Quali sono i limiti e le modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il settore pesca nell'annualità 2016?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 75/2017 disciplina la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per le aziende del settore pesca durante l'anno 2016, stabilendo un limite massimo di tre mesi per ciascuna impresa. Le domande (modello SR100) devono essere presentate entro il 30 gennaio 2017 attraverso la piattaforma DigiWeb, indicando nel quadro B il decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016. Le aziende possono presentare un unico periodo continuativo fino a tre mesi oppure più periodi frazionati, purché la somma complessiva non superi i tre mesi calcolati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'INPS non può autorizzare frazioni di periodi richiesti: se una domanda supera il limite, l'azienda deve ripresentarla entro il termine con un periodo corretto, oppure le domande eccedenti il limite non potranno essere accolte. Aspetto cruciale è che i periodi si sommano aritmeticamente seguendo l'ordine temporale di presentazione, escludendo i mesi di calendario richiesti per intero dal calcolo, e le domande con dati di decreto difforme da quanto specificato non possono essere accolte.
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Riferimento normativo
Cassa Integrazione Guadagni in deroga Settore Pesca. Decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016. Presentazione istanze annualità 2016. Chiarimenti.
Testo normativo
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 09-01-2017
Messaggio n. 75
OGGETTO: Cassa Integrazione Guadagni in deroga Settore Pesca. Decreto
interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016. Presentazione
istanze annualità 2016. Chiarimenti.
L’Istituto, con circolare n.177 del 13 settembre 2016, ha fornito indicazioni ed istruzioni
operative in relazione alla gestione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per il
settore pesca, per le istanze riferite a periodi di competenza annualità 2016.
L’art.1 del decreto in argomento prevede che – fermo restando quanto disposto dal decreto
interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014 – il trattamento di integrazione salariale in deroga
per il settore in parola può essere concesso e prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, altresì, precisato che il citato limite deve
essere inteso quale durata massima, anche non continuativa, del programma aziendale da cui
deriva l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale e pertanto deve esser applicato all’impresa.
L’art.2, punto f), del medesimo decreto interministeriale, stabilisce che le istanze relative
all’annualità 2016 dovranno essere presentate alle Sedi Inps territorialmente competenti entro
e non oltre la data del 30 gennaio 2017. Nello specifico, il relativo flusso di gestione è stato
descritto al paragrafo 4 della sopracitata circolare Inps n.177 del 2016.
Stante la peculiarità del settore pesca e considerando le diverse segnalazioni pervenute dalle
sedi territoriali dell’Istituto riguardo alle modalità di presentazione delle istanze, con il
presente messaggio si forniscono chiarimenti operativi.
Come già descritto nella citata circolare n.177 del 2016, le aziende dovranno presentare le
domande (SR100) riferite all’annualità 2016 entro e non oltre il 30 gennaio 2017, attraverso la
piattaforma DigiWeb, valorizzando la casella “CIG Deroga Nazionale” ed indicando nel quadro
“B” del modello SR100 come data del decreto la data del “5/8/2016” e come numero di
decreto il numero “1600069”.
L’art.1, comma 2, del D.I. n.1600069 del 2016, prevede un limite massimo di concessione per
azienda pari a tre mesi per l’annualità 2016. L’Istituto potrà procedere alla liquidazione delle
sole domande che rispettino complessivamente il limite massimo dei tre mesi. Pertanto, si
configurano due modalità di presentazione delle istanze, come già evidenziato dalla sopracitata
circolare n.177:
potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore
a tre mesi;
Ad esempio, nel caso in cui l’azienda X presenti un’unica domanda per il periodo d’intervento
che va dal 1 marzo 2016 al 31 maggio 2016, valorizzando nel quadro “C” del modello SR100
nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga” il periodo “dal 1/3/2016 al
31/5/2016”, tale domanda, in presenza di tutti i presupposti previsti dal decreto
interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016, potrà essere autorizzata dall’Istituto, in quanto
rispetta il limite massimo dei tre mesi previsto dalla normativa.
Diversamente, nel caso in cui l’azienda X presenti un’unica domanda per il periodo d’intervento
che va dal 1 marzo 2016 al 3 giugno 2016, tale domanda NON potrà essere autorizzata
dall’Istituto, in quanto il periodo richiesto supera il limite massimo dei tre mesi previsto dalla
normativa.
Al riguardo occorre ricordare che la circolare n. 177/2016 ha precisato che le sedi dell’Istituto
territorialmente competenti non possono autorizzare frazioni del periodo di intervento richiesto
nella domanda sr100, pertanto l’azienda, in tali casi, dovrà ripresentare – comunque entro il
termine previsto del 30 gennaio 2017 – l’istanza con l’indicazione del periodo corretto.
potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese
dovranno presentare il corrispondente SR100.
Ad esempio, nel caso in cui l’azienda presenti più domande, per diversi periodi di intervento,
secondo la seguente modalità:
1° DOMANDA periodo d’intervento richiesto dal 1 febbraio 2016 al 15 aprile 2016 (con
inserimento nel quadro “C” del modello SR100 nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento
Cig in deroga”, del periodo “dal 1/02/2016 al 15/04/2016”);
2° DOMANDA periodo di intervento richiesto dal 15 settembre 2016 al 21 settembre 2016
(con inserimento nel quadro “C” del modello SR100, nella colonna “Periodo” dei “Dati
Trattamento Cig in deroga”, del periodo “dal 15/09/2016 al 21/09/2016”);
3° DOMANDA periodo d’intervento richiesto di una sola giornata – il 10 ottobre 2016 (con
inserimento nel quadro “C” del modello SR100, nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento
Cig in deroga”, del periodo “dal 10/10/2016 al 10/10/2016”);
4° DOMANDA periodo d’intervento richiesto dal 20 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 (con
inserimento nel quadro “C” del modello SR100 nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento
Cig in deroga”, del periodo “dal 20/10/2016 al 31/12/2016”);
l’Istituto, ai fini del rispetto del limite massimo concedibile pari a 3 mesi ad azienda, calcolerà i
periodi richiesti nelle sopracitate domande come segue:
1° DOMANDA: periodo di intervento richiesto dal 1 febbraio 2016 al 15 aprile 2016 equivale a
2 mesi e 15 gg;
2° DOMANDA: periodo di intervento richiesto dal 15 settembre 2016 al 21 settembre 2016
equivale a 7 gg;
3° DOMANDA: periodo d’intervento richiesto di una sola giornata – il 10 ottobre 2016
equivale a 1 g;
4° DOMANDA: periodo d’intervento richiesto dal 20 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016
equivale a 2 mesi e 11 gg;
Ai fini dell’autorizzazione da parte delle sedi dell’Istituto territorialmente competenti, il periodo
massimo concedibile per l’azienda viene, quindi, calcolato sommando aritmeticamente i periodi
richiesti, secondo l’ordine cronologico della presentazione delle domande.
Seguendo questo criterio, saranno autorizzabili – in presenza di tutti i presupposti previsti dal
decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016 – le prime tre domande (che
complessivamente corrispondono ad un periodo pari a 2 mesi e 15 gg + 7 gg + 1 g < 3
mesi) mentre la quarta domanda non potrà essere autorizzata, perché il periodo richiesto (2
mesi e 11 gg) sommato ai primi tre periodi determina il superamento del limite massimo di
tre mesi.
Al riguardo occorre ricordare che la circolare n. 177/2016 ha precisato che le sedi dell’Istituto
territorialmente competenti non possono autorizzare frazioni del periodo di intervento richiesto
nella domanda sr100, pertanto l’azienda, in tali casi, dovrà ripresentare – comunque entro il
termine previsto del 30 gennaio 2017 – l’istanza con l’indicazione di un periodo che, sommato
a precedenti, non determini il superamento del limite dei 3 mesi.
Tutto ciò premesso si ribadisce, come già previsto nella circolare Inps n.177 del 2016, che
l’Istituto non potrà autorizzare:
1. le domande i cui periodi d’intervento, valorizzati nella colonna “Periodo” del quadro”C” ,
siano superiori a tre mesi;
2. in caso di più richieste per periodi di intervento frazionati, le ultime domande, in ordine
cronologico, il cui periodo d’intervento determina il superamento del predetto limite
concessorio per azienda, pari a tre mesi nell’annualità 2016 (tale limite corrisponde alla
matematica sommatoria dei giorni inseriti nel quadro “C” di ciascuna domanda seguendo
l’ordine cronologico temporale ad esclusione dei mesi di calendario richiesti calcolati per
intero).
Come già previsto dalla circolare n. 177 del 2016, si ricorda che, considerando il limite di
presentazione delle istanze fissato al 30 gennaio 2017, non potranno essere ripresentate o
rettificate, oltre il suddetto limite, le istanze che non rispettino i presupposti previsti dal D.I.
n.1600069 del 5 agosto 2016.
Si precisa, infine, che non potranno trovare accoglimento domande (SR100) che contengano
nell’apposito quadro “B” numero decreto e data decreto diversi da quelli specificati in circolare
e nel presente messaggio.
Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato
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La normativa sulla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il settore pesca si applica attraverso il decreto interministeriale n.1600069/2016 e riguarda ammortizzatori sociali, periodi di intervento frazionati e limiti concessori per azienda. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare il rispetto del limite trimestrale, la corretta compilazione del modello SR100, i termini di presentazione e il calcolo cumulativo dei giorni secondo l'ordine cronologico delle istanze.
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