Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI: chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale.
Quali contributi figurativi e periodi di congedo sono considerati utili per il requisito delle 13 settimane di contribuzione necessarie per accedere alla NASpI?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 710/2018 chiarisce quali periodi devono essere conteggiati nel calcolo del requisito minimo di 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro, ai fini dell'accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). La normativa stabilisce che i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria sono utili se, all'inizio dell'astensione, risulta già versata o dovuta una contribuzione contro la disoccupazione; questi periodi contano sia che l'astensione inizi durante il rapporto di lavoro sia entro 60 giorni dalla risoluzione dello stesso. Inoltre, i periodi di congedo parentale sono considerati utili purché regolarmente indennizzati e avvenuti mentre il rapporto di lavoro era ancora in corso. Aspetto cruciale: questi periodi non devono essere neutralizzati nel calcolo, ma conteggiati positivamente ai fini del raggiungimento delle 13 settimane richieste per l'accesso alla prestazione di disoccupazione.
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Riferimento normativo
Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI: chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 15-02-2018
Messaggio n. 710
OGGETTO: Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito
delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI:
chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per
maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale.
Sono pervenute dalle Strutture territoriali richieste di chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini
della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione
NASpI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di
congedo parentale.
Nel fornire i chiarimenti necessari, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 2.2, lett.
b), della circolare INPS in materia di NASpI n. 94 del 12/5/2017.
In particolare si precisa che - ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di
contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione – si considerano utili:
1. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione
risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi
figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il
periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in
cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro;
2. i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza
di rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, non si dovrà procedere alla neutralizzazione né dei periodi coperti da
contribuzione figurativa per maternità obbligatoria di cui al punto 1, né dei periodi di congedo
parentale di cui al punto 2 in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del
requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 710/2018 è il riferimento normativo per chi gestisce pratiche di NASpI, contributi figurativi per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale. Consulenti del lavoro e uffici risorse umane lo consultano per verificare il perfezionamento dei requisiti di disoccupazione, la neutralizzazione dei periodi e l'indennizzazione dei congedi parentali secondo la normativa INPS.
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