Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 750/2024

Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego. Precisazioni

Pubblicato: 19/02/2024 In vigore dal: 19/02/2024 Documento ufficiale

Quali sono i limiti di età per accedere alle indennità NASpI e Dis-coll, e come si collegano all'iscrizione al Centro per l'impiego?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 750/2024 chiarisce che per accedere alle indennità di disoccupazione NASpI e Dis-coll è necessario essere in stato di disoccupazione, il quale richiede la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso il Centro per l'impiego. Non esiste un limite massimo di età per l'iscrizione al collocamento ordinario e quindi per accedere a queste prestazioni: i lavoratori di qualsiasi età che perdono involontariamente l'occupazione possono richiedere le indemnità e devono sottoscrivere la DID. Viceversa, esiste un limite minimo di età fissato a 16 anni, stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: i soggetti al di sotto di questa età non possono rilasciare la DID e sono quindi esclusi dall'accesso alle prestazioni di disoccupazione. Il limite di età per il collocamento mirato (iscrizioni negli elenchi per persone con disabilità) è disciplinato separatamente dal DPR 333/2000 e non incide sull'accesso alle indemnità ordinarie. La domanda di NASpI o Dis-coll presentata all'INPS equivale automaticamente alla dichiarazione di disponibilità e comporta l'applicazione della disciplina sanzionatoria in caso di mancato rispetto degli obblighi concordati con il Centro per l'impiego.

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Riferimento normativo

Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego. Precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 20-02-2024 Messaggio n. 750 OGGETTO: Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego. Precisazioni L’articolo 3, comma 1, lettera a), e l’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, individuano tra i requisiti di accesso, rispettivamente per le indennità NASpI e DIS-COLL, lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. Al riguardo, l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.lgs n. 181/2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo articolo 19 del D.lgs n. 150/2015. In particolare, il citato articolo 19, comma 1, del D.lgs n. 150/2015 prevede che: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”. L’articolo 21, comma 1, del medesimo D.lgs n. 150/2015 prevede, inoltre, che: “La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, […] resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”, disciplinando, al successivo comma 7, le misure di condizionalità e sanzionatorie in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato conseguente alla profilazione presso il Centro per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 dello stesso D.lgs n. 150/2015. Tanto premesso, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego, è stata formulata apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel parere reso all’Istituto, ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio. Al riguardo si evidenzia, infatti, che ai sensi del richiamato articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione. Di contro, per quanto attiene il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, questo risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età. Detto limite, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 750/2024 è il riferimento normativo per chi opera con NASpI, Dis-coll, stato di disoccupazione e iscrizione ai Centri per l'impiego, disciplinando i requisiti di accesso, la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), i limiti di età (minimo 16 anni, nessun massimo per il collocamento ordinario) e la condizionalità delle prestazioni. Consulenti del lavoro, CAAT e professionisti HR lo consultano per verificare l'ammissibilità alle indemnità di disoccupazione, gli obblighi di partecipazione alle politiche attive del lavoro e le sanzioni previste dal D.lgs 150/2015.

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