Quali sono i limiti di età per accedere alle indennità NASpI e Dis-coll, e come si collegano all'iscrizione al Centro per l'impiego?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 750/2024 chiarisce che per accedere alle indennità di disoccupazione NASpI e Dis-coll è necessario essere in stato di disoccupazione, il quale richiede la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso il Centro per l'impiego. Non esiste un limite massimo di età per l'iscrizione al collocamento ordinario e quindi per accedere a queste prestazioni: i lavoratori di qualsiasi età che perdono involontariamente l'occupazione possono richiedere le indemnità e devono sottoscrivere la DID. Viceversa, esiste un limite minimo di età fissato a 16 anni, stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: i soggetti al di sotto di questa età non possono rilasciare la DID e sono quindi esclusi dall'accesso alle prestazioni di disoccupazione. Il limite di età per il collocamento mirato (iscrizioni negli elenchi per persone con disabilità) è disciplinato separatamente dal DPR 333/2000 e non incide sull'accesso alle indemnità ordinarie. La domanda di NASpI o Dis-coll presentata all'INPS equivale automaticamente alla dichiarazione di disponibilità e comporta l'applicazione della disciplina sanzionatoria in caso di mancato rispetto degli obblighi concordati con il Centro per l'impiego.
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Riferimento normativo
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 20-02-2024
Messaggio n. 750
OGGETTO: Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e
limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego. Precisazioni
L’articolo 3, comma 1, lettera a), e l’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, individuano tra i requisiti di accesso, rispettivamente per le indennità
NASpI e DIS-COLL, lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Al riguardo, l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede
che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del D.lgs n. 181/2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo articolo 19
del D.lgs n. 150/2015.
In particolare, il citato articolo 19, comma 1, del D.lgs n. 150/2015 prevede che: “Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
L’articolo 21, comma 1, del medesimo D.lgs n. 150/2015 prevede, inoltre, che: “La domanda
di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, […] resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di
immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro”, disciplinando, al successivo comma 7, le misure
di condizionalità e sanzionatorie in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli
obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato conseguente alla
profilazione presso il Centro per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 dello stesso D.lgs n.
150/2015.
Tanto premesso, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture
territoriali in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll
dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego, è stata formulata apposita
richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel parere reso all’Istituto, ha chiarito che
l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro
per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento
mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Inoltre, nel
medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per
quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni
di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la
propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID),
quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della
relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio. Al riguardo si evidenzia, infatti, che ai
sensi del richiamato articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015, la medesima domanda di
indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la
prestazione, della predetta dichiarazione.
Di contro, per quanto attiene il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego,
questo risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.
Detto limite, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione
alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con
conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 750/2024 è il riferimento normativo per chi opera con NASpI, Dis-coll, stato di disoccupazione e iscrizione ai Centri per l'impiego, disciplinando i requisiti di accesso, la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), i limiti di età (minimo 16 anni, nessun massimo per il collocamento ordinario) e la condizionalità delle prestazioni. Consulenti del lavoro, CAAT e professionisti HR lo consultano per verificare l'ammissibilità alle indemnità di disoccupazione, gli obblighi di partecipazione alle politiche attive del lavoro e le sanzioni previste dal D.lgs 150/2015.
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