in favore di
coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge n. 104/1992,
rilasciata prima della data del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di base
(cfr. l’art. 35, comma 4, primo periodo, del D.lgs n. 62/2024);
ai procedimenti per il progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre
2000, n. 328, in corso alla data del 1° gennaio 2027, si applicano le disposizioni sul
progetto di vita personalizzato e partecipato, senza preventiva valutazione di base (cfr.
l’art. 35, comma 4, secondo periodo, del D.lgs n. 62/2024).
Con successivi messaggi saranno fornite ulteriori indicazioni operative sulla gestione della fase
di sperimentazione nelle Province coinvolte.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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La riforma dell'accertamento della disabilità si basa sulla Classificazione ICF e ICD, unificando le procedure per invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e lavorativa secondo il decreto legislativo 62/2024. Professionisti del settore sociale, medici legali INPS e operatori delle amministrazioni regionali devono conoscere i nuovi criteri di valutazione di base, la valutazione multidimensionale, il progetto di vita personalizzato e partecipato, nonché le province interessate dalla sperimentazione e le patologie coperte (autismo, diabete tipo 2, sclerosi multipla, artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie, malattie oncologiche).
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